Articolo 40 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 39Articolo 41
Versione
24 ottobre 1942
Art. 40. Divieto di cessione dei sali venduti a prezzo speciale o industriale.

Non possono essere ceduti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli i sali venduti a prezzo speciale o a prezzo industriale. I detti sali non possono essere adoperati per uso diverso da quello per cui furono venduti dall'Amministrazione dei Monopoli.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942