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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 173/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 801/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale La EZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La EZ - Via Delle Casaccie, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 85/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 2
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620239002189801000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante principale:
“Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di secondo grado, accogliere il presente appello in punto spese annullando la sentenza citata in epigrafe limitatamente alla parte in cui Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale della EZ, pur priva di legittimazione passiva sul motivo di ricorso oggetto di accoglimento e quindi non responsabile del vizio rilevato di mancata notifica delle cartelle, viene nondimeno condannata al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio”.
Appellante incidentale
“Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale, contrariis reiectis Iin via principale e in ogni caso, in accoglimento delle presenti controdeduzioni e del presente appello incidentale alla luce di quanto dettagliatamente esposto e chiarito, riformare integralmente la sentenza n. 85/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La EZ, depositata il 06/05/2024, non notificata avente ad oggetto gli atti specificati annullandola e rimettere, ove necessario, le parti al giudice di primo grado”.
Resistente
“Voglia la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, respingere gli appelli e per l'effetto:
- accogliere il ricorso introduttivo di primo grado e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare e/o disapplicare l'intimazione di pagamento n. 056 2023 90021898 01/000 notificata il 16/10/2023 ed emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione Viale Italia 92/96 La EZ nonché ogni atto ad essa presupposto e/
o conseguenziale – compresi cartella 05620110000636422000 asseritamente notificata il 19/10/2011; cartella 05620110001945391000 asseritamente notificata il 10/11/; – respingendo ogni contraria domanda, anche in accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
- con vittoria di spese, compensi oltre spese generali, cna e IVA con distrazione in favore degli Avvocati antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14 dicembre 2023 e depositato il 5 gennaio 2024, Resistente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La EZ l'intimazione di pagamento n.
05620239002189801000, notificatagli il 16 ottobre 2023 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa a quattro cartelle di pagamento.
Il contribuente deduceva l'omessa/nulla notifica delle cartelle prodromiche, la prescrizione/decadenza dei crediti, il difetto di motivazione e di contraddittorio dell'intimazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di La EZ, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi alla notifica delle cartelle e alla prescrizione, nonché
l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19, co. 3, e 21, co. 1, D.Lgs. 546/1992.
Agenzia delle Entrate-Riscossione (DE) non si costituiva.
Con sentenza n. 85/02/24, depositata il 6 maggio 2024, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento per mancata prova, da parte dell'ente onerato (Agenzia delle Entrate-
Riscossione, non costituito), della regolare notifica delle cartelle poste a base dell'atto impugnato, e condannava in solido l'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.877,00 oltre accessori.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di La
EZ (notificato il 6 dicembre 2024), contestando esclusivamente la condanna alle spese, ritenendo di non avere legittimazione passiva in ordine ai vizi di notifica delle cartelle e alla prescrizione, e chiedendo pertanto che le spese gravassero unicamente sull'Agente della riscossione. Si costituiva nel fiudizio di secondo grado Agenzia delle Entrate-Riscossione, proponendo appello incidentale, eccependo l'intempestività/prematurità della costituzione del ricorrente in primo grado per mancato rispetto del termine di 90 giorni per il procedimento di mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 ratione temporis vigente), e chiedendo la riforma della sentenza con rimessione al giudice di primo grado.
In via subordinata, depositava le relate di notifica delle cartelle n. 05620110000636422000 e n.
05620110001945391000, nonché una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo la regolarità delle notifiche e l'interruzione della prescrizione.
Si costituiva altresì il contribuente, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. Eccepiva la tardività della costituzione in appello di Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'inammissibilità delle produzioni documentali;
rilevava l'intervenuta abrogazione della procedura di mediazione al momento dell'iscrizione a ruolo;
sosteneva in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine decennale senza prova di atti interruttivi successivi alle (asserite) notifiche del 2011 e contestava la regolarità delle notifiche stesse, non risultando la materiale consegna degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il Collegio che, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 6 maggio
2024 e non notificata, il termine lungo (compresa la sospensione feriale) scadeva lunedi 9 dicembre 2024.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 6 dicembre 2024, è quindi tempestivo.
Inoltre:
- La costituzione in appello di DE (9 gennaio 2025) è tempestiva ex art. 54 D.Lgs. 546/1992. La mancata costituzione nel giudizio di primo grado non preclude la costituzione in appello né la proposizione di appello incidentale o produzioni documentali (orientamento consolidato Cassazione).
- L'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 (nella versione ratione temporis vigente) prevedeva, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, l'obbligatorietà del reclamo-mediazione, con sospensione dei termini per la costituzione in giudizio del ricorrente per 90 giorni dalla notifica del ricorso (durante i quali poteva instaurarsi la mediazione).
- Ai fini della norma suddetta il calcolo della soglia dei 50.000 euro per l'obbligatorietà del reclamo-mediazione doveva essere effettuato sull'importo del tributo contestato, dovendosi escludere dal valore della lite gli interessi e le sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
- delle quattro cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento n. 05620239002189801000 impugnate due portano tributi per € 4.982,00 (n. 05620110000636422000) ed € 30.778,00 (n.
05620110001945391000), mentre le altre due non portano debiti tributari e risultano estranee alla giurisdizione di questa Corte;
- Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (pubblicato in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 ed entrato in vigore il 4 gennaio 2024) ha abrogato l'art. 17-bis ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), senza prevedere una espressa disciplina transitoria per i ricorsi notificati prima della data di entrata in vigore ma depositati (o da depositare) dopo.
Alla luce di quanto sopra l'eccezione di prematurità della costituzione in primo grado proposta da DE è fondata e va accolta. Il ricorso (notificato il 14 dicembre 2023) rientra infatti nel regime previgente (art. 17- bis D.Lgs. 546/1992), con sospensione obbligatoria di 90 giorni per la costituzione (scadenza al 13 marzo
2024). Il deposito il 5 gennaio 2024 è prematuro e scavalca la mediazione obbligatoria, rendendo il ricorso inammissibile. La PEC di autotutela del 16 novembre 2023 non equivale a proposta di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis previgente (che richiedeva espressa indicazione nel ricorso-reclamo), né sana la prematurità.
L'abrogazione dell'istituto della mediazione obbligatoria si applica infatti ai ricorsi notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis nella versione vigente fino a quella data. Pertanto, anche se il deposito del ricorso avviene dopo il 4 gennaio 2024, la disciplina del reclamo-mediazione resta applicabile se la notifica è avvenuta prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione.
Questa interpretazione è coerente con il principio generale secondo cui, in assenza di una disciplina transitoria, la normativa processuale si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, mentre per quelli già iniziati (ossia con ricorso notificato) resta applicabile la disciplina previgente.
Aggiunge la Corte che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado per deposito prematuro, in violazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, non comporta il rinvio della causa al giudice di primo grado richiesto da DE. Le ipotesi di rimessione della lite in primo grado sono tassative e si verificano solo in specifici casi, quali: violazione del contraddittorio (ad esempio, mancata integrazione del litisconsorzio necessario), omessa instaurazione del contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio, o erronea declaratoria di estinzione del processo.
L'inammissibilità del ricorso per vizi processuali, come il deposito prematuro, preclude l'esame della lite nel merito e non rientra tra le cause che giustificano la rimessione al primo grado, pertanto la richiesta di DE di rinvio al primo grado in caso di inammissibilità per deposito prematuro non trova fondamento normativo.
L'accoglimento dell'appello incidentale assorbe l'appello dell'Agenzia delle Entrate in punto spese del giudizio, che devono essere integralmente compensate per entrambi i gradi, stante la particolare incertezza normativa.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara inammissibile il ricorso originario per prematurità della costituzione. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
ASSANDRI PIETRO, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 801/2024 depositato il 06/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale La EZ
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - La EZ - Via Delle Casaccie, 1 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 85/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LA SPEZIA sez. 2
e pubblicata il 06/05/2024
Atti impositivi:
- INTIM.PAGAMENTO n. 05620239002189801000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante principale:
“Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia di secondo grado, accogliere il presente appello in punto spese annullando la sentenza citata in epigrafe limitatamente alla parte in cui Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale della EZ, pur priva di legittimazione passiva sul motivo di ricorso oggetto di accoglimento e quindi non responsabile del vizio rilevato di mancata notifica delle cartelle, viene nondimeno condannata al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio”.
Appellante incidentale
“Voglia codesta Onorevole Commissione Tributaria Regionale, contrariis reiectis Iin via principale e in ogni caso, in accoglimento delle presenti controdeduzioni e del presente appello incidentale alla luce di quanto dettagliatamente esposto e chiarito, riformare integralmente la sentenza n. 85/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La EZ, depositata il 06/05/2024, non notificata avente ad oggetto gli atti specificati annullandola e rimettere, ove necessario, le parti al giudice di primo grado”.
Resistente
“Voglia la Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, respingere gli appelli e per l'effetto:
- accogliere il ricorso introduttivo di primo grado e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o annullare e/o disapplicare l'intimazione di pagamento n. 056 2023 90021898 01/000 notificata il 16/10/2023 ed emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione Viale Italia 92/96 La EZ nonché ogni atto ad essa presupposto e/
o conseguenziale – compresi cartella 05620110000636422000 asseritamente notificata il 19/10/2011; cartella 05620110001945391000 asseritamente notificata il 10/11/; – respingendo ogni contraria domanda, anche in accoglimento dell'eccezione di prescrizione.
- con vittoria di spese, compensi oltre spese generali, cna e IVA con distrazione in favore degli Avvocati antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14 dicembre 2023 e depositato il 5 gennaio 2024, Resistente_1 impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di La EZ l'intimazione di pagamento n.
05620239002189801000, notificatagli il 16 ottobre 2023 da Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa a quattro cartelle di pagamento.
Il contribuente deduceva l'omessa/nulla notifica delle cartelle prodromiche, la prescrizione/decadenza dei crediti, il difetto di motivazione e di contraddittorio dell'intimazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di La EZ, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi alla notifica delle cartelle e alla prescrizione, nonché
l'inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19, co. 3, e 21, co. 1, D.Lgs. 546/1992.
Agenzia delle Entrate-Riscossione (DE) non si costituiva.
Con sentenza n. 85/02/24, depositata il 6 maggio 2024, la Corte di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento per mancata prova, da parte dell'ente onerato (Agenzia delle Entrate-
Riscossione, non costituito), della regolare notifica delle cartelle poste a base dell'atto impugnato, e condannava in solido l'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 1.877,00 oltre accessori.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di La
EZ (notificato il 6 dicembre 2024), contestando esclusivamente la condanna alle spese, ritenendo di non avere legittimazione passiva in ordine ai vizi di notifica delle cartelle e alla prescrizione, e chiedendo pertanto che le spese gravassero unicamente sull'Agente della riscossione. Si costituiva nel fiudizio di secondo grado Agenzia delle Entrate-Riscossione, proponendo appello incidentale, eccependo l'intempestività/prematurità della costituzione del ricorrente in primo grado per mancato rispetto del termine di 90 giorni per il procedimento di mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 ratione temporis vigente), e chiedendo la riforma della sentenza con rimessione al giudice di primo grado.
In via subordinata, depositava le relate di notifica delle cartelle n. 05620110000636422000 e n.
05620110001945391000, nonché una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo la regolarità delle notifiche e l'interruzione della prescrizione.
Si costituiva altresì il contribuente, chiedendo il rigetto di entrambi gli appelli. Eccepiva la tardività della costituzione in appello di Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'inammissibilità delle produzioni documentali;
rilevava l'intervenuta abrogazione della procedura di mediazione al momento dell'iscrizione a ruolo;
sosteneva in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei crediti per decorso del termine decennale senza prova di atti interruttivi successivi alle (asserite) notifiche del 2011 e contestava la regolarità delle notifiche stesse, non risultando la materiale consegna degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva preliminarmente il Collegio che, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 6 maggio
2024 e non notificata, il termine lungo (compresa la sospensione feriale) scadeva lunedi 9 dicembre 2024.
L'appello dell'Agenzia delle Entrate, notificato il 6 dicembre 2024, è quindi tempestivo.
Inoltre:
- La costituzione in appello di DE (9 gennaio 2025) è tempestiva ex art. 54 D.Lgs. 546/1992. La mancata costituzione nel giudizio di primo grado non preclude la costituzione in appello né la proposizione di appello incidentale o produzioni documentali (orientamento consolidato Cassazione).
- L'art. 17-bis D.Lgs. 546/1992 (nella versione ratione temporis vigente) prevedeva, per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, l'obbligatorietà del reclamo-mediazione, con sospensione dei termini per la costituzione in giudizio del ricorrente per 90 giorni dalla notifica del ricorso (durante i quali poteva instaurarsi la mediazione).
- Ai fini della norma suddetta il calcolo della soglia dei 50.000 euro per l'obbligatorietà del reclamo-mediazione doveva essere effettuato sull'importo del tributo contestato, dovendosi escludere dal valore della lite gli interessi e le sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
- delle quattro cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento n. 05620239002189801000 impugnate due portano tributi per € 4.982,00 (n. 05620110000636422000) ed € 30.778,00 (n.
05620110001945391000), mentre le altre due non portano debiti tributari e risultano estranee alla giurisdizione di questa Corte;
- Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 (pubblicato in G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024 ed entrato in vigore il 4 gennaio 2024) ha abrogato l'art. 17-bis ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), senza prevedere una espressa disciplina transitoria per i ricorsi notificati prima della data di entrata in vigore ma depositati (o da depositare) dopo.
Alla luce di quanto sopra l'eccezione di prematurità della costituzione in primo grado proposta da DE è fondata e va accolta. Il ricorso (notificato il 14 dicembre 2023) rientra infatti nel regime previgente (art. 17- bis D.Lgs. 546/1992), con sospensione obbligatoria di 90 giorni per la costituzione (scadenza al 13 marzo
2024). Il deposito il 5 gennaio 2024 è prematuro e scavalca la mediazione obbligatoria, rendendo il ricorso inammissibile. La PEC di autotutela del 16 novembre 2023 non equivale a proposta di mediazione ai sensi dell'art. 17-bis previgente (che richiedeva espressa indicazione nel ricorso-reclamo), né sana la prematurità.
L'abrogazione dell'istituto della mediazione obbligatoria si applica infatti ai ricorsi notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024. Per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 17-bis nella versione vigente fino a quella data. Pertanto, anche se il deposito del ricorso avviene dopo il 4 gennaio 2024, la disciplina del reclamo-mediazione resta applicabile se la notifica è avvenuta prima dell'entrata in vigore dell'abrogazione.
Questa interpretazione è coerente con il principio generale secondo cui, in assenza di una disciplina transitoria, la normativa processuale si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore, mentre per quelli già iniziati (ossia con ricorso notificato) resta applicabile la disciplina previgente.
Aggiunge la Corte che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado per deposito prematuro, in violazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, non comporta il rinvio della causa al giudice di primo grado richiesto da DE. Le ipotesi di rimessione della lite in primo grado sono tassative e si verificano solo in specifici casi, quali: violazione del contraddittorio (ad esempio, mancata integrazione del litisconsorzio necessario), omessa instaurazione del contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio, o erronea declaratoria di estinzione del processo.
L'inammissibilità del ricorso per vizi processuali, come il deposito prematuro, preclude l'esame della lite nel merito e non rientra tra le cause che giustificano la rimessione al primo grado, pertanto la richiesta di DE di rinvio al primo grado in caso di inammissibilità per deposito prematuro non trova fondamento normativo.
L'accoglimento dell'appello incidentale assorbe l'appello dell'Agenzia delle Entrate in punto spese del giudizio, che devono essere integralmente compensate per entrambi i gradi, stante la particolare incertezza normativa.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiara inammissibile il ricorso originario per prematurità della costituzione. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.