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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/06/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente rel.
Francesca Coccoli Consigliere
Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 609/2024 R.G., promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
, P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Marinelli, Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
Contro
(c.f. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ), entrambe rappresentate e difese in primo
[...] C.F._2
grado dall' Avv. Antonello Salce.
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
per la riforma della sentenza n. 600/2024 emessa dal Tribunale di Pescara il 22.04.2024
e pubblicata il 23/04/2024, non notificata.
All'udienza tenutasi in data 27 maggio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata, ha riservato la causa in decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 600/2024 pubblicata in data 23 aprile 2024 il Tribunale di Pescara decideva in merito alla opposizione a decreto ingiuntivo n. 35/2023 emesso in favore della e nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
per il pagamento della somma di €. 13.130,00, oltre interessi dalla domanda e
[...]
spese del procedimento, a titolo di saldo per l'esecuzione di lavori di idraulica realizzati in subappalto.
Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione e Controparte_1
chiedendone la revoca per infondatezza della domanda, con Controparte_2
vittoria di spese e competenze di lite.
1.1 Parte opposta a sostegno della domanda monitoria deduceva quanto segue:
- nel periodo 2020 - 2021 aveva eseguito, per conto della Società ed Controparte_3
in subappalto, lavori di idraulica, segnatamente la fornitura e posa in opera di impianto idrico per n. 3 bagni e lavori extra, presso il cantiere sito in Pescara, alla via Catani n.
17, all'interno dell'abitazione di proprietà dei committenti, sig.ri e Controparte_1
; Controparte_2
- all'esito di detti lavori emetteva le fatture n. 100/2021 per €. 5.000,00, n. 1/2022 per
€.4.000,00 e n. 26/2022 per €. 6.130,00, per un totale complessivo di €. 15.130,00;
- a fronte delle fatture ditta riceveva da la minor Parte_1 Controparte_4 somma di €. 2.000,00, per cui residuava un credito residuo di €. 13.130,00;
- deduceva che in tema di appalto per il pagamento dei lavori in favore del subappaltatore sussiste la responsabilità solidale tra l'appaltatore e i committenti;
- per tale motivo agiva in via monitoria per ottenere la condanna dei committenti e proprietari, in solido con la Società al pagamento della somma Controparte_4
residua vantata a credito di €. 13.130,00, oltre interessi.
1.2 In sede di opposizione, spiegata solo dai committenti e proprietari, CP_1
e , veniva contestata l'avversa pretesa sul presupposto
[...] Controparte_2
pag. 2/12 che alcuna somma era dovuta in favore della opposta in quanto gli opponenti avevano regolarmente pagato tutto quanto dovuto in favore della con la quale Controparte_4
avevano definito e concluso i rapporti contrattuali oggetto di lite.
In particolare, deducevano che l'esecuzione dei lavori era stata affidata alla sulla base del preventivo del 26.10.2021 in cui erano specificati i Controparte_4 lavori, i materiali necessari e il costo complessivo dell'opera, quantificato nella somma pari ad €. 24.718,42, Iva compresa.
Su iniziativa autonoma della questa decideva di affidare alla Controparte_3
opposta parte dei lavori di cui al preventivo e nello specifico la fornitura e posa in opera di impianto idrico per 3 bagni.
La ultimati i lavori, emetteva nei confronti degli opponenti la fattura Controparte_4
n. 155/2021 per il pagamento della somma di €. 24.718,42, corrispondente al preventivo dei lavori, che veniva saldata mediante quattro bonifici, uno ordinario del 03.11.2021 e tre europei del 16.12.2021, del 18.03.2022 e del 07.07.2022, all'esito dei quali la in data 11.07.2022 rilasciava apposita quietanza liberatoria in favore Controparte_4
degli opponenti.
A prescindere da tale dato di fatto, gli opponenti hanno contestato in radice la sussistenza stessa della responsabilità solidale debitoria, la quale sarebbe da escludere in forza della disposizione di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 che, in tema di appalto e subappalto, limita la sussistenza della solidarietà passiva tra committente ed appaltatore alla ricorrenza dal lato soggettivo della qualità di imprenditore del committente, con esclusione delle persone fisiche, e dal lato oggettivo ai soli obblighi relativi ai trattamenti retributivi e previdenziali spettanti ai lavoratori della appaltatrice.
Sulla base di tali motivi chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto con il rigetto di ogni atto conseguente, collegato e connesso, accertando e dichiarando che nulla era dovuto dagli opponenti in favore della opposta, con vittoria di spese di lite.
1.3 Si costituiva in giudizio parte opposta deducendo l'infondatezza della spiegata opposizione e ribadendo la legittimità della pretesa creditoria, in quanto suffragata da documentazione idonea e adeguata;
in tale fase, a parziale modifica della domanda monitoria parte opposta precisava che sulla base di accordo di fatto concluso fra le parti, intervenuto a causa della pag. 3/12 impossibilità dell'opposta, quale persona fisica, di applicare lo sconto in fattura per interventi facilitati sull'importo dovuto per i lavori, i proprietari e committenti allo scopo di ottenere il beneficio dello sconto in fattura avevano richiesto alla opposta di intestare ed emettere sia il preventivo che la fattura direttamente alla Controparte_4
Su tale presupposto, in via subordinata alla domanda principale richiedeva la condanna degli opponenti alla somma di cui al decreto ingiuntivo a titolo di ingiustificato arricchimento.
1.4 Istruita con le produzioni documentali, la causa veniva trattenuta per la decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Pescara accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna di parte opponente alle spese e competenze di lite.
2.1 Il primo giudice disattendeva ogni rapporto diretto tra i committenti – opponenti e la ditta opposta sul rilievo che non era stata fornita alcuna prova in tal senso ed anzi gli opponenti mediante la produzione del preventivo dei lavori, della fattura n. 155/2021 e dei bonifici eseguiti avevano dimostrato l'affidamento esclusivo e diretto dei lavori nonché il relativo pagamento alla società mentre per quanto riguardo il CP_4
presunto accordo verbale che sarebbe stato concluso tra le parti per accedere ai benefici fiscali attraverso la trasposizione formale del preventivo dei lavori e dei conteggi nella contabilità della tale argomentazione appariva del tutto inverosimile, oltre CP_4
che priva di riscontro.
2.4 Per quanto attiene, invece, al rapporto inquadrabile come subappalto, richiamata la normativa in materia (artt. 1665 e segg. c.c.), il primo giudice non accoglieva la tesi della solidarietà passiva tra committente ed appaltatore nei confronti del subappaltatore alla luce del principio della “piena e distinta autonomia” che contraddistingue il contratto di appalto e il subappalto e che impedisce ogni rapporto diretto tra il committente originario e il subappaltatore, ad eccezione dell'ipotesi di carattere speciale prevista dall'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003 e succ. modifiche, non applicabile alla fattispecie oggetto di lite, che introduce la responsabilità solidale tra il committente e l'appaltatore solo nella materia relativa obblighi contributivi e previdenziali verso i pag. 4/12 dipendenti della appaltatrice e limitatamente al caso in cui il committente sia un imprenditore, con esclusione quindi del caso nel quale si tratti invece di persona fisica.
Pertanto, secondo il primo giudice, parte opposta era legittimata a richiedere il pagamento delle sue competenze per i lavori svolti solo ed esclusivamente nei confronti della e non anche nei confronti degli opponenti. Controparte_4
2.5 Per quanto attiene, infine, la domanda posta in via subordinata con la quale si chiedeva il pagamento del credito a titolo di indebito arricchimento degli opponenti, il primo giudice la rigettava sul presupposto della carenza del requisito della residualità tipico di tale azione.
In particolare, asseriva che, mentre era stata accertata l'esistenza di un rapporto di subappalto tra l'opposta e la avente natura contrattuale per agire in CP_4
giudizio, viceversa non era stata fornita la prova attestante l'esperimento infruttuoso dell'azione nei confronti dell'appaltatore.
In ogni caso, rilevava che parte opponente aveva fornito adeguata prova circa l'avvenuto pagamento in favore dell'appaltatore in conformità alle previsioni del contratto di appalto.
L'opposizione veniva pertanto accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della opposta al pagamento delle spese del giudizio.
3. Appello: avverso la sentenza proponeva appello la rilevando Parte_1
l'erroneità della decisione sotto diversi profili.
3.1 Con il primo motivo veniva censurata la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva erroneamente ritenuto non provato il rapporto giuridico diretto tra appellante e appellati.
Secondo parte appellante nella sentenza sarebbero stati violati i principi di non contestazione (ex art. 115 c.p.c.) ed i principi in tema di onere della prova, violazione che avrebbe portato il ad escludere erroneamente l'esistenza di un accordo tra le parti finalizzato a procurare un beneficio fiscale agli appellati.
Quanto al principio di non contestazione secondo parte appellante gli appellati non avrebbero mai contestato, nei modi e nei termini di legge, né l'esecuzione dei lavori a regola d'arte né gli importi richiesti e fatturati per i lavori medesimi né tantomeno la circostanza relativa alla commissione diretta dei lavori all'appellante; dette circostanze,
pag. 5/12 poiché non espressamente contestate, se non attraverso formule del tutto generiche, avrebbero dovuto essere intese come ammesse e, dunque, provate.
Quanto all'onere della prova, posto che l'odierna appellante aveva dimostrato nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tutti gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, l'onere di provare il fatto estintivo, costituito dall'esatto pagamento al creditore gravava sulla parte debitrice, ovvero gli odierni appellati.
Tuttavia, tale onere non sarebbe stato adempiuto in quanto, a fronte della domanda tesa a riconoscere l'esistenza di un accordo per imputare fatture e pagamenti formalmente alla in luogo della appellante onde consentire agli odierni appellati di CP_4
fruire del beneficio dello sconto in fattura, gli appellati nulla avrebbero dedotto né contestato né provato, ragione per cui anche tale fatto doveva essere ritenuto per ammesso in quanto non contestato.
3.2 Con il secondo motivo parte appellante si duole dell'errato rigetto della domanda per accertare l'ingiustificato arricchimento conseguito dai proprietari – committenti e ottenere il pagamento del credito attivato in sede monitoria, motivato sul presupposto erroneo di aver ritenuto fornita la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo convenuto nel contratto di appalto in favore dell'appaltatrice principale, CP_4
Premessa la ritualità ed ammissibilità nuova domanda d'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento con la quale parte appellante ha proceduto a sostituire o integrare l'originaria domanda di adempimento contrattuale, in quanto connessa con la stessa vicenda oggetto del giudizio monitorio e non lesiva del diritto di difesa della parte avversaria, l'appellante ha contestato il fatto che il primo giudice avrebbe utilizzato come prova dell'avvenuto pagamento dei lavori in favore della appaltatrice originaria dei documenti, quali le ricevute di bonifici, che in realtà non avrebbero idonea ed adeguata rilevanza probatoria, poiché non sufficienti a dimostrare l'effettivo pagamento, trattandosi di prenotazioni o meri ordini di pagamento.
Inoltre, gli appellati non avrebbero fornito neanche la prova che al tempo della disposizione di pagamento il loro conto corrente era provvisto capiente.
Pur non essendo stata citata dal primo giudice tra i documenti posti a conferma del pagamento, secondo parte appellante neppure la quietanza liberatoria di CP_4
rilasciata agli appellati potrebbe costituire una prova del pagamento, in primo luogo pag. 6/12 perché si tratterebbe di uno scritto che solo apparentemente può essere ricondotto a in quanto privo dei requisiti di certezza per ritenerlo giuridicamente CP_4
esistente e in secondo luogo perché non sarebbe comunque opponibile all'appellante in quanto la sua validità ed efficacia potrebbe valere solo nel giudizio vertente tra l'autore della dichiarazione e i destinatari della stessa, mentre è una parte Parte_1
processuale diversa dai medesimi, estranea ai loro rapporti.
3.3 Con il terzo motivo l'appellante ha contestato la parte della sentenza in cui il primo giudice ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo anche a vantaggio di CP_4
che, tuttavia, non aveva proposto alcuna opposizione nei termini.
[...]
3.4 Non si sono costituiti in grado di appello, e Controparte_1 CP_2
, malgrado regolarmente citati.
[...]
4. Motivi della decisione.
In via preliminare, rilevata la regolarità e tempestività della notifica dell'atto di appello a e , questa Corte ne dichiara la contumacia. Controparte_1 Controparte_2
4.1 Il primo motivo del gravame è infondato.
A fronte della domanda esperita in sede monitoria, gli appellati hanno presentato opposizione al decreto ingiuntivo eccependo la loro totale estraneità ai fatti rappresentati in sede monitoria con la negazione della pretesa creditoria avanzata dalla odierna appellante.
In particolare, hanno affermato di aver affidato l'esecuzione dei lavori all'interno della loro proprietà direttamente alla con la quale avevano concordato la tipologia dei Controparte_4
lavori da eseguire sulla base di apposito preventivo datato 26.10.2021.
– hanno inoltre rappresentato che la società di propria CP_1 CP_2 CP_4
iniziativa aveva deciso di subappaltare una parte dei lavori di idraulica alla odierna appellante, ma senza coinvolgimento diretto dei committenti originari i quali, una volta terminati i lavori, pagavano il corrispettivo dei lavori versando alla a somma indicata nella fattura a CP_4
saldo n. 155/2021.
A sostegno di quanto dedotto i predetti hanno prodotto il preventivo dei lavori, le ricevute dei bonifici eseguiti per il pagamento della citata fattura sui lavori n. 155/2021, nonché la quietanza liberatoria rilasciata dalla ll'esito dell'ultimo bonifico effettuato. CP_4
pag. 7/12 Gli appellati, dunque, a fronte della avversa pretesa creditoria hanno opposto l'inesistenza del credito per mancanza di rapporto diretto con il , oltre all'avvenuta estinzione del debito Pt_1
per i lavori svolti ed appaltati alla con allegazioni a loro conferma. Controparte_4
Al fine di superare e contrastare l'argomentazione difensiva degli appellati, parte appellante in sede costituzione nel giudizio di opposizione ha introdotto un fatto ulteriore, ovvero l'esistenza di un accordo proposto su iniziativa dei committenti – proprietari dell'immobile oggetto dei lavori, in forza del quale le parti, al fine consentire l'ottenimento del beneficio dello sconto in fattura da parte dei proprietari, che non poteva essere praticato dalla appellante, in quanto ditta individuale, avrebbero inteso praticare detta operazione mediante l'intestazione formale del preventivo e delle fattura in capo alla appaltatrice originaria, ancorchè i lavori erano stati effettuati dalla appellante. CP_4
Parte appellante ha asserito che a fronte di tale specifica affermazione gli appellati nulla avrebbero dedotto o contestato nelle prime difese successive al deposito della comparsa di costituzione, se non attraverso il ricorso a formule del tutto generiche e di mero stile nei verbali di causa, salvo presa di posizione in sede di comparsa conclusionale, con conseguente prova di tali fatti a seguito di mancata contestazione.
Sotto tale profilo, in linea generale si deve osservare che a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un autonomo giudizio di merito nel quale occorre accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione sostanziale di convenuto (cfr. ex plurimis, Cass. civ. n. 1410/92), restando a carico dell'opposto stesso l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente si determina l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione, quale il pagamento (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 77/69 Cass. civ.
2421/2006).
La prova del fatto costitutivo del credito spetta quindi al creditore opposto, il quale può avvalersi a tal fine di tutti gli ordinari strumenti previsti dalla legge (Cass. civ. 5915/2011 e
Cass. Civ. 5071/2009), ivi compresa la mancata contestazione da parte dell'opponente, in tutto o in parte, del fatto invocato dall'opposto a sostegno della pretesa creditoria.
pag. 8/12 Infatti, è un preciso onere dell'opponente quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda e dal mancato assolvimento di tale onere deriva che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi ed ammessi senza necessità di particolari attività istruttorie (Cass. civ. 25516/2010).
Tuttavia, a tale riguardo è stato precisato e chiarito che affinchè un fatto possa ritenersi non controverso è necessario o che sia espressamente ammesso oppure che la difesa dell'opponente sia stata argomentata attraverso circostanze che appaiono del tutto incompatibili con il disconoscimento del credito (Cass. civ. 173371/2003).
Nella fattispecie in esame, si deve osservare che il meccanismo relativo alla non contestazione da parte dell'opponente, diversamente da quanto dedotto e invocato dall'appellante, non si è verificato in quanto gli odierni appellati hanno basato la propria difesa dall'inizio improntata e incentrata sul presupposto della totale negazione del credito per l'assenza di ogni rapporto diretto intercorso con l'appellante.
Tale prospettazione difensiva, peraltro, non può non estendersi anche alla successiva circostanza di fatto allegata dal e relativa al presunto accordo intercorso con la Pt_1 appellante in ordine alla fatturazione formale verso un terzo per motivi fiscali, alla quale ragionevolmente deve essere ampliata.
Infatti, nel momento in cui i proprietari, odierni appellati, eccepiscono e deducono con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo di avere avuto rapporti solo ed esclusivamente con la appaltatrice originaria, sia per ciò che riguarda la trattativa che per Controparte_4
l'esecuzione dei lavori, compreso il pagamento a saldo, è evidente che gli stessi escludono all'origine ogni e qualsivoglia rapporto con la parte appellante e a qualsiasi titolo.
In tal modo, adducono delle precise circostanze di segno contrario che sono da ritenere del tutto compatibili con la negazione del credito.
A quel punto spettava al Calista fornire la prova dell'esistenza di rapporti e accordi con i committenti, da questi ultimi recisamente e chiaramente negati.
4.2 Anche il secondo motivo non appare fondato.
pag. 9/12 A tale riguardo, gli appellanti evidenziano due profili di critica, uno relativo all'ammissibilità in diritto della domanda subordinata di indebito arricchimento proposta nella comparsa di costituzione a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'altro riferito alla dedotta irrilevanza probatoria dei documenti attestanti il pagamento del corrispettivo in favore della
Controparte_4
In ordine al primo punto, occorre precisare che il primo giudice non ha affatto rigettato la domanda subordinata di indebito arricchimento sul presupposto della sua inammissibilità perché proposta tardivamente o irritualmente. L'espressione utilizzata dal primo giudice, laddove riferisce che la domanda è stata “avanzata solo in sede di giudizio di merito”, rappresenta invero un semplice inciso che non assume effetti rilevanti ai fini della decisione.
La domanda subordinata, infatti, non è stata ritenuta meritevole di accoglimento per la rilevata mancanza del requisito della residualità che caratterizza e connota tipicamente tale tipo di azione, giustificandone la sua ammissibilità.
In particolare, il primo giudice ha inteso rigettare la domanda di indebito arricchimento in via principale per il motivo che, risultando accertata l'esistenza di un contratto di subappalto, sul quale era infatti fondata la domanda azionata in sede monitoria. non era stato provato l'esperimento infruttuoso di un'azione contrattuale tipica nei confronti dell'appaltatrice originaria, salvo poi ribadire tale convincimento anche sulla base della circostanza del pagamento integrale del prezzo dell'appalto eseguito dagli odierni appellati in favore dell'appaltatrice originaria, Controparte_3
Sotto altro aspetto, deve evidenziarsi che la statuizione del primo giudice in merito al rigetto della domanda di indebito arricchimento deve essere ritenuta definitiva per assenza di specifica impugnazione, atteso che l'aspetto relativo all'adempimento del pagamento del corrispettivo dell'appalto è stato introdotto dal primo giudice ad ulteriore supporto del motivo fondante il rigetto della domanda subordinata che è quello relativo alla mancanza del requisito di residualità o sussidiarietà, quale condizione di ammissibilità della domanda di indebito arricchimento.
Parte appellante, infatti, si è soffermata esclusivamente sulla intrinseca inidoneità della documentazione allegata dagli appellati a fornire idonea e adeguata prova dell'avvenuto pagamento del corrispettivo in favore della a saldo del contratto di appalto e CP_4
pag. 10/12 della relativa fattura senza nulla eccepire circa la carenza del requisito di residualità, quale condizione di ammissibilità della domanda.
Per tale ragione, il motivo di doglianza appare inammissibile.
A prescindere da tale argomento, il motivo è infondato anche nel merito.
Infatti, sulla base del materiale acquisito agli atti emerge un quadro indiziario che depone, complessivamente considerato, nel senso di ritenere eseguito da parte degli appellati il pagamento del prezzo dell'appalto dei lavori alla Controparte_4
Il bonifico ordinario e le tre richieste di bonifico europeo rappresentano degli elementi indiziari che, unitamente alla quietanza liberatoria, contestata solo in modo generico, fanno ragionevolmente presumere il pagamento come avvenuto all'appaltatore, solo nei confronti del quale poteva agire in subappaltatore.
Per tale ragione, anche sotto tale profilo il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
4.3 Il terzo motivo di appello afferente l'erroneità della parte della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha dichiarato la revoca del decreto ingiuntivo è da ritenere privo di fondamento perle ragioni di seguito indicate.
Nel giudizio in oggetto risultano opponenti di primo grado unicamente CP_1
e nei cui confronti, a seguito dell'accoglimento
[...] Controparte_2 dell'opposizione di primo grado, confermata in questo grado per i motivi sopra illustrati, il decreto ingiuntivo è stato revocato.
Tuttavia deve precisarsi che tale revoca ha avuto riguardo solo alle parti del giudizio di opposizione, non potendo di certo fare stato o estendersi agli altri debitori ingiunti dallo stesso decreto, cioè nei cui confronti, in caso di mancata Controparte_4
opposizione, il decreto ingiuntivo predetto sarà divenuto esecutivo ed irrevocabile.
Pertanto anche l'ultimo motivo di gravame deve essere rigettato.
4.4 Considerata l'infondatezza delle ragioni giuridiche sottese ai motivi di appello, devono essere disattese le ulteriori richieste istruttorie avanzata dalla parte appellante, in quanto irrilevanti e superflue.
4.5 Stante la contumacia delle controparti, nulla deve statuirsi sulle spese.
pag. 11/12
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 600/2024 emessa dal Tribunale di Pescara, pubblicata in data 23 aprile 2024, nei confronti di e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
• Rigetta l'appello;
• Nulla per le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto in data 09 giugno 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 12/12