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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 9819/2022 R.G.A.C. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Nicola Armenise;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Giovanni Clarizio;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 10.09.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato sulle conclusioni rassegnate nelle notte scritte dai procuratori delle parti;
il P.M. concludeva con propria nota del 16.09.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23.08.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la sua separazione personale dal marito con addebito a carico di Controparte_1 quest'ultimo. La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col n Bari CP_1 il 20.01.1990, dal quale era nato i figli , e rispettivamente in data Per_1 Per_2 Per_3
08.06.1990, 18.05.1991 e 09.06.2004. Chiedeva che fosse posto a carico del marito un assegno di complessivi € 500,00 mensili a titolo di mantenimento del coniuge e della figlia ultimogenita. All'udienza di comparizione personale dei coniugi del 15.12.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, nulla disponeva sulla casa coniugale e poneva a carico del marito un assegno mensile di € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre e di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia il tutto da versare entro il giorno 20 di ogni mese ed a decorrere Per_3 da dicembre 2022, oltre all'adeguamento annuale Istat, al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia ed all'assegno unico universale;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Si costituiva in giudizio in data 23.03.2023, acconsentendo che venisse Controparte_1 dichiarata la loro separazione personale ma con la revoca o la sensibile riduzione del contributo al mantenimento della figlia e dell'assegno di mantenimento muliebre. Per_3 Depositata la memoria integrativa di parte ricorrente, veniva emessa in data 18.04.2023 la sentenza non definitiva n. 1581/2023 dichiarativa della separazione dei coniugi. Rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo, le parti depositavano le memorie istruttorie e poi davano atto di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 12.07.2025. All'udienza figurata del 10.09.2025, la causa veniva assegnata a sentenza;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 16.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolamentazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi mercé il richiamo alla convenzione da loro sottoscritta. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo alla trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale. Alla luce di tali considerazioni la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e, dunque, va recepito.
2.- Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali.
3.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.08.2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati sulla base della convenzione sottoscritta in data 12.07.2025;
2. compensa integralmente tra loro le spese del giudizio;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1. DISABATO dott. Giuseppe - presidente
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel.
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice ha emesso la seguente SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 9819/2022 R.G.A.C. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Nicola Armenise;
Parte_1
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Giovanni Clarizio;
Controparte_1
- CONVENUTO – N O N C H E' Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Separazione personale. CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 10.09.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sullo stato sulle conclusioni rassegnate nelle notte scritte dai procuratori delle parti;
il P.M. concludeva con propria nota del 16.09.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23.08.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare Parte_1 la sua separazione personale dal marito con addebito a carico di Controparte_1 quest'ultimo. La ricorrente premetteva che aveva contratto matrimonio concordatario col n Bari CP_1 il 20.01.1990, dal quale era nato i figli , e rispettivamente in data Per_1 Per_2 Per_3
08.06.1990, 18.05.1991 e 09.06.2004. Chiedeva che fosse posto a carico del marito un assegno di complessivi € 500,00 mensili a titolo di mantenimento del coniuge e della figlia ultimogenita. All'udienza di comparizione personale dei coniugi del 15.12.2022, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, nulla disponeva sulla casa coniugale e poneva a carico del marito un assegno mensile di € 100,00 a titolo di assegno di mantenimento muliebre e di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia il tutto da versare entro il giorno 20 di ogni mese ed a decorrere Per_3 da dicembre 2022, oltre all'adeguamento annuale Istat, al 50% delle spese straordinarie relative alla figlia ed all'assegno unico universale;
infine, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore. Si costituiva in giudizio in data 23.03.2023, acconsentendo che venisse Controparte_1 dichiarata la loro separazione personale ma con la revoca o la sensibile riduzione del contributo al mantenimento della figlia e dell'assegno di mantenimento muliebre. Per_3 Depositata la memoria integrativa di parte ricorrente, veniva emessa in data 18.04.2023 la sentenza non definitiva n. 1581/2023 dichiarativa della separazione dei coniugi. Rimessa la causa sul ruolo per il prosieguo, le parti depositavano le memorie istruttorie e poi davano atto di volersi separare alle condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 12.07.2025. All'udienza figurata del 10.09.2025, la causa veniva assegnata a sentenza;
il P.M. rendeva parere favorevole in data 16.09.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Pronunciata con sentenza parziale la separazione tra i coniugi, le parti si sono accordate circa la regolamentazione delle questioni tra loro ancora pendenti, rassegnando conclusioni conformi mercé il richiamo alla convenzione da loro sottoscritta. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di separazione, non è più possibile far luogo alla trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale. Alla luce di tali considerazioni la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti, che è conforme a legge e, dunque, va recepito.
2.- Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali.
3.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 23.08.2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati sulla base della convenzione sottoscritta in data 12.07.2025;
2. compensa integralmente tra loro le spese del giudizio;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari il 7 ottobre 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato