TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3911/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bisignano, Via dei Principi Sanseverino n. Parte_1
7, presso lo studio dell'Avv. Antonello Calvelli che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: indennità di malattia.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a
percepire l'indennità di malattia per l'evento dal 25.01.2021 al 10.02.2021 per i motivi di
cui in narrativa nessuno escluso e, per l'effetto, condannare parte resistente a liquidare e
corrispondere alla ricorrente la spettante indennità. Il tutto con vittoria di spese e
competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore
…”.
1 Conclusione di parte resistente: “… respingere il ricorso promosso, con favore di spese e
competenze di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento - sul presupposto di fatto per cui aveva svolto lavoro di bracciante agricola per l'anno 2020 per 51 giornate -
dell'indennità di malattia per il periodo 25.1.2021/10.2.2021 a seguito di istanza rigettata
CP_ dall' in sede amministrativa, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio, secondo le conclusioni sopra trascritte, affermando che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della prestazione sul rilievo per cui, a seguito di provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, per l'anno 2020
risultavano solo 2 giornate di lavoro agricolo.
In merito, occorre considerare, con carattere dirimente, che con sentenza n. 1471/2022 il
Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro ha riconosciuto lo svolgimento di 51 giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2020, con pronuncia passata in giudicato.
Tale accertamento operato dal Tribunale è relativo ad altra prestazione (indennità di disoccupazione) e, tuttavia, deve far stato anche nel presente giudizio sulla base dei principi per cui: “Il giudicato non si estende ad ogni proposizione contenuta in una
sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi
giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che
si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che
2 l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne
costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile” (Cass.
16824/2013); “Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., il quale, come riflesso di
quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto
all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma soltanto
su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli
accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento
logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia, precludendo l'esame di quegli stessi
elementi in un successivo giudizio quando l'azione ivi dispiegata abbia identici elementi
costitutivi” (Cass. 9954/2017).
In tal modo, considerato che lo svolgimento di 51 giornate lavorative per l'anno 2020 - che costituisce l'elemento costitutivo anche per il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio - non è più discutibile poiché è stato accertato con sentenza passata in giudicato, la
CP_ domanda deve accogliersi, atteso che l' muove, di fatto, solo la contestazione indicata.
CP_ L' deve essere dunque condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente,
dell'indennità di malattia per il periodo 25.1.2021/10.2.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria - da riconoscere d'ufficio anche in assenza di specifica domanda,
trattandosi di accessori inscindibili del credito (cfr. principi affermati, tra le tante, da Cass.
Sez. Lav. 13430/2000; Cass. Sez. Lav. 12376/2003) - dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991.
Le spese di lite si compensano per le ragioni della decisione, basata su pronuncia resa in altro procedimento e successiva all'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennità di malattia per il periodo 25.1.2021/10.2.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 12.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3911/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bisignano, Via dei Principi Sanseverino n. Parte_1
7, presso lo studio dell'Avv. Antonello Calvelli che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: indennità di malattia.
Conclusioni di parte ricorrente: “… accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a
percepire l'indennità di malattia per l'evento dal 25.01.2021 al 10.02.2021 per i motivi di
cui in narrativa nessuno escluso e, per l'effetto, condannare parte resistente a liquidare e
corrispondere alla ricorrente la spettante indennità. Il tutto con vittoria di spese e
competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore
…”.
1 Conclusione di parte resistente: “… respingere il ricorso promosso, con favore di spese e
competenze di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 14.2.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento - sul presupposto di fatto per cui aveva svolto lavoro di bracciante agricola per l'anno 2020 per 51 giornate -
dell'indennità di malattia per il periodo 25.1.2021/10.2.2021 a seguito di istanza rigettata
CP_ dall' in sede amministrativa, formulando le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio, secondo le conclusioni sopra trascritte, affermando che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della prestazione sul rilievo per cui, a seguito di provvedimento di disconoscimento delle giornate agricole, per l'anno 2020
risultavano solo 2 giornate di lavoro agricolo.
In merito, occorre considerare, con carattere dirimente, che con sentenza n. 1471/2022 il
Tribunale di Cosenza-Sezione Lavoro ha riconosciuto lo svolgimento di 51 giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2020, con pronuncia passata in giudicato.
Tale accertamento operato dal Tribunale è relativo ad altra prestazione (indennità di disoccupazione) e, tuttavia, deve far stato anche nel presente giudizio sulla base dei principi per cui: “Il giudicato non si estende ad ogni proposizione contenuta in una
sentenza con carattere di semplice affermazione incidentale, atteso che per aversi
giudicato implicito è necessario che tra la questione decisa in modo espresso e quella che
si vuole tacitamente risolta sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, e dunque che
2 l'accertamento contenuto nella motivazione della sentenza attenga a questioni che ne
costituiscono necessaria premessa ovvero presupposto logico indefettibile” (Cass.
16824/2013); “Il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c., il quale, come riflesso di
quello formale previsto dall'art. 324 c.p.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti quanto
all'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso, si forma soltanto
su ciò che ha costituito oggetto della decisione, ricomprendendosi in esso anche gli
accertamenti di fatto che abbiano rappresentato le premesse necessarie ed il fondamento
logico-giuridico per l'emanazione della pronuncia, precludendo l'esame di quegli stessi
elementi in un successivo giudizio quando l'azione ivi dispiegata abbia identici elementi
costitutivi” (Cass. 9954/2017).
In tal modo, considerato che lo svolgimento di 51 giornate lavorative per l'anno 2020 - che costituisce l'elemento costitutivo anche per il riconoscimento della prestazione oggetto di giudizio - non è più discutibile poiché è stato accertato con sentenza passata in giudicato, la
CP_ domanda deve accogliersi, atteso che l' muove, di fatto, solo la contestazione indicata.
CP_ L' deve essere dunque condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente,
dell'indennità di malattia per il periodo 25.1.2021/10.2.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria - da riconoscere d'ufficio anche in assenza di specifica domanda,
trattandosi di accessori inscindibili del credito (cfr. principi affermati, tra le tante, da Cass.
Sez. Lav. 13430/2000; Cass. Sez. Lav. 12376/2003) - dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991.
Le spese di lite si compensano per le ragioni della decisione, basata su pronuncia resa in altro procedimento e successiva all'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'indennità di malattia per il periodo 25.1.2021/10.2.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 12.3.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4