CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 08/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'NO LI, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11181/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRAP 2004
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097200701356806000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080077102162000 IVA-ALTRO 2004
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972009007624301000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatagli in data 22.3.2024, in ordine a tre cartelle di pagamento inerenti a crediti tributari per Irap, Irpef, Iva relativi agli anni 2003-2005.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle sottostanti, l'intervenuta decadenza dal diritto di agire dell'Amministrazione, nonché la prescrizione dei crediti in esse indicati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma, che ha prodotto documentazione volta a dimostrare l'avvenuta notifica sia delle cartelle sottostanti sia di sette successive intimazioni di pagamento;
l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non si è costituita l'AdER seppur ritualmente citata. Con memoria illustrativa il ricorrente ha rappresentato che le cartelle impugnate e i successivi atti d'intimazione non sono stati ritualmente notificati e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che la prescrizione dei crediti tributari per imposte dirette e Iva è decennale, mentre è quinquennale la prescrizione per le sanzioni applicate. Dalla produzione documentale dell'Agenzia è emersa la ritualità delle notifiche al Ricorrente_1 delle tre cartelle sottostanti, nonché dei numerosi atti di intimazione, dei quali alcuni – a far tempo dal 2015 - effettuati con il rito degli irreperibili assoluti, poiché il contribuente risultava essersi trasferito dal domicilio di residenza di Roma, Indirizzo_1. Riguardo alle ultime intimazioni, va osservato che le notifiche sono state ritualmente effettuate ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. e) DPR 600/73, dopo che il messo notificatore aveva svolto le necessarie ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del Ricorrente_1. Dalla ritualità delle notifiche delle cartelle e delle numerose successive intimazioni discende la correttezza dell'operato dell'Ufficio, che ha tempestivamente agito per il recupero dei crediti tributari;
non risulta, inoltre, intervenuta la prescrizione delle imposte richieste (a prescrizione decennale), né delle sanzioni irrogate, dal momento non sono decorsi cinque tra l'ultima intimazione, notificata in data 2.10.2019, e quella qui impugnata.
Il ricorso va, dunque, integralmente respinto, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite in favore della sola Agenzia delle Entrate, considerato che l'AdER non si è costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DP I di Roma, che liquida in euro 8.000,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AL D'IN ST ZA
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ANDREAZZA GASTONE, Presidente
D'NO LI, Relatore
ALBANO FILOMENA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11181/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IVA-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239121636345000 IRAP 2004
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097200701356806000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720080077102162000 IVA-ALTRO 2004
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972009007624301000 IVA-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento notificatagli in data 22.3.2024, in ordine a tre cartelle di pagamento inerenti a crediti tributari per Irap, Irpef, Iva relativi agli anni 2003-2005.
Il ricorrente eccepisce l'omessa notifica delle cartelle sottostanti, l'intervenuta decadenza dal diritto di agire dell'Amministrazione, nonché la prescrizione dei crediti in esse indicati.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I di Roma, che ha prodotto documentazione volta a dimostrare l'avvenuta notifica sia delle cartelle sottostanti sia di sette successive intimazioni di pagamento;
l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non si è costituita l'AdER seppur ritualmente citata. Con memoria illustrativa il ricorrente ha rappresentato che le cartelle impugnate e i successivi atti d'intimazione non sono stati ritualmente notificati e ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che la prescrizione dei crediti tributari per imposte dirette e Iva è decennale, mentre è quinquennale la prescrizione per le sanzioni applicate. Dalla produzione documentale dell'Agenzia è emersa la ritualità delle notifiche al Ricorrente_1 delle tre cartelle sottostanti, nonché dei numerosi atti di intimazione, dei quali alcuni – a far tempo dal 2015 - effettuati con il rito degli irreperibili assoluti, poiché il contribuente risultava essersi trasferito dal domicilio di residenza di Roma, Indirizzo_1. Riguardo alle ultime intimazioni, va osservato che le notifiche sono state ritualmente effettuate ai sensi dell'art. 60, comma 1 lett. e) DPR 600/73, dopo che il messo notificatore aveva svolto le necessarie ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del Ricorrente_1. Dalla ritualità delle notifiche delle cartelle e delle numerose successive intimazioni discende la correttezza dell'operato dell'Ufficio, che ha tempestivamente agito per il recupero dei crediti tributari;
non risulta, inoltre, intervenuta la prescrizione delle imposte richieste (a prescrizione decennale), né delle sanzioni irrogate, dal momento non sono decorsi cinque tra l'ultima intimazione, notificata in data 2.10.2019, e quella qui impugnata.
Il ricorso va, dunque, integralmente respinto, con condanna del contribuente al pagamento delle spese di lite in favore della sola Agenzia delle Entrate, considerato che l'AdER non si è costituita nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DP I di Roma, che liquida in euro 8.000,00, oltre accessori come per legge.
Roma, 15.12.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
AL D'IN ST ZA