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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/09/2025, n. 3974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3974 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
12243 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 12243/23 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rileva e osserva quanto segue.
1. – ha proposto opposizione al decreto del Tribunale di Brescia Controparte_1
n.9214/2023 ruolo del 07/08/2023, con cui le si ingiungeva la consegna, in favore di Per_1
della copia della registrazione, ovvero del file audio del colloquio telefonico, ovvero del
[...]
contratto sottoscritto dal cliente (atti tutti relativi alla utenza n. 030-5058685), oltre alle spese del procedimento.
1 Ha eccepito, in via preliminare, l'assenza dello ius postulandi dei difensori dell'ingiungente, non rinvenendo il mandato alle liti, e l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione per imporre al debitore un facere attivo, cosa ben diversa dalla mera consegna di un bene già esistente.
Nel merito, ha osservato che la consegna della documentazione contrattuale al cliente è
presunta, e che questi mai ha dedotto che essa sia stata distrutta o smarrita. Rileva che l'art. 13
l. 675/1996, come confermato dal D.Lg. 196/2003 (Codice protezione dati personali), non prevede il necessario rilascio di copie, ma obbliga il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi tutte le informazioni che riguardano il richiedente e a riferirle a quest'ultimo; con la conseguente inammissibilità della domanda e doverosa revoca del decreto.
si è costituito, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Persona_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'attore opponente non ha più svolto attività processuale.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Non sussiste alcun difetto di ius postulandi in capo ai difensori dell'ingiungente, risultando la procura fra gli allegati depositati nel fascicolo telematico del procedimento monitorio.
Quanto all'ammissibilità del procedimento ex art. 633 c.p.c., nessuna questione può essere sollevata con riguardo alla copia del contratto eventualmente sottoscritto dal cliente,
trattandosi di cosa mobile determinata. Nel caso di specie, l'ingiungente ha dedotto – con affermazione non contestata da controparte - che il contratto è stato concluso ai sensi dell'art. 51, comma 6 del Codice del consumo, e quindi telefonicamente, restando il consumatore vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto, anche con firma elettronica. Non merita poi indagare se la registrazione (e quindi il file audio del colloquio
2 telefonico) consista o meno in cosa mobile determinata ai fini dell'art. 633 c.p.c., dato che in ogni caso il debitore potrà liberarsi dall'obbligazione (si tratta di c.d. obbligazione “con facoltà
alternativa”, con scelta che spetta al debitore) consegnando copia del contratto.
Nel merito, l'art. 51 del Codice del Consumo obbliga il professionista, per il caso di contratti a distanza (e non è dubbio che quello in discussione appartenga a questa categoria), a fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un supporto durevole. L'obbligo è specificato all'art. 4 del Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, allegato alla Delibera AGCOM N.
307/23/CONS.
Per affermare il diritto del convenuto ad ottenere copia del contratto basta quindi il rilievo per cui l'attore/opponente non ha neppure dedotto di avere adempiuto a tale obbligo.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13
agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore indeterminabile e una complessità bassa con distrazione in favore dei due difensori antistatari in ragione della metà per ciascuno;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n.9214/2023 ruolo del
07/08/2023;
b) condanna parte opponente società a rifondere a parte opposta Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 8.000,00 per onorari, oltre al Persona_1
3 rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, con distrazione in favore dei due difensori antistatari in ragione della metà per ciascuno.
Così deciso in Brescia il 26 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 12243/23 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281-sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rileva e osserva quanto segue.
1. – ha proposto opposizione al decreto del Tribunale di Brescia Controparte_1
n.9214/2023 ruolo del 07/08/2023, con cui le si ingiungeva la consegna, in favore di Per_1
della copia della registrazione, ovvero del file audio del colloquio telefonico, ovvero del
[...]
contratto sottoscritto dal cliente (atti tutti relativi alla utenza n. 030-5058685), oltre alle spese del procedimento.
1 Ha eccepito, in via preliminare, l'assenza dello ius postulandi dei difensori dell'ingiungente, non rinvenendo il mandato alle liti, e l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione per imporre al debitore un facere attivo, cosa ben diversa dalla mera consegna di un bene già esistente.
Nel merito, ha osservato che la consegna della documentazione contrattuale al cliente è
presunta, e che questi mai ha dedotto che essa sia stata distrutta o smarrita. Rileva che l'art. 13
l. 675/1996, come confermato dal D.Lg. 196/2003 (Codice protezione dati personali), non prevede il necessario rilascio di copie, ma obbliga il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi tutte le informazioni che riguardano il richiedente e a riferirle a quest'ultimo; con la conseguente inammissibilità della domanda e doverosa revoca del decreto.
si è costituito, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto. Persona_1
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, l'attore opponente non ha più svolto attività processuale.
2. L'opposizione deve essere rigettata.
Non sussiste alcun difetto di ius postulandi in capo ai difensori dell'ingiungente, risultando la procura fra gli allegati depositati nel fascicolo telematico del procedimento monitorio.
Quanto all'ammissibilità del procedimento ex art. 633 c.p.c., nessuna questione può essere sollevata con riguardo alla copia del contratto eventualmente sottoscritto dal cliente,
trattandosi di cosa mobile determinata. Nel caso di specie, l'ingiungente ha dedotto – con affermazione non contestata da controparte - che il contratto è stato concluso ai sensi dell'art. 51, comma 6 del Codice del consumo, e quindi telefonicamente, restando il consumatore vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto, anche con firma elettronica. Non merita poi indagare se la registrazione (e quindi il file audio del colloquio
2 telefonico) consista o meno in cosa mobile determinata ai fini dell'art. 633 c.p.c., dato che in ogni caso il debitore potrà liberarsi dall'obbligazione (si tratta di c.d. obbligazione “con facoltà
alternativa”, con scelta che spetta al debitore) consegnando copia del contratto.
Nel merito, l'art. 51 del Codice del Consumo obbliga il professionista, per il caso di contratti a distanza (e non è dubbio che quello in discussione appartenga a questa categoria), a fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un supporto durevole. L'obbligo è specificato all'art. 4 del Regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti finali in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, allegato alla Delibera AGCOM N.
307/23/CONS.
Per affermare il diritto del convenuto ad ottenere copia del contratto basta quindi il rilievo per cui l'attore/opponente non ha neppure dedotto di avere adempiuto a tale obbligo.
3. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13
agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore indeterminabile e una complessità bassa con distrazione in favore dei due difensori antistatari in ragione della metà per ciascuno;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n.9214/2023 ruolo del
07/08/2023;
b) condanna parte opponente società a rifondere a parte opposta Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 8.000,00 per onorari, oltre al Persona_1
3 rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge, con distrazione in favore dei due difensori antistatari in ragione della metà per ciascuno.
Così deciso in Brescia il 26 settembre 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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