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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/10/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.201/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7 febbraio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GURRIERI GIOVANNI
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti GH LU e GH NR AR
APPELLATO
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
GH LU e GH NR AR
INTERVENUTO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 40/2022 pubblicata in data 04/01/2022.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
PIACCIA Alla Ecc. Corte d'Appello di Catania a modifica delle parti della sentenza impugnata del Tribunale di Catania n. 40/2022, notificata a mezzo PEC in data 11-01-2022, e per i vari punti dell'atto d'appello in premessa, ritenere e dichiarare: - che il sig. non ha operato con la memoria di cui Parte_1
all'art.183 cpc 6° comma alcuna mutatio libelli ma solo una emendatio libelli consentita dalla legge;
- che il giudice di primo grado ha applicato in modo erroneo il principio enunziato dalla Corte di Cassazione con la decisione n.
27705/2018, trattandosi di una fattispecie diametralmente opposta rispetto a quella trattata con il presente giudizio e che, matatis mutandis, l'obbligo della produzione dei documenti a fondamento del proprio credito era da porre a
Contr carico della;
- che il Giudice di primo grado ha omesso di pronunziarsi sul
Contr comportamento tenuto dalla e, per le ragioni indicate nel terzo punto
Contr dell'atto d'appello, dichiari che il comportamento tenuto dalla che ha fatto sorgere il debito è illecito, e conseguentemente è illecita anche la richiesta di
Contr pagamento della dichiarando che in conseguenza di ciò nulla il
[...]
Contr
deve alla - Che il giudice di primo grado ha omesso di Parte_1
pronunziarsi su un punto determinante della causa e, per le ragioni indicate nel quarto punto dell'atto d'appello, preso atto della mancanza di prova Contr documentale da parte della sulla esistenza del credito di cui, non ha documentato in alcun modo, non solo l'esistenza ma anche la legittimità del Contr credito vantato, dichiari che il nulla deve alla a fronte della richiesta Pt_1
di pagamento. - Revocare infine la condanna alle spese di causa del giudizio di primo grado ponendo le stesse a carico della Il tutto con vittoria di CP_1
spese e compensi anche del presente grado di giudizio d'appello. Contr Per Parte Appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati: - In via preliminare, accertare e dichiarare che, in relazione a tutti i motivi di, sussiste una violazione dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda avversaria;
- sempre in via preliminare, accertato che
pag. 2/11 l'appello avversario non ha ragionevole probabilità di essere accolto per tutte le ragioni esposte in atti, dichiararne la inammissibilità/improcedibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza n. 40/2022, del 3/4 gennaio 2022; - nel merito, in via principale, rigettare per tutte le ragioni esposte in narrativa l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 40/2022, del 3/4 gennaio 2022; - Contr in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore della delle Pt_1
spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Intervenuta
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati: - In via preliminare, accertare e dichiarare che, in relazione a tutti i motivi di, sussiste una violazione dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda avversaria;
- sempre in via preliminare, accertato che l'appello avversario non ha ragionevole probabilità di essere accolto per tutte le ragioni esposte in atti, dichiararne la inammissibilità/improcedibilità ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza n. 40/2022, del 3/4 gennaio
2022; - nel merito, in via principale, rigettare per tutte le ragioni esposte in narrativa l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza n. 40/2022, del 3/4 gennaio 2022; - in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore di delle Pt_1 CP_2
spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il proprio atto di citazione citava in giudizio la Parte_1 [...]
d esponeva: di essere titolare del c/c 2185 Controparte_3
Contr acceso presso di esser stato contattato in data 6 marzo 2017 dalla Gestione
Rischi S.r.l. da cui aveva appreso di un'esposizione su tale rapporto per Euro
7.5225,82; che a tale rapporto di c/c 2185 non era associato alcun affidamento pag. 3/11 e/o finanziamento;
inutilmente aveva chiesto informazioni sulla natura del debito. L'attore concludeva chiedendo di “ordinare preliminarmente alla
[...]
in persona del legale rappr.te pro-tempore l'esibizione, CP_1 CP_4 da parte della Banca convenuta, entro un termine perentorio, di tutta la documentazione da cui scaturisce il credito vantato di € 7.525,82 nei confronti del sig. , quale titolare del c/c acceso molti anni fa sull'Ag. di Parte_1
San Giovanni La Punta n. 1558/2185, al fine di poterne verificare le causali e la sua formazione, condannando la in persona del Controparte_5 legale rappr.te pro-tempore, a chiudere il c/c acceso molti anni fa sull'Ag. di San
Giovanni La Punta n. 1558/2185 a decorrere dall'1-1-2009 stante che da almeno
10 anni non viene effettuato alcun movimento sul suddetto c/c dichiarando, successivamente che nessuna somma di denaro è dovuta dal sig.
[...]
Contr
alla per nessuna ragione o causale a fronte della gestione del Parte_1
c/c bancario n. 1558/2185 non essendo stato mai informato della esistenza del debito né gli sono stati mai inviati degli estratti conto che potessero far evidenziare la esistenza dello stesso.
La convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il CP_3 rigetto delle domande, rilevando che controparte non aveva contestato in alcun modo né la regolarità della pattuizione del contratto di c/c 2185, né di aver ricevuto i relativi estratti conto periodici puntualmente trasmessi dalla dai CP_3 quali era possibile evincere l'integrale movimentazione del rapporto in questione, lamentando esclusivamente di aver “dimenticato” l'esistenza del rapporto in questione, senza chiarire se aveva richiesto ed ottenuto la chiusura, senza tuttavia allegare né provare alcunché. La Banca produceva gli estratti conto integrali della posizione dalla quale si evinceva che il rapporto in questione – acceso nel gennaio 2013 – era stato attivamente movimentato dal Sig. sino al secondo Pt_1
trimestre 2015, per poi essere “abbandonato” dal Cliente con uno scoperto di pag. 4/11 Euro 4.301,47 che, com'era naturale, negli anni aveva continuato a maturare interessi debitori.
Nella prima memoria istruttoria, il affermava che “ dall'esame di tale Pt_1
Contr estratto conto, si rileva il comportamento illegittimo della nel generare il debito a carico del sig. . Fino al 30-06-2014 la gestione del c/c Parte_1
procedeva regolarmente e sul c/c , a tale data, vi era un saldo di attivo di €
272,00. E' accaduto però che il sig. emetteva n. 2 assegni di cui uno in Pt_1
data 14-7-2014 n. 3041751713 di € 130,00 ed un secondo in data 16-7-2014 n.
3041751712 di € 2.922,94 . Sebbene in data 18-7-2014 il sig. versasse sul Pt_1
conto la somma in contanti di € 1.000,00 , in realtà non vi erano i fondi sufficienti per pagare entrambi gli assegni in quanto, mentre poteva essere onorato il pagamento dell'assegno di € 130,00 , non avrebbe dovuto essere pagato l'assegno del 16-7-2014 di € 2.922,94 per mancanza di somme e
l'assegno avrebbe dovuto essere protestato. Ciò in quanto, come si è già evidenziato, non esisteva sul c/c alcun affidamento o scopertura che autorizzasse Contr Contr la ad effettuare operazioni a debito. La ha applicato, sul debito risultante dal c/c in conseguenza dell'indebito pagamento dell'assegno di €
2.922,94, dei tassi di interessi esorbitanti senza che vi fosse uno specifico accordo con il sig. facendo lievitare il debito da € 2.052,00 Parte_1
esistente al 31-07-2014 ad € 6.201,77 al 31-7-2017”. L'attore deduceva dunque Contr che: 1) La ha pagato l'assegno di € 2.922,94 del 16-7-2014 indebitamente in quanto, se non vi erano i fondi sufficienti per onorare l'assegno, lo stesso doveva essere protesto e non pagato, non esistendo alcun accordo in tal senso Contr con il sig. 2) La ha prelevato indebitamente dal conto del sig. Pt_1 Pt_1 la somma di € 1.142,00 esistente sul c/c per ridurre il debito che si era generato Contr per l'indebito pagamento dell'assegno di € 2.922,94; 3) La ha applicato, sul debito risultante dal c/c in conseguenza dell'indebito pagamento dell'assegno di € 2.922,94, dei tassi di interessi esorbitanti senza che vi fosse uno specifico
pag. 5/11 accordo con il sig. facendo lievitare il debito da € 2.052,00 Parte_1
Contr esistente al 31-07-2014 ad € 6.201,77 al 31-7-2017; 4) La ha richiesto al sig. tramite la società Gestione Rischi srl, in data 6-3-2017 il pagamento Pt_1 della somma di € 7.525,82, importo questo privo d alcuna motivazione, stante che l'ammontare del debito risultante dall'estratto conto a quella data era nettamente inferiore alla somma richiesta
Con sentenza n. 40/2022 pubblicata in data 04/01/2022, il Tribunale di Catania rigettava le domande attoree e condannava l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite.
In particolare il primo giudice riteneva che la domanda era infondata, essendo evidente la violazione del divieto di mutatio libelli da parte del con Pt_1
riferimento all'eccezione di mancata pattuizione degli interessi applicati al contratto di c/c 2185 e alle difese svolte nella detta memoria, nonché considerando che alcun documento era stato prodotto a supporto di quanto genericamente e apoditticamente affermato, conclamandosi un vuoto probatorio, in alcun modo emendato nel corso del giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 appello, per le ragioni meglio illustrate in motivazione, al cui accoglimento si sono opposti sia sia Controparte_6 Controparte_2
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Indi, sulle conclusioni come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
pag. 6/11 A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con il primo motivo, parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado, di fatto, non si è pronunziato sulle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio né su quelle domande ed eccezioni poste con la memoria ex art. 183 cpc
VI c., limitandosi a rigettare, per evidente violazione del divieto di mutatio libelli, la sola eccezione di mancata pattuizione degli interessi applicati al contratto di c/c n. 2185.
In particolare il contesta che con le eccezioni e le domande proposte con Pt_1 la memoria ex art. 183 cpc vi sia una violazione del divieto di mutatio libelli in quanto, la Corte di Cassazione a sez. Unite con decisione del 15-06-2015 n.
pag. 7/11 12310 ha a tal proposito chiarito i casi di mutatio libelli vietati ed i casi di emendatio libelli consentiti.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che le difese svolte nella memoria non sono supportate da alcuna documentazione, conclamandosi un vuoto probatorio a carico del Pt_1
Il sostiene che, nella realtà, il vuoto probatorio va posto a carico della Pt_1
Contr che non ha fornito alcuna prova documentale che la legittimasse a richiedere sia la sorte capitale che gli interessi e gli altri oneri accessori, posto che la decisione della Cass. n. 27705/2018, alla quale il Tribunale ha dichiarato di aderire, nulla ha a che vedere con il caso in questione, riguardando una fattispecie con la quale dei clienti richiedevano ad un istituto bancario la restituzione di interessi pagati in eccesso rispetto a quelli pattuiti in caso di una scopertura bancaria annessa ad un conto corrente mentre nel presente giudizio le parti sono invertite, non avendo il richiesto il rimborso di alcuna somma di Pt_1
Contr denaro ma è la che sta richiedendo al il pagamento di somme di Pt_1 denaro, di interessi e di competenze varie, e in conseguenza di ciò, non avendo la Contr provato documentalmente la legittimità del proprio credito mediante la Contr produzione del contratto di c/c, nulla deve il alla per nessuna ragione Pt_1
o causale.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sulla domanda formulata al punto n. 1 delle note ex art. 183 cpc 6° Contr comma, ossia se la abbia pagato legittimamente o meno l'assegno di € Contr 2.922,94 del 16-7- 2014 e su come il credito della sia lievitato dal 16-7-
2014 al 6-3-2017 ad € 7.525,82.
Deduce l'appellante che, se non vi erano i fondi sufficienti per onorare l'assegno, lo stesso doveva essere protestato e non pagato, non esistendo alcun Contr accordo in tal senso tra il sig. e la e che, come si evince dagli estratti Pt_1
Contr conto prodotti dalla in giudizio, alla data del 31-12-2014 esisteva un debito pag. 8/11 di € 2.268,59, il c/c era stato chiuso in data 31-07-2017 ma la società Gestione
Rischi in data 6/3/2017 richiede al il pagamento di € 7.525,82. Pt_1
L'appellante evidenzia, inoltre, che nella comparsa di costituzione al punto n. 4 la stessa ha ammesso che il conto è stato chiuso in data 31-07-2017 con CP_3
uno scoperto di € 4.301,47 - , rifacendosi a degli estratti conto mai inviati e mai portati a conoscenza del neanche quando questi gli sono stati richiesti Pt_1 espressamente, e quindi non opponibili al – ed era obbligo del creditore Pt_1
Contr dare la prova del proprio credito e la non la ha mai fornita.
I superiori motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente poiché connessi tra di loro, sono palesemente infondati.
Preliminarmente deve chiarirsi che l'attore nell'originario atto di citazione ha chiesto di accertare che nessuna somma di denaro è dovuta dal sig.
[...]
Contr
alla per nessuna ragione o causale a fronte della gestione del Parte_1
c/c bancario n. 1558/2185 e nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha contestato il tasso di interessi applicato ritenendolo esorbitante.
Ciò premesso, va rilevato che, quand'anche l'eccezione di mancata pattuizione degli interessi applicati al contratto di c/c n. 2185 non rivesta i contenuti di una mutatio libelli non ammessa, ovvero configuri un'eccezione di nullità rilevabile d'ufficio, tutte le affermazioni di parte appellante sono rimaste prive di prova.
Sul punto, ritiene il collegio che sia sufficiente richiamare quanto affermato costantemente dalla Corte di Cassazione in tema di onere della prova, orientamento a mente del quale nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole.
Tale principio impone a chi agisce in giudizio, anche solo al fine di far accertare l'insussistenza di un credito, la produzione del contratto asseritamente nullo e la pag. 9/11 precisa indicazione dei motivi di nullità al fine di consentire al giudice l'accertamento.
Viceversa, nel caso in esame, il non solo non ha mai contestato Pt_1
l'esistenza del contratto ma si è limitato alla generica affermazione circa l'applicazione di interessi “esorbitanti”, senza indicare espressamente né i motivi per cui tali interessi sarebbero “esorbitanti”, né dare prova dell'applicazione di interessi non pattuiti ovvero usurari.
Peraltro, nel caso in esame la ha prodotto tutti gli estratti conto CP_3 dall'inizio alla fine del rapporto, assolvendo così all'onere probatorio relativo alla sussistenza del debito.
Quanto all'eccezione di illegittimo pagamento dell'assegno privo di fondi, va precisato come il comportamento illegittimo sia addebitabile esclusivamente al correntista al quale è fatto obbligo di assicurarsi che sul conto vi siano fondi disponibili in misura sufficiente per assicurare il buon fine dell'assegno, con la conseguenza che se la provvista viene meno il correntista non può dolersi del comportamento della che, per mera tolleranza di una situazione di CP_3
scoperto e confidando sul ripristino della provvista, non abbia proceduto al protesto dell'assegno ma lo abbia pagato.
L'appello, quindi, si palesa manifestamente infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma indicata in citazione pari a € 7.525,82, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_2
Catania n. 40/2022, pubblicata in data 04/01/2022, così provvede: rigetta l'appello proposto poiché manifestamente infondato e condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.201/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
7 febbraio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GURRIERI GIOVANNI
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti GH LU e GH NR AR
APPELLATO
(C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
GH LU e GH NR AR
INTERVENUTO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 40/2022 pubblicata in data 04/01/2022.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
PIACCIA Alla Ecc. Corte d'Appello di Catania a modifica delle parti della sentenza impugnata del Tribunale di Catania n. 40/2022, notificata a mezzo PEC in data 11-01-2022, e per i vari punti dell'atto d'appello in premessa, ritenere e dichiarare: - che il sig. non ha operato con la memoria di cui Parte_1
all'art.183 cpc 6° comma alcuna mutatio libelli ma solo una emendatio libelli consentita dalla legge;
- che il giudice di primo grado ha applicato in modo erroneo il principio enunziato dalla Corte di Cassazione con la decisione n.
27705/2018, trattandosi di una fattispecie diametralmente opposta rispetto a quella trattata con il presente giudizio e che, matatis mutandis, l'obbligo della produzione dei documenti a fondamento del proprio credito era da porre a
Contr carico della;
- che il Giudice di primo grado ha omesso di pronunziarsi sul
Contr comportamento tenuto dalla e, per le ragioni indicate nel terzo punto
Contr dell'atto d'appello, dichiari che il comportamento tenuto dalla che ha fatto sorgere il debito è illecito, e conseguentemente è illecita anche la richiesta di
Contr pagamento della dichiarando che in conseguenza di ciò nulla il
[...]
Contr
deve alla - Che il giudice di primo grado ha omesso di Parte_1
pronunziarsi su un punto determinante della causa e, per le ragioni indicate nel quarto punto dell'atto d'appello, preso atto della mancanza di prova Contr documentale da parte della sulla esistenza del credito di cui, non ha documentato in alcun modo, non solo l'esistenza ma anche la legittimità del Contr credito vantato, dichiari che il nulla deve alla a fronte della richiesta Pt_1
di pagamento. - Revocare infine la condanna alle spese di causa del giudizio di primo grado ponendo le stesse a carico della Il tutto con vittoria di CP_1
spese e compensi anche del presente grado di giudizio d'appello. Contr Per Parte Appellata
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati: - In via preliminare, accertare e dichiarare che, in relazione a tutti i motivi di, sussiste una violazione dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda avversaria;
- sempre in via preliminare, accertato che
pag. 2/11 l'appello avversario non ha ragionevole probabilità di essere accolto per tutte le ragioni esposte in atti, dichiararne la inammissibilità/improcedibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza n. 40/2022, del 3/4 gennaio 2022; - nel merito, in via principale, rigettare per tutte le ragioni esposte in narrativa l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 40/2022, del 3/4 gennaio 2022; - Contr in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore della delle Pt_1
spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte Intervenuta
Voglia l'Ecc.ma Corte D'Appello adita, rigettata ogni contraria domanda ed istanza, per tutti i motivi esposti in narrativa che si intendono richiamati: - In via preliminare, accertare e dichiarare che, in relazione a tutti i motivi di, sussiste una violazione dell'art. 342 c.p.c. e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda avversaria;
- sempre in via preliminare, accertato che l'appello avversario non ha ragionevole probabilità di essere accolto per tutte le ragioni esposte in atti, dichiararne la inammissibilità/improcedibilità ai sensi dell'art.
348 bis c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza n. 40/2022, del 3/4 gennaio
2022; - nel merito, in via principale, rigettare per tutte le ragioni esposte in narrativa l'appello avversario in quanto infondato sia in fatto che in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza n. 40/2022, del 3/4 gennaio 2022; - in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento, in favore di delle Pt_1 CP_2
spese e dei compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il proprio atto di citazione citava in giudizio la Parte_1 [...]
d esponeva: di essere titolare del c/c 2185 Controparte_3
Contr acceso presso di esser stato contattato in data 6 marzo 2017 dalla Gestione
Rischi S.r.l. da cui aveva appreso di un'esposizione su tale rapporto per Euro
7.5225,82; che a tale rapporto di c/c 2185 non era associato alcun affidamento pag. 3/11 e/o finanziamento;
inutilmente aveva chiesto informazioni sulla natura del debito. L'attore concludeva chiedendo di “ordinare preliminarmente alla
[...]
in persona del legale rappr.te pro-tempore l'esibizione, CP_1 CP_4 da parte della Banca convenuta, entro un termine perentorio, di tutta la documentazione da cui scaturisce il credito vantato di € 7.525,82 nei confronti del sig. , quale titolare del c/c acceso molti anni fa sull'Ag. di Parte_1
San Giovanni La Punta n. 1558/2185, al fine di poterne verificare le causali e la sua formazione, condannando la in persona del Controparte_5 legale rappr.te pro-tempore, a chiudere il c/c acceso molti anni fa sull'Ag. di San
Giovanni La Punta n. 1558/2185 a decorrere dall'1-1-2009 stante che da almeno
10 anni non viene effettuato alcun movimento sul suddetto c/c dichiarando, successivamente che nessuna somma di denaro è dovuta dal sig.
[...]
Contr
alla per nessuna ragione o causale a fronte della gestione del Parte_1
c/c bancario n. 1558/2185 non essendo stato mai informato della esistenza del debito né gli sono stati mai inviati degli estratti conto che potessero far evidenziare la esistenza dello stesso.
La convenuta, in sede di comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il CP_3 rigetto delle domande, rilevando che controparte non aveva contestato in alcun modo né la regolarità della pattuizione del contratto di c/c 2185, né di aver ricevuto i relativi estratti conto periodici puntualmente trasmessi dalla dai CP_3 quali era possibile evincere l'integrale movimentazione del rapporto in questione, lamentando esclusivamente di aver “dimenticato” l'esistenza del rapporto in questione, senza chiarire se aveva richiesto ed ottenuto la chiusura, senza tuttavia allegare né provare alcunché. La Banca produceva gli estratti conto integrali della posizione dalla quale si evinceva che il rapporto in questione – acceso nel gennaio 2013 – era stato attivamente movimentato dal Sig. sino al secondo Pt_1
trimestre 2015, per poi essere “abbandonato” dal Cliente con uno scoperto di pag. 4/11 Euro 4.301,47 che, com'era naturale, negli anni aveva continuato a maturare interessi debitori.
Nella prima memoria istruttoria, il affermava che “ dall'esame di tale Pt_1
Contr estratto conto, si rileva il comportamento illegittimo della nel generare il debito a carico del sig. . Fino al 30-06-2014 la gestione del c/c Parte_1
procedeva regolarmente e sul c/c , a tale data, vi era un saldo di attivo di €
272,00. E' accaduto però che il sig. emetteva n. 2 assegni di cui uno in Pt_1
data 14-7-2014 n. 3041751713 di € 130,00 ed un secondo in data 16-7-2014 n.
3041751712 di € 2.922,94 . Sebbene in data 18-7-2014 il sig. versasse sul Pt_1
conto la somma in contanti di € 1.000,00 , in realtà non vi erano i fondi sufficienti per pagare entrambi gli assegni in quanto, mentre poteva essere onorato il pagamento dell'assegno di € 130,00 , non avrebbe dovuto essere pagato l'assegno del 16-7-2014 di € 2.922,94 per mancanza di somme e
l'assegno avrebbe dovuto essere protestato. Ciò in quanto, come si è già evidenziato, non esisteva sul c/c alcun affidamento o scopertura che autorizzasse Contr Contr la ad effettuare operazioni a debito. La ha applicato, sul debito risultante dal c/c in conseguenza dell'indebito pagamento dell'assegno di €
2.922,94, dei tassi di interessi esorbitanti senza che vi fosse uno specifico accordo con il sig. facendo lievitare il debito da € 2.052,00 Parte_1
esistente al 31-07-2014 ad € 6.201,77 al 31-7-2017”. L'attore deduceva dunque Contr che: 1) La ha pagato l'assegno di € 2.922,94 del 16-7-2014 indebitamente in quanto, se non vi erano i fondi sufficienti per onorare l'assegno, lo stesso doveva essere protesto e non pagato, non esistendo alcun accordo in tal senso Contr con il sig. 2) La ha prelevato indebitamente dal conto del sig. Pt_1 Pt_1 la somma di € 1.142,00 esistente sul c/c per ridurre il debito che si era generato Contr per l'indebito pagamento dell'assegno di € 2.922,94; 3) La ha applicato, sul debito risultante dal c/c in conseguenza dell'indebito pagamento dell'assegno di € 2.922,94, dei tassi di interessi esorbitanti senza che vi fosse uno specifico
pag. 5/11 accordo con il sig. facendo lievitare il debito da € 2.052,00 Parte_1
Contr esistente al 31-07-2014 ad € 6.201,77 al 31-7-2017; 4) La ha richiesto al sig. tramite la società Gestione Rischi srl, in data 6-3-2017 il pagamento Pt_1 della somma di € 7.525,82, importo questo privo d alcuna motivazione, stante che l'ammontare del debito risultante dall'estratto conto a quella data era nettamente inferiore alla somma richiesta
Con sentenza n. 40/2022 pubblicata in data 04/01/2022, il Tribunale di Catania rigettava le domande attoree e condannava l'attore a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite.
In particolare il primo giudice riteneva che la domanda era infondata, essendo evidente la violazione del divieto di mutatio libelli da parte del con Pt_1
riferimento all'eccezione di mancata pattuizione degli interessi applicati al contratto di c/c 2185 e alle difese svolte nella detta memoria, nonché considerando che alcun documento era stato prodotto a supporto di quanto genericamente e apoditticamente affermato, conclamandosi un vuoto probatorio, in alcun modo emendato nel corso del giudizio.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 appello, per le ragioni meglio illustrate in motivazione, al cui accoglimento si sono opposti sia sia Controparte_6 Controparte_2
intervenuta ex art. 111 c.p.c.
Indi, sulle conclusioni come precisate all'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va esaminata, per essere rigettata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., proposta dall'appellata.
pag. 6/11 A giudizio del Collegio il gravame in esame deve reputarsi ammissibile in quanto le doglianze svolte risultano specifiche e coerenti con le prescrizioni di cui all'art.342 c.p.c., essendo state individuate le parti della decisione da sottoporre a riesame nonché le relative modifiche richieste e le violazioni di legge da cui le stesse si ritengono affette.
In proposito è appena il caso di ricordare il recente arresto della S.C. secondo cui il disposto dell'art. 342 c.p.c. (nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134) va interpretato “… nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".( cfr. Cass. sez. un.
16/11/2017 n.27199; conf. Cassazione civile, sez. VI, 19/03/2018, n. 6705).
Con il primo motivo, parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado, di fatto, non si è pronunziato sulle domande formulate con l'atto introduttivo del giudizio né su quelle domande ed eccezioni poste con la memoria ex art. 183 cpc
VI c., limitandosi a rigettare, per evidente violazione del divieto di mutatio libelli, la sola eccezione di mancata pattuizione degli interessi applicati al contratto di c/c n. 2185.
In particolare il contesta che con le eccezioni e le domande proposte con Pt_1 la memoria ex art. 183 cpc vi sia una violazione del divieto di mutatio libelli in quanto, la Corte di Cassazione a sez. Unite con decisione del 15-06-2015 n.
pag. 7/11 12310 ha a tal proposito chiarito i casi di mutatio libelli vietati ed i casi di emendatio libelli consentiti.
Con il secondo motivo, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che le difese svolte nella memoria non sono supportate da alcuna documentazione, conclamandosi un vuoto probatorio a carico del Pt_1
Il sostiene che, nella realtà, il vuoto probatorio va posto a carico della Pt_1
Contr che non ha fornito alcuna prova documentale che la legittimasse a richiedere sia la sorte capitale che gli interessi e gli altri oneri accessori, posto che la decisione della Cass. n. 27705/2018, alla quale il Tribunale ha dichiarato di aderire, nulla ha a che vedere con il caso in questione, riguardando una fattispecie con la quale dei clienti richiedevano ad un istituto bancario la restituzione di interessi pagati in eccesso rispetto a quelli pattuiti in caso di una scopertura bancaria annessa ad un conto corrente mentre nel presente giudizio le parti sono invertite, non avendo il richiesto il rimborso di alcuna somma di Pt_1
Contr denaro ma è la che sta richiedendo al il pagamento di somme di Pt_1 denaro, di interessi e di competenze varie, e in conseguenza di ciò, non avendo la Contr provato documentalmente la legittimità del proprio credito mediante la Contr produzione del contratto di c/c, nulla deve il alla per nessuna ragione Pt_1
o causale.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale ha omesso di pronunziarsi sulla domanda formulata al punto n. 1 delle note ex art. 183 cpc 6° Contr comma, ossia se la abbia pagato legittimamente o meno l'assegno di € Contr 2.922,94 del 16-7- 2014 e su come il credito della sia lievitato dal 16-7-
2014 al 6-3-2017 ad € 7.525,82.
Deduce l'appellante che, se non vi erano i fondi sufficienti per onorare l'assegno, lo stesso doveva essere protestato e non pagato, non esistendo alcun Contr accordo in tal senso tra il sig. e la e che, come si evince dagli estratti Pt_1
Contr conto prodotti dalla in giudizio, alla data del 31-12-2014 esisteva un debito pag. 8/11 di € 2.268,59, il c/c era stato chiuso in data 31-07-2017 ma la società Gestione
Rischi in data 6/3/2017 richiede al il pagamento di € 7.525,82. Pt_1
L'appellante evidenzia, inoltre, che nella comparsa di costituzione al punto n. 4 la stessa ha ammesso che il conto è stato chiuso in data 31-07-2017 con CP_3
uno scoperto di € 4.301,47 - , rifacendosi a degli estratti conto mai inviati e mai portati a conoscenza del neanche quando questi gli sono stati richiesti Pt_1 espressamente, e quindi non opponibili al – ed era obbligo del creditore Pt_1
Contr dare la prova del proprio credito e la non la ha mai fornita.
I superiori motivi, che ben possono essere trattati congiuntamente poiché connessi tra di loro, sono palesemente infondati.
Preliminarmente deve chiarirsi che l'attore nell'originario atto di citazione ha chiesto di accertare che nessuna somma di denaro è dovuta dal sig.
[...]
Contr
alla per nessuna ragione o causale a fronte della gestione del Parte_1
c/c bancario n. 1558/2185 e nelle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha contestato il tasso di interessi applicato ritenendolo esorbitante.
Ciò premesso, va rilevato che, quand'anche l'eccezione di mancata pattuizione degli interessi applicati al contratto di c/c n. 2185 non rivesta i contenuti di una mutatio libelli non ammessa, ovvero configuri un'eccezione di nullità rilevabile d'ufficio, tutte le affermazioni di parte appellante sono rimaste prive di prova.
Sul punto, ritiene il collegio che sia sufficiente richiamare quanto affermato costantemente dalla Corte di Cassazione in tema di onere della prova, orientamento a mente del quale nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole.
Tale principio impone a chi agisce in giudizio, anche solo al fine di far accertare l'insussistenza di un credito, la produzione del contratto asseritamente nullo e la pag. 9/11 precisa indicazione dei motivi di nullità al fine di consentire al giudice l'accertamento.
Viceversa, nel caso in esame, il non solo non ha mai contestato Pt_1
l'esistenza del contratto ma si è limitato alla generica affermazione circa l'applicazione di interessi “esorbitanti”, senza indicare espressamente né i motivi per cui tali interessi sarebbero “esorbitanti”, né dare prova dell'applicazione di interessi non pattuiti ovvero usurari.
Peraltro, nel caso in esame la ha prodotto tutti gli estratti conto CP_3 dall'inizio alla fine del rapporto, assolvendo così all'onere probatorio relativo alla sussistenza del debito.
Quanto all'eccezione di illegittimo pagamento dell'assegno privo di fondi, va precisato come il comportamento illegittimo sia addebitabile esclusivamente al correntista al quale è fatto obbligo di assicurarsi che sul conto vi siano fondi disponibili in misura sufficiente per assicurare il buon fine dell'assegno, con la conseguenza che se la provvista viene meno il correntista non può dolersi del comportamento della che, per mera tolleranza di una situazione di CP_3
scoperto e confidando sul ripristino della provvista, non abbia proceduto al protesto dell'assegno ma lo abbia pagato.
L'appello, quindi, si palesa manifestamente infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma indicata in citazione pari a € 7.525,82, esclusa la fase di trattazione non espletata nel presente giudizio).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 10/11 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_2
Catania n. 40/2022, pubblicata in data 04/01/2022, così provvede: rigetta l'appello proposto poiché manifestamente infondato e condanna la parte appellante al pagamento, in favore delle parti appellate, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 3.966,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 27/09/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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