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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9443 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21085/2025 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Elena Andrea Pucci Parte_1
- RICORRENTE -
nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
Conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femmini- Parte_1 le, disponendo la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, e del pre- Pt_ nome da a , ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la cor- Pt_1 rezione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del preno- Pt_ me da a . Pt_1
Con salvezza di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato ci- Parte_1
1 vile del Comune di Milano di effettuare la rettificazione di attribuzione di sesso, di- sponendo che all'indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del Pt_ sesso “femminile” e il nome “ venga modificato in “ ”. Pt_1
Ha dedotto di essere nata a [...] il giorno 08.06.2000, di non essere sposata, di non avere figli e di avere assunto, nel tempo, una sempre maggiore consapevolezza della propria identità di genere, decidendo quindi di affrontare un percorso di psi- coterapia, con un focus mirato all'esplorazione e all'affermazione del genere esperito, nonché un percorso medico di adeguamento di genere (c.d. terapia ormonale).
All'esito di colloqui clinici, test e questionari, è stata formulata nei suoi confronti diagnosi di incongruenza di genere. Non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale e sono stati esclusi quadri psicopatologici che potes- sero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione e all'intervento di vaginoplastica. È stato quindi concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante, che ha avuto inizio sotto il controllo e il monito- raggio della dott.ssa Persona_1
In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte ricorrente da tempo viene Pt_ identificata con il prenome “ ”. Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle le- gate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documenta- zione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del proprio cor- po.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusio- ni.
All'udienza del 19.11.2025 è stata sentita parte ricorrente, comparsa personalmente,
e all'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. – La domanda proposta da deve essere accolta. Parte_1
Nella relazione dello psicologo dott. del 27.07.2024 (doc. 3) si legge Persona_2 che “Fin da prima dell'avvio della terapia ormonale femminilizzante, la Sig.ra ha as- Pt_1 sunto progressivamente un'espressione di genere femminile in tutti i contesti di vita, con un buon adattamento psicologico.
Nell'ultimo colloquio effettuato con lo scrivente, in data odierna, la Sig.ra si dichiarava Pt_1 globalmente soddisfatta degli effetti della terapia ormonale. Essa ha sensibilmente migliorato la sua qualità di vita, ha ridotto sensibilmente il disagio legato all'incongruenza di genere e ha permesso un iniziale riallineamento della sua identità fisica con quella psichica.
2 Inoltre, non si è mai registrato alcun pentimento, neanche parziale, né un ritorno, neppure tempo- raneo, a un ruolo o a un'espressione di genere maschile”.
La relazione si conclude con l'affermazione per cui “non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di vaginoplastica, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere”.
La dott.ssa endocrinologa dell'Istituto Auxologico Italiano presidio Per_1
San Luca - San Michele di Milano, nella relazione del 26.06.2024 (doc. 4) riferisce Pt_ che “ è perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo (…). Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con
l'attribuzione del nome e del genere d'elezione per garantire a e benessere”. Parte_3
Le relazioni, sostanzialmente conformi tra loro, danno dunque conto di una piena consapevolezza di parte ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stes- se.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da Parte_1 nel corso dell'udienza del 19.11.2025, dalle quali emerge il disagio vissuto e il suc- cessivo benessere sperimentato nella progressiva affermazione del genere di elezio- ne, nonché la consapevolezza dell'irreversibilità del percorso intrapreso: “Ho iniziato
a maturare consapevolezza della mia identità di genere del 2020, ma è dalle elementari che ho ini- ziato a sentire che qualcosa non andava. Ho sempre sentito di essere diversa dai miei compagni maschi e mi trovavo invece bene con le ragazze, sentivo di voler avere quello che avevano loro, mi sembrava di essere in un altro mondo. Quando ha capito che potevo sottopormi a interventi per cambiare sesso ho trovato il mio percorso. È mia intenzione sottopormi in futuro a interventi cor- Pt_ rettivi. Non ho mai avuto problemi con gli altri, a lavoro tutti mi chiamano . A volte si scu- sano se devono usare il mio vecchio nome. Sono andata un anno da uno psicologo, poi ho cambiato psicologo. Quest'ultimo mi ha dato il nulla osta per iniziare la terapia ormonale. Mi sono sottopo- sta per tre anni a terapia ormonale, quindi mi sono decisa a presentare ricorso in tribunale per il cambio del mio nome. La mia è una scelta definitiva, sono consapevole della irreversibilità del per- Pt_ corso che ho intrapreso. Preciso che intendo sostituire il mio vecchio prenome con il prenome ”.
In conclusione, gli elementi raccolti evidenziano una diagnosi di disforia di genere,
l'assenza di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
3. – Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzio- nale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015),
3 che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta e la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazio- ne chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria mor- fologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compon- gono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridi- che ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi at- tuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle risul- tanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte e del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di tran- sizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschi- le a femminile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identi- tà di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristi- che fisiche e psicologiche del soggetto.
4 In conformità con quanto richiesto, al prenome “ va sostituito il prenome Pt_1
Pt_
“ ”.
4. – Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere di- chiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, vista la L. 164/82, così provve- de:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
Milano in data 08.06.2000, nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato il preno- Pt_ me “ debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Pt_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai con- seguenti adempimenti di legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
5
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Serena Nicotra Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 21085/2025 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Elena Andrea Pucci Parte_1
- RICORRENTE -
nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
Conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria istanza e previa ogni più opportuna declaratoria del caso:
In via principale:
Accertare il diritto di ad ottenere l'attribuzione di sesso femmini- Parte_1 le, disponendo la rettifica del sesso anagrafico da maschile a femminile, e del pre- Pt_ nome da a , ordinando all'ufficiale dello stato civile competente la cor- Pt_1 rezione, in tutti gli atti anagrafici, del genere dal maschile al femminile e del preno- Pt_ me da a . Pt_1
Con salvezza di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato ci- Parte_1
1 vile del Comune di Milano di effettuare la rettificazione di attribuzione di sesso, di- sponendo che all'indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del Pt_ sesso “femminile” e il nome “ venga modificato in “ ”. Pt_1
Ha dedotto di essere nata a [...] il giorno 08.06.2000, di non essere sposata, di non avere figli e di avere assunto, nel tempo, una sempre maggiore consapevolezza della propria identità di genere, decidendo quindi di affrontare un percorso di psi- coterapia, con un focus mirato all'esplorazione e all'affermazione del genere esperito, nonché un percorso medico di adeguamento di genere (c.d. terapia ormonale).
All'esito di colloqui clinici, test e questionari, è stata formulata nei suoi confronti diagnosi di incongruenza di genere. Non sono state rilevate condizioni ostative all'avvio della terapia ormonale e sono stati esclusi quadri psicopatologici che potes- sero costituire una controindicazione al percorso medico di transizione e all'intervento di vaginoplastica. È stato quindi concesso il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale femminilizzante, che ha avuto inizio sotto il controllo e il monito- raggio della dott.ssa Persona_1
In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte ricorrente da tempo viene Pt_ identificata con il prenome “ ”. Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle le- gate all'imbarazzo e alle difficoltà di doversi presentare al mondo con documenta- zione anagrafica divergente e nel rapporto con i connotati maschili del proprio cor- po.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusio- ni.
All'udienza del 19.11.2025 è stata sentita parte ricorrente, comparsa personalmente,
e all'esito la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. – La domanda proposta da deve essere accolta. Parte_1
Nella relazione dello psicologo dott. del 27.07.2024 (doc. 3) si legge Persona_2 che “Fin da prima dell'avvio della terapia ormonale femminilizzante, la Sig.ra ha as- Pt_1 sunto progressivamente un'espressione di genere femminile in tutti i contesti di vita, con un buon adattamento psicologico.
Nell'ultimo colloquio effettuato con lo scrivente, in data odierna, la Sig.ra si dichiarava Pt_1 globalmente soddisfatta degli effetti della terapia ormonale. Essa ha sensibilmente migliorato la sua qualità di vita, ha ridotto sensibilmente il disagio legato all'incongruenza di genere e ha permesso un iniziale riallineamento della sua identità fisica con quella psichica.
2 Inoltre, non si è mai registrato alcun pentimento, neanche parziale, né un ritorno, neppure tempo- raneo, a un ruolo o a un'espressione di genere maschile”.
La relazione si conclude con l'affermazione per cui “non si segnalano elementi ostativi, sul piano psicologico, all'intervento di vaginoplastica, nonché alla richiesta di correzione anagrafica del genere”.
La dott.ssa endocrinologa dell'Istituto Auxologico Italiano presidio Per_1
San Luca - San Michele di Milano, nella relazione del 26.06.2024 (doc. 4) riferisce Pt_ che “ è perfettamente inserita con il suo ruolo di genere femminile dal punto di vista sociale, affettivo e lavorativo (…). Ritengo fondamentale il completamento del percorso legale con
l'attribuzione del nome e del genere d'elezione per garantire a e benessere”. Parte_3
Le relazioni, sostanzialmente conformi tra loro, danno dunque conto di una piena consapevolezza di parte ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stes- se.
I dati sopra riportati trovano conferma nelle dichiarazioni rese da Parte_1 nel corso dell'udienza del 19.11.2025, dalle quali emerge il disagio vissuto e il suc- cessivo benessere sperimentato nella progressiva affermazione del genere di elezio- ne, nonché la consapevolezza dell'irreversibilità del percorso intrapreso: “Ho iniziato
a maturare consapevolezza della mia identità di genere del 2020, ma è dalle elementari che ho ini- ziato a sentire che qualcosa non andava. Ho sempre sentito di essere diversa dai miei compagni maschi e mi trovavo invece bene con le ragazze, sentivo di voler avere quello che avevano loro, mi sembrava di essere in un altro mondo. Quando ha capito che potevo sottopormi a interventi per cambiare sesso ho trovato il mio percorso. È mia intenzione sottopormi in futuro a interventi cor- Pt_ rettivi. Non ho mai avuto problemi con gli altri, a lavoro tutti mi chiamano . A volte si scu- sano se devono usare il mio vecchio nome. Sono andata un anno da uno psicologo, poi ho cambiato psicologo. Quest'ultimo mi ha dato il nulla osta per iniziare la terapia ormonale. Mi sono sottopo- sta per tre anni a terapia ormonale, quindi mi sono decisa a presentare ricorso in tribunale per il cambio del mio nome. La mia è una scelta definitiva, sono consapevole della irreversibilità del per- Pt_ corso che ho intrapreso. Preciso che intendo sostituire il mio vecchio prenome con il prenome ”.
In conclusione, gli elementi raccolti evidenziano una diagnosi di disforia di genere,
l'assenza di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere definitivo della scelta.
3. – Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzio- nale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015),
3 che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta e la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazio- ne chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria mor- fologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 sopra citata, ha affermato che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente
“l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compon- gono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridi- che ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi at- tuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica”.
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle risul- tanze documentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte e del periodo di tempo in cui è maturata la decisione di intraprendere il percorso di tran- sizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschi- le a femminile, sia della serietà, verosimile definitività e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a femmina. Parte_1
Tali elementi consentono dunque di affermare che parte ricorrente, all'esito di un serio e consapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identi- tà di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristi- che fisiche e psicologiche del soggetto.
4 In conformità con quanto richiesto, al prenome “ va sostituito il prenome Pt_1
Pt_
“ ”.
4. – Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere di- chiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, vista la L. 164/82, così provve- de:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nato a Parte_1
Milano in data 08.06.2000, nel senso che laddove è scritto “sesso maschile” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato il preno- Pt_ me “ debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome “ ”; Pt_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai con- seguenti adempimenti di legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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