Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 190
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella sia tempestiva, considerando la sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 (art. 68 D.L. 18/2020), che ha prorogato i termini di 24 mesi.

  • Rigettato
    Perdita di possesso del veicolo

    La Corte ha rilevato che non risultano annotazioni al PRA relative alla perdita di possesso del veicolo dopo il 2015 e che il veicolo è rimasto intestato al ricorrente fino al 2022, rendendolo fiscalmente responsabile.

  • Rigettato
    Giudicato esterno

    Non menzionato esplicitamente nella decisione, ma implicitamente rigettato in quanto il ricorso è stato rigettato nel suo complesso.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La Corte ha ritenuto sia GI LI che ER legittimati a stare in giudizio, in quanto i motivi di ricorso facevano riferimento all'attività di entrambi gli enti.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna alle spese e rimborso

    La Corte ha rigettato il ricorso principale, ma ha ritenuto opportuno compensare le spese del giudizio a causa della normativa emergenziale che ha prorogato i termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 190
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 190
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo