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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/11/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4453/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Dante De Benedetti del Foro di Milano in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso il suo studio (PEC
Email_1
ATTORE
contro
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_2 C.F._1
CONVENUTI CONTUMACI
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1 Voglia questo Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare;
NEL MERITO:
Accertare la responsabilità dei convenuti C.F./P. IVA in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in via Chioda, n. 92 – 37136,
Verona, nonché il Signor C.F. per, tra gli altri, Controparte_2 C.F._1
i motivi ed i titoli esposti nei precedenti scritti difensivi e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro o, eventualmente, anche in via disgiunta, al pagamento in favore di Pt_1
dell'importo complessivo di € 182.855,30, o della altra diversa somma, maggiore o
[...]
minore, accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi dalla data dei pagamenti effettuati da sino al saldo. Parte_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d citazione ritualmente notificato ha agito in rivalsa nei confronti di Parte_1
e al fine di ottenere la restituzione della somma di € CP_1 Controparte_2
182.855,30, dalla medesima corrisposta, in qualità di assicuratrice dell'autoveicolo Opel Zafira di proprietà della prima, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi il giorno 03.03.2019.
A sostegno della domanda l'attrice, invocando la clausola contrattuale che prevedeva l'inoperatività della garanzia in caso di mancanza dei requisiti abilitanti alla guida in capo al conducente, ha dedotto che, nella data sopra indicata, il sig. stava Controparte_2
percorrendo la Strada Ca' Morino, provenendo dal centro di Medole (VR), alla guida della Opel
Zafira, a bordo della quale era trasportati i sig.ri Persona_1 Persona_2
, e allorché, giunto Persona_3 Per_4 Persona_5 Persona_6
all'intersezione con la Strada Provinciale 236, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere con la parte anteriore contro un palo della luce, abbattendolo completamente,
2 proseguendo la marcia per altri venti metri, per arrestarsi poi in un fossato, in prossimità del cavalcavia verso la località Solferino;
che, a causa del violento impatto, il conducente e i passeggeri riportavano lesioni e venivano trasportati presso i diversi ospedali limitrofi;
che gli agenti della Polizia Stradale di Verona, Mantova e Brescia, intervenuti sul posto, elevavano nei confronti del conducente tre verbali di contestazione, riscontrando le seguenti infrazioni:
“artt. 135, co. 14, e 126, co. 11, cod. strada, in quanto residente in Italia da oltre un anno, e cioè dal 24.02.2018, data di acquisizione della residenza anagrafica, circolava alla guida del predetto veicolo munito di patente estera, rilasciata da autorità marocchina in data
12.02.2018, ancora in corso di validità, senza averne richiesto la conversione. La patente è ritirata e sarà inoltrata alla prefettura di Mantova”, inoltre “art. 141, co. 3 e 8, cod. strada, in quanto ometteva di regolare adeguatamente la velocità in un tratto di strada in curva, in prossimità di intersezione stradale, causando incidente stradale con sette feriti” ed infine “art.
172, co. 1 e 10, non faceva uso delle cinture di sicurezza di cui il veicolo era dotato”. Ha aggiunto che, per l'occorso, aveva provveduto a versare € 182.854,02 in favore dei danneggiati.
Seppur ritualmente citati, nessuno dei due convenuti si è costituito.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita come in epigrafe.
Le domande attoree sono fondate e meritano, pertanto, accoglimento.
La relazione d'incidente stradale conferma la descrizione della dinamica del sinistro fornita nell'atto introduttivo del giudizio e la responsabilità esclusiva del Controparte_2
nella sua causazione, riportando che costui aveva perso il controllo del mezzo autonomamente, senza alcun coinvolgimento di altri veicoli, e che gli era stata comminata sanzione amministrativa per aver omesso di regolare adeguatamente la velocità in un tratto di strada in curva, in prossimità di intersezione stradale (cfr. doc. 3 e doc. 10).
3 Parte attrice ha poi dimesso la polizza intercorsa con la proprietaria convenuta, le perizie effettuate sui terzi trasportati e la documentazione comprovante gli importi erogati direttamente a favore di questi ovvero, trattandosi di sinistro in itinere, in favore dell'INAIL per i pregiudizi subiti dai primi, in misura complessiva corrispondente al quantum richiesto di
€ 182.855,30 (v. comunicazioni di liquidazione e assegni bancari al doc. 5, nonché perizie al doc. 11).
Orbene, l'art. 2 delle Condizioni di assicurazione allegate alla polizza, rubricato “sistema di copertura per la responsabilità civile automobilistica”, prevede: “ESCLUSIONI E RIVALSE. Non operatività della garanzia e conseguente rivalsa: la garanzia non sarà valida e l'impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro, in ottemperanza al d. lgs. 209/2005, ai terzi danneggiati nei seguenti casi: conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro” (cfr. doc. 4).
Nel caso, sulla base delle risultanze della relazione di incidente stradale e del verbale di contestazione n. 926648022 (cfr. docc. 3 e 10) - che comprovano come al momento dell'incidente fosse munito di patente di guida straniera non Controparte_2
nazionalizzata nonostante la scadenza del termine prescritto dalla legge, incorrendo nell'illecito amministrativo di cui all'art. 135, co. 14, cod. strada e versando, quindi, nella situazione contrattualmente prevista di “conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore” - devono intendersi integrati i presupposti per l'esclusione dell'operatività della garanzia e l'insorgenza del diritto di rivalsa della Compagnia, non solo verso l'assicurata, ma anche verso il conducente dell'autovettura, del pari responsabile per i danni cagionati.
4 In tal senso si è d'altra parte espressa la Suprema Corte, affermando che “in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il conducente sia munito di valida patente implica la non operatività della garanzia stessa tutte le volte che non ricorra detta circostanza” (v. Cass. civ., Sez. 6, 09/01/2013, n.373; Cass., Sez. 3, 10/11/2009, n. 23741) e che
“lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l'illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità” (v. Cass. pen., Sez. IV, 24/03/2016 n. 17653; Sez. IV,
28/11/2012, n. 4189).
Va pertanto accolta l'azione di rivalsa esperita da , che si estende sia alla società Pt_1
proprietaria del mezzo, sia al conducente, dovendosi ricordare che l'art. 2054 c.c., al terzo comma, stabilisce che il proprietario del veicolo risponde in solido con il conducente cui sia imputabile il sinistro se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà e che, inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del c.d. codice delle assicurazioni private, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non possa opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, com'è in specie, “la rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, è da riferire (…) sia al conducente (…), sia al proprietario del veicolo
- sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà, come qui neppure allegato - in quanto responsabili civili e titolari dell'interesse esposto al rischio” (v. Cass., Sez. 3, Ord.
23/08/2018, n. 21027 e ivi richiamate Cass. 20/07/2017, n. 17963; Cass., 02/12/2014, n.
25421).
I convenuti, rimasti contumaci, non hanno d'altra parte opposto alcuna eccezione rispetto alla responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, all'esistenza Controparte_2
dei danni e all'entità dei risarcimenti corrisposti dall'attrice, né hanno comprovato l'intervenuta conversione della patente straniera in patente italiana, quale fatto impeditivo
5 del diritto alla rivalsa (sull'onere di provare la conversione, gravante sull'assicurato, e non sull'impresa di assicurazione, cfr. Cass., Sez. 3, 13/01/2021, n. 458).
I medesimi, quindi, vanno condannati alla restituzione dell'importo di € 182.855,30 in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla data della domanda stragiudiziale loro rispettivamente trasmesse, ovvero dal 04.03.2021 quanto alla società e dal 28.07.2021 quanto a CP_1
(v. doc. 6 e 8 attorei). Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per il decisum, ai valori medi quanto alle fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi quanto alle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e del mancato deposito di memoria di replica stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna i convenuti e in solido tra loro, a restituire CP_1 Controparte_2
in favore di la somma di € 182.855,30, oltre interessi legali dalla data delle Parte_1
rispettive domande, così come specificata in parte motiva, sino al saldo;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese e € 9.142,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Verona, 16 novembre 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4453/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
(P.IVA Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Dante De Benedetti del Foro di Milano in virtù di mandato in allegato all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso il suo studio (PEC
Email_1
ATTORE
contro
(P.IVA ) CP_1 P.IVA_2
(C.F. Controparte_2 C.F._1
CONVENUTI CONTUMACI
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
1 Voglia questo Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare;
NEL MERITO:
Accertare la responsabilità dei convenuti C.F./P. IVA in persona CP_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in via Chioda, n. 92 – 37136,
Verona, nonché il Signor C.F. per, tra gli altri, Controparte_2 C.F._1
i motivi ed i titoli esposti nei precedenti scritti difensivi e per l'effetto condannare gli stessi, in solido tra loro o, eventualmente, anche in via disgiunta, al pagamento in favore di Pt_1
dell'importo complessivo di € 182.855,30, o della altra diversa somma, maggiore o
[...]
minore, accertata in corso di causa, maggiorata degli interessi dalla data dei pagamenti effettuati da sino al saldo. Parte_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre agli accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d citazione ritualmente notificato ha agito in rivalsa nei confronti di Parte_1
e al fine di ottenere la restituzione della somma di € CP_1 Controparte_2
182.855,30, dalla medesima corrisposta, in qualità di assicuratrice dell'autoveicolo Opel Zafira di proprietà della prima, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi il giorno 03.03.2019.
A sostegno della domanda l'attrice, invocando la clausola contrattuale che prevedeva l'inoperatività della garanzia in caso di mancanza dei requisiti abilitanti alla guida in capo al conducente, ha dedotto che, nella data sopra indicata, il sig. stava Controparte_2
percorrendo la Strada Ca' Morino, provenendo dal centro di Medole (VR), alla guida della Opel
Zafira, a bordo della quale era trasportati i sig.ri Persona_1 Persona_2
, e allorché, giunto Persona_3 Per_4 Persona_5 Persona_6
all'intersezione con la Strada Provinciale 236, perdeva il controllo del mezzo, andando a collidere con la parte anteriore contro un palo della luce, abbattendolo completamente,
2 proseguendo la marcia per altri venti metri, per arrestarsi poi in un fossato, in prossimità del cavalcavia verso la località Solferino;
che, a causa del violento impatto, il conducente e i passeggeri riportavano lesioni e venivano trasportati presso i diversi ospedali limitrofi;
che gli agenti della Polizia Stradale di Verona, Mantova e Brescia, intervenuti sul posto, elevavano nei confronti del conducente tre verbali di contestazione, riscontrando le seguenti infrazioni:
“artt. 135, co. 14, e 126, co. 11, cod. strada, in quanto residente in Italia da oltre un anno, e cioè dal 24.02.2018, data di acquisizione della residenza anagrafica, circolava alla guida del predetto veicolo munito di patente estera, rilasciata da autorità marocchina in data
12.02.2018, ancora in corso di validità, senza averne richiesto la conversione. La patente è ritirata e sarà inoltrata alla prefettura di Mantova”, inoltre “art. 141, co. 3 e 8, cod. strada, in quanto ometteva di regolare adeguatamente la velocità in un tratto di strada in curva, in prossimità di intersezione stradale, causando incidente stradale con sette feriti” ed infine “art.
172, co. 1 e 10, non faceva uso delle cinture di sicurezza di cui il veicolo era dotato”. Ha aggiunto che, per l'occorso, aveva provveduto a versare € 182.854,02 in favore dei danneggiati.
Seppur ritualmente citati, nessuno dei due convenuti si è costituito.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita come in epigrafe.
Le domande attoree sono fondate e meritano, pertanto, accoglimento.
La relazione d'incidente stradale conferma la descrizione della dinamica del sinistro fornita nell'atto introduttivo del giudizio e la responsabilità esclusiva del Controparte_2
nella sua causazione, riportando che costui aveva perso il controllo del mezzo autonomamente, senza alcun coinvolgimento di altri veicoli, e che gli era stata comminata sanzione amministrativa per aver omesso di regolare adeguatamente la velocità in un tratto di strada in curva, in prossimità di intersezione stradale (cfr. doc. 3 e doc. 10).
3 Parte attrice ha poi dimesso la polizza intercorsa con la proprietaria convenuta, le perizie effettuate sui terzi trasportati e la documentazione comprovante gli importi erogati direttamente a favore di questi ovvero, trattandosi di sinistro in itinere, in favore dell'INAIL per i pregiudizi subiti dai primi, in misura complessiva corrispondente al quantum richiesto di
€ 182.855,30 (v. comunicazioni di liquidazione e assegni bancari al doc. 5, nonché perizie al doc. 11).
Orbene, l'art. 2 delle Condizioni di assicurazione allegate alla polizza, rubricato “sistema di copertura per la responsabilità civile automobilistica”, prevede: “ESCLUSIONI E RIVALSE. Non operatività della garanzia e conseguente rivalsa: la garanzia non sarà valida e l'impresa eserciterà – nei confronti del responsabile del danno o del proprietario del veicolo – il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro, in ottemperanza al d. lgs. 209/2005, ai terzi danneggiati nei seguenti casi: conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa dopo il sinistro non viene rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro” (cfr. doc. 4).
Nel caso, sulla base delle risultanze della relazione di incidente stradale e del verbale di contestazione n. 926648022 (cfr. docc. 3 e 10) - che comprovano come al momento dell'incidente fosse munito di patente di guida straniera non Controparte_2
nazionalizzata nonostante la scadenza del termine prescritto dalla legge, incorrendo nell'illecito amministrativo di cui all'art. 135, co. 14, cod. strada e versando, quindi, nella situazione contrattualmente prevista di “conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore” - devono intendersi integrati i presupposti per l'esclusione dell'operatività della garanzia e l'insorgenza del diritto di rivalsa della Compagnia, non solo verso l'assicurata, ma anche verso il conducente dell'autovettura, del pari responsabile per i danni cagionati.
4 In tal senso si è d'altra parte espressa la Suprema Corte, affermando che “in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, la clausola di polizza che condizioni la garanzia assicurativa alla circostanza che il conducente sia munito di valida patente implica la non operatività della garanzia stessa tutte le volte che non ricorra detta circostanza” (v. Cass. civ., Sez. 6, 09/01/2013, n.373; Cass., Sez. 3, 10/11/2009, n. 23741) e che
“lo straniero, residente in Italia da oltre un anno e che guidi con patente straniera in corso di validità, commette l'illecito amministrativo assimilabile alla guida di patente italiana scaduta di validità” (v. Cass. pen., Sez. IV, 24/03/2016 n. 17653; Sez. IV,
28/11/2012, n. 4189).
Va pertanto accolta l'azione di rivalsa esperita da , che si estende sia alla società Pt_1
proprietaria del mezzo, sia al conducente, dovendosi ricordare che l'art. 2054 c.c., al terzo comma, stabilisce che il proprietario del veicolo risponde in solido con il conducente cui sia imputabile il sinistro se non prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà e che, inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata, ai sensi dell'art. 144, secondo comma, del c.d. codice delle assicurazioni private, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non possa opporre al danneggiato le eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione, com'è in specie, “la rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, è da riferire (…) sia al conducente (…), sia al proprietario del veicolo
- sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà, come qui neppure allegato - in quanto responsabili civili e titolari dell'interesse esposto al rischio” (v. Cass., Sez. 3, Ord.
23/08/2018, n. 21027 e ivi richiamate Cass. 20/07/2017, n. 17963; Cass., 02/12/2014, n.
25421).
I convenuti, rimasti contumaci, non hanno d'altra parte opposto alcuna eccezione rispetto alla responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, all'esistenza Controparte_2
dei danni e all'entità dei risarcimenti corrisposti dall'attrice, né hanno comprovato l'intervenuta conversione della patente straniera in patente italiana, quale fatto impeditivo
5 del diritto alla rivalsa (sull'onere di provare la conversione, gravante sull'assicurato, e non sull'impresa di assicurazione, cfr. Cass., Sez. 3, 13/01/2021, n. 458).
I medesimi, quindi, vanno condannati alla restituzione dell'importo di € 182.855,30 in favore dell'attrice, oltre interessi legali dalla data della domanda stragiudiziale loro rispettivamente trasmesse, ovvero dal 04.03.2021 quanto alla società e dal 28.07.2021 quanto a CP_1
(v. doc. 6 e 8 attorei). Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 per il decisum, ai valori medi quanto alle fasi di studio e introduttiva e ai valori minimi quanto alle fasi di trattazione/istruttoria e decisionale, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria e del mancato deposito di memoria di replica stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. condanna i convenuti e in solido tra loro, a restituire CP_1 Controparte_2
in favore di la somma di € 182.855,30, oltre interessi legali dalla data delle Parte_1
rispettive domande, così come specificata in parte motiva, sino al saldo;
2. condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per spese e € 9.142,00 per compenso, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
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