TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/11/2025, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3458/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]24, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Giancarlo Pesce (C.F. ) che la rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], Milano (MI), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
IC MA (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._4 atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 27/03/1989 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 13.09.2011 omologato con decreto n. 5000/2011 del 20.09.2011 emesso dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova (GE) il 27.03.1989 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
3) La Sig.ra come elemento essenziale ed imprescindibile al fine di definire la Parte_1 crisi coniugale, si impegna a trasferire al dott. la propria quota pari al 50% Parte_2 dell'immobile sito in Ortisei (BZ), via Rezia 41, con tutte le relative pertinenze ed accessori;
4) Il Dott. , a sua volta, come elemento essenziale ed imprescindibile al fine di Parte_2 definire la crisi coniugale, si impegna a trasferire alla Sig.ra la propria quota pari Parte_1 al 50% dell'immobile sito in Santa Margherita Ligure (GE), via Favale 40/15, con tutte le relative pertinenze ed accessori, nonché la propria quota pari al 50% dell'immobile sito in Genova, via Madre di Dio, comparto 10;
5) Il Dott. si obbliga altresì a corrispondere alla Sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di Euro 87.000,00: detta somma verrà pagata dal Sig. alla Sig.ra Parte_2 [...] contestualmente alla stipula del rogito notariale relativo alla vendita dell'appartamento Parte_1 sito in Genova di Via Don Giovanni Minzoni 2/7 e/o dell'immobile uso box (n. 21) sito in Genova, via Bovio 10-12RR; 6) Le parti confermano la propria volontà, già precedentemente manifestata, di porre in vendita a terzi l'immobile sito in Genova via Don Minzoni 2/7, nonché l'immobile uso box
(n. 21) sito in Genova, via Bovio 10-12RR; al momento della stipula dell'atto di compravendita relativo ai predetti immobili la Sig.ra riceverà, oltre che il 50% della somma Parte_1 ottenuta dalla vendita, anche la somma di Euro 87.000,00 indicata al punto 5);
7) Al fine di formalizzare la divisione dei beni immobili secondo le modalità indicate ai numeri 3 e 4 di cui sopra, le parti si impegnano ad adire un notaio di comune fiducia - già individuato nel notaio di Genova - per la stipula dei corrispondenti atti entro e non oltre 2 mesi dalla Persona_1 pronuncia della sentenza di divorzio in oggetto;
tutte le spese ed i costi legati alla stipula del suddetto atto notarile di divisone, così quelli conseguentemente dovute per imposte e tributi, saranno ripartite tra le parti al 50%;
8) Le somme esistenti sul conto corrente comune intestato ad e Parte_2 Parte_1 saranno ripartite tra i medesimi in parti uguali;
[...]
9) Entrambe le parti riconoscono espressamente di essere, come in effetti sono, economicamente indipendenti e, per l'effetto, di nulla aver a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti;
10) le spese legali inerenti al presente procedimento si intendono integralmente compensate e, pertanto, ciascuna parte si obbliga a corrispondere il dovuto esclusivamente a favore dell'avvocato da cui è assistita;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1989,
Numero 77, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]24, Genova (GE) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Giancarlo Pesce (C.F. ) che la rappresenta e difende, come da C.F._2 procura in atti e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], Milano (MI), elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
IC MA (C.F. ) che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._4 atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordatele in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova (GE) il 27/03/1989 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di udienza del 13.09.2011 omologato con decreto n. 5000/2011 del 20.09.2011 emesso dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova (GE) il 27.03.1989 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...] le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
3) La Sig.ra come elemento essenziale ed imprescindibile al fine di definire la Parte_1 crisi coniugale, si impegna a trasferire al dott. la propria quota pari al 50% Parte_2 dell'immobile sito in Ortisei (BZ), via Rezia 41, con tutte le relative pertinenze ed accessori;
4) Il Dott. , a sua volta, come elemento essenziale ed imprescindibile al fine di Parte_2 definire la crisi coniugale, si impegna a trasferire alla Sig.ra la propria quota pari Parte_1 al 50% dell'immobile sito in Santa Margherita Ligure (GE), via Favale 40/15, con tutte le relative pertinenze ed accessori, nonché la propria quota pari al 50% dell'immobile sito in Genova, via Madre di Dio, comparto 10;
5) Il Dott. si obbliga altresì a corrispondere alla Sig.ra la Parte_2 Parte_1 somma di Euro 87.000,00: detta somma verrà pagata dal Sig. alla Sig.ra Parte_2 [...] contestualmente alla stipula del rogito notariale relativo alla vendita dell'appartamento Parte_1 sito in Genova di Via Don Giovanni Minzoni 2/7 e/o dell'immobile uso box (n. 21) sito in Genova, via Bovio 10-12RR; 6) Le parti confermano la propria volontà, già precedentemente manifestata, di porre in vendita a terzi l'immobile sito in Genova via Don Minzoni 2/7, nonché l'immobile uso box
(n. 21) sito in Genova, via Bovio 10-12RR; al momento della stipula dell'atto di compravendita relativo ai predetti immobili la Sig.ra riceverà, oltre che il 50% della somma Parte_1 ottenuta dalla vendita, anche la somma di Euro 87.000,00 indicata al punto 5);
7) Al fine di formalizzare la divisione dei beni immobili secondo le modalità indicate ai numeri 3 e 4 di cui sopra, le parti si impegnano ad adire un notaio di comune fiducia - già individuato nel notaio di Genova - per la stipula dei corrispondenti atti entro e non oltre 2 mesi dalla Persona_1 pronuncia della sentenza di divorzio in oggetto;
tutte le spese ed i costi legati alla stipula del suddetto atto notarile di divisone, così quelli conseguentemente dovute per imposte e tributi, saranno ripartite tra le parti al 50%;
8) Le somme esistenti sul conto corrente comune intestato ad e Parte_2 Parte_1 saranno ripartite tra i medesimi in parti uguali;
[...]
9) Entrambe le parti riconoscono espressamente di essere, come in effetti sono, economicamente indipendenti e, per l'effetto, di nulla aver a pretendere l'una dall'altra a titolo di mantenimento e/o alimenti;
10) le spese legali inerenti al presente procedimento si intendono integralmente compensate e, pertanto, ciascuna parte si obbliga a corrispondere il dovuto esclusivamente a favore dell'avvocato da cui è assistita;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1989,
Numero 77, Parte II, Serie A) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini