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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XV, sentenza 20/02/2026, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1505/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AN ANTONIO, Presidente estensore FAILLA CARMELO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 910/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Ricorrente_2 P.IVA_1 Legale Rappresentante -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4690/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
1 CATANIA sez. 10 e pubblicata il 29/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01310/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01310/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01310/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 607/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto che il giudice relatore avv. Failla è impegnato pure nella redazione delle sentenze introitate in altre sezioni di questa Corte di Giustizia Tributaria in cui è stato applicato. L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ricorrente_3”, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4690/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania con cui era stato rigettato il ricorso presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TYS041A01310/2020, notificato il 18.12.2020, con il quale l'Ufficio
- sulla base del pvc redatto il 29.03.2019 all'esito della verifica eseguita dai propri funzionari nei confronti della citata associazione sportiva e previa declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui all'art. 148 DPR n. 917/1986 ed all'art. 90 L. n. 289/2002 - aveva contestato la emissione di fatture inesistenti nei confronti della Società_1società “ srl” con la conseguente fruizione di proventi illeciti rilevanti ai fini delle imposte dirette pari alla somma di euro 46.740,00 ed aveva determinato - ai fini della imposizione ordinaria ires 2015 oltre accessori - il reddito imponibile di euro 43.126,00 ed - ai fini della imposizione ordinaria irap 2015 oltre accessori - il valore della produzione lorda di euro 43,126,00 ed - ai fini della imposizione in via ordinaria dell'iva dovuta per l'anno di imposta 2015 oltre accessori - un volume di affari pari alla somma complessiva di euro 228.990,00, riconoscendo in detrazione l'iva versata di euro 11.247,00, ed inoltre aveva contestato alla citata associazione sportiva la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986 con riferimento ai compensi corrisposti nel 2015 Ricorrente_1 Nominativo_1a ed a , essendo stata riscontrata la mancata presentazione della dichiarazione modello/770S con la conseguente omessa effettuazione e mancato versamento, quale sostituto di imposta, delle ritenute alla fonte a titolo di irpef pari alla somma di euro 3.111,00 oltre addizionali. L'appello è in parte fondato.
2 Va disatteso il primo motivo di gravame con il quale è stato dedotto dagli appellanti che la Corte di primo grado non avrebbe esaminato la contestazione di cui alla lettera b) del primo motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduceva il fatto che l'avviso di accertamento impugnato, notificato in formato cartaceo per posta ordinaria e non a mezzo pec, difettava dell'attestazione di conformità del documento all'originale digitale, per cui l'atto impositivo opposto contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario era nullo ai sensi dell'art. 42 comma 3 cpc in quanto privo di sottoscrizione, richiamandosi al riguardo l'orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione vale a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto con il conferimento di un valore probatorio equiparato all'originale informatico. Ed, invece, va notato che la Corte di I grado ha provveduto ad esaminare la suindicata contestazione, ritenendola correttamente infondata così testualmente motivando:
“peraltro per come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate di Catania l'avviso di accertamento impugnato contiene anche un CODICE QR (cfr. pagina 1 dell'atto): il codice QR consente al contribuente, assieme al link presente nello stesso atto, di accedere direttamente a una pagina web in cui lo stesso può verificare la corrispondenza tra il documento originale e la copia (digitale) che è stata notificata, validando la firma digitale in sostituzione della sottoscrizione autografa del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato, il quale – è bene ricordarlo – agisce in veste di pubblico ufficiale e nell'esercizio legittimo delle proprie mansioni. Risultano perciò infondate sia le eccezioni di “assenza di attestazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” che quelle di “sottoscrizione inesistente, per assenza e/o invalidità del certificato qualificato necessario per la generazione della
.“firma digitale” Contrariamente a quanto poi è stato dedotto dagli appellanti devesi osservare che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro e specifico riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della pronuncia di decadenza delle agevolazioni fiscali usufruite dalla Associazione Sportiva Dilettantistica e della conseguente tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati ai fini ires, irap ed iva con gli accessori di legge e ciò ha assicurato agli appellanti il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendo loro consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata dell'avviso di accertamento notificato e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo va segnalata la infondatezza del rilievo critico dedotto dagli appellanti per cui l'Ufficio avrebbe ignorato le memorie ed i documenti depositati dai contribuenti in sede di contraddittorio preventivo, di cui invece è stata ritenuta la inadeguatezza ad incidere sull'impianto della contestazione posta in essere dall'Ufficio accertatore con l'atto impositivo opposto, che sotto questo profilo non può certo considerarsi immotivato.
3 Parimenti infondato si appalesa il motivo di gravame con cui è stata contestata la declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002. Ed, invero, per come dedotto dall'Agenzia delle Entrate, devesi rilevare che l'Associazione Sportiva Dilettantistica appellante non ha assolto all'onere, che incombeva a suo carico, di fornire la prova che la vita associativa aveva rispettato i principi di democraticità, che è assolutamente necessaria nella specie, tenuto conto dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità per cui la formale appartenenza all'associazione e la apparente regolarità statutaria non sono di per sé sufficienti all'ammissione al regime fiscale agevolato (v. Cass. n. 11456/2010), per cui il riconoscimento da parte del Coni della qualifica di società sportiva dilettantistica, in quanto requisito meramente formale, non può di per sé stesso costituire elemento scriminante ai fini della sussistenza o meno della natura non commerciale di una associazione sportiva (v. Cass. n. 23789/16) e per cui (v. Cass. n. 31434/2018 e n. 16449/2016) in tema di agevolazioni tributarie l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende, non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla associazione contribuente. E, quindi, non è sufficiente il mero dato formale della qualificazione quale associazione sportiva dilettantistica, ma occorre che effettivamente l'associazione abbia svolto attività senza fine di lucro e si sia conformata alle prescrizioni di cui all'art. 111 TUIR (ora 148), tenuto conto che "in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dall'art. 111, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis") - svolgere attività a carattere commerciale;
il citato art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo D.P.R., secondo cui l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche, con la conseguenza che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c." (Cass.. n. 23167/2017). Nel caso in esame devesi rilevare che le concrete modalità operative dell'Associazione Sportiva appellante sono in contrasto con le sue previsioni statutarie ed evidenziano chiaramente la insussistenza del requisito della democraticità, per come è stato inequivocabilmente riscontato dai funzionari verificatori. L'assenza di democraticità dell'Associazione Sportiva appellante è rimasta dimostrata dalle numerose irregolarità emerse in sede di verifica all'esito del controllo dei libri sociali e dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo dell'Associazione e dalla riscontrata mancanza di chiarezza e trasparenza del
4 rendiconto economico-finanziario dell'esercizio 2015, per come specificamente è stato esposto dalla Corte di I grado in seno alla sentenza impugnata alla quale si fa espresso riferimento, senza che sul punto sia stata formulata una specifica contestazione da parte degli appellanti. Al riguardo devesi peraltro osservare che le Associazioni Sportive Dilettantistiche Associazione_1 Associazione_2“ ” e “ ”, collegate alla Associazione Sportiva Ricorrente_1appellante e di fatto gestite tutte da con le medesime modalità operative, hanno prestato una piena acquiescenza alla analoga declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002 emessa dall'Ufficio con gli avvisi di accertamento notificati alle citate associazioni e oggetto di separate impugnazioni. Ed, invece, si appalesa fondato e va accolto il motivo di gravame relativo alla imposizione tributaria effettuata dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento opposto in ordine ai proventi illeciti rivenienti da fatture della Associazione Sportiva appellante ritenute dall'Ufficio oggettivamente inesistenti, determinati in via induttiva ex art. 39 comma 1 lettera d) DPR n. 600/1973 nella misura del 50% dell'illecito risparmio di imposta conseguibile dall'utilizzatore delle fatture suddette. Trattasi di fatture regolarmente registrate, pagate a mezzo di bonifici bancari e acquisite dall'Ufficio in sede di verifica, emesse dalla Associazione Sportiva Società_1appellante in relazione all'attività di sponsorizzazione della società “ srl” per un importo complessivo di euro 75.000,00 sulla base di contratti registrati, in ordine alle quali è stata regolarmente versata l'iva in misura forfettaria in base al regime agevolato previsto dall'art. 90 della L. n. 289/2002, per cui è stata ritenuta dall'Ufficio accertatore la decadenza suesposta. In tema di proventi illeciti l'art. 14 comma 4 L. n. 537/1993 dispone che “nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al conseguente accertamento”. Numero_1Va subito notato che il procedimento penale RGNR instaurato nei Ricorrente_1 Nominativo_2 Nominativo_3confronti di , , e Ricorrente_2 a seguito della comunicazione del suindicato pvc del 29.03.2019 fatta dall'Ufficio alla locale Procura della Repubblica, per come emerge dalle risultanze Data_1processuali, è stato definito con il decreto di archiviazione emesso in data dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del PM, essendo stato ritenuto il difetto dei presupposti per configurare il reato contestato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e art. 8 d. lgs. n. 74/2000 sulla base della
5 emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, posto che dalle indagini espletate dal PM era emerso che la Associazione Sportiva Dilettantistica nell'anno 2015 era “stata effettivamente operativa nel settore delle competizioni sportive dilettantistiche” e “pertanto le spese sostenute erano certamente riconducibili ai costi sostenuti per il mantenimento della società stessa”. In ordine alla tematica in esame nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 829/2023) è affermato il principio per cui “ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di tassazione dei proventi illeciti non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza”. Ora è pur vero che il decreto di archiviazione non esclude in maniera definitiva la materialità del delitto contestato, ma di tale dato va preso atto unitamente alle altre risultanze processuali, tenuto conto di quanto testualmente affermato dal PM nella richiesta di archiviazione fatta al Giudice per le indagini preliminari e da quest'ultimo accolta, per cui “la notizia di reato deve ritenersi infondata sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo”. Devesi poi rilevare che, per come esposto dagli appellanti, in seno all'impianto di contestazione formulato dall'Ufficio con l'avviso di accertamento opposto è ravvisabile una evidente contraddizione. Ed, invero, l'Agenzia delle Entrate - da un lato - ritenendo non sussistenti i requisiti per la spettanza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002, ha recuperato a tassazione, assoggettandoli al regime ordinario, i proventi commerciali dichiarati dalla Associazione Sportiva appellante siccome rivenienti dalla suddetta attività di sponsorizzazione, mentre - dall'altro lato - con lo stesso atto dispositivo ha ritenuto inesistenti gli stessi proventi derivanti dalle fatture emesse per le operazioni di sponsorizzazione, così accertando la realizzazione di proventi illeciti determinati induttivamente sulla base dell'illecito risparmio di imposta fruito dai soggetti utilizzatori delle fatture medesime e procedendo alla relativa imposizione tributaria. E, quindi, non c'è dubbio che il cumulo fatto dall'Ufficio accertatore della ripresa a tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati e del contestuale assoggettamento a tassazione dei proventi ritenuti illeciti in dipendenza di fatture oggettivamente inesistenti si appalesa intrinsecamente illogico, posto che l'Ufficio, procedendo alla tassazione dei proventi illeciti sulla base delle suindicate fatture ritenute oggettivamente inesistenti, ha necessariamente presupposto la inesistenza dei ricavi rivenienti dell'attività di sponsorizzazioni, che però ha nello stesso tempo assoggettato a tassazione ordinaria in quanto fruiti e dichiarati nell'anno 2015 dalla Associazione Sportiva appellante. In relazione alla tassazione dei proventi illeciti di cui all'avviso di accertamento opposto devesi poi ravvisare una ulteriore criticità, riveniente dalla applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 307/2025) per cui
“nei casi in cui debbano essere sottoposti a tassazione, nel contesto dell'imposta sul
6 reddito delle persone fisiche (IRPEF), i redditi generati da attività contrarie alle norme di legge, è necessario stabilire con esattezza a quale periodo d'imposta tali redditi debbano essere riferiti. Tale determinazione deve basarsi sul momento specifico in cui il contribuente entra effettivamente in possesso dei proventi derivanti dall'attività illecita. Questo momento, infatti, coincide con il verificarsi del presupposto impositivo così come definito e regolamentato dall'articolo 1 del TUIR, che stabilisce i criteri per l'applicazione della tassazione”. Ora nella specie va detto che dall'avviso di accertamento opposto non è ravvisabile in alcun modo il momento specifico in cui l'Associazione Sportiva appellante sia entrata effettivamente in possesso dei proventi derivanti dall'attività illecita e precisamente non si deduce quando la detta Associazione Sportiva abbia conseguito dai soggetti utilizzatori delle fatture ritenute inesistenti il compenso correlato al risparmio di imposta indebitamente fruito da costoro. E, comunque, devesi osservare che dalle risultanze processuali acquisite in atti emergono sufficienti elementi per svalutare la efficienza probatoria degli ulteriori elementi forniti dall'Ufficio a supporto della affermata inesistenza oggettiva della fatture in questione e, di conseguenza, per considerare siccome realmente avvenuta la summenzionata attività di sponsorizzazione di cui alle fatture in questione. Innanzi tutto devesi rilevare che, per come emerge dal pvc redatto dai funzionari verificatori, i compensi della suddetta attività di sponsorizzazione sono stati corrisposti a mezzo di bonifici bancari accreditati sui conti correnti della Associazione Sportiva appellante, la quale poi li ha impiegati per il finanziamento dell'attività sportiva svolta. Il fatto poi rappresentato dall'Ufficio che il contratto di sponsorizzazione sia stato sottoscritto prima della delibera dell'assemblea dei soci in palese violazione dello statuto evidenzia chiaramente la mancanza di democraticità posta a fondamento della decadenza delle agevolazioni fiscali, ma non giustifica in alcun modo la ritenuta inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione in quanto la sottoscrizione del contratto, avente data certa per effetto della sua registrazione, è avvenuta antecedentemente alla prestazione dell'attività di sponsorizzazione ed alla emissione delle fatture. Parimenti ininfluente al fine di dimostrare la inesistenza delle fatture in questione è la Ricorrente_1fittizia interposizione di , il quale, per come già detto, di fatto si occupava della gestione della Associazione Sportiva appellante e di quelle collegate. Va disatteso pure il rilievo dell'Agenzia delle Entrate per cui “l'investimento effettuato dallo sponsor viene ritenuto sproporzionale rispetto al ritorno in termini di immagine”, essendo noto nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 23095/2025) il principio per cui “resta tuttavia chiaro che il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass., 18904 del 2018, cit.; 6 giugno 2018, n. 14579; 13 novembre 2019, 29404). E, proprio in tema di sponsorizzazioni, si è conseguentemente affermato che comunque l'inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività di impresa
7 va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa (Cass., 7 aprile 2022, n. 11324)”. Ed, ancora, si appalesa infondato il riferimento fatto dall'Ufficio alla asserita mancanza di costi e/o irrisorietà degli stessi, essendo stato in precedenza osservato che i funzionari verificatori hanno riscontrato che dal conto corrente postale intestato alla Associazione Sportiva citata risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2015 nei confronti di allenatori e collaboratori vari, di cui la detta Associazione Sportiva si era avvalsa per rilevanti importi. In conseguenza di quanto sopra esposto deve ritenersi la illegittimità dell'avviso di accertamento opposto nella parte in cui sono stati assoggettati alla imposizione ires ed irap 2015 oltre accessori i proventi illeciti pari alla somma di euro 46.740,00 rivenienti dalla emissione di fatture inesistenti. Va, peraltro, notato che la determinazione fatta a pagina 13 dell'avviso di accertamento impugnato della suddetta somma di euro 46.740,00 risulta palesemente contraddetta da quanto testualmente affermato a pagina 9 dello stesso atto impositivo, per cui ”il provento illecito, rilevante ai fini II.DD. ed IRAP, viene inquadrato, datane stretta provenienza, nella categoria del reddito d'impresa e in quanto tale concorre alla determinazione di questo. Esso, presunto nella misura del 50% del risparmio d'imposta di 46.740,00 conseguibile dall'utilizzatore, ammonta ad € 23.370,00 (€ 46.740,00:2)” Venendo ora alla disamina del motivo di gravame formulato dagli appellanti relativamente alla determinazione fatta dall'Ufficio con riferimento alla base imponibile accertata ai fini dell'assoggettamento alla imposizione ordinaria per ires ed irap dovute per l'anno di imposta 2015 si osserva quanto segue. Al riguardo risulta a pagina 13 dell'avviso di accertamento opposto che il reddito imponibile ai fini ires ed il valore della produzione lordo ai fini irap sono stati ricostruiti sulla base di ricavi dichiarati pari alla somma di euro 102.250,00, di proventi istituzionali pari alla somma di euro 80.000,00, di una donazione pari alla somma di euro 6.000,00 e di proventi illeciti pari alla somma di euro 46.740,00 per un totale di euro 234.990, da cui sono stati sottratti i componenti negativi pari alla somma di euro 191.864,00, ottenendosi così la somma di euro 43.126,00 ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini ires e del valore della produzione lordo ai fini irap. A fronte di tale ricostruzione devesi osservare che occorre - sulla base di quanto sopra detto - eliminare dal suindicato conteggio il dato numerico relativo ai proventi illeciti pari alla somma di euro 46.740,00, per cui il complesso dei componenti positivi viene ad ammontare alla somma di euro 188.230,00 che si appalesa inferiore ai componenti negativi di euro 191.864,00 e, quindi, viene a mancare il presupposto della base imponibile ai fini ires ed irap, rimanendo così assorbita la doglianza formulata in ordine alla contestata determinazione dei proventi istituzionali. Con riferimento poi alle doglianze formulate dagli appellanti in ordine alla determinazione del volume di affari rilevante ai fini della imposizione iva per l'anno di imposta 2015 va detto che esso è stato ricostruito dall'Ufficio nell'avviso di
8 accertamento opposto sulla base di fatture inesistenti pari ad euro 75.000,00, altre fatture emesse pari ad euro 27.250,00, proventi istituzionali pari ad euro 80.000,00 e proventi illeciti pari ad euro 46.740,00 per un totale di euro 223.990,00, in ordine al quale è stata calcolata l'iva al 22% pari alla somma di euro 50.378,00, da cui è stata detratta l'iva versata pari alla somma di euro 11.247,00, con il risultato finale di una iva dovuta pari alla somma di euro 39.131,00. Ciò premesso, per come dedotto dagli appellanti va esclusa la voce relativa ai proventi illeciti, di cui è stata ritenuta la illegittimità per come sopra esposto e la cui rilevanza peraltro attiene solo alla imposizione delle imposte dirette e non già all'iva, mentre va computata la fattura relativa all'attività di sponsorizzazione di euro 75.000,00 di cui è stata ritenuta la effettività. Va accolta pure la eccezione formulata dagli appellanti in ordine alla quantificazione dei proventi istituzionali nella somma di euro 80.000,00 siccome non provata, in ordine alla quale nessuna contestazione è stata specificamente sollevata dall'Agenzia delle Entrate, per cui va computata la minore somma di euro 29.603,00 riconosciuta dagli appellanti. Gli appellanti hanno poi riproposto il rilievo, non esaminato dal primo giudice, per cui è errata la liquidazione dell'iva dovuta con riferimento ai proventi istituzionali percepiti e dichiarati - per i quali in dipendenza del regime agevolato erroneamente utilizzato non era stata applicata l'IVA - in quanto il calcolo dell'IVA a debito deve essere determinato sulla base del preventivo scorporo dell'IVA dai proventi incassati e dichiarati e, quindi, i suindicati proventi “non possono rappresentare al lordo la base imponibile di detta imposta” ma devono essere computati al netto di iva. La doglianza citata appare fondata e va accolta, tenuto conto peraltro che sul punto nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre gli appellanti hanno eccepito puramente e semplicemente che l'Ufficio
“nell'applicare il regime ordinario al fine del recupero dell'IVA non abbia tenuto conto dell'IVA a credito risultante dalle fatture acquisto, acquisite in sede di verifica, che si riproducono in questa sede”. Al riguardo devesi notare che a nulla vale la contestazione formulata dall'Ufficio fondato sul rilievo della omessa dichiarazione, posto che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio (Cass. n. 6925/2013) per cui “ai sensi dell'art. 18, n. 1, lett. d), e 22 della sesta direttiva CE n. 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17 (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari), il principio di "neutralità fiscale" impone che l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro non può privarlo del suo diritto alla detrazione dell'IVA - ferma restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tali obblighi - ove abbia puntualmente osservato gli obblighi sostanziali connessi all'imposta in questione”. Ciò posto, devesi però osservare che la suindicata richiesta degli appellanti non può essere accolta in ragione della sua assoluta genericità in dipendenza della mancanza di alcuna indicazione specifica in ordine alle fatture in questione o, quanto meno, agli importi portati da dette fatture, non essendo sufficiente il mero generico riferimento alla produzione effettuata.
9 Ed, ancora, si appalesa fondato il motivo di gravame formulato in ordine alla contestata violazione delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986 Ricorrente_1 Nominativo_1con riferimento ai compensi corrisposti nel 2015 a ed a Nominativo_1 in relazione alla omessa effettuazione e mancato versamento delle ritenute alla fonte a titolo di irpef ed addizionali. L'Agenzia delle Entrate ha contestato detta violazione e fondato il citato recupero sul Associazione_1presupposto della ritenuta inesistenza e non operatività della A.S.D. “ ” e Associazione_2della A.S.D. “ ”, in quanto i compensi erogati ai Ricorrente_1 Nominativo_1collaboratori e dalle suddette A.S.D., sommati a Ricorrente_3quelli corrisposti dalla , superavano il limite di cui all'art. 69 del D.P.R. n. 917/1986. Al riguardo devesi però osservare che, sulla base delle sentenze emesse in pari data da questa Corte, è stata ritenuta la operatività delle Associazioni Sportive Associazione_1 Associazione_2Dilettantistiche “ ” e “ ” sulla base di diverse motivazioni che in questa sede si riproducono. Al riguardo va, innanzi tutto, osservato che - per come già esposto - il procedimento Numero_1 Ricorrente_1 Nominativo_3penale RGNR instaurato nei confronti di , Nominativo_3 Nominativo_2 e a seguito della comunicazione del p.v.c. del 29.03.2019 fatta dall'Ufficio alla locale Procura della Repubblica, per come emerge dalle risultanze processuali, è stato definito con il decreto di archiviazione emesso in Data_1data dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del PM, essendo stato ritenuto il difetto dei presupposti per configurare il reato contestato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e art. 8 d. lgs. n. 74/2000 sulla base della emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, posto che dalle indagini espletate dal PM era emerso che le Associazioni Sportive Dilettantistiche Associazione_1 Associazione_2“ ” e “ ” nell'anno 2015 erano “state effettivamente operative nel settore delle competizioni sportive dilettantistiche” e
“pertanto le spese sostenute erano certamente riconducibili ai costi sostenuti per il mantenimento della società stessa”. Ed, inoltre, devesi rilevare che dalle risultanze processuali acquisite in atti si deduce la erroneità di quanto affermato dall'Ufficio in ordine alla asserita mancanza di iscritti e di squadre, posto che sono state prodotte le attestazioni rilasciate dalla Ass._3, in cui è certificato che le Associazioni Sportive Dilettantistiche citate avevano tesserato 68 atleti ed avevano partecipato alle seguenti competizioni ed attività sportive: campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2015/2016, attività di minivolley - stagione sportiva 2015/2016, campionato nazionale under 14 femminile - stagione sportiva 2016/2017, campionato under 13 maschile - fase territoriale - stagione sportiva 2016/2017, campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2016/2017, attività di minivolley - stagione sportiva 2016/2017. Sono state pure prodotte le ricevute dei pagamenti fatti dalle dette Associazioni Sportive Dilettantistiche alla Ass._3. Con riferimento alla contestata mancanza di sede operativa va detto che le citate Ric._3Associazioni Sportive facevano parte del gruppo facente capo alla SD
10 Ric._3 Ricorrente_1 gestito di fatto dall'appellante , che svolgeva la sua attività principalmente nelle scuole “Scuola_1”, “Scuola_2” e “ Scuola_3” site in Catania sulla base di una unica convenzione per l'utilizzo della Ricorrente_3palestra stipulata dalla capogruppo SD . Ed, ancora, dal rendiconto acquisito in sede di verifica e dalla documentazione contabile prodotta in sede di accertamento con adesione si deduce che le Associazioni Sportive suindicate hanno conseguito dei proventi istituzionali e sostenuto dei costi per lo svolgimento dell'attività associativa. Ed, infatti, i funzionari verificatori hanno riscontrato che dal conto corrente postale intestato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche citate risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2015 nei confronti di allenatori e collaboratori vari, di cui le dette Associazioni Sportive si erano avvalse, per rilevanti importi. Va poi notato che in forza di protocollo di intesa intervenuto con la collegata A.S.D. Ricorrente_3 avveniva che le spese di gestione venivano sostenute con le risorse finanziarie di quest'ultima e con successivo addebito alle Associazioni Sportive citate della quota di sua pertinenza. Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, devesi ritenere che i Ricorrente_1compensi corrisposti dalle citate Associazioni Sportive a ed a Nominativo_1 non possono essere sommati a quelli erogati dalla Associazione Sportiva appellante con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986. Ed, infine, va notato che il motivo di appello inerente alle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento opposto sotto il profilo della denunciata omessa motivazione rimane assorbito dalle precedenti statuizioni, mentre il trattamento sanzionatorio rilevante sarà quello applicato dall'Agenzia delle Entrate in sede di riliquidazione in correlazione a ciò che risulta dovuto dagli appellanti sulla base di quanto sopra disposto. In conclusione, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto Ricorrente_3 Ricorrente_1dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “ ”, da Ricorrente_1 Ricorrente_2 e da nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata, va accolto in parte il ricorso introduttivo dichiarando la illegittimità dell'avviso di accertamento opposto nella parte relativa alla imposizione ires ed irap relativamente all'anno di imposta 2015 oltre accessori ed in ordine alla contestazione delle maggiori ritenute alla fonte non operate e non versate dalla Associazione Sportiva appellante, quale sostituto di imposta, pari alla somma di euro 3.111,00 oltre le maggiori addizionali regionale e comunale, pari rispettivamente alla somma di euro 234,00 e di euro 108,00. con i relativi accessori di legge. Inoltre va dichiarato che - in ordine alla ricostruzione del volume di affari accertato con l'atto impositivo opposto rilevante ai fini iva dovuta dagli appellanti per l'anno di imposta 2015 oltre accessori - vanno esclusi i proventi illeciti ed i proventi istituzionali vanno computati per il minore importo di euro 29.603,00, mentre la liquidazione secondo il regime ordinario dell'IVA a debito in ordine ai proventi istituzionali incassati e dichiarati nel 2015 dalla Associazione Sportiva appellante
11 deve essere effettuata sulla base del preventivo scorporo dell'IVA, confermando nel resto la sentenza appellata. L'Agenzia delle Entrate procederà alla riliquidazione di quanto dovuto dagli appellanti per effetto della imposizione ordinaria iva relativamente all'anno di imposta 2015 oltre accessori di legge a carico della Associazione Sportiva Ricorrente_3Dilettantistica “ ” sulla base di quanto disposto con la presente statuizione. Tenuto conto dell'esito finale del giudizio connotato dalla reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali di I e II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione. Spese giudiziali di primo e secondo grado compensate.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
NT MA
12
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 15, riunita in udienza il 05/12/2024 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AN ANTONIO, Presidente estensore FAILLA CARMELO, Giudice relatore ATTINELLI MAURIZIO, Giudice
in data 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 910/2024 depositato il 22/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Ricorrente_2 P.IVA_1 Legale Rappresentante -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4690/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
1 CATANIA sez. 10 e pubblicata il 29/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01310/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01310/2020 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS041A01310/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 607/2024 depositato il 09/12/2024
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta dal sottoscritto ai sensi dell'art. 276 ultimo comma cpc applicabile nel processo tributario ex art. 1 comma 2 d. lgs. n. 546/1992, tenuto conto che il giudice relatore avv. Failla è impegnato pure nella redazione delle sentenze introitate in altre sezioni di questa Corte di Giustizia Tributaria in cui è stato applicato. L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ricorrente_3”, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 hanno proposto appello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 4690/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania con cui era stato rigettato il ricorso presentato in ordine all'avviso di accertamento n. TYS041A01310/2020, notificato il 18.12.2020, con il quale l'Ufficio
- sulla base del pvc redatto il 29.03.2019 all'esito della verifica eseguita dai propri funzionari nei confronti della citata associazione sportiva e previa declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui all'art. 148 DPR n. 917/1986 ed all'art. 90 L. n. 289/2002 - aveva contestato la emissione di fatture inesistenti nei confronti della Società_1società “ srl” con la conseguente fruizione di proventi illeciti rilevanti ai fini delle imposte dirette pari alla somma di euro 46.740,00 ed aveva determinato - ai fini della imposizione ordinaria ires 2015 oltre accessori - il reddito imponibile di euro 43.126,00 ed - ai fini della imposizione ordinaria irap 2015 oltre accessori - il valore della produzione lorda di euro 43,126,00 ed - ai fini della imposizione in via ordinaria dell'iva dovuta per l'anno di imposta 2015 oltre accessori - un volume di affari pari alla somma complessiva di euro 228.990,00, riconoscendo in detrazione l'iva versata di euro 11.247,00, ed inoltre aveva contestato alla citata associazione sportiva la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986 con riferimento ai compensi corrisposti nel 2015 Ricorrente_1 Nominativo_1a ed a , essendo stata riscontrata la mancata presentazione della dichiarazione modello/770S con la conseguente omessa effettuazione e mancato versamento, quale sostituto di imposta, delle ritenute alla fonte a titolo di irpef pari alla somma di euro 3.111,00 oltre addizionali. L'appello è in parte fondato.
2 Va disatteso il primo motivo di gravame con il quale è stato dedotto dagli appellanti che la Corte di primo grado non avrebbe esaminato la contestazione di cui alla lettera b) del primo motivo del ricorso introduttivo, con cui si deduceva il fatto che l'avviso di accertamento impugnato, notificato in formato cartaceo per posta ordinaria e non a mezzo pec, difettava dell'attestazione di conformità del documento all'originale digitale, per cui l'atto impositivo opposto contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario era nullo ai sensi dell'art. 42 comma 3 cpc in quanto privo di sottoscrizione, richiamandosi al riguardo l'orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione vale a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto con il conferimento di un valore probatorio equiparato all'originale informatico. Ed, invece, va notato che la Corte di I grado ha provveduto ad esaminare la suindicata contestazione, ritenendola correttamente infondata così testualmente motivando:
“peraltro per come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate di Catania l'avviso di accertamento impugnato contiene anche un CODICE QR (cfr. pagina 1 dell'atto): il codice QR consente al contribuente, assieme al link presente nello stesso atto, di accedere direttamente a una pagina web in cui lo stesso può verificare la corrispondenza tra il documento originale e la copia (digitale) che è stata notificata, validando la firma digitale in sostituzione della sottoscrizione autografa del funzionario che ha sottoscritto l'atto impugnato, il quale – è bene ricordarlo – agisce in veste di pubblico ufficiale e nell'esercizio legittimo delle proprie mansioni. Risultano perciò infondate sia le eccezioni di “assenza di attestazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” che quelle di “sottoscrizione inesistente, per assenza e/o invalidità del certificato qualificato necessario per la generazione della
.“firma digitale” Contrariamente a quanto poi è stato dedotto dagli appellanti devesi osservare che l'atto impositivo impugnato è adeguatamente motivato attraverso il chiaro e specifico riferimento alle ragioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della pronuncia di decadenza delle agevolazioni fiscali usufruite dalla Associazione Sportiva Dilettantistica e della conseguente tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati ai fini ires, irap ed iva con gli accessori di legge e ciò ha assicurato agli appellanti il consapevole pieno esercizio del diritto di difesa, avendo loro consentito la possibilità di avere la esatta conoscenza della portata dell'avviso di accertamento notificato e di contestare sia l'an debeatur che il quantum. Al riguardo va segnalata la infondatezza del rilievo critico dedotto dagli appellanti per cui l'Ufficio avrebbe ignorato le memorie ed i documenti depositati dai contribuenti in sede di contraddittorio preventivo, di cui invece è stata ritenuta la inadeguatezza ad incidere sull'impianto della contestazione posta in essere dall'Ufficio accertatore con l'atto impositivo opposto, che sotto questo profilo non può certo considerarsi immotivato.
3 Parimenti infondato si appalesa il motivo di gravame con cui è stata contestata la declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002. Ed, invero, per come dedotto dall'Agenzia delle Entrate, devesi rilevare che l'Associazione Sportiva Dilettantistica appellante non ha assolto all'onere, che incombeva a suo carico, di fornire la prova che la vita associativa aveva rispettato i principi di democraticità, che è assolutamente necessaria nella specie, tenuto conto dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità per cui la formale appartenenza all'associazione e la apparente regolarità statutaria non sono di per sé sufficienti all'ammissione al regime fiscale agevolato (v. Cass. n. 11456/2010), per cui il riconoscimento da parte del Coni della qualifica di società sportiva dilettantistica, in quanto requisito meramente formale, non può di per sé stesso costituire elemento scriminante ai fini della sussistenza o meno della natura non commerciale di una associazione sportiva (v. Cass. n. 23789/16) e per cui (v. Cass. n. 31434/2018 e n. 16449/2016) in tema di agevolazioni tributarie l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del D.P.R. n. 917/1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende, non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla associazione contribuente. E, quindi, non è sufficiente il mero dato formale della qualificazione quale associazione sportiva dilettantistica, ma occorre che effettivamente l'associazione abbia svolto attività senza fine di lucro e si sia conformata alle prescrizioni di cui all'art. 111 TUIR (ora 148), tenuto conto che "in tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale, potendo anche le associazioni senza fini di lucro - come si evince dall'art. 111, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 (nel testo applicabile "ratione temporis") - svolgere attività a carattere commerciale;
il citato art. 111, comma 1 - in forza del quale le attività a favore degli associati non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo - costituisce, d'altro canto, deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 del medesimo D.P.R., secondo cui l'IRPEG si applica a tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche, con la conseguenza che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c." (Cass.. n. 23167/2017). Nel caso in esame devesi rilevare che le concrete modalità operative dell'Associazione Sportiva appellante sono in contrasto con le sue previsioni statutarie ed evidenziano chiaramente la insussistenza del requisito della democraticità, per come è stato inequivocabilmente riscontato dai funzionari verificatori. L'assenza di democraticità dell'Associazione Sportiva appellante è rimasta dimostrata dalle numerose irregolarità emerse in sede di verifica all'esito del controllo dei libri sociali e dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo dell'Associazione e dalla riscontrata mancanza di chiarezza e trasparenza del
4 rendiconto economico-finanziario dell'esercizio 2015, per come specificamente è stato esposto dalla Corte di I grado in seno alla sentenza impugnata alla quale si fa espresso riferimento, senza che sul punto sia stata formulata una specifica contestazione da parte degli appellanti. Al riguardo devesi peraltro osservare che le Associazioni Sportive Dilettantistiche Associazione_1 Associazione_2“ ” e “ ”, collegate alla Associazione Sportiva Ricorrente_1appellante e di fatto gestite tutte da con le medesime modalità operative, hanno prestato una piena acquiescenza alla analoga declaratoria di decadenza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002 emessa dall'Ufficio con gli avvisi di accertamento notificati alle citate associazioni e oggetto di separate impugnazioni. Ed, invece, si appalesa fondato e va accolto il motivo di gravame relativo alla imposizione tributaria effettuata dall'Agenzia delle Entrate con l'avviso di accertamento opposto in ordine ai proventi illeciti rivenienti da fatture della Associazione Sportiva appellante ritenute dall'Ufficio oggettivamente inesistenti, determinati in via induttiva ex art. 39 comma 1 lettera d) DPR n. 600/1973 nella misura del 50% dell'illecito risparmio di imposta conseguibile dall'utilizzatore delle fatture suddette. Trattasi di fatture regolarmente registrate, pagate a mezzo di bonifici bancari e acquisite dall'Ufficio in sede di verifica, emesse dalla Associazione Sportiva Società_1appellante in relazione all'attività di sponsorizzazione della società “ srl” per un importo complessivo di euro 75.000,00 sulla base di contratti registrati, in ordine alle quali è stata regolarmente versata l'iva in misura forfettaria in base al regime agevolato previsto dall'art. 90 della L. n. 289/2002, per cui è stata ritenuta dall'Ufficio accertatore la decadenza suesposta. In tema di proventi illeciti l'art. 14 comma 4 L. n. 537/1993 dispone che “nelle categorie di reddito di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell' articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorita' inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinche' proceda al conseguente accertamento”. Numero_1Va subito notato che il procedimento penale RGNR instaurato nei Ricorrente_1 Nominativo_2 Nominativo_3confronti di , , e Ricorrente_2 a seguito della comunicazione del suindicato pvc del 29.03.2019 fatta dall'Ufficio alla locale Procura della Repubblica, per come emerge dalle risultanze Data_1processuali, è stato definito con il decreto di archiviazione emesso in data dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del PM, essendo stato ritenuto il difetto dei presupposti per configurare il reato contestato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e art. 8 d. lgs. n. 74/2000 sulla base della
5 emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, posto che dalle indagini espletate dal PM era emerso che la Associazione Sportiva Dilettantistica nell'anno 2015 era “stata effettivamente operativa nel settore delle competizioni sportive dilettantistiche” e “pertanto le spese sostenute erano certamente riconducibili ai costi sostenuti per il mantenimento della società stessa”. In ordine alla tematica in esame nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 829/2023) è affermato il principio per cui “ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di tassazione dei proventi illeciti non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza”. Ora è pur vero che il decreto di archiviazione non esclude in maniera definitiva la materialità del delitto contestato, ma di tale dato va preso atto unitamente alle altre risultanze processuali, tenuto conto di quanto testualmente affermato dal PM nella richiesta di archiviazione fatta al Giudice per le indagini preliminari e da quest'ultimo accolta, per cui “la notizia di reato deve ritenersi infondata sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo soggettivo”. Devesi poi rilevare che, per come esposto dagli appellanti, in seno all'impianto di contestazione formulato dall'Ufficio con l'avviso di accertamento opposto è ravvisabile una evidente contraddizione. Ed, invero, l'Agenzia delle Entrate - da un lato - ritenendo non sussistenti i requisiti per la spettanza delle agevolazioni di cui agli artt. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e 90 della L. n. 289/2002, ha recuperato a tassazione, assoggettandoli al regime ordinario, i proventi commerciali dichiarati dalla Associazione Sportiva appellante siccome rivenienti dalla suddetta attività di sponsorizzazione, mentre - dall'altro lato - con lo stesso atto dispositivo ha ritenuto inesistenti gli stessi proventi derivanti dalle fatture emesse per le operazioni di sponsorizzazione, così accertando la realizzazione di proventi illeciti determinati induttivamente sulla base dell'illecito risparmio di imposta fruito dai soggetti utilizzatori delle fatture medesime e procedendo alla relativa imposizione tributaria. E, quindi, non c'è dubbio che il cumulo fatto dall'Ufficio accertatore della ripresa a tassazione ordinaria dei ricavi dichiarati e del contestuale assoggettamento a tassazione dei proventi ritenuti illeciti in dipendenza di fatture oggettivamente inesistenti si appalesa intrinsecamente illogico, posto che l'Ufficio, procedendo alla tassazione dei proventi illeciti sulla base delle suindicate fatture ritenute oggettivamente inesistenti, ha necessariamente presupposto la inesistenza dei ricavi rivenienti dell'attività di sponsorizzazioni, che però ha nello stesso tempo assoggettato a tassazione ordinaria in quanto fruiti e dichiarati nell'anno 2015 dalla Associazione Sportiva appellante. In relazione alla tassazione dei proventi illeciti di cui all'avviso di accertamento opposto devesi poi ravvisare una ulteriore criticità, riveniente dalla applicazione del principio affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 307/2025) per cui
“nei casi in cui debbano essere sottoposti a tassazione, nel contesto dell'imposta sul
6 reddito delle persone fisiche (IRPEF), i redditi generati da attività contrarie alle norme di legge, è necessario stabilire con esattezza a quale periodo d'imposta tali redditi debbano essere riferiti. Tale determinazione deve basarsi sul momento specifico in cui il contribuente entra effettivamente in possesso dei proventi derivanti dall'attività illecita. Questo momento, infatti, coincide con il verificarsi del presupposto impositivo così come definito e regolamentato dall'articolo 1 del TUIR, che stabilisce i criteri per l'applicazione della tassazione”. Ora nella specie va detto che dall'avviso di accertamento opposto non è ravvisabile in alcun modo il momento specifico in cui l'Associazione Sportiva appellante sia entrata effettivamente in possesso dei proventi derivanti dall'attività illecita e precisamente non si deduce quando la detta Associazione Sportiva abbia conseguito dai soggetti utilizzatori delle fatture ritenute inesistenti il compenso correlato al risparmio di imposta indebitamente fruito da costoro. E, comunque, devesi osservare che dalle risultanze processuali acquisite in atti emergono sufficienti elementi per svalutare la efficienza probatoria degli ulteriori elementi forniti dall'Ufficio a supporto della affermata inesistenza oggettiva della fatture in questione e, di conseguenza, per considerare siccome realmente avvenuta la summenzionata attività di sponsorizzazione di cui alle fatture in questione. Innanzi tutto devesi rilevare che, per come emerge dal pvc redatto dai funzionari verificatori, i compensi della suddetta attività di sponsorizzazione sono stati corrisposti a mezzo di bonifici bancari accreditati sui conti correnti della Associazione Sportiva appellante, la quale poi li ha impiegati per il finanziamento dell'attività sportiva svolta. Il fatto poi rappresentato dall'Ufficio che il contratto di sponsorizzazione sia stato sottoscritto prima della delibera dell'assemblea dei soci in palese violazione dello statuto evidenzia chiaramente la mancanza di democraticità posta a fondamento della decadenza delle agevolazioni fiscali, ma non giustifica in alcun modo la ritenuta inesistenza delle operazioni di sponsorizzazione in quanto la sottoscrizione del contratto, avente data certa per effetto della sua registrazione, è avvenuta antecedentemente alla prestazione dell'attività di sponsorizzazione ed alla emissione delle fatture. Parimenti ininfluente al fine di dimostrare la inesistenza delle fatture in questione è la Ricorrente_1fittizia interposizione di , il quale, per come già detto, di fatto si occupava della gestione della Associazione Sportiva appellante e di quelle collegate. Va disatteso pure il rilievo dell'Agenzia delle Entrate per cui “l'investimento effettuato dallo sponsor viene ritenuto sproporzionale rispetto al ritorno in termini di immagine”, essendo noto nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 23095/2025) il principio per cui “resta tuttavia chiaro che il principio di inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime una correlazione tra costi ed attività in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo (Cass., 18904 del 2018, cit.; 6 giugno 2018, n. 14579; 13 novembre 2019, 29404). E, proprio in tema di sponsorizzazioni, si è conseguentemente affermato che comunque l'inerenza dei costi sostenuti rispetto all'attività di impresa
7 va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l'attività imprenditoriale, e non in senso meramente quantitativo, come utilità, concreto vantaggio o futuro incremento della stessa (Cass., 7 aprile 2022, n. 11324)”. Ed, ancora, si appalesa infondato il riferimento fatto dall'Ufficio alla asserita mancanza di costi e/o irrisorietà degli stessi, essendo stato in precedenza osservato che i funzionari verificatori hanno riscontrato che dal conto corrente postale intestato alla Associazione Sportiva citata risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2015 nei confronti di allenatori e collaboratori vari, di cui la detta Associazione Sportiva si era avvalsa per rilevanti importi. In conseguenza di quanto sopra esposto deve ritenersi la illegittimità dell'avviso di accertamento opposto nella parte in cui sono stati assoggettati alla imposizione ires ed irap 2015 oltre accessori i proventi illeciti pari alla somma di euro 46.740,00 rivenienti dalla emissione di fatture inesistenti. Va, peraltro, notato che la determinazione fatta a pagina 13 dell'avviso di accertamento impugnato della suddetta somma di euro 46.740,00 risulta palesemente contraddetta da quanto testualmente affermato a pagina 9 dello stesso atto impositivo, per cui ”il provento illecito, rilevante ai fini II.DD. ed IRAP, viene inquadrato, datane stretta provenienza, nella categoria del reddito d'impresa e in quanto tale concorre alla determinazione di questo. Esso, presunto nella misura del 50% del risparmio d'imposta di 46.740,00 conseguibile dall'utilizzatore, ammonta ad € 23.370,00 (€ 46.740,00:2)” Venendo ora alla disamina del motivo di gravame formulato dagli appellanti relativamente alla determinazione fatta dall'Ufficio con riferimento alla base imponibile accertata ai fini dell'assoggettamento alla imposizione ordinaria per ires ed irap dovute per l'anno di imposta 2015 si osserva quanto segue. Al riguardo risulta a pagina 13 dell'avviso di accertamento opposto che il reddito imponibile ai fini ires ed il valore della produzione lordo ai fini irap sono stati ricostruiti sulla base di ricavi dichiarati pari alla somma di euro 102.250,00, di proventi istituzionali pari alla somma di euro 80.000,00, di una donazione pari alla somma di euro 6.000,00 e di proventi illeciti pari alla somma di euro 46.740,00 per un totale di euro 234.990, da cui sono stati sottratti i componenti negativi pari alla somma di euro 191.864,00, ottenendosi così la somma di euro 43.126,00 ai fini della determinazione del reddito imponibile ai fini ires e del valore della produzione lordo ai fini irap. A fronte di tale ricostruzione devesi osservare che occorre - sulla base di quanto sopra detto - eliminare dal suindicato conteggio il dato numerico relativo ai proventi illeciti pari alla somma di euro 46.740,00, per cui il complesso dei componenti positivi viene ad ammontare alla somma di euro 188.230,00 che si appalesa inferiore ai componenti negativi di euro 191.864,00 e, quindi, viene a mancare il presupposto della base imponibile ai fini ires ed irap, rimanendo così assorbita la doglianza formulata in ordine alla contestata determinazione dei proventi istituzionali. Con riferimento poi alle doglianze formulate dagli appellanti in ordine alla determinazione del volume di affari rilevante ai fini della imposizione iva per l'anno di imposta 2015 va detto che esso è stato ricostruito dall'Ufficio nell'avviso di
8 accertamento opposto sulla base di fatture inesistenti pari ad euro 75.000,00, altre fatture emesse pari ad euro 27.250,00, proventi istituzionali pari ad euro 80.000,00 e proventi illeciti pari ad euro 46.740,00 per un totale di euro 223.990,00, in ordine al quale è stata calcolata l'iva al 22% pari alla somma di euro 50.378,00, da cui è stata detratta l'iva versata pari alla somma di euro 11.247,00, con il risultato finale di una iva dovuta pari alla somma di euro 39.131,00. Ciò premesso, per come dedotto dagli appellanti va esclusa la voce relativa ai proventi illeciti, di cui è stata ritenuta la illegittimità per come sopra esposto e la cui rilevanza peraltro attiene solo alla imposizione delle imposte dirette e non già all'iva, mentre va computata la fattura relativa all'attività di sponsorizzazione di euro 75.000,00 di cui è stata ritenuta la effettività. Va accolta pure la eccezione formulata dagli appellanti in ordine alla quantificazione dei proventi istituzionali nella somma di euro 80.000,00 siccome non provata, in ordine alla quale nessuna contestazione è stata specificamente sollevata dall'Agenzia delle Entrate, per cui va computata la minore somma di euro 29.603,00 riconosciuta dagli appellanti. Gli appellanti hanno poi riproposto il rilievo, non esaminato dal primo giudice, per cui è errata la liquidazione dell'iva dovuta con riferimento ai proventi istituzionali percepiti e dichiarati - per i quali in dipendenza del regime agevolato erroneamente utilizzato non era stata applicata l'IVA - in quanto il calcolo dell'IVA a debito deve essere determinato sulla base del preventivo scorporo dell'IVA dai proventi incassati e dichiarati e, quindi, i suindicati proventi “non possono rappresentare al lordo la base imponibile di detta imposta” ma devono essere computati al netto di iva. La doglianza citata appare fondata e va accolta, tenuto conto peraltro che sul punto nessuna specifica contestazione è stata formulata dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre gli appellanti hanno eccepito puramente e semplicemente che l'Ufficio
“nell'applicare il regime ordinario al fine del recupero dell'IVA non abbia tenuto conto dell'IVA a credito risultante dalle fatture acquisto, acquisite in sede di verifica, che si riproducono in questa sede”. Al riguardo devesi notare che a nulla vale la contestazione formulata dall'Ufficio fondato sul rilievo della omessa dichiarazione, posto che nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il principio (Cass. n. 6925/2013) per cui “ai sensi dell'art. 18, n. 1, lett. d), e 22 della sesta direttiva CE n. 77/388, come modificata dalla direttiva 2000/17 (in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari), il principio di "neutralità fiscale" impone che l'inosservanza da parte di un soggetto passivo delle formalità imposte da uno Stato membro non può privarlo del suo diritto alla detrazione dell'IVA - ferma restando l'eventuale sanzione per l'inosservanza di tali obblighi - ove abbia puntualmente osservato gli obblighi sostanziali connessi all'imposta in questione”. Ciò posto, devesi però osservare che la suindicata richiesta degli appellanti non può essere accolta in ragione della sua assoluta genericità in dipendenza della mancanza di alcuna indicazione specifica in ordine alle fatture in questione o, quanto meno, agli importi portati da dette fatture, non essendo sufficiente il mero generico riferimento alla produzione effettuata.
9 Ed, ancora, si appalesa fondato il motivo di gravame formulato in ordine alla contestata violazione delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986 Ricorrente_1 Nominativo_1con riferimento ai compensi corrisposti nel 2015 a ed a Nominativo_1 in relazione alla omessa effettuazione e mancato versamento delle ritenute alla fonte a titolo di irpef ed addizionali. L'Agenzia delle Entrate ha contestato detta violazione e fondato il citato recupero sul Associazione_1presupposto della ritenuta inesistenza e non operatività della A.S.D. “ ” e Associazione_2della A.S.D. “ ”, in quanto i compensi erogati ai Ricorrente_1 Nominativo_1collaboratori e dalle suddette A.S.D., sommati a Ricorrente_3quelli corrisposti dalla , superavano il limite di cui all'art. 69 del D.P.R. n. 917/1986. Al riguardo devesi però osservare che, sulla base delle sentenze emesse in pari data da questa Corte, è stata ritenuta la operatività delle Associazioni Sportive Associazione_1 Associazione_2Dilettantistiche “ ” e “ ” sulla base di diverse motivazioni che in questa sede si riproducono. Al riguardo va, innanzi tutto, osservato che - per come già esposto - il procedimento Numero_1 Ricorrente_1 Nominativo_3penale RGNR instaurato nei confronti di , Nominativo_3 Nominativo_2 e a seguito della comunicazione del p.v.c. del 29.03.2019 fatta dall'Ufficio alla locale Procura della Repubblica, per come emerge dalle risultanze processuali, è stato definito con il decreto di archiviazione emesso in Data_1data dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania su conforme richiesta del PM, essendo stato ritenuto il difetto dei presupposti per configurare il reato contestato di cui agli artt. 110 e 81 c.p. e art. 8 d. lgs. n. 74/2000 sulla base della emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, posto che dalle indagini espletate dal PM era emerso che le Associazioni Sportive Dilettantistiche Associazione_1 Associazione_2“ ” e “ ” nell'anno 2015 erano “state effettivamente operative nel settore delle competizioni sportive dilettantistiche” e
“pertanto le spese sostenute erano certamente riconducibili ai costi sostenuti per il mantenimento della società stessa”. Ed, inoltre, devesi rilevare che dalle risultanze processuali acquisite in atti si deduce la erroneità di quanto affermato dall'Ufficio in ordine alla asserita mancanza di iscritti e di squadre, posto che sono state prodotte le attestazioni rilasciate dalla Ass._3, in cui è certificato che le Associazioni Sportive Dilettantistiche citate avevano tesserato 68 atleti ed avevano partecipato alle seguenti competizioni ed attività sportive: campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2015/2016, attività di minivolley - stagione sportiva 2015/2016, campionato nazionale under 14 femminile - stagione sportiva 2016/2017, campionato under 13 maschile - fase territoriale - stagione sportiva 2016/2017, campionato promozionale under 12 maschile - stagione sportiva 2016/2017, attività di minivolley - stagione sportiva 2016/2017. Sono state pure prodotte le ricevute dei pagamenti fatti dalle dette Associazioni Sportive Dilettantistiche alla Ass._3. Con riferimento alla contestata mancanza di sede operativa va detto che le citate Ric._3Associazioni Sportive facevano parte del gruppo facente capo alla SD
10 Ric._3 Ricorrente_1 gestito di fatto dall'appellante , che svolgeva la sua attività principalmente nelle scuole “Scuola_1”, “Scuola_2” e “ Scuola_3” site in Catania sulla base di una unica convenzione per l'utilizzo della Ricorrente_3palestra stipulata dalla capogruppo SD . Ed, ancora, dal rendiconto acquisito in sede di verifica e dalla documentazione contabile prodotta in sede di accertamento con adesione si deduce che le Associazioni Sportive suindicate hanno conseguito dei proventi istituzionali e sostenuto dei costi per lo svolgimento dell'attività associativa. Ed, infatti, i funzionari verificatori hanno riscontrato che dal conto corrente postale intestato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche citate risultavano rimborsi spese forfettari ex art. 37 L. n. 347/2000 effettuati nell'anno 2015 nei confronti di allenatori e collaboratori vari, di cui le dette Associazioni Sportive si erano avvalse, per rilevanti importi. Va poi notato che in forza di protocollo di intesa intervenuto con la collegata A.S.D. Ricorrente_3 avveniva che le spese di gestione venivano sostenute con le risorse finanziarie di quest'ultima e con successivo addebito alle Associazioni Sportive citate della quota di sua pertinenza. Ciò premesso, contrariamente a quanto affermato dall'Ufficio, devesi ritenere che i Ricorrente_1compensi corrisposti dalle citate Associazioni Sportive a ed a Nominativo_1 non possono essere sommati a quelli erogati dalla Associazione Sportiva appellante con la conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 917/1986. Ed, infine, va notato che il motivo di appello inerente alle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento opposto sotto il profilo della denunciata omessa motivazione rimane assorbito dalle precedenti statuizioni, mentre il trattamento sanzionatorio rilevante sarà quello applicato dall'Agenzia delle Entrate in sede di riliquidazione in correlazione a ciò che risulta dovuto dagli appellanti sulla base di quanto sopra disposto. In conclusione, pertanto, in parziale accoglimento dell'appello proposto Ricorrente_3 Ricorrente_1dall'Associazione Sportiva Dilettantistica “ ”, da Ricorrente_1 Ricorrente_2 e da nei confronti dell'Agenzia delle Entrate ed in riforma della sentenza impugnata, va accolto in parte il ricorso introduttivo dichiarando la illegittimità dell'avviso di accertamento opposto nella parte relativa alla imposizione ires ed irap relativamente all'anno di imposta 2015 oltre accessori ed in ordine alla contestazione delle maggiori ritenute alla fonte non operate e non versate dalla Associazione Sportiva appellante, quale sostituto di imposta, pari alla somma di euro 3.111,00 oltre le maggiori addizionali regionale e comunale, pari rispettivamente alla somma di euro 234,00 e di euro 108,00. con i relativi accessori di legge. Inoltre va dichiarato che - in ordine alla ricostruzione del volume di affari accertato con l'atto impositivo opposto rilevante ai fini iva dovuta dagli appellanti per l'anno di imposta 2015 oltre accessori - vanno esclusi i proventi illeciti ed i proventi istituzionali vanno computati per il minore importo di euro 29.603,00, mentre la liquidazione secondo il regime ordinario dell'IVA a debito in ordine ai proventi istituzionali incassati e dichiarati nel 2015 dalla Associazione Sportiva appellante
11 deve essere effettuata sulla base del preventivo scorporo dell'IVA, confermando nel resto la sentenza appellata. L'Agenzia delle Entrate procederà alla riliquidazione di quanto dovuto dagli appellanti per effetto della imposizione ordinaria iva relativamente all'anno di imposta 2015 oltre accessori di legge a carico della Associazione Sportiva Ricorrente_3Dilettantistica “ ” sulla base di quanto disposto con la presente statuizione. Tenuto conto dell'esito finale del giudizio connotato dalla reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese giudiziali di I e II grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento dell'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso introduttivo nei termini di cui in motivazione. Spese giudiziali di primo e secondo grado compensate.
Catania 5.12.2024
Il presidente estensore
NT MA
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