Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01986/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06826/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 6826 del 2025, proposto da:
Me.Ca. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ep Spa, A&C Private S.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., in persona dei rispettivi l.r.p.t., non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
A) del proprio diritto a conseguire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, art. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, nonché degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, nell'ambito della procedura di gara indetta dal Comune di Napoli per l'affidamento del “Servizio di refezione per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali e per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali della Città di Napoli, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023”, l'accesso agli atti, richiesti con istanza del 23/09/2025;
B) per l’annullamento del provvedimento di implicito rigetto formatosi sull’istanza indicata sub A) in ragione dell’infruttuoso spirare del termine di 30 giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026, il dott. OL VE;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
La ricorrente – premesso di avere partecipato alla procedura di gara indetta dal Comune di Napoli e finalizzata all’affidamento del “Servizio di refezione per i nidi e le scuole dell’infanzia comunali e per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali della Città di Napoli, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023” – agiva per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dal Comune di Napoli sulla propria istanza d’accesso del 23.09.2025, con la quale ha chiesto di “estrarre copia, e, in subordine, di prendere visione alla seguente documentazione afferente al centro cottura/i centri di cottura effettivamente individuati per il lotto n. 7 dalla EP S.P.A. ed in particolare: a) copia della richiesta formale trasmessa dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto, con cui è stato richiesto alla EP S.P.A il deposito della documentazione relativa al centro di cottura entro il termine perentorio di 10 giorni dall’aggiudicazione, nonché di ogni ulteriore atto, nota o comunicazione avente ad oggetto l’attivazione del centro di cottura; b) titolo di disponibilità effettiva del centro di cottura (atto di proprietà, contratto di locazione o altro titolo giuridico conforme a quanto richiesto dalla lex specialis); c) documentazione tecnica e planimetrica relativa al centro di cottura effettivamente individuato (layout degli spazi, descrizione delle aree funzionali e delle attrezzature presenti, capacità produttiva giornaliera, ecc.); d) attestazione di conformità del centro di cottura al Regolamento CE 852/2004, con riferimento anche alla registrazione ai sensi della DGR Campania n. 797/2006; e) copia integrale del piano HACCP predisposto per il centro di cottura in questione, comprensivo di diagrammi di flusso, protocolli di sanificazione e monitoraggio, e ogni altra informazione rilevante; f) attestazioni e certificazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008), impianti elettrici (D.M. 37/2008), nonché in materia ambientale (D.M. Ambiente 10 marzo 2020); g) ogni ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prodotta dalla EP S.P.A. in risposta alla richiesta della Stazione Appaltante volta a dimostrare la conformità del centro di cottura ai requisiti imposti dalla lex specialis; h) ogni altro atto, provvedimento, determina e/o documento comunque denominato presentato dai medesimi aggiudicatari al fine di ottemperare alla su citata previsione della lex specialis”.
Sosteneva la ricorrente che “l’URP del Comune di Napoli, preso atto della pervenuta richiesta, con nota prot. n. PG/2025/861842 del 26/9/25 la smistava al competente Ufficio - Area Educazione - per la relativa evasione”, ma che “pur a fronte dello spirare dell’ordinario termine di ostensione e nell’imminente scadenza di quello per impugnare il silenzio rifiuto prodottosi sull’istanza, alcun riscontro è pervenuto”, costringendola a proporre la presente impugnativa.
Da notare peraltro che, con riferimento alla stessa procedura concorsuale, parte ricorrente aveva precedentemente proposto altro ricorso, R.G. 4279/2025, “per la declaratoria del proprio diritto a conseguire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, nonché degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ed art. 5 e 5 bis del d.lgs. n. 33/2013, nell'ambito della procedura di gara indetta dal Comune di Napoli per l'affidamento del “Servizio di refezione per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali e per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali della Città di Napoli, mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023”, l'accesso agli atti di gara e, segnatamente, quelli richiesti con istanza del 31/7/25”, giudizio conclusosi con sentenza della Sezione, n. 6260 del 22.09.2025, di accoglimento del ricorso con ordine “al Comune di Napoli di esibire, consentendone la visione ed estrazione di copia integrale (del)la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza del 31/7/25”.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, con memoria in cui, riportandosi alla esibita nota, a firma della Responsabile dell’Area Educazione dell’ente, prot. PG/2025/1086025 del 25/11/2025 (nella quale la richiesta d’accesso in epigrafe era così evasa: “Si riscontra la richiesta indicata in oggetto (PG/2025/861810 del 26/09/2025 trasmessa a questo Servizio tramite nota prot. 861842 del 26/09/2025 dall’URP) e, con riferimento alla documentazione per la quale viene chiesto l’accesso, si invia la seguente documentazione acquisita agli atti dello scrivente ufficio: - scheda attestato di registrazione/riconoscimento relativo al centro di cottura; - titolo di disponibilità del centro di cottura; - dichiarazione di capacità del centro di cottura”), evidenziava che, “come risulta dalla relazione dell’Area Educazione, n. 1086025/2025 - prodotta in giudizio unitamente agli atti ad essa allegati - l’Ufficio comunale procedente ha reso noto d’aver trasmesso all’URP (e p.c. al difensore della ricorrente) la documentazione per la quale viene chiesto l’accesso (…)” e che successivamente, come riferito dall’URP, “con nota PG/2025/1095086 del 27/11/2025, lo scrivente Ufficio inviava all’avv. Pennacchio Luciano l’invito al pagamento dei diritti di ricerca e dei costi di riproduzione.. . Il 1/12/2025 a mezzo pec veniva trasmessa dall’avv. Pennacchio Luciano la ricevuta di avvenuto pagamento, nella stessa giornata venivano trasmessi gli atti ricevuti” (cfr. nota n. 1211623/2025, anch’essa prodotta in giudizio)”; e chiedeva “che - salvo il caso, da rivalutare, in cui la società ricorrente dovesse ritenersi non interamente soddisfatta degli atti visionati e/o acquisti e, in tal caso, dimostrasse l’esistenza e l’utilità aggiuntiva della documentazione richiesta e non acquisita – il presente ricorso può esser definito in rito, non sussistendo più un interesse alla sua definizione nel merito della pretesa azionata”, con sentenza di improcedibilità per la cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Seguiva, nell’interesse del Comune resistente, il deposito di ulteriore documentazione, tra cui segnatamente, per quanto qui rileva, la nota, prot. PG/2026/244308 del 23/02/2026, sempre a firma della Responsabile dell’Area Educazione del Comune, nella quale si formulavano le seguenti ulteriori osservazioni, tese a sostegno della richiesta di cessata materia del contendere, di cui sopra: “A integrazione di quanto già comunicato, al fine di fornire elementi di chiarimento circa la procedura di accesso agli atti di cui in oggetto, si rappresenta che la richiesta di accesso agli atti della MECA srl, presentata il data 23/09/2025, faceva riferimento a quanto previsto all’art.17 del CSA, laddove viene indicato che “a seguito dell'aggiudicazione la stazione appaltante chiede al soggetto affidatario di produrre, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, il titolo di disponibilità effettivo del centro di cottura (atto di proprietà, contratto di locazione, etc.) e tutta la documentazione attestante la conformità dello stesso”. In riferimento alle richieste specifiche elencate nella nota su indicata si precisa che: a) il titolo di disponibilità effettiva del centro di cottura è stato trasmesso in copia digitale al richiedente MECA srl mediante URP, come da nota PG/2025/1086025 del 25/11/2025; b) la documentazione tecnica e planimetrica relativa al centro di cottura effettivamente individuato (layout degli spazi, descrizione delle aree funzionali e delle attrezzature presenti, capacità produttiva giornaliera, ecc.), in quanto elementi che compongono l’offerta tecnica presentata da E.P. spa/Turrini Ristorazione srl, oggetto di esame e valutazione da parte della Commissione giudicatrice, sono stati trasmessi in ottemperanza alla sentenza Tar Campania 6250/25 (rectius: 6260/2025: vedi sopra - nde), con nota PG/2025/863188 del 26/09/2025; c) la registrazione ai sensi della DGR Campania n. 797/2006, in conformità al REG CE 852-04, è stata trasmessa in copia digitale al richiedente MECA srl mediante URP, come da nota PG/2025/1086025 del 25/11/2025; (…) d) nessuno degli ulteriori documenti elencati nella richiesta di accesso agli atti del 23/09/2025 è stato acquisito dalla stazione appaltante, che ha ritenuto esaustiva la documentazione acquisita e pertanto gli stessi non sono nella disponibilità della stessa ”.
All’udienza in camera di consiglio del 18 marzo 2026, sulle conclusioni delle parti presenti, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che, relativamente al presente ricorso, va dichiarata in parte la cessata materia del contendere, con precipuo riferimento alla documentazione, oggetto dell’istanza d’accesso, presentata dalla società ricorrente in data 23.09.2025 ed oggetto del ricorso per il diniego d’accesso, sopra indicata sub a), b) e c) della nota, prot. PG/2026/244308 del 23/02/2026, a firma della Responsabile dell’Area Educazione del Comune, essendo stata, detta documentazione, ostesa alla società ricorrente, da parte del Comune (quanto, del resto, a quella di cui alla lett. b), s’osserva, in esecuzione della sentenza della Sezione, n. 6260/2025, relativa a precedente istanza d’accesso della ricorrente, istanza avente oggetto parzialmente coincidente con quella, oggetto dell’odierno esame).
Per il resto (lett. d) della nota dell’Area Educazione citata), la stessa Responsabile d’Area ha attestato che “ nessuno degli ulteriori documenti elencati nella richiesta di accesso agli atti del 23/09/2025 è stato acquisito dalla stazione appaltante, che ha ritenuto esaustiva la documentazione acquisita e pertanto gli stessi non sono nella disponibilità della stessa ”.
Né alcunché in senso contrario è stato controdedotto, da parte della ricorrente.
Per tale parte, il ricorso va dunque respinto, in aderenza all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, anche di questo Tribunale: “Allorquando l'Amministrazione dichiara di non detenere i documenti richiesti assumendosi la responsabilità della veridicità della sua affermazione, è evidente che l'interesse del ricorrente è, comunque, stato soddisfatto, anche se in 'forma negativa'; al cospetto di una dichiarazione espressa dell'Amministrazione di inesistenza di un determinato atto, non vi sono margini per ordinare l'accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe, dunque, come inutiliter data” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 20/12/2024, n. 7252); “Va respinto il ricorso avverso il diniego tacito formatosi sull'istanza di accesso a documenti, di cui l'Amministrazione abbia dichiarato di non essere in possesso, venendo in rilievo quindi una documentazione inesistente” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 3/03/2023, n. 1388).
Le spese di lite, per la natura parzialmente in rito della decisione, vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara in parte cessata la materia del contendere ed in parte lo respinge, secondo le specificazioni di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
OL VE, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL VE |
IL SEGRETARIO