Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 173
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Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Altro
    Legittimazione passiva in ordine ai vizi di notifica e prescrizione

    L'appello principale viene assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale.

  • Inammissibile
    Omessa/nulla notifica delle cartelle prodromiche, prescrizione/decadenza dei crediti, difetto di motivazione e di contraddittorio dell'intimazione

    Il ricorso originario viene dichiarato inammissibile per prematurità della costituzione in primo grado, in violazione dell'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992.

  • Accolto
    Intempestività/prematurità della costituzione del ricorrente in primo grado per mancato rispetto del termine di 90 giorni per il procedimento di mediazione

    L'eccezione di prematurità della costituzione in primo grado proposta da DE è fondata e va accolta. Il ricorso (notificato il 14 dicembre 2023) rientra infatti nel regime previgente (art. 17- bis D.Lgs. 546/1992), con sospensione obbligatoria di 90 giorni per la costituzione (scadenza al 13 marzo 2024). Il deposito il 5 gennaio 2024 è prematuro e scavalca la mediazione obbligatoria, rendendo il ricorso inammissibile.

  • Rigettato
    Rimessione al giudice di primo grado

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado per deposito prematuro non comporta il rinvio della causa al giudice di primo grado, in quanto le ipotesi di rimessione sono tassative e non includono l'inammissibilità per vizi processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 173
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 173
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo