Ordinanza cautelare 8 luglio 2022
Sentenza 27 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 27/02/2023, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/02/2023
N. 00196/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00728/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 728 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Ferrari, Francesco Ancora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Massimiliano Ferrari in Novara, corso della Vittoria 2/F;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
• del provvedimento del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, II Reparto – 6 Divisione, a firma del Capo Reparto Dirig. Dr.ssa -OMISSIS-, notificato a mani in data 3.3.2022, con il quale è stata respinta l'istanza presentata in data -OMISSIS- e, per l'effetto, è stata negata la concessione dell'equo indennizzo per l'infermità sofferta (malattia di Parkinson) (doc. 1);
di ogni altro atto presupposto, prodromico, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, fra cui, in particolare:
• il parere del Comitato di Verifica per la Cause di Servizio n. -OMISSIS- del -OMISSIS- secondo cui l'infermità non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio (doc. 2)
e per la condanna del Ministero dell'Amministrazione al pagamento dell'equo indennizzo e di tutti gli accessori di legge nonché al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per effetto dei provvedimenti gravati, ut supra meglio individuati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero della difesa gli ha negato la concessione dell’equo indennizzo per la malattia di Parkinson da cui risulta affetto.
Il ricorrente ha originariamente adito il Tar Lazio che, con ordinanza n. 7061/2022, ha declinato la competenza territoriale in favore del Tar Piemonte.
Riassunto il giudizio il ricorrente ha dedotto di essere entrato a far parte dell’Aeronautica Militare nel 1976; nel giugno 2019 iniziava ad accusare tremori che imputava inizialmente ad un episodio traumatico occorsogli in servizio; dopo ulteriori accertamenti sanitari gli veniva diagnosticato un Parkinson. Nel febbraio 2020 gli venivano concessi 109 giorni di aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Nel giugno 2020 inoltrava domanda volta al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta.
In data -OMISSIS- veniva convocato dalla competente commissione medico ospedaliera che ne confermava la diagnosi.
In data -OMISSIS- veniva accertata l’ascrivibilità alla categoria 5 della menomazione dell’integrità fisica da cui era affetto, categoria corrispondente ad una infermità compresa tra il 40% e il 50%.
La documentazione riguardante il ricorrente veniva quindi trasmessa al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio il quale, nel febbraio 2022, emetteva una valutazione negativa circa l’ascrivibilità a causa di servizio della patologia del ricorrente.
Tale esito negativo viene impugnato con il presente ricorso lamentando:
1) la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90, art. 11 co. 4 e 14 co. 1 del d.p.r. n. 461/2001, l’eccesso di potere per carenza di presupposto e difetto di motivazione. Il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto da un preavviso di rigetto;
2) la violazione degli artt. 24, 97 e 113 Cost., 1 e 3 l. n. 241/90 e art. 41 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, degli artt. 2697 c.c. e 104 c.p.a., degli artt. 11 co. 3 e 14 co. 1 del d.p.r. n. 461/2001; eccesso di potere per travisamento, difetto di presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà e perplessità estrinseca; il parere non sarebbe motivato, non avrebbe tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente nel corso della sua vita lavorativa e risulterebbe contraddittorio rispetto alle valutazioni effettuate dalla commissione medica ospedaliera di primo grado;
3) violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/90 e del principio del clare loqui ; eccesso di potere, difetto di motivazione ed istruttoria; il diniego sarebbe stato espresso in termini generici e in contrasto con la valutazione di primo livello, senza adeguata giustificazione ed istruttoria;
4) violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per carenza di istruttoria; tale principio avrebbe imposto all’amministrazione un supplemento istruttorio.
Ha pertanto chiesto, in via istruttoria, disporsi una consulenza tecnica volta ad accertare la dipendenza da causa di servizio della patologia sviluppata ed annullarsi i provvedimenti impugnati oltre che condannarsi il Ministero resistente a riconoscere in suo favore il richiesto equo indennizzo.
Si è costituita l’amministrazione resistente dapprima con memoria di stile.
Con ordinanza n. 737/2022 l’amministrazione è stata invitata a rivalutare la posizione di parte ricorrente.
Solo con memoria depositata per l’udienza di merito l’amministrazione ha svolto difese.
L’amministrazione ha altresì depositato documentazione da cui si evince che, nelle more del giudizio, tanto la commissione medica ospedaliera che il comitato di verifica per le cause di servizio hanno rivalutato la posizione del ricorrente con esiti negativi e sovrapponibili a quanto già in precedenza decretato di non ascrivibilità della patologia a causa di servizio; manca allo stato una determinazione conclusiva del rinnovato procedimento.
All’udienza del 15 febbraio 2023 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Il primo motivo di ricorso deve essere respinto.
E’ ormai in via di consolidamento in giurisprudenza la tesi per la quale, nel procedimento per cui è causa, l’amministrazione è vincolata alle presupposte valutazioni dei competenti organi tecnici; pertanto poiché “ il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal d.P.R. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l’Amministrazione procedente, l’Amministrazione stessa non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, in quanto l’eventuale partecipazione procedimentale dell’interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato ” (Cons. St. sez, II n. 322/2021 e n. 122/2022).
Con i successivi motivi la parte, ancorchè sotto diversi profili, sostanzialmente contesta sempre che la valutazione non avrebbe tenuto conto delle concrete mansioni del ricorrente, che il giudizio non sarebbe stato congruamente motivato e comunque che, anche nelle valutazioni sanitarie susseguitesi nel tempo, vi sarebbero state delle incongruenze.
Ritiene il Collegio, anche alla luce delle difese espletate dall’amministrazione per l’udienza di merito e della nuova valutazione sanitaria intervenuta, che le censure non siano suscettibili di favorevole apprezzamento.
Non è in effetti corretto che tra i vari accertamenti sanitari vi siano state incongruenze di tipo sanitario.
La Commissione Medica Ospedaliera in data -OMISSIS- (cfr. doc. 6) ha accertato una “malattia di Parkinson in buon compenso clinico”, ha dichiarato il ricorrente non idoneo permanentemente al servizio; non ha effettuato alcuna verifica circa l’eziologia della patologia.
In data -OMISSIS- il Comandante del corpo di appartenenza poneva il ricorrente in “aspettativa per infermità” dichiarata “allo stato attuale dipendente da causa di servizio per la durata di giorni 109” (cfr. doc. 7 di parte ricorrente).
Si tratta tuttavia di un documento non proveniente da un sanitario e non è del tutto chiaro come sia stato attribuito a causa di servizio il periodo di aspettativa; resta una attribuzione che appare provvisoria.
In data -OMISSIS- (con rettifica del -OMISSIS-) la CMO di Milano ribadiva la diagnosi individuando nel -OMISSIS- la data di conoscibilità della patologia e ribadiva la non idoneità al servizio qualificando la patologia ascrivibile alla quinta categoria.
Veniva quindi inviata al competente Comitato di valutazione delle cause di servizio tutta la documentazione per la valutazione dell’eziologia della patologia.
Risulta dagli atti e viene anche dedotto in ricorso che, per gran parte del suo servizio, il ricorrente è stato addetto al Nucleo Movimento, ovvero Impiego mezzi e personale, in sostanza occupandosi variamente della manutenzione e gestione dei mezzi in dotazione dell’amministrazione.
Contrariamente a quanto assunto in ricorso le mansioni nel complesso svolte dal ricorrente sono state valutate dal Comitato di valutazione delle cause di servizio, nel cui giudizio si legge: “ il dipendente ha svolto attività di addetto al Nucleo Impiego Mezzi e Personale, trasporto del personale e del materiale vario, pulizia pista, sollevamento materiali, servizio di spalaneve, servizio disbrigo pratiche relative agli incidenti stradali, attività amministrativa ”.
Il Comitato ha quindi correttamente individuato le mansioni svolte e poi motivato la non ascrivibilità al servizio della patologia evidenziando che trattasi: “di infermità interessante i nuclei della base cerebrale, caratterizzata da deficit di dopamina, a decorso progressivo per lo più in connessione con l’età del soggetto o anche con altre cause non emergenti dai precedenti del servizio prestato e pertanto al medesimo non rapportabile neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante ”.
Premesso che per pacifica giurisprudenza la valutazione contestata è una valutazione di tipo tecnico altamente discrezionale e scarsamente sindacabile da questo giudice, deve rilevarsi che:
il ricorrente non ha evidenziato attività specifiche o episodi che esulino dell’ordinario svolgimento del servizio cui era addetto, servizio che il competente Comitato ha valutato;
non vi è una contraddizione nelle valutazioni sanitarie prodotte in giudizio, sussistendo una differenza di competenze tra la Commissione di primo grado e il Comitato di valutazione delle cause di servizio;
l’unico documento in cui si segnala, in effetti in contraddizione con la restante documentazione, una ascrivibilità a causa di servizio della patologia non è un documento di carattere sanitario;
in esito all’ordinanza cautelare, l’amministrazione sta provvedendo al riesame della posizione del ricorrente e vi è in atti una nuova valutazione del Comitato di valutazione delle cause di servizio dallo stesso identico esito di quello qui contestato e con motivazione approfondita anche alla problematica di potenziale esposizione ad agenti chimici e carbolubrificanti, su cui si insiste in ricorso; benchè a tale nuovo giudizio non sia ancora seguito un formale provvedimento la sua natura sostanzialmente vincolante già condiziona il rinnovato procedimento;
lo stesso ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione sanitaria che supporti la propria tesi circa l’eziologia lavorativa della patologia sviluppata e giustifichi un ulteriore approfondimento di tipo sanitario.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra riportata pare al Collegio che vi sia un quadro sostanzialmente coerente nel senso del diniego opposto al ricorrente, quadro che non può essere sconfessato da questo Tribunale né giustifica, in assenza di elementi di tipo sanitario opposti, una rivalutazione tecnica che si vada a sovrapporre a quella dell’organo competente.
Il ricorso deve pertanto essere complessivamente respinto.
Stante la complessità delle problematiche di salute e la difficoltà di individuarne con chiarezza le cause, riconosciuta anche nel giudizio impugnato, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Flavia Risso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.