Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 23/03/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO
composta dai Magistrati:
AR TONOLO Presidente Roberto ANGIONI Consigliere IS BORELLI Primo Referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32611 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto n. 66183 reso da Area s.r.l., quale agente della riscossione del Comune di Castegnero (VI) per l’esercizio 2019 (16.08.2019 -
31.12.2019), depositato in data 23.06.2020;
Vista la relazione n. 322/2025 del 23.06.2025 del magistrato istruttore del conto;
Vista la memoria del Comune di Castegnero depositata in data 11.12.2025;
Vista la memoria difensiva dell’agente contabile, depositata in data 22.12.2025;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, tenutasi con l’assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, l’avv. Paolo
Brambilla, giusta delega scritta dell’avv. Maurizio Zoppolato, per l’agente contabile, e il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Francesca Dimita.
SVOLGIMENTO IN FATTO
1. Con relazione n. 322/2025 del 23.06.2025, il magistrato istruttore del conto n. 66183, reso da Area s.r.l., quale agente della riscossione del Comune di Castegnero (VI), avente ad oggetto la riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, mediante ingiunzione fiscale, per l’esercizio 2019 (periodo 16.08.2019 – 31.12.2019), depositato in data 23.06.2020, dopo aver riassunto gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, riferiva al Presidente di questa Sezione giurisdizionale quanto segue:
a) Area s.r.l. aveva assunto la qualità di agente contabile, a seguito di affidamento diretto del servizio dal 16 agosto 2019 (per la durata di due anni), disposto con la determina comunale n. 154/2019, nella quale era previsto che i servizi resi dalla concessionaria sarebbero stati “addebitati a prestazione avvenuta, previa fatturazione e corrisposti a deduzione delle somme da riversare”;
b) il conto, redatto su modello conforme al Mod. 21 ex d.P.R. n. 194/1996, firmato in data 15.01.2020 dal legale rappresentante della società, Anna Todesco, controfirmato il 20.04.2020 dal Responsabile del procedimento, DR ME, e parificato con determina comunale n. 54 del 21.04.2020, esponeva, a sinistra, le riscossioni, per l’importo complessivo di euro 3.052,34, mentre, nella parte a destra, non indicava alcun riversamento in tesoreria;
c) dallo schema di dettaglio, creato da Area ai fini del conteggio degli importi da riversare, recante una suddivisione in tre “lotti contabili” (con scadenza, rispettivamente, il 30 settembre, il 31 ottobre e il 30 novembre 2019), risultavano:
- alla data del 30.09.2019, un credito di Area s.r.l. di euro 1.385,40, riportato a valere sul lotto successivo, e incassi pari ad euro 0,00;
- alla data del 31.10.2019, un credito di Area S.r.l di euro 2.288,57
(903,17+1.385,40), riportato a valere sul lotto successivo per euro 1.067,36, e incassi di euro 1.221,21 interamente compensati (non risultava computato l’incasso di euro 635,28 del 29.10.2019);
- alla data del 30.11.2019, un credito di Area s.r.l. di euro 1.326,06
(258,68+1.067,36), riportato a valere sul lotto successivo per euro 162,70, e incassi per l’importo di euro 1.163,34 (comprensivi dell’incasso del 29 ottobre, non contabilizzato nel precedente lotto), integralmente compensati;
d) alla data del 31 dicembre, pertanto, Area s.r.l. vantava un credito residuo di euro 162,70, a fronte di incassi (non compensati) pari ad euro 667,79.
Alla luce delle risultanze istruttorie, di cui si dava conto nella relazione di deferimento, emergevano, quindi, i seguenti profili di irregolarità:
- il conto avrebbe dovuto registrare, alla chiusura, l’importo di euro 505,09
(667,79-162,70), quale riversamento da eseguirsi a chiusura della gestione all’esito della compensazione, ovvero riportare, separatamente, i dati degli incassi e quelli dei crediti maturati da Area s.r.l. da portare in “deduzione” (a tal proposito, il Magistrato istruttore evidenziava che il conto, invece, non esponeva alcun riversamento e, nella colonna “note”, riportava compensazioni per euro 2.384,55, determinando una differenza - non riportata nel conto - di euro 667,79, pari, appunto, agli incassi di dicembre 2019, al lordo delle residue compensazioni, importo che, peraltro, non veniva neppure riportato come scrittura di apertura del conto reso dall’agente per l’esercizio successivo – conto n. 72522);
- il conto non rappresentava correttamente la gestione, posto che in base all’offerta economica e al successivo affidamento la società avrebbe dovuto applicare il meccanismo di calcolo degli importi da riversare (somma algebrica degli importi fatturati e degli importi riscossi) con cadenza mensile, circostanza che avrebbe consentito di riportare, a chiusura del conto al 31.12.2019, sia le riscossioni sia le fatturazioni relative al mese di dicembre (al riguardo, precisava che ciò non era avvenuto perché la società concessionaria aveva di regola fatturato nella prima decade del mese successivo i servizi resi in quello precedente, determinando un’inammissibile confusione tra le gestioni per effetto dello spostamento all’esercizio successivo delle operazioni di chiusura della gestione);
- alle prestazioni di servizi, rese da Area s.r.l. nei confronti del Comune, non era stato applicato il regime del c.d. split payment (cioè della scissione dei pagamenti che obbliga la PA committente al versamento dell’IVA all’erario, anziché al fornitore) e ciò emergeva dal fatto che le fatture emesse indicavano l’esigibilità immediata dell’IVA;
- in mancanza di ulteriori elementi di giudizio in ordine alle modalità di applicazione dello split payment, la dichiarazione del Comune del 23 giugno 2025 attestante l’avvenuto versamento diretto dell’IVA profilava un’ipotesi di indebita duplicazione di pagamento dell’imposta e, quindi, di danno erariale, per la quale, ove confermata, si chiedeva la trasmissione degli atti alla Procura regionale per le verifiche di competenza;
- la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c.
prodotta in istruttoria, era inidonea, per contenuti, a sopperire all’omissione del necessario adempimento di legge, trattandosi di una mera attestazione di regolarità.
2. Ritenuto che le indicate discordanze contabili e le carenze riscontrate costituissero rilevanti irregolarità che impedivano di discaricare il contabile, il Magistrato istruttore riteneva di sottoporre il conto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c..
3. Con memoria depositata in data 11 dicembre 2025, l’Amministrazione premesso che, con la dichiarazione del 23.06.2025 era stato fornito, in merito al regime dello split payment, un chiarimento di carattere generale per tutti gli anni di imposta, precisava che tale meccanismo non era stato applicato alle fatture di Area s.r.l. integralmente compensate, per le quali, quindi, non risultava effettuato alcun versamento dell’imposta da parte del Comune.
4. Con memoria difensiva depositata in data 22 dicembre 2025, l’agente contabile, quanto alla contestazione inerente alla confusione della gestione derivante dalla violazione della regola della cadenza mensile per il calcolo degli importi da riversare, evidenziava, innanzitutto, che il meccanismo di
“riscossione-rendicontazione-fatturazione”, adottato da Area s.r.l.,
rappresentava una prassi consolidata avallata anche dalla Corte dei conti (cfr.
sentenze allegate della Sez. giur. Calabria su convenzioni recanti clausole analoghe a quella di specie). Rappresentava, altresì, che il contenuto della Convenzione stipulata con il Comune poteva rilevare unicamente nel rapporto tra le parti e non ai fini della regolazione del conto giudiziale e che, comunque, nessuna violazione delle disposizioni della Convenzione che prevedevano una cadenza mensile poteva essere ascritta ad Area s.r.l.. In particolare, dal tenore letterale dell’art. 5 della Convenzione (“il Concessionario provvederà a rendicontare e riversare gli incassi, al netto delle competenze maturate, delle spese anticipate e del contributo provinciale, con cadenza mensile posticipata entro la prima decade di ogni mese”) emergeva, ad avviso dell’agente, che i riversamenti al Comune potevano essere effettuati solo dopo aver rendicontato i pagamenti delle sanzioni da parte dei contribuenti (previa individuazione degli stessi in modo univoco) e aver determinato le competenze e le spese da compensare.
Pertanto, dato che la rendicontazione poteva essere effettuata alla fine di ciascuna mensilità, i riversamenti e la fatturazione degli importi di competenza dell’agente contabile erano stati correttamente eseguiti entro il giorno 10 del mese successivo.
In ordine alla contestata duplicazione del pagamento dell’imposta, chiariva che il versamento dell’IVA all’Agenzia delle entrate era stato effettuato una sola volta, a cura di Area s.r.l., dopo aver trattenuto il corrispettivo dovuto a seguito di compensazione, in conformità all’indirizzo, fornito dalla stessa Agenzia con la circolare n. 15/E del 13.04.2015, secondo il quale è esclusa l’applicabilità dello split payment ogniqualvolta la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo a favore del fornitore, il quale, quindi, avendo già a disposizione sia l’importo imponibile sia l’imposta, versa quest’ultima direttamente all’erario.
Quanto, infine, al rilievo afferente all’inidoneità della relazione trasmessa dall’Ente a sopperire all’adempimento previsto dall’art. 139, comma 2, c.g.c., riteneva che tale irregolarità non potesse comportare conseguenze negative per l’agente, rientrando per legge nella competenza dell’Amministrazione e che, in ogni caso, il documento redatto dalla stessa conteneva gli elementi richiamati nella relazione di deferimento e nell’ordinanza della Sezione n. 15/2023 atti a consentire di valutare l’attendibilità delle risultanze del conto.
Concludeva, dunque, per la declaratoria di regolarità, con discarico dell’agente contabile, con vittoria di spese e compensi.
5. All’odierna udienza pubblica, l’Avv. Brambilla e il Pubblico Ministero hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6. Il conto giudiziale in esame è irregolare per le ragioni di seguito indicate.
Ai fini di delineare compiutamente gli obblighi di rendicontazione incombenti sulla società affidataria del servizio di riscossione delle entrate comunali di cui trattasi, occorre verificare, in concreto, la tipologia di prestazioni alle quali la stessa società era chiamata, alla luce della regolamentazione dei rapporti intercorrenti con l’ente locale.
Nella fattispecie, il Comune di Castegnero aveva affidato in concessione per due anni (dal 16.08.2019) alla società Area s.r.l. il servizio di riscossione coattiva di tutte le sue entrate, tributarie, extra-tributarie e derivanti da sanzioni amministrative, alle seguenti condizioni economiche: “Aggio del 12,00% sulle somme effettivamente riscosse, con possibilità di addebito al contribuente secondo la normativa vigente; Fisso a pratica pari ad € 14,00 per ogni anagrafica gestita; Ricerche anagrafiche € 5,00 quale rimborso forfettario spese di gestione per ogni ricerca effettuata e documentata; Spese per procedure esecutive, cautelari e concorsuali: tali spese, anche di natura cautelare, saranno addebitate al contribuente (Tabella pubblicata in G.U.
06/02/2001) e poste a carico dell’Ente (ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n.
112/1999 come modificato dal d.lgs. n. 159/2015); Le spese postali sono a carico dell’Ente e riaddebitate al contribuente e sono anticipate da Area in nome e per conto dell’Ente stesso”.
La Convenzione prevedeva - all’art. 5 “Riversamenti” - che i versamenti erano incassati sul conto corrente intestato al concessionario, il quale avrebbe provveduto a rendicontare e riversare gli incassi, al netto delle competenze maturate, delle spese anticipate e del contributo provinciale, con cadenza mensile posticipata entro la prima decade di ogni mese.
Quanto, invece, al pagamento del servizio, l’art. 6 della Convenzione prescriveva che i servizi ed i costi anticipati sarebbero stati addebitati a prestazione avvenuta, previa fatturazione, e corrisposti a deduzione delle somme da riversare.
Ciò posto, come puntualmente evidenziato nella relazione di deferimento, le somme riscosse dalla società si riferiscono alle sanzioni per violazioni del codice della strada, incassate nel periodo di gestione 16 agosto - 31 dicembre 2019, e sono esposte nella parte di sinistra del conto, redatto su modello conforme al Mod. 21 ex d.P.R. n. 194/1996. Nella parte di destra del conto, dedicata ai versamenti in tesoreria, invece, non viene registrato alcun riversamento, in quanto oggetto di conguaglio con le competenze del concessionario, come risulta dal campo note.
Come affermato dalla giurisprudenza, tuttavia, “il conto di cassa di cui al modello 21 del d.P.R. n. 194/1996, ideato per gli agenti contabili interni dell’amministrazione, non consent(e) una puntuale e completa rappresentazione contabile di tutte le attività di competenza dell’affidatario del servizio di riscossione dei crediti…(omissis)” (cfr. tra le altre, Corte dei conti, sez. II App., sentenza n. 224/2022; id. sez. giur. Veneto, sentenza n.
190/2022) con la conseguenza che il conto dell’agente della riscossione deve essere compilato ai sensi degli artt. 616 e 621 del R.D. n. 827/1924 e deve, quindi, contenere, in forza di tali disposizioni, sia il conto di diritto che il conto di cassa, oltre che descrivere tutte le operazioni svolte nell’esercizio di riferimento, nei termini e secondo le modalità indicate dalla disciplina sopra richiamata.
Orbene, nel caso in esame, il conto presentato dalla società concessionaria per il 2019 riporta, alla data del 31 dicembre 2019, incassi per l’importo complessivo di euro 3.052,34 (di cui euro 1.856,49, euro 528,06 ed euro 667,79, riscossi, rispettivamente, a ottobre, novembre e dicembre), a fronte dei quali non risulta effettuato alcun riversamento, avendo la società concessionaria dedotto dall’importo incassato nei mesi di ottobre e novembre 2019, pari ad euro 2.384,55, una somma della stessa entità a titolo di “quote di competenza del concessionario”, con emissione delle relative fatture (cfr. fatture nn. 6575/D-2019 e 5884/D-2019, per l’incasso di ottobre 2019, pari ad euro 1.221,21; fatture nn. 7266/D-2019 e 5884/D-2019 per il riscosso di novembre 2019, pari ad euro 1.163,34).
Quanto all’omessa registrazione dei riversamenti relativi agli incassi del mese di dicembre, la società ha chiarito che la regola, dalla stessa adottata, di fatturare nella prima decade del mese successivo i servizi resi in quello precedente si giustifica in ragione della previsione contenuta nell’art. 5 della Convenzione, ai sensi della quale: “Il Concessionario provvederà a rendicontare e riversare gli incassi, al netto delle competenze maturate, delle spese anticipate e del contributo provinciale, con cadenza mensile posticipata entro la prima decade di ogni mese”.
Ciò considerato, pur potendosi superare la censura inerente allo slittamento all’esercizio successivo delle operazioni di fatturazione relative agli importi riscossi nel mese di dicembre 2019 in ragione delle tempistiche previste dalla Convenzione stipulata con il Comune, dall’esame del conto relativo al 2020 (depositato agli atti di questa Sezione al n. 72522) emerge che, come correttamente evidenziato anche dal magistrato istruttore, l’importo dedotto dagli incassi relativi al mese di dicembre (euro 667,79), a titolo di compensazione, pari ad euro 175,87, trova parziale copertura, per la somma complessiva di euro 58,38, in due fatture emesse dal concessionario nel 2019
(n. 6575/D del 11.11.2019 e n. 5884/D del 10.10.2019), ma tale valore non è stato riportato nel conto in esame, a titolo di “quote di competenza del concessionario”, in aggiunta all’importo già fatturato e, quindi, dedotto al 31.12.2019 dall’ammontare del riscosso, pari ad euro 2.384,55 Al riguardo, si osserva che il magistrato istruttore, pur non avendo contestato l’utilizzazione del modello 21, ha evidenziato che il conto, sotto il profilo contenutistico, non riporta talune informazioni, che sono, invece, previste dalla normativa di riferimento sopra citata, rilevando, in questo senso, che il conto presentato dall’agente, attraverso le scritturazioni ivi registrate, non restituisce una compiuta rappresentazione della gestione.
Conseguentemente, per quanto il citato mod. 21 non contenga alcun obbligo di riportare nel conto la quantificazione dei compensi maturati dal concessionario, è di tutta evidenza che qualora – come nel caso in esame – il rapporto convenzionale intercorrente tra l’Ente e il soggetto affidatario del servizio di riscossione preveda il riversamento del riscosso al netto dei compensi e delle spese la predetta quantificazione diviene elemento di valutazione della regolarità del conto (e delle somme oggetto di riversamento), essendo attinente alla gestione.
Tale carenza, rilevata dal magistrato designato, inficia la regolarità del conto in esame, ove si consideri che risulta violato l’obbligo della registrazione di tutte le operazioni che interessano l’attività di riscossione e di rendicontazione affidata in concessione dall’ente locale, compiute nel periodo interessato, e ciò anche al fine del rispetto del principio di veridicità e di trasparenza della gestione contabile.
7. Questo Collegio ritiene, invece, che possa essere superato il rilievo concernente la paventata duplicazione del pagamento dell’IVA alla luce dei chiarimenti forniti dal Comune circa la mancata applicazione alle fatture, integralmente compensate, del meccanismo dello split payment, circostanza che, all’evidenza, esclude la possibilità di un duplice versamento dell’imposta.
Al riguardo, si osserva, infatti, che, come chiarito anche dalla difesa dell’agente contabile, in virtù del contratto stipulato con il Comune, il concessionario trattiene il compenso pattuito per il servizio reso, che è calcolato mediante applicazione della percentuale dell’aggio e dell’importo delle spese di competenza sull’ammontare delle somme riscosse dai contribuenti, all’esito della procedura di riscossione coattiva, e riversa, poi, al Comune la quota di spettanza, al netto delle trattenute effettuate.
Ne deriva che, in forza di tale regime contrattuale, le fatture non vengono pagate direttamente dall’Ente locale, ma è la società concessionaria, una volta trattenuto il corrispettivo dovuto per la prestazione resa, ad effettuare il versamento dell’imposta direttamente all’Agenzia delle Entrate, nei modi previsti dalla disciplina recata dall’art. 27 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Sul punto, il concessionario ha, inoltre, correttamente richiamato la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, con la quale l’Amministrazione finanziaria, a pag.
7, ha, tra l’altro, chiarito che la disciplina dello split payment non si applica alle fattispecie nelle quali la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, come nel caso dei servizi di riscossione delle entrate e di altri proventi (cfr., in questo senso, anche Corte conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 123/2025).
Ne deriva che, in ragione della documentazione versata in atti e delle difese dell’agente contabile, confermate dai chiarimenti forniti dall’Amministrazione comunale, deve escludersi la duplicazione del pagamento dell’IVA.
8. Quanto, infine, all’irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno prevista e disciplinata dall’art. 139, comma 2, c.g.c., non riferibile, comunque, all’agente contabile ma all’Amministrazione, il Collegio, pur prendendo atto della tardiva redazione della stessa (in data 22 maggio 2024, dopo l’invio della richiesta istruttoria) da parte del Segretario comunale, rileva, con riferimento al contenuto del documento pervenuto, che esso avrebbe dovuto - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale – “preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.
Non può, pertanto, ritenersi idonea, per natura e contenuti, la relazione predisposta dall’Ente ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., limitandosi la stessa a dare atto che i conti degli agenti contabili del Comune di Castegnero per l’esercizio 2019 sono stati sottoposti alle verifiche trimestrali di cassa dell’Organo di revisione ai sensi dell’art. 223 T.U.E.L..
9. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere dichiarato regolare, né l’agente può essere ammesso a discarico.
10. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Veneto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32611 del registro di Segreteria dichiara irregolare il conto giudiziale n. 66183 reso da Area s.r.l., quale agente della riscossione del Comune di Castegnero (VI) per il periodo 16.08.2019 – 31.12.2019, depositato in data 23 giugno 2020, e, per l’effetto, non ammette a discarico l’agente contabile.
Nulla sulle spese.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
IS RE AR OL
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria, il Il Funzionario preposto
(f.to digitalmente)