CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2055/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15046/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Nazionale Km 50 80035 Nola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500006495000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500006495000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2020 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230024888743
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240083514411
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli e Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed GR di Napoli impugna comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe.
Eccepisce:
- nullita' della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per inesistenza dei ruoli esattoriali per mancata notifica delle cartelle prodromiche;
- inesistenza dell'originale delle cartelle impugnate e conseguenti nullita' e/o giuridica inesistenza delle stesse per la violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) - nullita' delle difese per violazione dell'art. 10 legge 23/2014;
- nullita' dei ruoli esattoriali sottesi agli atti impugnati per violazione art. 20 d.lgs n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale (cassazione n.12715/2016).
Chiede:
- annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
- spese, diritti ed onorari con attribuzione alla società in persone del l.r.p.t. Prof. Avv. Difensore_1.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Chiede:
- inammissibilità del ricorso;
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed GR di Napoli.
All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è inammissibile l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato. Le cartelle sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 16/08/2024 e
26/07/2024;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione e decadenza del credito. Non è maturata la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocretica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive euro 100,00 in favore di ciascuna delle resistenti costituite in giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15046/2025 depositato il 29/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Nazionale Km 50 80035 Nola NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500006495000 IRPEF-ALTRO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 07180202500006495000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2020 contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230024888743
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240083514411
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli e Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed GR di Napoli impugna comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe.
Eccepisce:
- nullita' della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per inesistenza dei ruoli esattoriali per mancata notifica delle cartelle prodromiche;
- inesistenza dell'originale delle cartelle impugnate e conseguenti nullita' e/o giuridica inesistenza delle stesse per la violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) - nullita' delle difese per violazione dell'art. 10 legge 23/2014;
- nullita' dei ruoli esattoriali sottesi agli atti impugnati per violazione art. 20 d.lgs n. 472/1997 e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale (cassazione n.12715/2016).
Chiede:
- annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
- spese, diritti ed onorari con attribuzione alla società in persone del l.r.p.t. Prof. Avv. Difensore_1.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli.
Chiede:
- inammissibilità del ricorso;
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese di giudizio.
Non si costituisce in giudizio la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed GR di Napoli.
All'Udienza del 05/02/2026 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è inammissibile l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato. Le cartelle sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 16/08/2024 e
26/07/2024;
- che è infondata l'eccezione di prescrizione e decadenza del credito. Non è maturata la prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocretica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive euro 100,00 in favore di ciascuna delle resistenti costituite in giudizio.