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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ; CP_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Alessandra
Natale (c.f. ) in Caronno Petrussella (VA), alla via Dante n. 63; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.01.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio, che riguarda loro stessi, alle seguenti condizioni: pagina 1 di 3 “omologare con sentenza le seguenti nuove condizioni in modifica della
Sentenza n. 551 pubblicata in data 13.07.2024 passata in giudicato in data 13.02.2025
(proc. n. rg. 2427/2023 Tribunale di Lodi sez. I Civile)
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) I coniugi, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, assumono le seguenti determinazioni necessarie per definire la regolamentazione globale della crisi coniugale.
3) La sig.ra avvierà la procedura per l'accollo integrale del mutuo ipotecario concesso a d CP_1
entrambi i coniugi in data 15.03.2013 dalla Banca Credito Valtellinese Soc. Coop., con atto registrato a Soresina il 20.03.2013 al n. 668, serie 1T a firma del Notaio rogante Dott.
con piena e totale liberazione del sig. dal debito contratto Persona_1 Pt_1 nonché dagli effetti derivanti dall'ipoteca costituita a garanzia del mutuo medesimo.
4) Al buon esito dell'accollo integrale da parte della sig.ra del contratto di mutuo di cui al CP_1 punto che precede, il sig. cederà alla sig.ra l'intera proprietà dell'immobile Pt_1 CP_1
presso cui, in pendenza di matrimonio, era ubicata la residenza coniugale;
più precisamente trattasi dell'unità immobiliare sita nel Comune di Cerro al Lambro (MI), alla via IV Novembre n.
31/B (id. al fg. 2, mapp. 30/701, piano T-1, cat A/3).
5) I coniugi, in relazione alle suddette determinazioni patrimoniali, beneficeranno dell'esenzione ex art. 19 legge 74/1987 da ogni imposta di registro, ipotecaria e catastale.
6) Le eventuali spese ed imposte, accessorie e/o conseguenti e/o connesse al descritto trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile di cui al punto che precede, ove non dovessero rientrare nell'esenzione di cui al punto 5), saranno a carico esclusivo dell'acquirente sig.ra . CP_1
7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non sarà dovuto alcun contributo al mantenimento degli stessi.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51
III c.p.c.
Con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 19.02.2025 i ricorrenti hanno ribadito la loro determinazione a voler modificare le disposizioni economiche/patrimoniali di cui alla sentenza di divorzio n. 551/2024 del Tribunale di Lodi del 05.07.2024, pubblicata in data 13.07.2024.
pagina 2 di 3 Alla predetta udienza la Giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti nel rispetto dei termini assegnati, dato atto che le parti non intendono riconciliarsi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) modifica la sentenza di divorzio n 551/2024 pubblicata in data 13.07.2024 e per l'effetto omologa le condizioni di divorzio relative ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lodi, il 5.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ; CP_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Alessandra
Natale (c.f. ) in Caronno Petrussella (VA), alla via Dante n. 63; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dalla Giudice relatrice dott.ssa Luisa Dalla Via;
udita la lettura delle conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 03.01.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di modifica delle condizioni di divorzio, che riguarda loro stessi, alle seguenti condizioni: pagina 1 di 3 “omologare con sentenza le seguenti nuove condizioni in modifica della
Sentenza n. 551 pubblicata in data 13.07.2024 passata in giudicato in data 13.02.2025
(proc. n. rg. 2427/2023 Tribunale di Lodi sez. I Civile)
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2) I coniugi, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, assumono le seguenti determinazioni necessarie per definire la regolamentazione globale della crisi coniugale.
3) La sig.ra avvierà la procedura per l'accollo integrale del mutuo ipotecario concesso a d CP_1
entrambi i coniugi in data 15.03.2013 dalla Banca Credito Valtellinese Soc. Coop., con atto registrato a Soresina il 20.03.2013 al n. 668, serie 1T a firma del Notaio rogante Dott.
con piena e totale liberazione del sig. dal debito contratto Persona_1 Pt_1 nonché dagli effetti derivanti dall'ipoteca costituita a garanzia del mutuo medesimo.
4) Al buon esito dell'accollo integrale da parte della sig.ra del contratto di mutuo di cui al CP_1 punto che precede, il sig. cederà alla sig.ra l'intera proprietà dell'immobile Pt_1 CP_1
presso cui, in pendenza di matrimonio, era ubicata la residenza coniugale;
più precisamente trattasi dell'unità immobiliare sita nel Comune di Cerro al Lambro (MI), alla via IV Novembre n.
31/B (id. al fg. 2, mapp. 30/701, piano T-1, cat A/3).
5) I coniugi, in relazione alle suddette determinazioni patrimoniali, beneficeranno dell'esenzione ex art. 19 legge 74/1987 da ogni imposta di registro, ipotecaria e catastale.
6) Le eventuali spese ed imposte, accessorie e/o conseguenti e/o connesse al descritto trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile di cui al punto che precede, ove non dovessero rientrare nell'esenzione di cui al punto 5), saranno a carico esclusivo dell'acquirente sig.ra . CP_1
7) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, non sarà dovuto alcun contributo al mantenimento degli stessi.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51
III c.p.c.
Con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, in data 19.02.2025 i ricorrenti hanno ribadito la loro determinazione a voler modificare le disposizioni economiche/patrimoniali di cui alla sentenza di divorzio n. 551/2024 del Tribunale di Lodi del 05.07.2024, pubblicata in data 13.07.2024.
pagina 2 di 3 Alla predetta udienza la Giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti nel rispetto dei termini assegnati, dato atto che le parti non intendono riconciliarsi, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
1) modifica la sentenza di divorzio n 551/2024 pubblicata in data 13.07.2024 e per l'effetto omologa le condizioni di divorzio relative ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Lodi, il 5.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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