TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2470/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. DO Di PA Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CA RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2470/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. TAGLIOLI BERTUZZI C.F._2
BENEDETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 16/06/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto n. cronol.
1513/2021 pubblicato in data 23/06/2021, nell'ambito del procedimento RG n.
2112/2021;
pagina 1 di 5 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed Per_1 abiterà insieme alla madre;
2) il IG. corrisponderà alla IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese a Pt_2 Pt_1 mezzo bonifico bancario, la somma di € 300,00= (trecento/00 euro) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio . Detta somma sarà rivalutata Per_1 annualmente secondo gli indici Istat e sarà dovuta fino a quando il figlio non avrà terminato gli studi e non sarà autosufficiente economicamente;
3) qualora decidesse in futuro di trasferirsi a vivere con il padre, il IG. Per_1 non verserà più l'assegno di mantenimento ordinario alla IG.ra Pt_2 Pt_1
4) i genitori si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie.
Le spese straordinarie da non concordare preventivamente tra i genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio saranno da considerarsi le seguenti:
- spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
- spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, compreso le uscite scolastiche senza pernottamento;
- spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo);
pagina 2 di 5 - spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
- spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail o sms), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax, e-mail o sms) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di ricevuta fiscale, scontrino o fattura. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi;
5) la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio al fine della corretta deducibilità della stessa;
6) gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla IG.ra . Parte_1
pagina 3 di 5 8) Per quanto concerne le visite del padre al figlio i coniugi intendono regolarsi come segue:
a) il padre si impegna a visitare il figlio due volte alla settimana;
b) il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i fine settimana alternati, condizione modificabile previo accordo telefonico;
c) il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio in occasione delle giornate festive di Natale e Pasqua, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, possa trascorrere con lui il giorno di
Pasqua e viceversa;
d) il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle ferie estive;
9) Le scelte relative all'istruzione e all'educazione di saranno prese di Per_1 comune accordo dei genitori;
10) Spese di lite compensate
11) salvo quanto in questa sede disposto, i coniugi dichiarano di avere già regolato ogni rapporto tra loro in essere e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione, diritto, azione o causa”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 4 di 5 I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CASTELNUOVO
RANGONE il 30/04/2011 fra , nata a [...]_1
PERSICETO (BO) il 28/01/1982 e , nato a [...]_2
(MO) il 14/06/1982 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO
RANGONE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2011 Atto n. 6 Parte I
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
CA RO
Il Presidente
DO Di PA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. DO Di PA Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa CA RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2470/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. TAGLIOLI BERTUZZI C.F._2
BENEDETTA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 16/06/2021, successivamente omologato dal Tribunale di Modena con decreto n. cronol.
1513/2021 pubblicato in data 23/06/2021, nell'ambito del procedimento RG n.
2112/2021;
pagina 1 di 5 - viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori ed Per_1 abiterà insieme alla madre;
2) il IG. corrisponderà alla IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese a Pt_2 Pt_1 mezzo bonifico bancario, la somma di € 300,00= (trecento/00 euro) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio . Detta somma sarà rivalutata Per_1 annualmente secondo gli indici Istat e sarà dovuta fino a quando il figlio non avrà terminato gli studi e non sarà autosufficiente economicamente;
3) qualora decidesse in futuro di trasferirsi a vivere con il padre, il IG. Per_1 non verserà più l'assegno di mantenimento ordinario alla IG.ra Pt_2 Pt_1
4) i genitori si impegnano a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie.
Le spese straordinarie da non concordare preventivamente tra i genitori in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio saranno da considerarsi le seguenti:
- spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
- spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico, compreso le uscite scolastiche senza pernottamento;
- spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo);
pagina 2 di 5 - spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
- campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
- spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
- abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
- visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza; tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail o sms), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi dieci giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto
(con raccomandata, fax, e-mail o sms) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di ricevuta fiscale, scontrino o fattura. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dall'esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi;
5) la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio al fine della corretta deducibilità della stessa;
6) gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla IG.ra . Parte_1
pagina 3 di 5 8) Per quanto concerne le visite del padre al figlio i coniugi intendono regolarsi come segue:
a) il padre si impegna a visitare il figlio due volte alla settimana;
b) il padre potrà tenere con sé il figlio tutti i fine settimana alternati, condizione modificabile previo accordo telefonico;
c) il padre avrà facoltà di tenere con sé il figlio in occasione delle giornate festive di Natale e Pasqua, ad anni alterni, in modo tale che chi dei due genitori non abbia trascorso con il figlio il giorno di Natale, possa trascorrere con lui il giorno di
Pasqua e viceversa;
d) il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane, anche non consecutive, durante il periodo delle ferie estive;
9) Le scelte relative all'istruzione e all'educazione di saranno prese di Per_1 comune accordo dei genitori;
10) Spese di lite compensate
11) salvo quanto in questa sede disposto, i coniugi dichiarano di avere già regolato ogni rapporto tra loro in essere e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione, diritto, azione o causa”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 4 di 5 I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CASTELNUOVO
RANGONE il 30/04/2011 fra , nata a [...]_1
PERSICETO (BO) il 28/01/1982 e , nato a [...]_2
(MO) il 14/06/1982 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO
RANGONE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune Anno 2011 Atto n. 6 Parte I
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
CA RO
Il Presidente
DO Di PA
pagina 5 di 5