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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 19/12/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. BA CI Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 386/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DE MARZI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA
contro
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. BLASIO LUIGI Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Collegio,
letto il ricorso introduttivo in cui viene esposto che e , in Parte_1 Controparte_1 data 13 settembre 2008, hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comune di Tresivio (SO), con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune, Atti di Matrimonio, Anno 2008, numero pagina 1 di 3 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1; dalla loro unione sono nati in Sondrio, in data 12 ottobre 2011 (C.F.: Pt_2
) e in data 09 agosto 2016 (C.F.: ) (doc. n. 2), CodiceFiscale_3 Per_1 CodiceFiscale_4
letta la comparsa di risposta, ove viene dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo,
lette le note congiunte 16 10 25, nelle quali le parti chiedono che il rito venga convertito in consensuale, sulla scorta dell'accordo raggiunto:
Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale,
1) pronunciare la Cessazione degli effetti civili del Matrimonio concordatario intervenuto tra e Parte_1
il 13 settembre 2008 in Comune di Tresivio, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Tresivio di compiere la prevista annotazione sull'Atto di Matrimonio, trascritto nel Registro degli Atti
Anno 2008, numero 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
2) Disporre che i figli e siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_2 Per_1 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la residenza del padre in Postalesio (SO), Via Spinedi n. 18;
3) Prevedere che la madre potrà tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni anche dei minori, a seconda della propria turnazione di servizio, che dovrà essere comunicata entro il giorno 27 di ogni mese con indicazione di date ed orari di disponibilità per il mese successivo. La madre potrà tenere con sé la prole dalle ore 15.00 alle ore 20.30 allorquando quest'ultima effettuerà il turno dalle 07.00 alle 14.15; dalle ore 8.00 alle ore 13.45 nei periodi di vacanza quando effettuerà il turno dalla 14.00 alle 22.00; allorquando, invece la madre effettuerà il turno lavorativo notturno, il giorno successivo che è di riposo potrà vedere i minori dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30; mentre non potrà
prelevare i minori dopo le 22.00 al termine del turno lavorativo. I minori staranno con la madre tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, e in via alternata con il padre, mezza giornata (mattina o pomeriggio) nei giorni di Pasqua, Natale e ogni altra festività. Ogni variazione delle su indicate condizioni dovrà essere concordata con un congruo anticipo con il signor Pt_1
4) Disporre che il signor provveda al mantenimento dei figli e che la signora provveda al Parte_1 CP_1 loro mantenimento nei periodi di propria competenza in cui ella li tiene con sè; 5) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore della prole, così come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Sondrio, nella misura del 50%, oltre al 50% delle spese per l'acquisto di abbigliamento e scarpe per uso ordinario;
6) Prevedere che l'assegno unico verrà percepito integralmente in ragione del 100% dal signor Parte_1
7) Disporre che la casa familiare e gli arredi che la compongono, sita in Postalesio (SO), Via Spinedi n. 18, sia assegnata al signor (che ne è il nudo proprietario) e dare atto che la signora ha rilasciato Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 formalmente gli immobili mediante consegna di copia di tutte le chiavi e ha provveduto ad asportare oggetti ed effetti personali;
8) Dare atto che i coniugi inoltre prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; Spese di lite integralmente compensate fra le parti,
ritenuta accoglibile la domanda di divorzio, posto il venir meno dell'affectio maritalis, e valutata la sussistenza delle condizioni di legge e la conformità dell'accordo raggiunto alla legge ed all'interesse delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dispone la conversione del rito da giudiziale a consensuale, pronuncia la Cessazione degli effetti civili del Matrimonio concordatario intervenuto tra e Parte_1 il 13 settembre 2008 in Comune di Tresivio, mandando al competente Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Tresivio di compiere la prevista annotazione sull'Atto di Matrimonio, trascritto nel
Registro degli Atti Anno 2008, numero 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra riportato, dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge, che Controparte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
BA CI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. BA CI Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 386/2025 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. DE MARZI Parte_1 C.F._1
NICOLETTA
contro
(c.f./p.iva , con il patrocinio dell'avv. BLASIO LUIGI Controparte_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Collegio,
letto il ricorso introduttivo in cui viene esposto che e , in Parte_1 Controparte_1 data 13 settembre 2008, hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Comune di Tresivio (SO), con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune, Atti di Matrimonio, Anno 2008, numero pagina 1 di 3 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1; dalla loro unione sono nati in Sondrio, in data 12 ottobre 2011 (C.F.: Pt_2
) e in data 09 agosto 2016 (C.F.: ) (doc. n. 2), CodiceFiscale_3 Per_1 CodiceFiscale_4
letta la comparsa di risposta, ove viene dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo,
lette le note congiunte 16 10 25, nelle quali le parti chiedono che il rito venga convertito in consensuale, sulla scorta dell'accordo raggiunto:
Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale,
1) pronunciare la Cessazione degli effetti civili del Matrimonio concordatario intervenuto tra e Parte_1
il 13 settembre 2008 in Comune di Tresivio, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Tresivio di compiere la prevista annotazione sull'Atto di Matrimonio, trascritto nel Registro degli Atti
Anno 2008, numero 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
2) Disporre che i figli e siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_2 Per_1 prevalente, anche ai fini anagrafici, presso la residenza del padre in Postalesio (SO), Via Spinedi n. 18;
3) Prevedere che la madre potrà tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni anche dei minori, a seconda della propria turnazione di servizio, che dovrà essere comunicata entro il giorno 27 di ogni mese con indicazione di date ed orari di disponibilità per il mese successivo. La madre potrà tenere con sé la prole dalle ore 15.00 alle ore 20.30 allorquando quest'ultima effettuerà il turno dalle 07.00 alle 14.15; dalle ore 8.00 alle ore 13.45 nei periodi di vacanza quando effettuerà il turno dalla 14.00 alle 22.00; allorquando, invece la madre effettuerà il turno lavorativo notturno, il giorno successivo che è di riposo potrà vedere i minori dall'uscita da scuola sino alle ore 20.30; mentre non potrà
prelevare i minori dopo le 22.00 al termine del turno lavorativo. I minori staranno con la madre tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, e in via alternata con il padre, mezza giornata (mattina o pomeriggio) nei giorni di Pasqua, Natale e ogni altra festività. Ogni variazione delle su indicate condizioni dovrà essere concordata con un congruo anticipo con il signor Pt_1
4) Disporre che il signor provveda al mantenimento dei figli e che la signora provveda al Parte_1 CP_1 loro mantenimento nei periodi di propria competenza in cui ella li tiene con sè; 5) Disporre che ciascuno dei coniugi provveda al pagamento delle spese straordinarie sostenute in favore della prole, così come individuate dal Protocollo del
Tribunale di Sondrio, nella misura del 50%, oltre al 50% delle spese per l'acquisto di abbigliamento e scarpe per uso ordinario;
6) Prevedere che l'assegno unico verrà percepito integralmente in ragione del 100% dal signor Parte_1
7) Disporre che la casa familiare e gli arredi che la compongono, sita in Postalesio (SO), Via Spinedi n. 18, sia assegnata al signor (che ne è il nudo proprietario) e dare atto che la signora ha rilasciato Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 formalmente gli immobili mediante consegna di copia di tutte le chiavi e ha provveduto ad asportare oggetti ed effetti personali;
8) Dare atto che i coniugi inoltre prestano il reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio; Spese di lite integralmente compensate fra le parti,
ritenuta accoglibile la domanda di divorzio, posto il venir meno dell'affectio maritalis, e valutata la sussistenza delle condizioni di legge e la conformità dell'accordo raggiunto alla legge ed all'interesse delle parti,
P.Q.M.
il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede: dispone la conversione del rito da giudiziale a consensuale, pronuncia la Cessazione degli effetti civili del Matrimonio concordatario intervenuto tra e Parte_1 il 13 settembre 2008 in Comune di Tresivio, mandando al competente Ufficiale dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Tresivio di compiere la prevista annotazione sull'Atto di Matrimonio, trascritto nel
Registro degli Atti Anno 2008, numero 8, Parte II, Serie A, Ufficio 1, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra riportato, dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge, che Controparte_1 aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 13 11 25
Il Presidente estensore
BA CI
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