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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2889/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2889/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giulia Sargenti;
e nato il [...] a [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Sargenti.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno.
2. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento ad uno o ad entrambi della proprietà esclusiva di beni – mobili registrati e immobili - di seguito descritti rinunciando reciprocamente al diritto al mantenimento e a qualsiasi forma di sostentamento.
3. I coniugi permutano tra loro gli autoveicoli di cui sono reciprocamente intestatari dichiarando di esserne legittimi proprietari e che essi sono liberi da ipoteche, pignoramenti, vincoli o diritti di terzi.
Nel dettaglio:
- 1 - ▪ il signor cede e trasferisce alla signora la Controparte_1 Parte_1 proprietà dell'autoveicolo targato GD803ZJ modello Mercedes Benz, Classe A (cfr. doc. 9);
▪ a sua volta, la signora cede e trasferisce al signor Parte_1 CP_1 la proprietà dell'autoveicolo targato FR737GH modello Fiat 500 (cfr. doc. 10)
[...]
I coniugi convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, la predetta permuta avviene senza la corresponsione di alcun conguaglio e con spese di trasferimento a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.
4. Il signor cede e trasferisce, nel contesto del presente giudizio, Controparte_1 alla signora - che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge - la Parte_1 propria quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà della casa coniugale determinata dalla porzione di fabbricato bifamiliare con corte sito in Castelbellino (AN), Via Don Sturzo n. 13, completa degli arredi, costituito da:
▪ appartamento al piano primo, con ingresso indipendente, composto da soggiorno, cucina, tre stanze, due bagni, disimpegno, ripostiglio, con due balconi e terrazza, con annesse tre soffitte, ripostiglio, w.c. e disimpegno al piano secondo e due cantine, lavanderia e w.c. al piano terra distinto nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 711 sub. 6, via Don Sturzo, p.
1-T-2, categoria A/2, classe 2, vani 8, rendita euro 723,04, superficie catastale 194 m2;
▪ Garage al piano terra distinto nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 711 sub. 4, via Don
Sturzo, p. T, categoria C/6, classe 6, 34 m2, rendita euro 82,53;
▪ Porzione di corte esclusiva, distinta al N.C.E.U. al foglio 1, particella 711 sub. 2, come bene comune non censibile ai sub. 4 e 6.
Il tutto come graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati, che, in copia, si allegano (cfr. 7).
Confini nell'insieme: proprietà , Via Don Sturzo, proprietà Parte_2 Pt_3 salvo altri.
5. Il Sig. (Cod. Fisc. ), nato a [...]_1 C.F._1 del Tronto (AP) il 28.06.1964 e residente a [...], in Via Don Luigi Sturzo n.
13, cede alla signora (Cod. Fisc. ), nata a [...] C.F._2
ON (AN) il 05/05/1967 e residente a [...], in Via Don Luigi Sturzo
n. 13, che accetta, la quota di ½ (pari al valore di euro 179.722,80) in piena proprietà della porzione di immobile sopra descritto del valore complessivamente indicato nella perizia estimativa giurata a firma del Geom. (doc. 11). I coniugi convengono che, Persona_1 in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente
- 2 - trasferimento immobiliare avviene a titolo di sistemazione dei rapporti familiari e senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Con espressa rinuncia ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale.
6. Tanto dichiarano i signori e in via sostitutiva Parte_1 Controparte_1 dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati sopra indicati.
7. La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono conformi allo stato di fatto delle porzioni immobiliari medesime, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, non sussistendo difformità rilevanti, tali da influire sulla consistenza e sull'attribuzione di classe e categoria catastali.
8. La parte cessionaria, già comproprietaria, per quanto di sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
9. Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
10. La parte cedente presta tutte le garanzie di legge, dichiarando che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà, libero da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie ed altri pesi o vincoli, comunque pregiudizievoli, a terzi spettanti.
Precisano le parti che su quanto in oggetto non competono a terzi diritti di prelazione.
11. Con riferimento alle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia, la parte cedente, in ordine a quanto richiesto dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente e, in particolare, dalla Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (e successive modificazioni e/o integrazioni) – dichiara e la parte cessionaria ne prende atto:
- che il fabbricato in oggetto è stato edificato in virtù della concessione edilizia n. 1800 rilasciata dal Comune di Castelbellino in data 20.03.1996 e successiva D.I.A. n. 2277 per variazioni interne prot. n. 5239 del 4.09.1998 ed è stato dichiarato abitabile il 23 dicembre
1998;
- che con D.I.A. prot. n. 7987 del 18.11.2006 presentata al Comune di Castelbellino si è provveduto alla installazione di gazebo in legno lamellare con copertura di telo ombreggiante sul retro del fabbricato;
- 3 - - che da allora non sono state eseguite opere tali da richiedere titoli abilitativi di qualsiasi natura, anche in sanatoria, da parte dei competenti uffici, ovvero che fossero soggetti a dichiarazioni o comunicazioni di inizio attività.
Il tutto come meglio chiarito dalla perizia giurata del tecnico Geom. qui Persona_1 allegata (cfr. doc. 11).
12. Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. La parte cedente presta garanzia, ai sensi dell'art. 1 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in ordine alla conformità degli impianti posti al servizio delle consistenze immobiliari oggetto del presente atto, alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione o della loro ultima modifica, ma non a quella attuale, dichiarando di non essere in possesso delle relative dichiarazioni di conformità. La parte cessionaria, a tal fine, in quanto già comproprietaria delle suddette porzioni immobiliari, dichiara di ben conoscere lo stato attuale dei predetti impianti e di esonerare la parte cedente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale onere di loro adeguamento, rinunciando ad ogni azione per la causale in oggetto. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (e successive integrazioni e modificazioni), la parte cedente dichiara e dà atto che l'unità immobiliare ad uso abitativo oggetto della presente cessione è dotata di Attestato di
Prestazione Energetica (APE) redatto in data 24.06.2025 dal Geom. Persona_1 iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona al n.ro 1809.
La parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente il predetto APE che qui viene allegato (doc. 12).
13. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano in via sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt.1754 s.s. c.c.
14. In ordine alla provenienza dell'immobile oggetto di trasferimento, i coniugi dichiarano che:
- l'area su cui è eretto il fabbricato è stata acquistata da (Cod. Fisc. Parte_1
), nata a [...] il [...] e da suo fratello C.F._2
- 4 - (Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] con Parte_2 C.F._3 atto a rogito Notaio di Castelfidardo del 07.02.1997, repertorio n. 20980, registrato Per_2 in Ancona il 26.02.1997, al n. 654, serie 1 V e trascritto in Ancona il 26.02.1997 al n. 2400 di reg. part.,
- con atto di divisione a rogito Notaio di Jesi del 05.03.1999, repertorio n. 9297, Per_3 registrato in Jesi il 19.03.1999, al n. 226, serie 1 V e trascritto in Ancona il 9.03.1999 al n.
4359 di reg. part., i fratelli scioglievano lo stato di comunione e, per l'effetto, la Pt_1 piena proprietà della porzione di fabbricato bifamiliare oggetto del presente atto veniva assegnato ad;
Parte_1
- con atto di compravendita a rogito Notaio di Jesi del 17.03.1999, repertorio n. Per_3
9430, registrato in Jesi il 2.04.1999, al n. 272, serie 1 V e trascritto in Ancona il 19.04.1999 al n. 3597 di reg. part., trasferiva al coniuge la Parte_1 Controparte_1 quota di un mezzo della porzione immobiliare in oggetto.
14. I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art.19 legge 74/1987 e Corte cost. n.202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
15. Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n.80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
16. Tutti i trasferimenti qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
17. Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le parti si obbligano, pertanto a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
- 5 - 18. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver suddiviso tra loro tutti i beni mobili tra loro cointestati”.
All'udienza del 15.10.2025 le parti hanno ulteriormente indicato gli estremi dell'attestato di prestazione energetica (APE) depositato: codice identificativo 20250623-042008-72195 valido fino al 23.06.2035.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Controparte_1 si sono sposati a Jesi (AN) il 08/12/1990, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. All'udienza del 15.10.2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 15.10.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Va in particolare evidenziato che è stato previsto il trasferimento del diritto di proprietà della quota del 50% dell'abitazione familiare del signor in favore della Controparte_1 signora . Parte_1
Il trasferimento immobiliare si è validamente perfezionato nell'ambito del presente procedimento essendo state rispettate tutte le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. SS UU n. 21761/2021) considerato che:
- l'accordo è stato inserito nel verbale di udienza del 15.10.2025, che è stato redatto da ausiliario del Giudice;
- come risulta dalla dichiarazione inserita nel fascicolo telematico in data 16.07.2025 il cancelliere ha attestato che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di cui all'art. 29 comma 1 bis L. n. 52 del 1985.
- 6 - Nulla, invece, con riferimento ai due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni indicate per la separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a Jesi (AN) il 08/12/1990, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 161, parte 2, serie A dell'anno
1990; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e nel verbale di udienza del 15.10.2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2889/2025 promosso da:
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giulia Sargenti;
e nato il [...] a [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Sargenti.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno.
2. I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, convengono di far rientrare nelle condizioni di separazione le attribuzioni patrimoniali con relativo riconoscimento ad uno o ad entrambi della proprietà esclusiva di beni – mobili registrati e immobili - di seguito descritti rinunciando reciprocamente al diritto al mantenimento e a qualsiasi forma di sostentamento.
3. I coniugi permutano tra loro gli autoveicoli di cui sono reciprocamente intestatari dichiarando di esserne legittimi proprietari e che essi sono liberi da ipoteche, pignoramenti, vincoli o diritti di terzi.
Nel dettaglio:
- 1 - ▪ il signor cede e trasferisce alla signora la Controparte_1 Parte_1 proprietà dell'autoveicolo targato GD803ZJ modello Mercedes Benz, Classe A (cfr. doc. 9);
▪ a sua volta, la signora cede e trasferisce al signor Parte_1 CP_1 la proprietà dell'autoveicolo targato FR737GH modello Fiat 500 (cfr. doc. 10)
[...]
I coniugi convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, la predetta permuta avviene senza la corresponsione di alcun conguaglio e con spese di trasferimento a carico di entrambi i coniugi in parti uguali.
4. Il signor cede e trasferisce, nel contesto del presente giudizio, Controparte_1 alla signora - che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge - la Parte_1 propria quota di ½ (un mezzo) della piena proprietà della casa coniugale determinata dalla porzione di fabbricato bifamiliare con corte sito in Castelbellino (AN), Via Don Sturzo n. 13, completa degli arredi, costituito da:
▪ appartamento al piano primo, con ingresso indipendente, composto da soggiorno, cucina, tre stanze, due bagni, disimpegno, ripostiglio, con due balconi e terrazza, con annesse tre soffitte, ripostiglio, w.c. e disimpegno al piano secondo e due cantine, lavanderia e w.c. al piano terra distinto nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 711 sub. 6, via Don Sturzo, p.
1-T-2, categoria A/2, classe 2, vani 8, rendita euro 723,04, superficie catastale 194 m2;
▪ Garage al piano terra distinto nel N.C.E.U. al foglio 1, particella 711 sub. 4, via Don
Sturzo, p. T, categoria C/6, classe 6, 34 m2, rendita euro 82,53;
▪ Porzione di corte esclusiva, distinta al N.C.E.U. al foglio 1, particella 711 sub. 2, come bene comune non censibile ai sub. 4 e 6.
Il tutto come graficamente rappresentato nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati, che, in copia, si allegano (cfr. 7).
Confini nell'insieme: proprietà , Via Don Sturzo, proprietà Parte_2 Pt_3 salvo altri.
5. Il Sig. (Cod. Fisc. ), nato a [...]_1 C.F._1 del Tronto (AP) il 28.06.1964 e residente a [...], in Via Don Luigi Sturzo n.
13, cede alla signora (Cod. Fisc. ), nata a [...] C.F._2
ON (AN) il 05/05/1967 e residente a [...], in Via Don Luigi Sturzo
n. 13, che accetta, la quota di ½ (pari al valore di euro 179.722,80) in piena proprietà della porzione di immobile sopra descritto del valore complessivamente indicato nella perizia estimativa giurata a firma del Geom. (doc. 11). I coniugi convengono che, Persona_1 in considerazione dei complessivi rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti, il presente
- 2 - trasferimento immobiliare avviene a titolo di sistemazione dei rapporti familiari e senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Con espressa rinuncia ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale.
6. Tanto dichiarano i signori e in via sostitutiva Parte_1 Controparte_1 dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati sopra indicati.
7. La parte cedente, in merito al trasferimento sopra indicato, dichiara che i dati catastali sopra riportati e le relative planimetrie catastali sono conformi allo stato di fatto delle porzioni immobiliari medesime, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, non sussistendo difformità rilevanti, tali da influire sulla consistenza e sull'attribuzione di classe e categoria catastali.
8. La parte cessionaria, già comproprietaria, per quanto di sua personale conoscenza, prende atto di quanto sopra e ne dà conferma.
9. Si dà atto, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni, che gli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari.
10. La parte cedente presta tutte le garanzie di legge, dichiarando che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà, libero da trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie ed altri pesi o vincoli, comunque pregiudizievoli, a terzi spettanti.
Precisano le parti che su quanto in oggetto non competono a terzi diritti di prelazione.
11. Con riferimento alle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia, la parte cedente, in ordine a quanto richiesto dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente e, in particolare, dalla Legge 28 febbraio 1985 n. 47 (e successive modificazioni e/o integrazioni) – dichiara e la parte cessionaria ne prende atto:
- che il fabbricato in oggetto è stato edificato in virtù della concessione edilizia n. 1800 rilasciata dal Comune di Castelbellino in data 20.03.1996 e successiva D.I.A. n. 2277 per variazioni interne prot. n. 5239 del 4.09.1998 ed è stato dichiarato abitabile il 23 dicembre
1998;
- che con D.I.A. prot. n. 7987 del 18.11.2006 presentata al Comune di Castelbellino si è provveduto alla installazione di gazebo in legno lamellare con copertura di telo ombreggiante sul retro del fabbricato;
- 3 - - che da allora non sono state eseguite opere tali da richiedere titoli abilitativi di qualsiasi natura, anche in sanatoria, da parte dei competenti uffici, ovvero che fossero soggetti a dichiarazioni o comunicazioni di inizio attività.
Il tutto come meglio chiarito dalla perizia giurata del tecnico Geom. qui Persona_1 allegata (cfr. doc. 11).
12. Le parti espressamente dichiarano di essere edotte della disciplina energetica contenuta nel D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. La parte cedente presta garanzia, ai sensi dell'art. 1 D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in ordine alla conformità degli impianti posti al servizio delle consistenze immobiliari oggetto del presente atto, alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione o della loro ultima modifica, ma non a quella attuale, dichiarando di non essere in possesso delle relative dichiarazioni di conformità. La parte cessionaria, a tal fine, in quanto già comproprietaria delle suddette porzioni immobiliari, dichiara di ben conoscere lo stato attuale dei predetti impianti e di esonerare la parte cedente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale onere di loro adeguamento, rinunciando ad ogni azione per la causale in oggetto. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni nazionali in materia di certificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (e successive integrazioni e modificazioni), la parte cedente dichiara e dà atto che l'unità immobiliare ad uso abitativo oggetto della presente cessione è dotata di Attestato di
Prestazione Energetica (APE) redatto in data 24.06.2025 dal Geom. Persona_1 iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona al n.ro 1809.
La parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte cedente il predetto APE che qui viene allegato (doc. 12).
13. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano in via sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt.1754 s.s. c.c.
14. In ordine alla provenienza dell'immobile oggetto di trasferimento, i coniugi dichiarano che:
- l'area su cui è eretto il fabbricato è stata acquistata da (Cod. Fisc. Parte_1
), nata a [...] il [...] e da suo fratello C.F._2
- 4 - (Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] con Parte_2 C.F._3 atto a rogito Notaio di Castelfidardo del 07.02.1997, repertorio n. 20980, registrato Per_2 in Ancona il 26.02.1997, al n. 654, serie 1 V e trascritto in Ancona il 26.02.1997 al n. 2400 di reg. part.,
- con atto di divisione a rogito Notaio di Jesi del 05.03.1999, repertorio n. 9297, Per_3 registrato in Jesi il 19.03.1999, al n. 226, serie 1 V e trascritto in Ancona il 9.03.1999 al n.
4359 di reg. part., i fratelli scioglievano lo stato di comunione e, per l'effetto, la Pt_1 piena proprietà della porzione di fabbricato bifamiliare oggetto del presente atto veniva assegnato ad;
Parte_1
- con atto di compravendita a rogito Notaio di Jesi del 17.03.1999, repertorio n. Per_3
9430, registrato in Jesi il 2.04.1999, al n. 272, serie 1 V e trascritto in Ancona il 19.04.1999 al n. 3597 di reg. part., trasferiva al coniuge la Parte_1 Controparte_1 quota di un mezzo della porzione immobiliare in oggetto.
14. I trasferimenti come qui effettuati sono esenti da imposte e tasse in genere, ai sensi dell'art.19 legge 74/1987 e Corte cost. n.202/2003, in quanto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
15. Si rappresenta che i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n.80/E Agenzia delle Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano ad oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza dal detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza aver proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
16. Tutti i trasferimenti qui disposti devono considerarsi a carattere oneroso, anche se attuati senza corresponsione di controprestazione e non donativo, in quanto rientranti nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
17. Le parti si obbligano ad effettuare, a loro cura e spese, la trascrizione e/o le richieste di ulteriori formalità di pubblicità immobiliare nonché la conseguente voltura del titolo presso i competenti uffici, esonerando il cancelliere da ogni responsabilità in merito. Le parti si obbligano, pertanto a depositare nel fascicolo telematico entro venti giorni dalla data di deposito del provvedimento che conclude il giudizio di separazione la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare e, successivamente, a depositare nel fascicolo telematico anche copia della nota di trascrizione (e/o annotazione) rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
- 5 - 18. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver suddiviso tra loro tutti i beni mobili tra loro cointestati”.
All'udienza del 15.10.2025 le parti hanno ulteriormente indicato gli estremi dell'attestato di prestazione energetica (APE) depositato: codice identificativo 20250623-042008-72195 valido fino al 23.06.2035.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Controparte_1 si sono sposati a Jesi (AN) il 08/12/1990, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. All'udienza del 15.10.2025 le parti sono comparse personalmente ed hanno insistito per l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c. che in data 15.10.2025 ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Va in particolare evidenziato che è stato previsto il trasferimento del diritto di proprietà della quota del 50% dell'abitazione familiare del signor in favore della Controparte_1 signora . Parte_1
Il trasferimento immobiliare si è validamente perfezionato nell'ambito del presente procedimento essendo state rispettate tutte le indicazioni in proposito fornite dalla Corte di cassazione (cfr. Cass. SS UU n. 21761/2021) considerato che:
- l'accordo è stato inserito nel verbale di udienza del 15.10.2025, che è stato redatto da ausiliario del Giudice;
- come risulta dalla dichiarazione inserita nel fascicolo telematico in data 16.07.2025 il cancelliere ha attestato che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni di cui all'art. 29 comma 1 bis L. n. 52 del 1985.
- 6 - Nulla, invece, con riferimento ai due figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni indicate per la separazione. Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio a Jesi (AN) il 08/12/1990, trascritto nel
[...]
Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 161, parte 2, serie A dell'anno
1990; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e nel verbale di udienza del 15.10.2025 e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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