TRIB
Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/10/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2669/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via Kennedy n. 440 presso lo studio dell'Avv. Maria Calderone che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni cunsolo per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi
n. 122, resistente,
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o CP_1 equivalente - altre ipotesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12 dicembre 2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l chiedendo il riconoscimento di una CP_1 malattia professionale, con conseguente condanna dell al CP_2 pagamento dell'indennizzo per danno biologico e/o della rendita per postumi permanenti. Il ricorrente ha allegato documentazione medica attstante plurime patologie osteoarticolari, tra cui spondiloartrosi lombare, gonartrosi bilaterale, artrosi del gomito sinistro, lesioni della cuffia dei rotatori e postumi da rottura del tendine d'Achille, sostenendo che tali condizioni siano state causate dalle mansioni lavorative svolte nel corso di oltre trent'anni di attività come manovale, montatore e gruista presso diverse aziende operanti nella
Raffineria di Milazzo.
L si è costituito in giudizio contestando integralmente le pretese CP_1 attoree, eccependo l'inammissibilità di parte delle domande per mancata previa denuncia amministrativa e, nel merito, l'infondatezza delle stesse per difetto di prova del nesso causale tra le patologie denunciate e le mansioni svolte. L'Istituto ha evidenziato come le malattie indicate non siano tabellate per la mansione di gruista e che, in ogni caso, siano state denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, risultando pertanto prescritte. Ha inoltre sottolineato l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare che le mansioni effettivamente svolte comportassero rischi specifici tali da giustificare l'insorgenza delle patologie lamentate, trattandosi peraltro di condizioni cliniche a genesi multifattoriale, compatibili con l'età del lavoratore e con fattori extralavorativi, quali il sovrappeso e la predisposizione familiare.
All'udienza del 9 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è infondato.
È stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata al dott.
il quale ha escluso la natura professionale delle Persona_1 patologie denunciate.
Il CTU ha accertato che il ricorrente, all'epoca della visita, presentava un quadro di artrosi polidistrettuale a lieve impegno funzionale, compatibile con l'età anagrafica (64 anni), con il sovrappeso e con la fisiologica usura articolare. Le indagini strumentali e l'esame obiettivo non hanno evidenziato deficit funzionali significativi né elementi clinici tali da far ritenere che le patologie fossero riconducibili, in via diretta ed esclusiva, all'attività lavorativa svolta. Il consulente ha pertanto concluso per l'assenza di un nesso causale tra le mansioni di gruista e le condizioni cliniche denunciate, escludendo la configurabilità di una malattia professionale.
Alla luce delle risultanze istruttorie, ed in particolare delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, pienamente condivise da questo giudicante per completezza, coerenza e rigore metodologico, deve ritenersi che le patologie denunciate dal ricorrente non siano riconducibili all'attività lavorativa svolta. In assenza di prova del rischio specifico e del nesso eziologico, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, in considerazione dell'estrema semplicità delle questioni trattate. Per le medesime ragioni si ritiene di poter applicare lo scaglione immediatamente inferiore a quello previsto dal D.M. n. 55/2014 (cfr. Cass. 15 gennaio
2025, n. 955).
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro l così Parte_1 CP_1 provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell delle spese di CP_1 lite, che liquida in € 2.697,00 per compensi professionali, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino