Articolo 103 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 102Articolo 104
Versione
6 maggio 1952
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Versione
15 febbraio 1977
Art. 103.
(( (Accertamento dell'idoneita' fisica) )) ((L'accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell'art. 102 e' effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:
1) dal dirigente dell'ufficio di sanita' marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;
2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;
3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.
Contro le risultanze dell'accertamento sanitario, e' ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all'art. 117, con le modalita' ivi previste))
Entrata in vigore il 15 febbraio 1977
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