Ordinanza cautelare 12 settembre 2022
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00936/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 936 del 2022, proposto da
Società Agricola Trevisana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pavan ed Emanuele Lo Curcio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roncade, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Barel, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Consorzio di Bonifica Piave, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 46 del 13 maggio 2022 del Comune di Roncade, avente ad oggetto la “ rimozione del cancello realizzato abusivamente ” notificato alla ricorrente il 27 maggio 2022;
- di ogni altro atto presupposto e/o connesso anche se non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roncade;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 il dott. CO NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società agricola ricorrente è insorta avverso l’ordinanza, emarginata in oggetto, con la quale il Comune di Roncade le ha imposto la rimozione di un cancello abusivo, chiedendone l’annullamento, e domandando, altresì, il risarcimento dei danni da essa patiti.
1.1. In fatto, ha riferito che il provvedimento è stato preceduto dai seguenti atti:
- prot. n. 15563 dell’8 luglio 2021, con il quale il Comune di Roncade ha dato comunicazione di “ avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 07/08/1990 n° 241 per la rimozione degli effetti della SCIA ai sensi degli artt. 19 e 21 nonies della Legge n. 241/1990 - Pratica Edilizia n. 359/2021 ”;
- prot. n. 17320 del 30 luglio 2021, del Comune di Roncade, “ di rimozione degli effetti della SCIA ai sensi degli artt.19 e 21 nonies della Legge 241/1990 Pratica edilizia n.359/2020 ”;
- prot. n. 18907 del 27 luglio 2021, e del relativo verbale n. 184/2021, del Consorzio di Bonifica, tramite il quale è stata contesta alla ricorrente la violazione degli artt. 6 del Regolamento Consorziale per l’esercizio e la manutenzione delle opere di irrigazione, e l’esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica.
Tali atti sono stati impugnati dalla odierna ricorrente dinanzi a questo Tribunale amministrativo; segnatamente:
- i primi due, adottati dal Comune, con il ricorso n.932/2021, che è stato deciso con la sentenza 12 novembre 2024, n.2671, con cui si è disposto l’annullamento del provvedimento ablatorio, “ fatto salvo l’eventuale riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, emendato dai vizi di motivazione in questa sede rilevati ”, ed è stata rigettata la domanda risarcitoria;
- il terzo, adottato dal Consorzio di Bonifica, con il ricorso n.933/2021, che è stato deciso con la sentenza 11 novembre 2024, n.2666, che ha dichiarato la inammissibilità della domanda di annullamento e respinto quella risarcitoria.
1.2. In diritto, la predetta, a fondamento della domanda caducatoria, ha dedotto le seguenti ragioni:
1.2.1. “ Incompetenza all’adozione dell’Ordinanza di demolizione da parte del Comune di Roncade; Violazione di legge; violazione del Capo II, artt. 141 ss. R.D. 368/1904 ”;
1.2.2. “ Eccesso di potere: difetto di istruttoria, illegittimità manifesta, contraddittorietà e difetto di motivazione del provvedimento impugnato; violazione di legge: violazione dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001; adozione dell’ordinanza sulla base di un atto endoprocedimentale non precisato e non notificato ”;
1.2.3. “ Invalidità derivata del provvedimento impugnato ”.
2. Il Comune, ritualmente evocato in giudizio, si è costituito, sostenendo la infondatezza del mezzo.
3. Con ordinanza n.779 del 12 settembre 2022, resa all’esito dell’udienza in camera di consiglio dell’8 settembre 2022, è stata respinta l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
4. In vista della trattazione del merito, la ricorrente, con memoria del 25 settembre 2025, ha chiesto il rinvio della discussione, perché il ricorso venga trattato unitamente al ricorso n.1410/22, avente ad oggetto analogo provvedimento. All’istanza si è poi associato il Comune resistente, con la memoria del 10 ottobre 2025.
5. La causa è stata infine trattenuta in decisione all’udienza di merito straordinaria dell’11 novembre 2025.
6. Tanto premesso, deve preliminarmente essere respinta l’istanza di rinvio formulata dalle parti, non ravvisandosi, ai sensi dell’art.73, co.1- bis , c.p.a., la sussistenza ragioni eccezionali ivi previste e tenuto conto altresì della natura straordinaria dell’udienza.
7. Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato.
7.1. Prendendo le mosse dalla domanda di annullamento, la stessa deve essere accolta, per la fondatezza, di natura assorbente, del terzo motivo, per mezzo del quale la ricorrente ha dedotto la illegittimità derivata dal provvedimento qui impugnato, riproponendo le medesime censure già mosse nel riferito ricorso n.933/2021.
Come già si è rappresentato al §1.1., tale ultimo ricorso è stato deciso da questo Tribunale con la sentenza 11 novembre 2024, n.2666, non impugnata, con cui è stato annullato il provvedimento prot. n.17320 del 30 luglio 2021 del Comune di Roncade, “ di rimozione degli effetti della SCIA ai sensi degli artt.19 e 21 nonies della Legge 241/1990 Pratica edilizia n.359/2020 ”.
In particolare, il provvedimento presupposto è stato annullato per carenza di motivazione, “ fatto salvo l’eventuale riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, emendato dai vizi di motivazione in questa sede rilevati ”.
Alla caducazione di tale provvedimento, ritenuto illegittimo, consegue la illegittimità del provvedimento qui gravato, in quanto legato al primo da un rapporto di presupposizione e stretta conseguenzialità e, quindi, per illegittimità derivata.
7.2. Passando alla domanda risarcitoria, con essa la ricorrente ha domandato la condanna del Comune resistente al risarcimento dei danni patiti (i) in relazione al pregiudizio reputazionale e di immagine subito, in relazione alle notizie apparse nel web e dei commenti apparsi sui social network a seguito dell’illegittima adozione dei provvedimenti impugnati, i quali avrebbero messo immotivatamente in cattiva luce l’operato della stessa, cagionandole danni reputazionali e di immagine, quantificati in €30.000,00, ovvero altra somma ritenuta di giustizia; (ii) per eventuali spese che essa dovesse sostenere nell’ipotesi in cui le opere fisse fossero ritenute da rimuovere, oltre ai costi per la realizzazione di dette opere.
7.2.1. La domanda deve essere respinta.
Devono infatti confermarsi le ragioni sulla base delle quali questo Tribunale, con la riferita sentenza 11 novembre 2024, n.2666, ha rigettato la identica domanda risarcitoria proposta nel diverso ricorso n.932/2021: “ l’annullamento del provvedimento comunale consegue ad un vizio che attiene ad un elemento, fondamentale, ma intrinseco all’atto amministrativo in sé considerato, che non impinge, quindi, direttamente la fondatezza della pretesa sostanziale vantata dalla società ricorrente: rispetto a quest’ultima, infatti, l’Amministrazione resistente potrebbe, nell’ambito del riesercizio del proprio potere, rivalutare la fattispecie e diversamente motivare un eventuale provvedimento dello stesso tenore di quello impugnato.
Infatti, la giurisprudenza consolidata non riconosce il diritto al risarcimento del danno a seguito dell'annullamento dell'atto amministrativo per meri vizi di forma (violazione del contraddittorio procedimentale, difetto di istruttoria, carenza di motivazione), in quanto manca l'accertamento della spettanza del bene della vita (Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10564).
Ne consegue che non può dirsi sussistente una lesione definitiva accertata - ancorché relativa ad un interesse legittimo “oppositivo” - della sfera giuridica di parte ricorrente, la cui pretesa al mantenimento del cancello non può dirsi definitamente comprovata, essendo suscettibili di un ulteriore accertamento da parte del Comune resistente ”.
10. Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, va accolta la domanda di annullamento del provvedimento gravato e respinta quella risarcitoria.
11. Le spese di lite possono compensarsi in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei limiti di cui alla parte motiva, e, per l’effetto:
1. annulla il provvedimento impugnato;
2. respinge la domanda risarcitoria;
3. compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO OV, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere
CO NT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO NT | LO OV |
IL SEGRETARIO