Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Andrea Marani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3392 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: ), in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3
eredi legittimi di (C.F.: , rappresentati e difesa Persona_1 C.F._4 dall'Avv. Roberto Regni ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Ancona, Corso
Stamira n. 49, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORI
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina CP C.F._5
Sartini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Chiaravalle (AN), Corso
Matteotti n. 124, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Lombardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Piazza Sant'Ambrogio n. 16, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: responsabilità professionale;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14 maggio 2024.
E pertanto:
Pag. 1 di 13
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Nel merito in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento del GE. rispetto alle obbligazioni CP contrattualmente assunte nei confronti della SI.ra e, per l'effetto, condannarlo al Persona_1
pagamento, nei confronti dei SI.ri e quali Parte_1 Parte_2 Parte_3
eredi della stessa, in solido tra loro, della somma pari a euro 91.294,19 a titolo di risarcimento del danno conseguente alla propria responsabilità, ovvero della maggior o minore somma che sarà ritenuta di equa e di Giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte per ragioni di economia processuale. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In Via istruttoria, per scrupolo professionale, si insiste nell'ammissione di tutti i mezzi istruttori articolati nella seconda e terza memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. e precedentemente non ammessi”.
- PER IL CONVENUTO
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Ancona, respinta ogni contraria istanza sia in merito che in via istruttoria, produzione, eccezione, deduzione e domanda, in accoglimento delle istanze, domande sia in via preliminare, sia in merito che in via istruttoria, eccezioni e deduzioni avanzate dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, nel proprio atto di citazione per chiamata CP
in causa di terzo, nelle proprie memorie ex art. 183 c.p.c. comma 6 n.1), n.2) e n.3) e nella presente memoria: in via preliminare disporre la chiamata in causa della
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_3
legale in Dublino Shelbourne Road 160 Irlanda e Rappresentanza Generale in Italia in 20123 Milano
Via Della Posta n.7 (NUMERO REA: MI-2553426, C.F. e P.I.: e per l'effetto differire P.IVA_1
la prima udienza di comparizione fissata per il giorno 12/12/2022, allo scopo di consentire la citazione del predetto terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Con ogni consequenziale statuizione. In via preliminare subordinata, successiva alla chiamata del terzo: 1)
Dichiarare, per i motivi esposti alla lettera A) del punto 3 “IN DIRITTO” della narrativa della comparsa costitutiva del convenuto, la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto per inesistenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto il conferimento di incarico di redazione e tenuta della contabilità, e dunque inesistenza della relativa obbligazione in capo al GE. CP
con conseguente inesistenza della responsabilità ex adverso ritenuta in capo al convenuto. 2)
Dichiarare, per i motivi esposti alla lettera B) del punto 3 “IN DIRITTO” della narrativa della comparsa costitutiva del convenuto, la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno per responsabilità' extracontrattuale per avvenuto decorso del termine quinquennale sia dal
Pag. 2 di 13 conferimento di incarico di direttore lavori sia dalla conoscenza dell'ex adverso asserito danno avvenuta con certezza per gli attori con il deposito della CTU nel procedimento civile nrg 7035/2015 pendente innanzi il Tribunale di Ancona. 3) Dichiarare, per i motivi esposti alla lettera C) del punto
3 “IN DIRITTO” della narrativa della comparsa costitutiva del convenuto, la decadenza degli attori dalla denuncia dei vizi/difetti ex art. 1667 c.c. nei confronti del convenuto e la prescrizione per gli attori dell'azione ex art. 1667 c.c. nei confronti del GE. 4) Dichiarare, per i motivi esposti CP alla lettera D) del punto 3 “IN DIRITTO” della narrativa della comparsa costitutiva del convenuto, la carenza di legittimazione attiva in capo ai IG.ri , e Parte_1 Parte_2
a richiedere a titolo di risarcimento danni la restituzione di somme corrisposte dal Parte_3
SI. . 5) Dichiarare, per i motivi esposti alla lettera E) del punto 3 “IN DIRITTO” della Parte_4 narrativa della comparsa costitutiva del convenuto, l'inopponibilità all'odierno convenuto di tutte le prove di parte attrice formatesi in giudizi in cui il GE. non era parte su cui si è dichiarato CP di non accettare il contraddittorio. 6) Dichiarare, per i motivi esposti alla lettera F) del punto 3 “IN
DIRITTO” della narrativa della comparsa costitutiva del convenuto, la carenza di legittimazione attiva dei IG.ri , e per effetto delle Parte_1 Parte_2 Parte_3
dichiarazioni rese dagli stessi in memoria di replica depositata nel procedimento civile nrg
7035/2015 pendente innanzi il Tribunale di Ancona. E per l'effetto, per tutti le motivazioni di cui ai punti che precedono, dichiarare inammissibili/improcedibili e comunque rigettare tutte le domande proposte dagli attori nei confronti dell'odierno convenuto. 7) Rigettare, per i motivi sopra dedotti nella presente memoria, tutte le eccezioni e le domande di inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale Dual Professioni n. PI-62803821N1 avanzate dalla terza chiamata in propria memoria costitutiva in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel merito: 1) In via principale: rigettare integralmente tutte le domande avanzate degli attori IG.ri
, e , nella loro qualità di eredi legittimi della Parte_1 Parte_2 Parte_3
SI.ra , nei confronti del GE. in quanto inammissibili, Persona_1 CP
improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Rigettare integralmente tutte le domande avanzate in via preliminare e nel merito (solo per quanto in contrasto con le richieste avanzate dal GE. nei confronti CP
della stessa compagnia assicurativa), dalla Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore nei confronti del GE. ,
[...] CP
in quanto inammissibili, improcedibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con vittoria di lite, spese ed onorari di giudizio. 2) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande così come avanzate e quantificate degli attori IG.ri
, e , nella loro qualità di eredi legittimi della Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pag. 3 di 13 SI.ra , nei confronti del GE. nella presente causa, voglia l' Ecc.ma Persona_1 CP
Autorità adita, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la
[...]
persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_4
legale in Dublino Shelbourne Road 160 Irlanda e Rappresentanza Generale in Italia in 20123 Milano
Via Della Posta n.7, è tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne, in ragione e a termini di polizza di assicurazione n° PI-62803821N1 (doc 38 Controparte_5
comparsa costitutiva , il GE. di quanto lo stesso fosse tenuto a pagare a CP CP titolo di risarcimento danni ed ad ogni altro titolo e per tutti i titoli e le causali di cui all'atto di citazione ed agli atti di causa tutti, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande tutte così come avanzate e quantificate dagli attori IG.ri , e Parte_1 Parte_2
, nella loro qualità di eredi legittimi della SI.ra , nei confronti del Parte_3 Persona_1
GE. nella presente causa e meglio specificate nell'atto di citazione degli attori e CP negli atti di causa tutti e per l'effetto condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Dublino
[...]
Shelbourne Road 160 Irlanda e Rappresentanza Generale in Italia in 20123 Milano Via Della Posta
n.7, a pagare direttamente ai IG.ri , e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di eredi legittimi della SI.ra , ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c., tutte Persona_1
le somme che in ragione dei predetti titoli risultassero dovute dal GE. ai IG.ri CP
, e , nella loro qualità di eredi legittimi della Parte_1 Parte_2 Parte_3
SI.ra , all'esito del giudizio, ovvero, condannare la Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_3
legale in Dublino Shelbourne Road 160 Irlanda e Rappresentanza Generale in Italia in 20123 Milano
Via Della Posta n.7, a rifondere al GE. tutte le somme che in ragione dei predetti CP
titoli, il GE. fosse chiamato a corrispondere ai IG.ri , CP Parte_1
e , nella loro qualità di eredi legittimi della SI.ra Parte_2 Parte_3 [...]
, all'esito del giudizio. In ogni caso con vittoria di lite, spese ed onorari di giudizio ….. Per_1 previa revoca e/o modifica dell'ordinanza emessa dal giudice in data 13/04/2024 che qui si richiede, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come sopra articolate ed in particolare per l'ammissione della prova per testi, come già richiesta e articolata in corso di giudizio e come sopra riportata in sede di precisazione delle conclusioni con i testi ivi indicati per ciascun capitolo di prova”.
- PER IL TERZO CHIAMATO
“Voglia l'Ill.mo Giudice Adito: in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta dal geom. nei confronti di , non sussistendo le CP Controparte_2
Pag. 4 di 13 condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile
Professionale “Dual Professioni” n. PI-62803821N1 per i motivi dedotti nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal geom. nei confronti di CP Controparte_2
, previo rigetto delle domande svolte dai signori nei confronti dello stesso geom.
[...] Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità professionale CP allo stesso ascrivibili nell'esecuzione del suo incarico. sempre nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal geom. nei confronti CP della terza chiamata DAC statuire l'eventuale condanna di quest'ultima nei Controparte_3
limiti dei massimali e franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti. Spese e compensi professionali rifusi”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Emerge dall'atto di citazione con cui , e in qualità di eredi Pt_1 Pt_2 Parte_3
legittimi di hanno convenuto in giudizio il geom. in sintesi, che: (i) Persona_1 CP
in data 14.11.2011 il geom. su richiesta di e , redigeva uno CP Persona_1 Parte_4
schema di progetto per lavori di ristrutturazione con sopraelevazione di parte dell'edificio, con computo metrico per un costo totale di € 130.941,43, comprensivo di spese tecniche ed oneri di urbanizzazione, di cui € 90.119,92 a carico della SI.ra ed € 40.821,51 a carico del Persona_1
SI. (ii) in data 22.08.2012 i conferivano al GE. gli incarichi Parte_4 Per_1 CP di responsabile dei lavori e di coordinatore alla sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione; (iii)
l'esecuzione delle opere era commissionata all'impresa edile Will Costruzioni s.r.l. su indicazione del geom. come da contratto di appalto sottoscritto in data 08.10.2012; (iv) considerato il CP
protrarsi dei lavori oltre la scadenza pattuita del 30.04.2013, i invitavano il geom. con Per_1 CP raccomandate del 09.02.2015, del 15.03.2015 e del 25.05.2015, a sollecitare all'impresa edile la fine dei lavori nonché la verifica completa della contabilità delle opere realizzate, giacché l'ammontare degli acconti versati aveva già raggiunto il complessivo valore di € 216.036,09 a fronte del valore di
€ 118.453,32 indicato nel computo metrico, tanto da sospendere i pagamenti ulteriormente richiesti
(v. in particolare fattura n. 72/2014); (v) all'esito di ulteriori solleciti in tal senso, in data 03.08.2015 il geom. consegnava il conteggio definitivo circa la contabilità dei lavori di ristrutturazione, CP
dal quale risultava che i IG. e non dovevano corrispondere nessun altro Persona_1 Pt_4
importo alla Will Costruzioni oltre a quelli già versati, risultando creditori di € 12.804,57, poi ricalcolati in € 13.157,52; (vi) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo di Persona_1 pagamento ottenuto dalla Will Costruzioni per il preteso residuo corrispettivo dell'appalto e, all'esito del giudizio di opposizione (n. 7035/2015 RG di questo Tribunale), si accertava che la committente
Pag. 5 di 13 opponente aveva versato all'impresa edile € 91.294,19 ulteriori rispettivo all'effettivo valore delle opere eseguite;
(vii) sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della Will Costruzioni gli odierni attori, eredi legittimi di , venivano ammessi al passivo per il suddetto credito di € Persona_1
91.294,19 in qualità di creditori chirografari, con prospettive di soddisfazione del creditorio restitutorio sostanzialmente nulle.
Tanto premesso in fatto, parte attrice ha dedotto l'inadempimento contrattuale del convenuto, atteso che tra i compiti affidatigli vi era anche quello di verificare che il compenso richiesto dall'impresa fosse congruo rispetto alla misurazione geometrica del reale lavoro svolto.
Ha quindi concluso come segue: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: Nel merito in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento del GE. rispetto alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti della SI.ra CP Persona_1
e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, nei confronti dei SI.ri Parte_1 [...]
e quali eredi della stessa, in solido tra loro, della somma pari a euro Parte_2 Parte_3
91.294,19 a titolo di risarcimento del danno conseguente alla propria responsabilità, ovvero della maggior o minore somma che sarà ritenuta di equa e di Giustizia, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto qui da intendersi integralmente richiamate e ritrascritte per ragioni di economia processuale. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
2. si è costituito in giudizio con comparsa depositata telematicamente in data CP
18 novembre 2022, con la quale ha contestato in fatto e in diritto l'avversa domanda.
In particolare ha evidenziato di aver ricevuto l'incarico di progettista e direttore solamente dei lavori architettonici, essendo stato nominato l'Ing. quale progettista e direttore dei lavori Persona_2
strutturali, e di non aver mai ricevuto nessun incarico relativo alla redazione e tenuta della contabilità, ma solamente quello di redigere i calcoli per la ripartizione delle superfici tra le diverse proprietà, come si evince dal preventivo per spese tecniche sottoscritto per accettazione dalla Persona_1
in data 25.01.2012.
Ha dedotto di aver puntualmente svolto l'incarico di direttore dei lavori architettonici, tanto che l'opera realizzata non presenta alcun vizio o difetto costruttivo, mentre la contabilità era stata seguita direttamente dalla committenza, in proprio o tramite altro tecnico. Anche il contratto di appalto non prevedeva un controllo contabile da parte del direttore dei lavori ma solo un controllo dei lavori. Era
l'impresa edile a compilare la contabilità attraverso la redazione degli stati di avanzamento lavori o dei libretti misure con l'indicazione dei prezzi di ogni lavorazione effettuata e pattuita personalmente con la committenza, mentre il convento aveva solo l'incarico di dividere, pro quota tra i due committenti, le voci dei costi negli stessi riportate. In merito al mancato rispetto del termine di
Pag. 6 di 13 ultimazione dei lavori da parte della ditta appaltatrice, precisava che i lavori commissionati in corso d'opera erano aumentati (involgendo anche il rifacimento delle fognature, la demolizione dei massetti con rifacimento dell'impianto idraulico, termico ed elettrico dell'appartamento al piano primo, la realizzazione di balconi a sbalzo, nonché il ritardo nello spostamento dei cavi dei servizi pubblici agganciati alla parete oggetto delle opere, ecc…) con conseguente prolungamento dei tempi di esecuzione.
Ha, poi, rilevato che, al solo scopo di tentare una soluzione conciliativa tra la ditta appaltatrice e la committenza, aveva predisposto un prospetto riepilogativo valutativo delle voci riportate negli stati di avanzamento e nei libretti misure predisposti dalla ditta esecutrice, ipotizzando un importo complessivo lavori pari ad € 203.231,42 di poco superiore a quello inizialmente ipotizzato dal geom. consulente dei committenti, nella misura di € 191.409,68. CP_6
Ha, inoltre contestato, le risultanze e l'opponibilità a sé della CTU redatta (e più in generale delle prove formatesi) nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo – di cui non era parte.
Ha, altresì, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per inesistenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto l'incarico di redazione e tenuta della contabilità, con conseguente insussistenza della relativa obbligazione e della responsabilità del convenuto, la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale per avvenuto decorso del termine quinquennale, la decadenza degli attori dalla denuncia dei vizi e la prescrizione dell'azione ex art. 1667 c.c., la carenza di legittimazione attiva in capo agli attori a richiedere la restituzione della quota di somme corrisposta dal comproprietario , nonché la carenza di legittimazione Parte_4
attiva degli attori per effetto delle dichiarazioni rese nel menzionato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (e in particolare nella memoria di replica ivi depositata, in cui si riferisce che la contabilità era pressoché inesistente per negligenza della ditta esecutrice).
Tanto premesso ha concluso come segue: “IN VIA PRELIMINARE: disporre la chiamata in causa della in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Dublino Shelbourne Road 160 Irlanda e
Rappresentanza Generale in Italia in 20123 Milano Via Della Posta n.7 (NUMERO REA: MI-
2553426, C.F. e P.I. e per l'effetto differire la prima udienza di comparizione fissata P.IVA_1
per il giorno 12/12/2022, allo scopo di consentire la citazione del predetto terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.. Con ogni consequenziale statuizione. IN VIA PRELIMINARE
SUBORDINATA, SUCCESSIVA ALLA CHIAMATA DEL TERZO: 1) dichiarare, per i motivi esposti alla lettera A) del punto 3 “IN DIRITTO” della narrativa, la carenza di legittimazione passiva in capo al convenuto per inesistenza di un contratto tra le parti avente ad oggetto il conferimento di incarico di redazione e tenuta della contabilità, e dunque inesistenza della relativa obbligazione in
Pag. 7 di 13 capo al GE. con conseguentemente inesistenza della responsabilità ex adverso ritenuta in CP capo al convenuto. 2) dichiarare, per i motivi esposti alla lettera B) del punto 3 “IN DIRITTO” della narrativa, la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno per responsabilità' extracontrattuale per avvenuto decorso del termine quinquennale sia dal conferimento di incarico di direttore lavori sia dalla conoscenza dell'ex adverso asserito danno avvenuta con certezza per gli attori con il deposito della CTU nel procedimento civile nrg 7035/2015 pendente innanzi il Tribunale di Ancona,
3) dichiarare, per i motivi esposti alla lettera C) del punto 3 “IN DIRITTO” della narrativa, la decadenza degli attori dalla denuncia dei vizi/difetti ex art. 1667 nei confronti del convenuto e la prescrizione per gli attori dell'azione ex art. 1667 nei confronti del GE. 4) dichiarare, per CP
i motivi esposti alla lettera D) del punto 3 “IN DIRITTO” della narrativa, la carenza di legittimazione attiva in capo ai SI.ri , e a richiedere a titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3
di risarcimento danni la restituzione di somme corrisposte dal SI. , 5) dichiarare, per Parte_4
i motivi esposti alla lettera E) del punto 3 “IN DIRITTO” della narrativa, l'inopponibilità' all'odierno convenuto di tutte le prove di parte attrice formatesi in giudizi in cui il GE. CP
non era parte su cui si è dichiarato di non accettare il contraddittorio, 6) dichiarare, per i motivi esposti alla lettera F) del punto 3 “IN DIRITTO” della narrativa, la carenza di legittimazione attiva dei IG.ri , e per effetto delle dichiarazioni Parte_1 Parte_2 Parte_3
rese dagli stessi in memoria di replica depositata nel procedimento civile nrg 7035/2015 pendente innanzi il Tribunale di Ancona.. NEL MERITO: 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente tutte le domande avanzate degli attori IG.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, nella loro qualità di eredi legittimi della SI.ra , nei confronti del GE.
[...] Persona_1
in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. Con CP
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. 2) IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande così come avanzate e quantificate degli attori IG.ri
, e , nella loro qualità di eredi legittimi della Parte_1 Parte_2 Parte_3
SI.ra , nei confronti del GE. nella presente causa, voglia l' Ecc.ma Persona_1 CP
Autorità adita, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_3
legale in Dublino Shelbourne Road 160 Irlanda e Rappresentanza Generale in Italia in 20123 Milano
Via Della Posta n.7, è tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne, in ragione e a termini di polizza di assicurazione n° PI-62803821N1 (DOC Controparte_5
38), il GE. di quanto lo stesso fosse tenuto a pagare a titolo di risarcimento danni CP ed ad ogni altro titolo e per tutti i titoli e le causali di cui all'atto di citazione ed agli atti di causa tutti, in denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande tutte così come avanzate e
Pag. 8 di 13 quantificate dagli attori IG.ri , e , nella loro Parte_1 Parte_2 Parte_3
qualità di eredi legittimi della SI.ra , nei confronti del GE. nella Persona_1 CP presente causa e meglio specificate nell'atto di citazione degli attori e negli atti di causa tutti e per l'effetto condannare la in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Dublino Shelbourne Road 160 Irlanda e
Rappresentanza Generale in Italia in 20123 Milano Via Della Posta n.7, a pagare direttamente ai
IG.ri , e , nella loro qualità di eredi legittimi Parte_1 Parte_2 Parte_3 della SI.ra , ai sensi dell'art. 1917 comma 2 c.c., tutte le somme che in ragione dei Persona_1
predetti titoli risultassero dovute dal GE. ai IG.ri , CP Parte_1 Parte_2
e , nella loro qualità di eredi legittimi della SI.ra , all'esito
[...] Parte_3 Persona_1
del giudizio, ovvero, condannare la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Dublino Shelbourne Road 160
Irlanda e Rappresentanza Generale in Italia in 20123 Milano Via Della Posta n.7, a rifondere al
GE. tutte le somme che in ragione dei predetti titoli, il GE. fosse CP CP
chiamato a corrispondere ai IG.ri , e , nella Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro qualità di eredi legittimi della SI.ra , all'esito del giudizio. In ogni caso con Persona_1 vittoria di lite, spese ed onorari di giudizio”.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo richiesta dal convenuto, si è costituita in giudizio la compagnia contestando in fatto e diritto la domanda attorea e quella di Controparte_2
manleva promossa nei propri confronti.
Ha eccepito, in primo luogo, l'inoperatività della garanzia assicurativa n. PI-62803821N1 stipulata dal convenuto per il periodo dal 31.12.2021 al 31.12.2022, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali di contratto, la stessa non opera in relazione a circostanze e richieste di risarcimento esistenti preesistenti al contratto che l'assicurato conosceva o delle quali poteva avere conoscenza;
al riguardo ha dedotto che il convenuto ha acquisito consapevolezza delle possibili contestazioni dei committenti sulla contabilità di cantiere sin dalle prime doglianze, mosse dal mese di febbraio 2015.
Ha inoltre eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa anche ai sensi dell'art.
1.1 della condizioni generali di assicurazione, che prevedono la determinazione del premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, obbligato a rendere noti tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio, pena la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
Ha, ulteriormente, eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa relativamente ad attività non consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione, considerato che l'assicurato è stato convenuto in giudizio quale direttore dei lavori delle opere di ristrutturazione
Pag. 9 di 13 di un immobile con utilizzo di cemento armato e che la direzione lavori delle opere in cemento armato non è consentita ai geometri la cui attività professionale è disciplinata dal DL 274/1992.
Associandosi alle difese del chiamante e contestando la valenza probatoria della perizia di parte allegata alla domanda attorea, ha escluso la sussistenza di un titolo di responsabilità del convenuto nei confronti degli attori.
Contestato il danno richiesto dall'attore, sotto il profilo dell'an e del quantum, ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Giudice Adito: in via preliminare: rigettare la domanda di manleva e di garanzia svolta dal geom. nei confronti di , non sussistendo CP Controparte_2
le condizioni di operatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile
Professionale “Dual Professioni” n. PI-62803821N1 per i motivi dedotti nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dal geom. nei confronti di CP Controparte_2
, previo rigetto delle domande svolte dai signori nei confronti dello stesso geom.
[...] Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto, non sussistendo profili di responsabilità professionale CP allo stesso ascrivibili nell'esecuzione del suo incarico. sempre nel merito in via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di manleva e garanzia svolta dal geom. nei confronti CP della terza chiamata DAC statuire l'eventuale condanna di quest'ultima nei Controparte_3
limiti dei massimali e franchigie previste dal contratto di assicurazione prodotto in atti. Spese e compensi professionali rifusi”.
4. La causa, istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, è stata posta in decisione con assegnazione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, che le parti hanno depositato.
5. In via generale si osserva che, superata la qualificazione dell'obbligazione del professionista tecnico come di mezzi o di risultato, il regime di responsabilità si atteggia nel senso che l'inadempimento, oltre che totale o dovuto a incuria o disattenzione, consiste generalmente nell'imperizia, ossia nell'errore determinato da ignoranza di cognizioni tecniche o da inesperienza professionale, sia quando il professionista risponde solo per dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c., sia quando, secondo le regole comuni, deve rispondere anche per non aver curato la prestazione secondo il canone di diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c. (Cass. civ., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15782).
In presenza di responsabilità contrattuale, sul creditore (in questo caso il committente) grava l'onere di provare l'esistenza del contratto e di dedurre l'inadempimento del professionista, mentre sul debitore professionista grava l'onere di provare che l'inadempimento è conseguito ad un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (ex art. 1218 c.c.).
Pag. 10 di 13 Si consideri, altresì, che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. civ. n. 13873/2020).
Infatti, nell'ipotesi di responsabilità contrattuale (così come del resto in quella extracontrattuale) spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza di un danno lamentato che sia conseguenza immediata e diretta del fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno (Cassazione civile, sez. I, sentenza 10/10/2007 n. 21140).
La presunzione di colpevolezza dell'inadempimento posta dall'art. 1218 c.c. non concerne, infatti, la prova dell'effettiva esistenza di un danno derivante dall'inadempimento, la cui prova grava integralmente su chi se ne affermi danneggiato.
Ciò non è avvenuto nella vicenda in esame.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dalla dante causa degli odierni attori avverso l'impresa edile, ha stimato in € 146.355,31 (iva esclusa) il compenso effettivamente dovuto alla ditta appaltatrice per i lavori eseguiti, che, tuttavia, hanno riguardato sia porzioni immobiliari di esclusiva proprietà di , sia porzioni immobiliari Persona_1 di esclusiva proprietà di , sia infine parti comuni (vedasi doc. 1 e 32 allegati all'atto di Parte_4
citazione).
In tal senso non risulta provato il danno lamentato dagli attori nel presente giudizio, posto che non emerge specificamente se l'asserita errata contabilità abbia portato ad un maggior compenso corrisposto all'impresa edile per le opere realizzate sulla parte di esclusiva proprietà di
[...]
oppure sulla parte di esclusiva proprietà di , estraneo al presente giudizio, o Per_1 Parte_4
sulle parti comuni.
Tanto assume di per sé rilievo assorbente ai fini del rigetto della domanda.
Inoltre risulta per tabulas che al geom. era stato affidato l'incarico di progettazione e CP direzione dei soli lavori architettonici, mentre l'incarico di progettazione e direzione dei lavori strutturali era stato affidato all'Ing. (vedasi doc. 1 e 1B allegati alla comparsa di costituzione Per_2
e risposta del convenuto, entrambi sottoscritti da ), per cui si ritiene poco plausibile, Persona_1
oltre che soprattutto non provato nel corso del giudizio, che il convenuto fosse stato incaricato di tenere la contabilità anche di quei lavori (strutturali), di cui, non avendone la direzione, non era tenuto a verificare costantemente la corretta esecuzione.
Pag. 11 di 13 Risulta, altresì, mancante anche la prova del nesso causale tra la condotta del professionista convenuto ed il pregiudizio del cliente, dante causa degli odierni attori, non essendo stata nemmeno provata la colpa del convenuto in relazione alla misurazione delle opere architettoniche realizzate sulla parte dell'immobile di proprietà degli odierni attori;
si osserva, infatti, che non è stato nemmeno specificato quali opere sarebbero state erroneamente contabilizzate.
La mancanza della prova sia del nesso causale tra condotta del convenuto e l'asserito pregiudizio sofferto, sia del danno asseritamente cagionato, assorbe l'esame della sussistenza o meno dell'incarico contrattuale di tenuta della contabilità dei lavori architettonici.
Né può sopperirsi alle suddette lacune probatorie tramite l'espletamento di ulteriore CTU, come sollecitata dagli attori;
è nota la pacifica giurisprudenza sul punto, per cui “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre
2023, n. 26048).
6. Al rigetto della domanda attorea segue l'assorbimento della domanda formulata dal convenuto nei confronti della compagnia assicurativa.
7. Le spese processuali vengono liquidate, in considerazione del valore della domanda ex art. 10 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28417/2018; Cass. n. 25553/2011; Cass. n. 5381/2006; Cass. n. 13113/2004;
Cass. n. 22462/2019), in applicazione dei principi di causalità e soccombenza.
In particolare, “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria,
Pag. 12 di 13 concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (Cass., 6 dicembre 2019, n. 31889; recentemente conforme Cass., 18 aprile 2023, n. 10364).
7.1. Su tale base, non appare manifestamente infondata né arbitraria la chiamata in causa di da parte del convenuto, attesa la natura di domanda di garanzia, sicché le Controparte_2
relative spese devono essere integralmente poste a carico di parte attrice soccombente.
7.2. Tutte le spese sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, per come modificato dal D.M. n. 147/2022, in applicazione dei valori minimi, stante il ridotto numero di questioni esaminate, avendo riguardo alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale e così in euro 7.052,00 per compensi professionali per ciascuna parte oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3392/2022
R.G., rigettata ogni diversa domanda, eccezione o istanza, così provvede:
1) rigetta le domande avanzate dagli attori e Parte_1 Parte_2 [...]
nei confronti di Parte_3 CP
2) dichiara assorbita la domanda promossa da contro . CP Controparte_2
3) condanna e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
refusione, in favore di e di delle spese di lite, che liquida in CP Controparte_2
euro 7.052,00 per compensi professionali in favore di ciascuna parte vittoriosa, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ancona il 29 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Marani
(atto sottoscritto digitalmente)
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