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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1999/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210142495626000 TASSA AUTO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1707/2025 depositato il 08/07/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 29320210142495626 notificata il 19/01/2024 per tassa auto 2018 (€ 1.536,60) relatva a tre veicoli.
Motivi del ricorso:
Prescrizione del credito: Il termine triennale per la riscossione è scaduto (doveva essere notificata entro il
31/12/2021). Perdita di possesso del veicolo (targa Targa_1): Il veicolo è stato rubato nel 2015 e mai ritrovato. Richiesta: Annullamento della cartella, condanna alle spese e rimborso di eventuali somme già riscosse.
ER si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso. Non entra nel merito, ma si riserva ulteriori deduzioni.Sottolinea la propria legittimazione come soggetto subentrato a Equitalia.
GI LI con proprie controdeduzioni esponeva quanto segue:
La normativa regionale consente l'iscrizione diretta a ruolo senza avvisi di accertamento. La cartella è il primo atto legittimo di riscossione (confermata da Corte Costituzionale n. 152/2018).
In ordine alla prescrizione, la stessa non risulta maturata per effetto della normativa emergenziale CO-19
(art. 68 D.L. 18/2020) che ha sospeso i termini essendo prevista una proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione e decadenza.
I ruoli sono stati emessi nel 2021 e la notifica del 19/01/2024 è nei termini (scadenza prorogata al 26/03/2024).
Il veicolo è ancora intestato al ricorrente: Il PRA non riporta alcuna trascrizione della vendita o perdita di possesso del veicolo. Senza trascrizione, il sig. Ricorrente_1 resta fiscalmente responsabile. Il contratto di vendita non è sufficiente senza registrazione al PRA (Cassazione e Corte Costituzionale confermano).
Richiesta: Rigetto del ricorso, conferma della cartella, condanna del ricorrente alle spese.
La parte ricorrente depositava memoria ove insisteva nei motivi di ricorso. Rappresentava in particolare quanto segue:
Prescrizione del credito: La cartella è stata notificata oltre il termine triennale previsto dalla legge per la riscossione delle tasse automobilistiche.
Decadenza: Anche considerando la sospensione CO (541 giorni o 24 mesi), la notifica è avvenuta fuori tempo massimo.
Giudicato esterno: In precedenti giudizi tra le stesse parti, per lo stesso veicolo rubato nel 2015, la pretesa
è stata annullata. Si chiede di applicare lo stesso principio.
Difetto di legittimazione passiva: Il veicolo era stato rubato e mai ritrovato, quindi il contribuente non era più possessore. L'Agenzia si è costituita solo con memorie illustrative, senza controdeduzioni complete come richiesto dalla legge. ER depositava memoria che faceva seguito alle controdeduzioni depositate in precedenza rilevando:
Carenza di legittimazione passiva: ER non è responsabile della formazione del ruolo, ma solo della notifica della cartella. La responsabilità è della GI LI.
Prescrizione non maturata: La notifica è avvenuta entro i termini, considerando la sospensione CO di
541 giorni.
Ruoli regolarmente consegnati: I ruoli sono stati emessi dalla GI LI il 09/02/2021 e consegnati ad ER il 25/02/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Sia GI LI che ER sono legittimati a stare in giudizio in quanto i motivi di ricorso fanno riferimento alla attività dei due enti. La cartella è stata notificata in data 19.1.24, Essa è tempestiva per effetto della normativa emergenziale covid 19 che prevede un ulteriore periodo di 24 mesi di sospensione. Infatti occorre fare riferimento alla normativa emergenziale che ha “allungato” di 24 mesi i termini decadenziali.
- In ordine al veicolo tg Targa_2, non risulta alcuna annotazione al PRA di una perdita del possesso successiva al 2015, in quanto, risulta il trasferimento di proprietà del veicolo al ricorrente medesimo annotato al PRA in data 15 gennaio 2015 con validità dalla medesima data, cui segue, un successivo trasferimento di proprietà solamente in data 2 maggio 2022, per cui, anche tale veicolo era intestato a ricorrente nell'anno tributario intimato.
Emerge il mancato pagamento del bollo relativo al veicolo Targa_1 che assume genericamente essere stato rubato e al veicolo Targa_3
Conclusivamente, la cartella va confermata ma ,per effetto della normativa emergenziale che ha prorogato i termini di 24 mesi, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 7.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1999/2024 depositato il 18/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GI LI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210142495626000 TASSA AUTO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1707/2025 depositato il 08/07/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1 impugna la cartella di pagamento n. 29320210142495626 notificata il 19/01/2024 per tassa auto 2018 (€ 1.536,60) relatva a tre veicoli.
Motivi del ricorso:
Prescrizione del credito: Il termine triennale per la riscossione è scaduto (doveva essere notificata entro il
31/12/2021). Perdita di possesso del veicolo (targa Targa_1): Il veicolo è stato rubato nel 2015 e mai ritrovato. Richiesta: Annullamento della cartella, condanna alle spese e rimborso di eventuali somme già riscosse.
ER si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso. Non entra nel merito, ma si riserva ulteriori deduzioni.Sottolinea la propria legittimazione come soggetto subentrato a Equitalia.
GI LI con proprie controdeduzioni esponeva quanto segue:
La normativa regionale consente l'iscrizione diretta a ruolo senza avvisi di accertamento. La cartella è il primo atto legittimo di riscossione (confermata da Corte Costituzionale n. 152/2018).
In ordine alla prescrizione, la stessa non risulta maturata per effetto della normativa emergenziale CO-19
(art. 68 D.L. 18/2020) che ha sospeso i termini essendo prevista una proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione e decadenza.
I ruoli sono stati emessi nel 2021 e la notifica del 19/01/2024 è nei termini (scadenza prorogata al 26/03/2024).
Il veicolo è ancora intestato al ricorrente: Il PRA non riporta alcuna trascrizione della vendita o perdita di possesso del veicolo. Senza trascrizione, il sig. Ricorrente_1 resta fiscalmente responsabile. Il contratto di vendita non è sufficiente senza registrazione al PRA (Cassazione e Corte Costituzionale confermano).
Richiesta: Rigetto del ricorso, conferma della cartella, condanna del ricorrente alle spese.
La parte ricorrente depositava memoria ove insisteva nei motivi di ricorso. Rappresentava in particolare quanto segue:
Prescrizione del credito: La cartella è stata notificata oltre il termine triennale previsto dalla legge per la riscossione delle tasse automobilistiche.
Decadenza: Anche considerando la sospensione CO (541 giorni o 24 mesi), la notifica è avvenuta fuori tempo massimo.
Giudicato esterno: In precedenti giudizi tra le stesse parti, per lo stesso veicolo rubato nel 2015, la pretesa
è stata annullata. Si chiede di applicare lo stesso principio.
Difetto di legittimazione passiva: Il veicolo era stato rubato e mai ritrovato, quindi il contribuente non era più possessore. L'Agenzia si è costituita solo con memorie illustrative, senza controdeduzioni complete come richiesto dalla legge. ER depositava memoria che faceva seguito alle controdeduzioni depositate in precedenza rilevando:
Carenza di legittimazione passiva: ER non è responsabile della formazione del ruolo, ma solo della notifica della cartella. La responsabilità è della GI LI.
Prescrizione non maturata: La notifica è avvenuta entro i termini, considerando la sospensione CO di
541 giorni.
Ruoli regolarmente consegnati: I ruoli sono stati emessi dalla GI LI il 09/02/2021 e consegnati ad ER il 25/02/2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Sia GI LI che ER sono legittimati a stare in giudizio in quanto i motivi di ricorso fanno riferimento alla attività dei due enti. La cartella è stata notificata in data 19.1.24, Essa è tempestiva per effetto della normativa emergenziale covid 19 che prevede un ulteriore periodo di 24 mesi di sospensione. Infatti occorre fare riferimento alla normativa emergenziale che ha “allungato” di 24 mesi i termini decadenziali.
- In ordine al veicolo tg Targa_2, non risulta alcuna annotazione al PRA di una perdita del possesso successiva al 2015, in quanto, risulta il trasferimento di proprietà del veicolo al ricorrente medesimo annotato al PRA in data 15 gennaio 2015 con validità dalla medesima data, cui segue, un successivo trasferimento di proprietà solamente in data 2 maggio 2022, per cui, anche tale veicolo era intestato a ricorrente nell'anno tributario intimato.
Emerge il mancato pagamento del bollo relativo al veicolo Targa_1 che assume genericamente essere stato rubato e al veicolo Targa_3
Conclusivamente, la cartella va confermata ma ,per effetto della normativa emergenziale che ha prorogato i termini di 24 mesi, si ritiene opportuno compensare le spese del giudizio
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese Palermo 7.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO