Art. 2.
L'art. 3 del predetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169 , e' modificato nei seguenti termini:
«Art. 3. - Tutti i benefici che la Convenzione e l'Accordo, di' cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e ogni altra Convenzione od Accordo internazionale concedono, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia in materia di brevetti d'invenzione, di disegni e modelli di fabbrica, di marchi di fabbrica o di commercio, di modelli di utilita' e di concorrenza sleale, s'intendono senz'altro estesi ai cittadini o sudditi italiani».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1927 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
L'art. 3 del predetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169 , e' modificato nei seguenti termini:
«Art. 3. - Tutti i benefici che la Convenzione e l'Accordo, di' cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e ogni altra Convenzione od Accordo internazionale concedono, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia in materia di brevetti d'invenzione, di disegni e modelli di fabbrica, di marchi di fabbrica o di commercio, di modelli di utilita' e di concorrenza sleale, s'intendono senz'altro estesi ai cittadini o sudditi italiani».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1927 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.