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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 4349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4349 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. SC SI, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11984 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente:
TRA
(partita IVA ) con sede legale in Calvello alla via San Parte_1 P.IVA_1
PP n. 19, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Messina del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via
LO AL GN n. 2, nello studio dell‟Avv. Luigi Provenza, giusta procura alle liti conferita in data 13.12.2016;
APPELLANTE
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. SC Leo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in San Gregorio Magno (SA), Piazza Annunziata n.8;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 705/2016, resa dal G. di P. di Buccino in data
31.10.2016.
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 21.05.2025
MOTIVAZIONE
1. Con atto introduttivo del giudizio di primo grado, la società conveniva in CP_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Buccino, la società chiedendo che Parte_1
1 venisse accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta in relazione al contratto di fornitura ed installazione di impianto fotovoltaico, sottoscritto in data 17.10.2012, con conseguente risoluzione dello stesso e condanna della controparte al pagamento della somma di
€ 4.723,72, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e alla rivalutazione come per legge.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la chiedendo il rigetto delle avverse Parte_1 domande per infondatezza. In via gradata, per l'ipotesi di mancato rigetto, insisteva affinchè il
G.d.P. accertasse e dichiarasse l'inadempimento imputabile all'attrice, con diritto di essa convenuta a ritenere ed incamerare l'acconto ricevuto, quale compenso per l'attività svolta.
3. Espletata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed escussione dei testi, il giudizio veniva deciso con la sentenza n. 705/2016, resa dal G.d.P. di
Buccino in data 31.10.2016.
3.1. Il Giudice di primo grado dichiarava la risoluzione del contratto stipulato da CP_1 con per inadempimento di quest'ultima e condannava la convenuta società al Parte_1 pagamento di € 4.723,72 in favore di , oltre gli interessi legali dal giorno della CP_1 domanda a quella del soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario.
4. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza impugnata.
4.1. Deduceva l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, atteso che il giudice di prime cure aveva omesso qualunque esame e riferimento ai patti ed alle condizioni contenute nel contratto stipulato in data 17.12.2012 e nella dichiarazione sottoscritta quale allegato al detto contratto.
Nello specifico prospettava che era stata la a rendersi inadempiente, in quanto CP_1 obbligata a pagare il saldo del prezzo in modo che la previo acquisto dei moduli Parte_1 fotovoltaici, provvedesse alla successiva installazione dell'impianto entro 30 giorni.
4.2. Lamentava, altresì, la violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 1453 cod.civ. e dell'art. 2033 cod.civ., in quanto l'acconto di €. 2.771,34, versato dalla committente alla , Parte_1 costituiva il corrispettivo per l'attività espletate di cui all'art.
6.1 lett. a) e b) del contratto.
4.3. Contestava, infine, che l'impugnata sentenza non avesse tenuto in nessun conto il disposto dell'art. 1460 cod.civ., che invece andava applicato al caso in esame.
5. Previa richiesta di sospensiva, rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “In totale riforma di quanto statuito nell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'inadempimento per esclusivo fatto e colpa della in persona del legale CP_1
2 rappresentante pro-tempore, del contratto sottoscritto in data 17.10.2012 e conseguenzialmente accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a ritenere ed incamerare Parte_1 definitivamente l'acconto ricevuto, quale compenso per l'attività svolta. 3) con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, in uno alla relativa maggiorazione per spese generali, nonché dell'ulteriore maggiorazione per C.A.P. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
5. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza;
evidenziava CP_1 che il giudice di primo grado aveva correttamente valorizzato gli esiti dell'istruttoria.
5.1. Deduceva, in particolare, che l'istruttoria di primo grado aveva confermato il totale inadempimento della società convenuta/appellante che non aveva posto dato seguito all'attività di fornitura e montaggio dell'impianto fotovoltaico.
5.2. Insisteva, pertanto, per il rigetto del gravame e per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
6. All'udienza del 21 maggio 2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
***
1. L'appello è fondato.
2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cft. Cass. Sezioni Unite del 2001 n. 13533) i principi in tema di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi, analoga a quella che ci occupa, di azione di adempimento, possono essere così sintetizzati: a) per l'attore è indispensabile fornire la dimostrazione del contratto, da intendersi alla stregua di ragione giustificativa (ovvero di causa petendi) del credito, allegando l'inadempimento, sicchè la prova del fatto estintivo, modificativo o comunque impeditivo grava sul debitore;
b) tale regola di portata generale va applicata anche nell'ipotesi in cui il debitore, al fine soltanto di paralizzare l'altrui pretesa creditoria, spieghi l'eccezione di inadempimento lamentando un vulnus nella prestazione eseguita dal creditore. In questi casi, all'eccipiente è sufficiente sollevare l'eccezione sicchè spetta al creditore offrire la prova di aver correttamente adempiuto la propria obbligazione;
c) il tutto con la precisazione che, nonostante tale inversione, l'art. 1460 comma 2 c.c. sancisce che non può rifiutarsi l'esecuzione nel caso in cui comunque il rifiuto sia contrario a buona fede.
Nell'eseguire l'indagine sul requisito della buona fede della parte che abbia sollevato l'eccezione d'inadempimento, il giudice deve quindi valutare il comportamento della parte contraente per stabilire quando il rifiuto di adempiere - in relazione alla disciplina delle obbligazioni e dei
3 contratti (artt. 1175, 1366, 1376 cod. civ.) - sia strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare la propria inadempienza.
3. Tali principi, di portata generale, vanno pertanto trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione consegue la definizione del giudizio.
3.1. Nella specie è pacifico e documentato il contratto intervenuto tra le parti in data 17.10.2012, avente ad oggetto la “Proposta di fornitura di impianto fotovoltaico” (cft. documentazione prodotta dalle parti in primo grado).
3.2. E' altrettanto pacifico il versamento dell'acconto ad opera di CP_1
3.3. La contestazione su cui si fonda la controversia attiene al pagamento del saldo, non avvenuto, ed alla mancata installazione dell'impianto fotovoltaico.
Sul punto è dirimente la previsione contrattuale, da valutarsi unitamente al comportamento tenuto dalle parti.
Quanto alle tempistiche di versamento del saldo, le parti si sono così accordate: “…il saldo, pari alla somma indicata nell'apposito spazio “saldo prezzo impianto” esposto nel frontespizio della proposta -omissis- verrà corrisposto con bonifico bancario o assegno circolare intestato a
( ora ) entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal Parte_2 Parte_1 ricevimento, da parte del Cliente, della comunicazione da parte del Venditore con la quale si avvisa che il progetto ha conseguito l'assenso definitivo, anche implicito, da parte delle autorità competente e che quindi si potrà procedere all'installazione”.
Si rimanda alle condizioni generali di contratto, debitamente e specificamente sottoscritte (cft, in particolare, All. punto 9.1 lett. b).
L'accordo negoziale prevedeva, dunque, il pagamento anticipato del saldo rispetto alla posa in opera dell'impianto fotovoltaico;
la pattuizione è corroborata anche da quanto sottoscritto con l'allegato al contratto, prodotto sin dal primo grado dalla società odierna appellante: viene ribadito l'impegno della società OTP al pagamento anticipato rispetto all'installazione, in contanti, del saldo entro 30 giorni dall'espletamento delle attività propedeutiche all'installazione dell'impianto.
3.4. Quanto all'espletamento delle attività propedeutiche all'installazione dell'impianto è la stessa sin dalla citazione di primo grado, a riferire che non vi erano ostacoli CP_1 all'installazione, a seguito dell'avvenuto allacciamento alla rete di distribuzione ENEL.
La circostanza è dunque da ritenersi pacifica (cft. tenore dell'atto introduttivo).
3.5. A fronte di tali evidenze, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla è Parte_1 dunque fondata.
4 3.6. Il rifiuto dell'esecuzione della prestazione (installazione dell'impianto) è, altresì, meritevole di tutela ex art. 1640 c.2 c.c., non potendosi ritenere contrario a buona fede in ragione delle evidenze istruttorie.
In primo luogo, come detto, la clausola contrattuale sulle modalità del pagamento del saldo, è stata frutto di specifica contrattazione ed accettazione.
Assume, altresì, importanza non secondaria la circostanza che la giustificazione del rifiuto di adempiere sia stato reso noto dalla alla controparte non in occasione del presente Parte_1 giudizio, bensì tempestivamente, ossia durante lo svolgimento dei tentativi per la spontanea esecuzione del contratto, come correttezza e buona fede imponevano.
Si rimanda, in particolare, alla deposizione testimoniale resa da , dipendente Testimone_1 della a conoscenza diretta dei fatti, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non è dato Parte_1 dubitare.
Il teste, dopo aver confermato i termini contrattuali circa il pagamento dell'acconto e del saldo, ha riferito di essersi incontrato con il legale rapp.te della società committente, una prima volta, subito dopo l'allaccio del contatore ad opera dell'Enel e di aver ribadito allo stesso che tutto era pronto per l'installazione dell'impianto, previo versamento del saldo;
versamento necessario per il pagamento immediato dei fornitori.
Il teste ha quindi aggiunto di aver ricontattato il legale rapp.te della ( CP_1 Tes_2
e di essere ritornato sui luoghi di cantiere, in data successiva, unitamente al progettista,
[...] reiterando la disponibilità all'esecuzione dell'impianto previo versamento del saldo, secondo le pattuizioni contrattuali (cft. verbale di udienza del 29.10.2015).
4. In definitiva: A) era stato concordato che il pagamento del saldo - prezzo della fornitura dell'impianto - avvenisse subito dopo l'allaccio alla rete Enel e prima del montaggio dell'impianto; B) la società installatrice aveva più volte reiterato di essere pronta ad adempiere previo versamento di quanto pattuito.
Ebbene, essendo ampiamente possibile la effettiva fornitura ed installazione dell'impianto ad opera della convenuta, per stessa ammissione dell'attore, ben avrebbe dovuto la CP_1 adempiere al pagamento anticipato, oggetto di libera contrattazione tra le parti, a maggior ragione dopo che la società convenuta aveva manifestato l'intenzione di voler procedere.
Sul punto può solo aggiungersi che l'esecuzione della prima parte della prestazione, ad opera della convenuta, è stata pacificamente regolare, a seguito del pagamento dell'acconto.
Circostanza che corrobora il corretto adempimento anche rispetto all'attività finale di
5 installazione dell'impianto, ove fosse stato versato il saldo richiesto, si ripete in conformità alle previsioni contrattuali.
Non può configurarsi nella fattispecie in esame, pertanto, alcun colpevole inadempimento in capo alla parte convenuta, odierna appellante.
Dovendosi escludere l'inadempimento contrattuale della convenuta/appellante vanno rigettate la domanda di risoluzione contrattuale e quella conseguenziale di risarcimento del danno.
5. Il Tribunale, quale giudice dell'appello, non può invece esprimersi sul diritto dell'appellante a ritenere ed incamerare definitivamente l'acconto ricevuto, atteso che tale Parte_1 domanda è stata formulata soltanto in via subordinata per l'ipotesi (non verificatasi) di accoglimento della domanda di risoluzione proposta dalla controparte.
6. Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dell'attività espletata, del valore della domanda (cd. disputatum) secondo valori compresi tra minimi e medi in assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto;
va disposta la distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello, così dispone:
1. in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte dalla CP_1
2. condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite CP_1 di entrambi i gradi del giudizio, in favore della in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t.; spese che si liquidano: A. quanto al primo grado, in euro 850,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gennaro
Messina, dichiaratosi antistatario;
B. quanto al presente grado di appello, in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gennaro Messina, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 29.10.2025
Il Giudice
SC SI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
in persona del dr. SC SI, in funzione di giudice dell'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11984 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente:
TRA
(partita IVA ) con sede legale in Calvello alla via San Parte_1 P.IVA_1
PP n. 19, in persona dell'amministratore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Messina del Foro di Potenza ed elettivamente domiciliata in Salerno alla Via
LO AL GN n. 2, nello studio dell‟Avv. Luigi Provenza, giusta procura alle liti conferita in data 13.12.2016;
APPELLANTE
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato CP_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. SC Leo, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del predetto difensore in San Gregorio Magno (SA), Piazza Annunziata n.8;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 705/2016, resa dal G. di P. di Buccino in data
31.10.2016.
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del 21.05.2025
MOTIVAZIONE
1. Con atto introduttivo del giudizio di primo grado, la società conveniva in CP_1 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Buccino, la società chiedendo che Parte_1
1 venisse accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta in relazione al contratto di fornitura ed installazione di impianto fotovoltaico, sottoscritto in data 17.10.2012, con conseguente risoluzione dello stesso e condanna della controparte al pagamento della somma di
€ 4.723,72, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e alla rivalutazione come per legge.
2. Con comparsa di risposta si costituiva la chiedendo il rigetto delle avverse Parte_1 domande per infondatezza. In via gradata, per l'ipotesi di mancato rigetto, insisteva affinchè il
G.d.P. accertasse e dichiarasse l'inadempimento imputabile all'attrice, con diritto di essa convenuta a ritenere ed incamerare l'acconto ricevuto, quale compenso per l'attività svolta.
3. Espletata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed escussione dei testi, il giudizio veniva deciso con la sentenza n. 705/2016, resa dal G.d.P. di
Buccino in data 31.10.2016.
3.1. Il Giudice di primo grado dichiarava la risoluzione del contratto stipulato da CP_1 con per inadempimento di quest'ultima e condannava la convenuta società al Parte_1 pagamento di € 4.723,72 in favore di , oltre gli interessi legali dal giorno della CP_1 domanda a quella del soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali, distratte in favore del difensore antistatario.
4. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la chiedeva la riforma della Parte_1 sentenza impugnata.
4.1. Deduceva l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie, atteso che il giudice di prime cure aveva omesso qualunque esame e riferimento ai patti ed alle condizioni contenute nel contratto stipulato in data 17.12.2012 e nella dichiarazione sottoscritta quale allegato al detto contratto.
Nello specifico prospettava che era stata la a rendersi inadempiente, in quanto CP_1 obbligata a pagare il saldo del prezzo in modo che la previo acquisto dei moduli Parte_1 fotovoltaici, provvedesse alla successiva installazione dell'impianto entro 30 giorni.
4.2. Lamentava, altresì, la violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 1453 cod.civ. e dell'art. 2033 cod.civ., in quanto l'acconto di €. 2.771,34, versato dalla committente alla , Parte_1 costituiva il corrispettivo per l'attività espletate di cui all'art.
6.1 lett. a) e b) del contratto.
4.3. Contestava, infine, che l'impugnata sentenza non avesse tenuto in nessun conto il disposto dell'art. 1460 cod.civ., che invece andava applicato al caso in esame.
5. Previa richiesta di sospensiva, rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “In totale riforma di quanto statuito nell'impugnata sentenza, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'inadempimento per esclusivo fatto e colpa della in persona del legale CP_1
2 rappresentante pro-tempore, del contratto sottoscritto in data 17.10.2012 e conseguenzialmente accertare e dichiarare il diritto dell'appellante a ritenere ed incamerare Parte_1 definitivamente l'acconto ricevuto, quale compenso per l'attività svolta. 3) con vittoria delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, in uno alla relativa maggiorazione per spese generali, nonché dell'ulteriore maggiorazione per C.A.P. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
5. Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'appello per infondatezza;
evidenziava CP_1 che il giudice di primo grado aveva correttamente valorizzato gli esiti dell'istruttoria.
5.1. Deduceva, in particolare, che l'istruttoria di primo grado aveva confermato il totale inadempimento della società convenuta/appellante che non aveva posto dato seguito all'attività di fornitura e montaggio dell'impianto fotovoltaico.
5.2. Insisteva, pertanto, per il rigetto del gravame e per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
6. All'udienza del 21 maggio 2025, sostituita mediante note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata a sentenza con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
***
1. L'appello è fondato.
2. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cft. Cass. Sezioni Unite del 2001 n. 13533) i principi in tema di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi, analoga a quella che ci occupa, di azione di adempimento, possono essere così sintetizzati: a) per l'attore è indispensabile fornire la dimostrazione del contratto, da intendersi alla stregua di ragione giustificativa (ovvero di causa petendi) del credito, allegando l'inadempimento, sicchè la prova del fatto estintivo, modificativo o comunque impeditivo grava sul debitore;
b) tale regola di portata generale va applicata anche nell'ipotesi in cui il debitore, al fine soltanto di paralizzare l'altrui pretesa creditoria, spieghi l'eccezione di inadempimento lamentando un vulnus nella prestazione eseguita dal creditore. In questi casi, all'eccipiente è sufficiente sollevare l'eccezione sicchè spetta al creditore offrire la prova di aver correttamente adempiuto la propria obbligazione;
c) il tutto con la precisazione che, nonostante tale inversione, l'art. 1460 comma 2 c.c. sancisce che non può rifiutarsi l'esecuzione nel caso in cui comunque il rifiuto sia contrario a buona fede.
Nell'eseguire l'indagine sul requisito della buona fede della parte che abbia sollevato l'eccezione d'inadempimento, il giudice deve quindi valutare il comportamento della parte contraente per stabilire quando il rifiuto di adempiere - in relazione alla disciplina delle obbligazioni e dei
3 contratti (artt. 1175, 1366, 1376 cod. civ.) - sia strumento per la tutela del proprio diritto ovvero mezzo per mascherare la propria inadempienza.
3. Tali principi, di portata generale, vanno pertanto trasfusi all'interno della vicenda che ci occupa e dalla loro corretta applicazione consegue la definizione del giudizio.
3.1. Nella specie è pacifico e documentato il contratto intervenuto tra le parti in data 17.10.2012, avente ad oggetto la “Proposta di fornitura di impianto fotovoltaico” (cft. documentazione prodotta dalle parti in primo grado).
3.2. E' altrettanto pacifico il versamento dell'acconto ad opera di CP_1
3.3. La contestazione su cui si fonda la controversia attiene al pagamento del saldo, non avvenuto, ed alla mancata installazione dell'impianto fotovoltaico.
Sul punto è dirimente la previsione contrattuale, da valutarsi unitamente al comportamento tenuto dalle parti.
Quanto alle tempistiche di versamento del saldo, le parti si sono così accordate: “…il saldo, pari alla somma indicata nell'apposito spazio “saldo prezzo impianto” esposto nel frontespizio della proposta -omissis- verrà corrisposto con bonifico bancario o assegno circolare intestato a
( ora ) entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal Parte_2 Parte_1 ricevimento, da parte del Cliente, della comunicazione da parte del Venditore con la quale si avvisa che il progetto ha conseguito l'assenso definitivo, anche implicito, da parte delle autorità competente e che quindi si potrà procedere all'installazione”.
Si rimanda alle condizioni generali di contratto, debitamente e specificamente sottoscritte (cft, in particolare, All. punto 9.1 lett. b).
L'accordo negoziale prevedeva, dunque, il pagamento anticipato del saldo rispetto alla posa in opera dell'impianto fotovoltaico;
la pattuizione è corroborata anche da quanto sottoscritto con l'allegato al contratto, prodotto sin dal primo grado dalla società odierna appellante: viene ribadito l'impegno della società OTP al pagamento anticipato rispetto all'installazione, in contanti, del saldo entro 30 giorni dall'espletamento delle attività propedeutiche all'installazione dell'impianto.
3.4. Quanto all'espletamento delle attività propedeutiche all'installazione dell'impianto è la stessa sin dalla citazione di primo grado, a riferire che non vi erano ostacoli CP_1 all'installazione, a seguito dell'avvenuto allacciamento alla rete di distribuzione ENEL.
La circostanza è dunque da ritenersi pacifica (cft. tenore dell'atto introduttivo).
3.5. A fronte di tali evidenze, l'eccezione di inadempimento sollevata dalla è Parte_1 dunque fondata.
4 3.6. Il rifiuto dell'esecuzione della prestazione (installazione dell'impianto) è, altresì, meritevole di tutela ex art. 1640 c.2 c.c., non potendosi ritenere contrario a buona fede in ragione delle evidenze istruttorie.
In primo luogo, come detto, la clausola contrattuale sulle modalità del pagamento del saldo, è stata frutto di specifica contrattazione ed accettazione.
Assume, altresì, importanza non secondaria la circostanza che la giustificazione del rifiuto di adempiere sia stato reso noto dalla alla controparte non in occasione del presente Parte_1 giudizio, bensì tempestivamente, ossia durante lo svolgimento dei tentativi per la spontanea esecuzione del contratto, come correttezza e buona fede imponevano.
Si rimanda, in particolare, alla deposizione testimoniale resa da , dipendente Testimone_1 della a conoscenza diretta dei fatti, sulla genuinità delle cui dichiarazioni non è dato Parte_1 dubitare.
Il teste, dopo aver confermato i termini contrattuali circa il pagamento dell'acconto e del saldo, ha riferito di essersi incontrato con il legale rapp.te della società committente, una prima volta, subito dopo l'allaccio del contatore ad opera dell'Enel e di aver ribadito allo stesso che tutto era pronto per l'installazione dell'impianto, previo versamento del saldo;
versamento necessario per il pagamento immediato dei fornitori.
Il teste ha quindi aggiunto di aver ricontattato il legale rapp.te della ( CP_1 Tes_2
e di essere ritornato sui luoghi di cantiere, in data successiva, unitamente al progettista,
[...] reiterando la disponibilità all'esecuzione dell'impianto previo versamento del saldo, secondo le pattuizioni contrattuali (cft. verbale di udienza del 29.10.2015).
4. In definitiva: A) era stato concordato che il pagamento del saldo - prezzo della fornitura dell'impianto - avvenisse subito dopo l'allaccio alla rete Enel e prima del montaggio dell'impianto; B) la società installatrice aveva più volte reiterato di essere pronta ad adempiere previo versamento di quanto pattuito.
Ebbene, essendo ampiamente possibile la effettiva fornitura ed installazione dell'impianto ad opera della convenuta, per stessa ammissione dell'attore, ben avrebbe dovuto la CP_1 adempiere al pagamento anticipato, oggetto di libera contrattazione tra le parti, a maggior ragione dopo che la società convenuta aveva manifestato l'intenzione di voler procedere.
Sul punto può solo aggiungersi che l'esecuzione della prima parte della prestazione, ad opera della convenuta, è stata pacificamente regolare, a seguito del pagamento dell'acconto.
Circostanza che corrobora il corretto adempimento anche rispetto all'attività finale di
5 installazione dell'impianto, ove fosse stato versato il saldo richiesto, si ripete in conformità alle previsioni contrattuali.
Non può configurarsi nella fattispecie in esame, pertanto, alcun colpevole inadempimento in capo alla parte convenuta, odierna appellante.
Dovendosi escludere l'inadempimento contrattuale della convenuta/appellante vanno rigettate la domanda di risoluzione contrattuale e quella conseguenziale di risarcimento del danno.
5. Il Tribunale, quale giudice dell'appello, non può invece esprimersi sul diritto dell'appellante a ritenere ed incamerare definitivamente l'acconto ricevuto, atteso che tale Parte_1 domanda è stata formulata soltanto in via subordinata per l'ipotesi (non verificatasi) di accoglimento della domanda di risoluzione proposta dalla controparte.
6. Le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dell'attività espletata, del valore della domanda (cd. disputatum) secondo valori compresi tra minimi e medi in assenza di particolari questioni in fatto ed in diritto;
va disposta la distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Salerno -in funzione di Giudice di Appello - disattesa ogni diversa istanza, in accoglimento dell'appello, così dispone:
1. in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte dalla CP_1
2. condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite CP_1 di entrambi i gradi del giudizio, in favore della in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t.; spese che si liquidano: A. quanto al primo grado, in euro 850,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gennaro
Messina, dichiaratosi antistatario;
B. quanto al presente grado di appello, in euro 174,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gennaro Messina, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 29.10.2025
Il Giudice
SC SI
6