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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3313/2024 V.G.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Giudice rel. ed. est. Dott.ssa Francesca Iaconi
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3313/2024 V.G. promossa da:
,nata a [...] il [...] (C.F.: C.F. 1 Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Albanese
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte 1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Sgalippa C.F. 2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 01.08.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 03.02.2007 in PA AB (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
PA AB (RM), alla parte II, Serie A, N. 1, anno 2007 e che dall'unione è nata la figlia Persona 1 (Roma, 19.05.2008), hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 09.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. "ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2. la minore Persona 1 di anni 16, in regime di affido condiviso, verrà affidata ad entrambi i genitori e collocata principalmente, unitamente alla madre Parte 1 presso l'immobile familiare sito in PA AB (RM) al Viale Rieti n. 49/B, pi. 3,
int. 9;
3. l'immobile familiare sito in PA AB (RM) al Viale Rieti n. 49/B, pi. 3, int. 9,
verrà assegnato, con quanto in esso contenuto, alla Sig.ra Parte 1 in ragione del collocamento principale con la medesima della figlia minore il Sig. Persona 1
Controparte 1 si è già allontanato ed ha già provveduto ad asportare tutti i propri effetti personali;
4. in relazione all'età della minore di anni 16, la stessa permarrà con il padre infrasettimanalmente, nel corso dei week-end alternati e nelle festività natalizie, pasquali ed estive, ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi e ludici della medesima e compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori;
5. il Sig. Controparte 1 corrisponderà alla Sig.ra Parte 1 a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile di € 500,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 26 di ciascun mese mediante bonifico bancario, avendo riguardo alle coordinate bancarie già al medesimo note;
tale somma è da intendersi rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat;
6. i genitori condivideranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore avendo riguardo al Protocollo spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Tivoli che, allegato, è da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni;
7. quale condizione essenziale nonché elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, il Sig. Controparte 1 entro e non oltre 50 giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza dichiarativa della separazione Parte 1 -che accetta- il proprio dirittopersonale, si impegna a trasferire alla Sig.ra di piena proprietà esclusiva, per la quota di 1/2, sui seguenti immobili siti in PA
AB (RM) al Viale Rieti n. 49/B di cui la Sig.ra Parte 1 è già contitolare della quota di ½ della piena proprietà e, precisamente:
a) attico posto al piano 3 (terzo) composto da: quattro camere ed accessori censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di PA AB (RM) (G293) al foglio 49, p.lla
442, sub 501, Viale Rieti n. 49/B, piano 3, categoria A/2, classe 3, vani 8, superficie catastale totale 174 mq, totale escluse aree scoperte 153 mq, R.C. Euro 950,28 (rendita rivalutata al 5% in € 997,79), confinante con detta via, corte comune a più lati;
b) posto auto posto al piano terra della superficie di mq. 32 (trentadue) circa censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di PA AB (RM) (G293) al foglio 49, p.lla
442, sub 8, Viale Rieti n. 49/B, piano T, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 32, superficie catastale totale 34 mq, R.C. Euro 42,97 (rendita rivalutata al 5% in € 45,12), confinante con detta via, vano scala, Persona 2
8. quale condizione essenziale nonché elemento funzionale e indispensabile per la
Parte 1 entro e non oltre 50 giorni dal risoluzione della crisi coniugale, la Sig.ra passaggio in giudicato della emananda sentenza dichiarativa della separazione personale, si impegna a trasferire al Sig. Controparte_1 -che accetta- il proprio diritto di piena proprietà esclusiva, per la quota di 1/2, sul seguente immobile sito in
PA AB (RM) al Viale Rieti n. 49B, di cui il Sig. Controparte_1 è già contitolare della quota di ½ della piena proprietà e, precisamente:
c) posto auto posto al piano terra della superficie di mq. 32 (trentadue) circa censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di PA AB (RM) (G293) al foglio 49, p.lla
442, sub 7, Viale Rieti n. 49/B, piano T, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 32, superficie catastale totale 33 mq, R.C. Euro 42,97 (rendita rivalutata al 5% in € 45,12), confinante con detta via, residua proprietà acquirente, spazio comune;
9. le parti congiuntamente dichiarano di aver acquistato, in regime di separazione dei beni, la piena proprietà esclusiva pro indiviso, nella misura di ½ ciascuno e complessivamente per l'intero, i beni indicati alle superiori lettere a), b) e c) mediante atto a rogito Notaio del 26.04.2007, rep. n. 116035, racc.Persona 3
n. 28930, registrato a Roma 1 il 04.05.2007 al n. 11478, Serie 1T, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma-Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Roma 2 il 07.05.2007 al n. 36879 di reg. gen. ed al n. 17897
(nato a [...] ildi reg. part. dai Sig.ri Parte 2
17.07.1961, c.f. C.F. 3 ), Controparte_2 (nato a [...] il
24.10.1967, c.f. C.F._4 e Controparte_3 (nata a [...] il
06.02.1955, c.f. C.F. 5 ); detti immobili pervenivano ai venditori
"giusta successione mortis causa al proprio padre deceduto in Persona 4
PA AB il 16.05.2003 (den. n. 14, vol. 385, registrata a Tivoli il 17.11.2003
e trascritta a Roma 2 il 17.08.2005 al n. 32910 di formalità e successive integrazione
(den. n. 7, Vol. 476, registrata a Tivoli il 17.01.2007, trascritta il 21.08.2007); risulta trascrizione accettazione tacita di eredità;
10. le parti sin da ora dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. del
28.12.2000 n. 445 in riferimento all'art. 40 della Legge del 28.02.1985 n. 47 e del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni (Legge n.724, art. 39 del 23.12.1994 e Legge n. 326 del 24.11.2003): che la costruzione di quanto in oggetto è conforme alla concessione edilizia n. 3269 rilasciata dal Comune di
PA AB in data 04.05.1989 e successiva variante n. 3384, prot. n. 16743 del 12.12.1989, dichiarato abitabile in data 27.06.1991, pratica n. 3269; che, successivamente a tale data, non sono intervenute variazioni edilizie o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto i necessari provvedimenti edilizi sanzionatori fatta eccezione per un cambio di destinazione d'uso del locale soffitta-idrico ad abitazione del piano attico per il quale veniva presentata, ai sensi della Legge n.
326/2003, istanza di sanatoria edilizia in data 10.12.2004, prot. 29896 la quale, a completamento di tutti i pagamenti previsti e di tutta la documentazione, ha ottenuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 1110 in data 22.11.2006; le parti dichiarano inoltre: che gli impianti dell'immobile sono a norma;
che le porzioni immobiliari sopra indicate fanno parte di un fabbricato destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri fissati dalla Legge del 02.07.1949, n. 408 e dal D.M. del
02.08.1969 e successive disposizioni;
che i dati di identificazione catastale come sopra riportati riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto e sono quelli attualmente riferibili agli immobili in questione;
che i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
che lo stato di fatto dell'immobile corrisponde allo stato di diritto ed alle planimetrie catastali;
che non sono stati eseguiti ulteriori interventi che richiedevano la richiesta di titoli abilitativi e/o autorizzazioni;
che non sono stati eseguiti interventi edilizi abusivi, che richiedessero il rilascio di titoli abilitativi, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori;
11. le pattuite cessioni immobiliari avverranno entro e non oltre i termini stabiliti ai numeri 7) e 8) delle presenti condizioni, presso il Notaio Persona 5 ; a tal proposito, le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano espressamente di impegnarsi a corrispondere in parti uguali le spese notarili (per oneri, compensi e spese vive, anche di trascrizione e/o annotazione) ed accessorie occorrenti per i trasferimenti di cui ai numeri 7) e 8) del presente atto;
gli stessi si impegnano, suddividendone le spese nella misura del 50% ciascuno, a consegnare prontamente l'A.P.E. vigente (Attestato di Prestazione Energetica) al Notaio rogante, ai fini della sua necessaria allegazione all'atto pubblico nonché ogni altra documentazione che sarà richiesta dal Notaio rogante, ivi compresa copia conforme della emananda sentenza dichiarativa della separazione personale contenente il presente accordo;
12. le parti reciprocamente garantiscono, volendo diversamente risponderne come per legge, fin da ora che gli anzidetti immobili di cui alla cessione quivi pattuita sono liberi da pesi, vincoli, usi civici, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e tali dovranno essere al momento dell'atto pubblico di cessione, ne garantiscono tanto la piena proprietà quanto la legittima provenienza ed assumono espressamente l'onere reciproco di garantirsi vicendevolmente da eventuale evizione;
le parti espressamente pattuiscono che la presenza di formalità pregiudizievoli sugli immobili quivi descritti, anche laddove dovesse venire ad esistenza nelle more dell'effettivo trasferimento, comporterà l'onere per la parte a cui la formalità è riferibile di provvedere, a proprie cura e spese esclusive, alla sua cancellazione/restrizione affinché possa darsi luogo ad effettivo trasferimento;
13. le parti dichiarano espressamente che non vi sono arretrati per oneri condominiali di natura ordinaria e straordinaria né per imposte, tasse e contributi e che non sono pendenti procedure esecutive, sequestri o altre procedure esecutive di natura civile, penale o amministrativa riguardanti gli immobili di cui al presente accordo, la cui eventuale presenza e/o insorgenza, anche nelle more dell'effettivo trasferimento, costituirà motivo di risoluzione di diritto delle pattuizioni di cui ai numeri 7) e 8) del presente accordo;
gli stessi dichiarano comunque di impegnarsi a sostenere in parti uguali il pagamento di eventuali oneri condominiali arretrati, di imposte e tasse arretrate, pur se l'eventuale relativa richiesta dovesse pervenire in seguito alle pattuite cessioni immobiliari, rinunciando espressamente il Sig. Controparte_1 a qualsiasi azione di ripetizione e/o di rivalsa nei confronti della Sig.ra a tal uopo, le Parte 1
parti si impegnano espressamente a consegnare al Notaio rogante al momento del rogito notarile, attestazione della amministrazione condominiale, recante data di un giorno precedente rispetto a quella in cui verrà concordata la data per l'atto notarile di trasferimento, comprovante l'assenza di arretrati per oneri condominiali e l'insussistenza di liti e/o controversie e/o giudizi e/o procedure esecutive in cui è parte il
Condominio, sia dal lato attivo che dal lato passivo;
le parti si impegnano inoltre espressamente a fornire al Notaio rogante tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento immobiliare di cui ai numeri 7) e 8) del presente atto, sostenendo in parti uguali i relativi costi;
14. le parti espressamente dichiarano che i trasferimenti di cui ai numeri 7) e 8) del presente atto costituiscono condizione essenziale nonché elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale;
al riguardo le parti si avvarranno della speciale agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 della Legge n. 74/1987, ritenuta espressamente applicabile alle disposizioni in favore dei figli, così come precisato anche dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 27 e del 21 giugno 2012, confermata con successiva circolare n. 2/e del 21 febbraio 2014;
15. le suddette parti chiedono di beneficiare dell'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi della citata legge 74/87 e sue successive modifiche e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e rinunciano espressamente a qualunque ipoteca legale in ordine agli indicati trasferimenti;
16. le parti dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza alla emananda sentenza rinunciando ad impugnarla al fine del pronto passaggio in giudicato impegnandosi a confermare tale intendimento anche in occasione della fissanda udienza di comparizione;
17. spese di giudizio compensate."
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti ai punti n. 7 e n. 8 dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha meri effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni concordate tra le parti, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte 1
Controparte_1 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. e
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Controparte_1- Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e coniugati in data 03.02.2007 in PA AB (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di PA AB (RM), alla parte II, Serie A, N. 1, anno 2007;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PA AB (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato "Teams", su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Giudice rel. ed. est. Dott.ssa Francesca Iaconi
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 3313/2024 V.G. promossa da:
,nata a [...] il [...] (C.F.: C.F. 1 Parte 1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Albanese
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte 1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Irene Sgalippa C.F. 2
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 01.08.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 03.02.2007 in PA AB (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
PA AB (RM), alla parte II, Serie A, N. 1, anno 2007 e che dall'unione è nata la figlia Persona 1 (Roma, 19.05.2008), hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 09.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. "ciascuna delle parti provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
2. la minore Persona 1 di anni 16, in regime di affido condiviso, verrà affidata ad entrambi i genitori e collocata principalmente, unitamente alla madre Parte 1 presso l'immobile familiare sito in PA AB (RM) al Viale Rieti n. 49/B, pi. 3,
int. 9;
3. l'immobile familiare sito in PA AB (RM) al Viale Rieti n. 49/B, pi. 3, int. 9,
verrà assegnato, con quanto in esso contenuto, alla Sig.ra Parte 1 in ragione del collocamento principale con la medesima della figlia minore il Sig. Persona 1
Controparte 1 si è già allontanato ed ha già provveduto ad asportare tutti i propri effetti personali;
4. in relazione all'età della minore di anni 16, la stessa permarrà con il padre infrasettimanalmente, nel corso dei week-end alternati e nelle festività natalizie, pasquali ed estive, ogni qualvolta lo desideri, compatibilmente agli impegni scolastici, sportivi e ludici della medesima e compatibilmente agli impegni lavorativi dei genitori;
5. il Sig. Controparte 1 corrisponderà alla Sig.ra Parte 1 a titolo di mantenimento della minore, la somma mensile di € 500,00 da versarsi entro e non oltre il giorno 26 di ciascun mese mediante bonifico bancario, avendo riguardo alle coordinate bancarie già al medesimo note;
tale somma è da intendersi rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat;
6. i genitori condivideranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore avendo riguardo al Protocollo spese straordinarie in uso presso il Tribunale di Tivoli che, allegato, è da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni;
7. quale condizione essenziale nonché elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, il Sig. Controparte 1 entro e non oltre 50 giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza dichiarativa della separazione Parte 1 -che accetta- il proprio dirittopersonale, si impegna a trasferire alla Sig.ra di piena proprietà esclusiva, per la quota di 1/2, sui seguenti immobili siti in PA
AB (RM) al Viale Rieti n. 49/B di cui la Sig.ra Parte 1 è già contitolare della quota di ½ della piena proprietà e, precisamente:
a) attico posto al piano 3 (terzo) composto da: quattro camere ed accessori censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di PA AB (RM) (G293) al foglio 49, p.lla
442, sub 501, Viale Rieti n. 49/B, piano 3, categoria A/2, classe 3, vani 8, superficie catastale totale 174 mq, totale escluse aree scoperte 153 mq, R.C. Euro 950,28 (rendita rivalutata al 5% in € 997,79), confinante con detta via, corte comune a più lati;
b) posto auto posto al piano terra della superficie di mq. 32 (trentadue) circa censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di PA AB (RM) (G293) al foglio 49, p.lla
442, sub 8, Viale Rieti n. 49/B, piano T, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 32, superficie catastale totale 34 mq, R.C. Euro 42,97 (rendita rivalutata al 5% in € 45,12), confinante con detta via, vano scala, Persona 2
8. quale condizione essenziale nonché elemento funzionale e indispensabile per la
Parte 1 entro e non oltre 50 giorni dal risoluzione della crisi coniugale, la Sig.ra passaggio in giudicato della emananda sentenza dichiarativa della separazione personale, si impegna a trasferire al Sig. Controparte_1 -che accetta- il proprio diritto di piena proprietà esclusiva, per la quota di 1/2, sul seguente immobile sito in
PA AB (RM) al Viale Rieti n. 49B, di cui il Sig. Controparte_1 è già contitolare della quota di ½ della piena proprietà e, precisamente:
c) posto auto posto al piano terra della superficie di mq. 32 (trentadue) circa censito nel
Catasto Fabbricati del Comune di PA AB (RM) (G293) al foglio 49, p.lla
442, sub 7, Viale Rieti n. 49/B, piano T, categoria C/6, classe 7, consistenza mq. 32, superficie catastale totale 33 mq, R.C. Euro 42,97 (rendita rivalutata al 5% in € 45,12), confinante con detta via, residua proprietà acquirente, spazio comune;
9. le parti congiuntamente dichiarano di aver acquistato, in regime di separazione dei beni, la piena proprietà esclusiva pro indiviso, nella misura di ½ ciascuno e complessivamente per l'intero, i beni indicati alle superiori lettere a), b) e c) mediante atto a rogito Notaio del 26.04.2007, rep. n. 116035, racc.Persona 3
n. 28930, registrato a Roma 1 il 04.05.2007 al n. 11478, Serie 1T, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Roma-Territorio, Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Roma 2 il 07.05.2007 al n. 36879 di reg. gen. ed al n. 17897
(nato a [...] ildi reg. part. dai Sig.ri Parte 2
17.07.1961, c.f. C.F. 3 ), Controparte_2 (nato a [...] il
24.10.1967, c.f. C.F._4 e Controparte_3 (nata a [...] il
06.02.1955, c.f. C.F. 5 ); detti immobili pervenivano ai venditori
"giusta successione mortis causa al proprio padre deceduto in Persona 4
PA AB il 16.05.2003 (den. n. 14, vol. 385, registrata a Tivoli il 17.11.2003
e trascritta a Roma 2 il 17.08.2005 al n. 32910 di formalità e successive integrazione
(den. n. 7, Vol. 476, registrata a Tivoli il 17.01.2007, trascritta il 21.08.2007); risulta trascrizione accettazione tacita di eredità;
10. le parti sin da ora dichiarano ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. del
28.12.2000 n. 445 in riferimento all'art. 40 della Legge del 28.02.1985 n. 47 e del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni (Legge n.724, art. 39 del 23.12.1994 e Legge n. 326 del 24.11.2003): che la costruzione di quanto in oggetto è conforme alla concessione edilizia n. 3269 rilasciata dal Comune di
PA AB in data 04.05.1989 e successiva variante n. 3384, prot. n. 16743 del 12.12.1989, dichiarato abitabile in data 27.06.1991, pratica n. 3269; che, successivamente a tale data, non sono intervenute variazioni edilizie o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto i necessari provvedimenti edilizi sanzionatori fatta eccezione per un cambio di destinazione d'uso del locale soffitta-idrico ad abitazione del piano attico per il quale veniva presentata, ai sensi della Legge n.
326/2003, istanza di sanatoria edilizia in data 10.12.2004, prot. 29896 la quale, a completamento di tutti i pagamenti previsti e di tutta la documentazione, ha ottenuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 1110 in data 22.11.2006; le parti dichiarano inoltre: che gli impianti dell'immobile sono a norma;
che le porzioni immobiliari sopra indicate fanno parte di un fabbricato destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri fissati dalla Legge del 02.07.1949, n. 408 e dal D.M. del
02.08.1969 e successive disposizioni;
che i dati di identificazione catastale come sopra riportati riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto e sono quelli attualmente riferibili agli immobili in questione;
che i dati catastali e le planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
che lo stato di fatto dell'immobile corrisponde allo stato di diritto ed alle planimetrie catastali;
che non sono stati eseguiti ulteriori interventi che richiedevano la richiesta di titoli abilitativi e/o autorizzazioni;
che non sono stati eseguiti interventi edilizi abusivi, che richiedessero il rilascio di titoli abilitativi, né sono stati adottati provvedimenti sanzionatori;
11. le pattuite cessioni immobiliari avverranno entro e non oltre i termini stabiliti ai numeri 7) e 8) delle presenti condizioni, presso il Notaio Persona 5 ; a tal proposito, le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano espressamente di impegnarsi a corrispondere in parti uguali le spese notarili (per oneri, compensi e spese vive, anche di trascrizione e/o annotazione) ed accessorie occorrenti per i trasferimenti di cui ai numeri 7) e 8) del presente atto;
gli stessi si impegnano, suddividendone le spese nella misura del 50% ciascuno, a consegnare prontamente l'A.P.E. vigente (Attestato di Prestazione Energetica) al Notaio rogante, ai fini della sua necessaria allegazione all'atto pubblico nonché ogni altra documentazione che sarà richiesta dal Notaio rogante, ivi compresa copia conforme della emananda sentenza dichiarativa della separazione personale contenente il presente accordo;
12. le parti reciprocamente garantiscono, volendo diversamente risponderne come per legge, fin da ora che gli anzidetti immobili di cui alla cessione quivi pattuita sono liberi da pesi, vincoli, usi civici, ipoteche, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e tali dovranno essere al momento dell'atto pubblico di cessione, ne garantiscono tanto la piena proprietà quanto la legittima provenienza ed assumono espressamente l'onere reciproco di garantirsi vicendevolmente da eventuale evizione;
le parti espressamente pattuiscono che la presenza di formalità pregiudizievoli sugli immobili quivi descritti, anche laddove dovesse venire ad esistenza nelle more dell'effettivo trasferimento, comporterà l'onere per la parte a cui la formalità è riferibile di provvedere, a proprie cura e spese esclusive, alla sua cancellazione/restrizione affinché possa darsi luogo ad effettivo trasferimento;
13. le parti dichiarano espressamente che non vi sono arretrati per oneri condominiali di natura ordinaria e straordinaria né per imposte, tasse e contributi e che non sono pendenti procedure esecutive, sequestri o altre procedure esecutive di natura civile, penale o amministrativa riguardanti gli immobili di cui al presente accordo, la cui eventuale presenza e/o insorgenza, anche nelle more dell'effettivo trasferimento, costituirà motivo di risoluzione di diritto delle pattuizioni di cui ai numeri 7) e 8) del presente accordo;
gli stessi dichiarano comunque di impegnarsi a sostenere in parti uguali il pagamento di eventuali oneri condominiali arretrati, di imposte e tasse arretrate, pur se l'eventuale relativa richiesta dovesse pervenire in seguito alle pattuite cessioni immobiliari, rinunciando espressamente il Sig. Controparte_1 a qualsiasi azione di ripetizione e/o di rivalsa nei confronti della Sig.ra a tal uopo, le Parte 1
parti si impegnano espressamente a consegnare al Notaio rogante al momento del rogito notarile, attestazione della amministrazione condominiale, recante data di un giorno precedente rispetto a quella in cui verrà concordata la data per l'atto notarile di trasferimento, comprovante l'assenza di arretrati per oneri condominiali e l'insussistenza di liti e/o controversie e/o giudizi e/o procedure esecutive in cui è parte il
Condominio, sia dal lato attivo che dal lato passivo;
le parti si impegnano inoltre espressamente a fornire al Notaio rogante tutta la documentazione necessaria ai fini del trasferimento immobiliare di cui ai numeri 7) e 8) del presente atto, sostenendo in parti uguali i relativi costi;
14. le parti espressamente dichiarano che i trasferimenti di cui ai numeri 7) e 8) del presente atto costituiscono condizione essenziale nonché elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale;
al riguardo le parti si avvarranno della speciale agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 della Legge n. 74/1987, ritenuta espressamente applicabile alle disposizioni in favore dei figli, così come precisato anche dalla Circolare della Agenzia delle Entrate n. 27 e del 21 giugno 2012, confermata con successiva circolare n. 2/e del 21 febbraio 2014;
15. le suddette parti chiedono di beneficiare dell'esenzione da ogni imposta e tassa ai sensi della citata legge 74/87 e sue successive modifiche e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e rinunciano espressamente a qualunque ipoteca legale in ordine agli indicati trasferimenti;
16. le parti dichiarano sin da ora di prestare acquiescenza alla emananda sentenza rinunciando ad impugnarla al fine del pronto passaggio in giudicato impegnandosi a confermare tale intendimento anche in occasione della fissanda udienza di comparizione;
17. spese di giudizio compensate."
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa.
Il Tribunale prende atto di quanto concordato dalle parti ai punti n. 7 e n. 8 dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha meri effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni concordate tra le parti, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte 1
Controparte_1 alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. e
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Controparte_1- Pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte 1 e coniugati in data 03.02.2007 in PA AB (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di PA AB (RM), alla parte II, Serie A, N. 1, anno 2007;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PA AB (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
09-10-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato "Teams", su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente
Dott. Francesco Lupia