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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 4271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4271 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
3.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2410/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall' avv.to Lucia Parte_1
Rambone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Gianlivio Fasciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
12.4.2022 dipendente di dal 16.1.2012, conveniva in Parte_1 Controparte_1
giudizio la società datrice di lavoro al fine di sentir:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al giusto accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto derivante dall'inclusione del compenso per il lavoro notturno e dei compensi per lavoro festivo nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua di TFR da accantonare, ai sensi dell'art. 71 CCNL
CP_2
2) conseguentemente, condannare la resistente in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al versamento in favore del ricorrente, che agisce in via diretta e/o in via surrogatoria, della complessiva somma di € 750,98, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore a determinarsi, in base alle buste paga che saranno esibite dalla resistente, nonché, in base all'effettivo valore di mercato delle quote alla data del materiale adempimento di parte resistente, ovvero altra somma maggiore o minore che vorrà esso sig. Giudice determinare, anche in via equitativa o risarcitoria, anche a seguito di CTU contabile, che sin
d'ora si richiede, il tutto oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art.
429 c.p.c.”.
In via subordinata, chiedeva, in via diretta e/o in via surrogatoria, di “accertare e dichiarare
l'obbligo della resistente al versamento in favore del delle quote mancanti Controparte_3
e quantificante in n. 33,5707 quote, in base all'effettivo valore di mercato delle quote stesse alla data del materiale adempimento di parte resistente, ovvero altra somma maggiore o minore che vorrà esso sig. Giudice determinare, anche in via equitativa o risarcitoria, anche a seguito di
CTU contabile”, e, in via ulteriormente gradata, di “accertare e dichiarare l'inesatto adempimento da parte della società resistente in ordine al versamento delle quote
con conseguente condanna generica al risarcimento del danno, c.d. da CP_3
irregolarità contributiva, ex art. 2116 c.c., in ordine al proprio diritto di ottenere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative-previdenziali”.
Costituitasi la convenuta, con sentenza n. 2415/2023, pubblicata in data 11.4.2023, il Tribunale rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 9.10.2023,
. Parte_1
Censurata la pronuncia, per aver il Tribunale errato sia nella individuazione della normativa contrattuale di riferimento (dovendosi invece applicare al caso in esame, relativo al periodo
16.1.2012-31.12.2014, l'art. 71 del CCNL 2008) che nella valutazione delle deduzioni e dei documenti allegati dalle parti, e ribadita la sussistenza del diritto al giusto accantonamento annuale del Tfr, derivante dal compenso per il lavoro notturno e per il lavoro festivo da includere nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua del Tfr, ne invocava la riforma, con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 3.12.2024, all'esito della camera di consiglio, la
Corte decideva la causa come da dispositivo in atti. *****
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
Essa è infondata e va rigettata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo specifico, tali da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
3. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, pur dovendosi in parte correggere le motivazioni espresse nella sentenza qui impugnata.
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12.4.2022 , assunto in data Parte_1
16.1.2012, ha rivendicato il diritto al giusto accontonamento del TFR per il periodo dall'assunzione fino al 31.12.2014.
Trova, pertanto, applicazione il CCNL Federambiente del 30.06.2008 e, in particolare, l'art 71,
“Trattamento fine rapporto di lavoro”, che così recita:
1. - Al lavoratore il cui rapporto di lavoro si estingua per motivi previsti dal presente contratto sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto di lavoro previsto dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982.
2. - Per il personale assunto dal 1° maggio 2008 la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto comprende le seguenti voci:
1. Retribuzione base parametrale;
2. aumenti periodici di anzianità, con esclusione dell'importo maturato fino a concorrenza del valore dei primi 3,5 aumenti periodici di anzianità, per ogni livello
d'inquadramento;
3. eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;
4. eventuale assegno ad personam;
5. 14a mensilità;
6. indennità di funzione per i quadri;
7. compenso per il lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
8. Indennità sgombero neve.
3. – Per il personale in servizio al 30 aprile 2008 la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto comprende le seguenti voci: 1) retribuzione base parametrale;
2) aumenti periodici di anzianità, 3) 14ª mensilità; 4) eventuale assegno “ad personam”; 5)eventuale aumento di merito o superminimo a carattere individuale;
6) indennità mezzo di trasporto;
7) compenso per il lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese;
8) indennità sgombero neve;
9) E.D.R. individuale produttività; 10) compenso relativo alla giornata di
Pasqua; 11) indennità di reperibilità; 12) differenza sui minimi tabellari per mutamento temporaneo di mansioni;
13) compenso giornaliero per festività coincidenti con la domenica o con giornate di riposo;
14) indennità sostitutiva del preavviso;
15) indennità di funzione corrisposta ai lavoratori cui è stata attribuita la qualifica di quadro;
16) indennità speciale aziendale;
17) aumenti di anzianità convenzionale;
18) compenso giornaliero per ex festività non godute;
19) indennità turni continui avvicendati;
20) compenso per lavoro festivo;
21) indennità lavoro normale domenicale;
22) compenso per lavoro compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni festivi infrasettimanali.
4.- L'elencazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico-retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa.
Eventuali modifiche all'elencazione possono intervenire solo se concordate in sede nazionale.
5.- In caso di morte del lavoratore, il TFR è corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art.
2122 del Codice Civile.”.
Ciò posto, per quanto concerne la voce “compenso per lavoro festivo” la domanda è priva di fondamento normativo.
Ed invero, il chiaro tenore letterale della disposizione contrattuale non prevede che il suddetto compenso sia computato nella base di calcolo del TFR posto che “l'elencazione ... è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico- retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa”.
L'inclusione delle voci “compenso per lavoro festivo” e “indennità lavoro normale domenicale” nella retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto è prevista dalla normativa contrattuale per il solo personale in servizio al 30 aprile
2008 (cfr. art. 71, comma 3), tra cui non rientra l'odierno appellante, assunto in data 16.1.2012, al quale si applica, invece, la previsione di cui all'art. 71, comma 2, che tali voci non include.
Quanto al lavoro notturno, va osservato che la norma contrattuale, sia per il personale assunto dal 1° maggio 2008 (cfr. comma 2), sia per quello che era già in servizio al 30 aprile 2008 (cfr. comma 3), prevede che debba essere computato nella base imponibile del trattamento di fine rapporto il compenso per il lavoro notturno “qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la prova - cui era onerato il lavoratore - di aver diritto ad un accantonamento maggiore di quello riconosciuto dall'azienda e riprodotto nelle buste paga non sia stata fornita.
Ed invero, il criterio giuridico di calcolo offerto dal lavoratore non è conforme alla clausola contrattuale. Dividere per due le ore che l'azienda aveva denunciato all' e poi confrontarlo con le ore di CP_4
lavoro notturno non è affatto corretto, perché il requisito fissato dalla disposizione contrattuale, per ottenere l'accantonamento per ciascun mese, è che il lavoro notturno sia stato reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
Il non ha né dedotto, né provato, di aver svolto lavoro notturno nella misura prevista Parte_1
dalla contrattazione collettiva, tale da suffragare la pretesa avanzata.
La società, peraltro, già nel corso del giudizio di primo grado ha dedotto e provato di aver proceduto, in ottemperanza all'accordo sindacale del 19 febbraio 2015, al ricalcolo dell'accantonamento con la busta paga di marzo 2015, sotto la voce 7925.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 31.3.2023, il ricorrente ha affermato di contestare il cedolino paga di marzo 2015 “in quanto le somme ivi indicate, oltre a non costituire prova dell'effettivo accantonamento, sono, altresì, inferiori al quantum oggetto del presente giudizio” (cfr. note di trattazione scritta).
Osserva la Corte che, in assenza di una contestazione specifica circa la falsità del cedolino del marzo 2015 contenente il ricalcolo dell'accantonamento a seguito dell'accordo sindacale, il giudice non può ritenere non effettuato detto accantonamento di cui si dà atto in busta paga.
In ordine, poi, all'entità del ricalcolo, non appare dirimente la generica doglianza secondo la quale le somme indicate nel cedolino “sarebbero inferiori al quantum oggetto del presente giudizio”.
Va, invero, ribadito che i conteggi, così come formulati in ricorso, non appaiono corretti.
Difatti, i conteggi del ricorrente - oltre a non tenere conto del ricalcolo di accantonamento di cui alla busta paga di marzo 2015 - considerano, ai fini della retribuzione da prendere a base per il calcolo del tfr, anche la voce “compenso per lavoro festivo” che, invece, non spetta per le ragioni sopra illustrate e, quanto alla voce “compenso per il lavoro notturno”, ne rivendicano il riconoscimento (in misura superiore rispetto a quanto già accantonato dall'azienda) sulla scorta di presupposti diversi da quelli previsti dalla normativa contrattuale.
Nessuna ctu può essere affidata, non essendo stata offerta la prova, e prima ancora la specifica deduzione, dello svolgimento di lavoro notturno nella misura richiesta dal ccnl e comunque tale da fondare la pretesa ad un accantonamento maggiore di quello già disposto dalla datrice di lavoro.
4. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore della appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.100,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 3.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
3.12.2024 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2410/2023 R.G.
TRA
rappresentato e difeso, come procura in atti, dall' avv.to Lucia Parte_1
Rambone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, come da Controparte_1 procura in atti, dall'avv. Gianlivio Fasciano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data
12.4.2022 dipendente di dal 16.1.2012, conveniva in Parte_1 Controparte_1
giudizio la società datrice di lavoro al fine di sentir:
“1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al giusto accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto derivante dall'inclusione del compenso per il lavoro notturno e dei compensi per lavoro festivo nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua di TFR da accantonare, ai sensi dell'art. 71 CCNL
CP_2
2) conseguentemente, condannare la resistente in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, al versamento in favore del ricorrente, che agisce in via diretta e/o in via surrogatoria, della complessiva somma di € 750,98, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore a determinarsi, in base alle buste paga che saranno esibite dalla resistente, nonché, in base all'effettivo valore di mercato delle quote alla data del materiale adempimento di parte resistente, ovvero altra somma maggiore o minore che vorrà esso sig. Giudice determinare, anche in via equitativa o risarcitoria, anche a seguito di CTU contabile, che sin
d'ora si richiede, il tutto oltre interessi come per legge e liquidazione del maggior danno ex art.
429 c.p.c.”.
In via subordinata, chiedeva, in via diretta e/o in via surrogatoria, di “accertare e dichiarare
l'obbligo della resistente al versamento in favore del delle quote mancanti Controparte_3
e quantificante in n. 33,5707 quote, in base all'effettivo valore di mercato delle quote stesse alla data del materiale adempimento di parte resistente, ovvero altra somma maggiore o minore che vorrà esso sig. Giudice determinare, anche in via equitativa o risarcitoria, anche a seguito di
CTU contabile”, e, in via ulteriormente gradata, di “accertare e dichiarare l'inesatto adempimento da parte della società resistente in ordine al versamento delle quote
con conseguente condanna generica al risarcimento del danno, c.d. da CP_3
irregolarità contributiva, ex art. 2116 c.c., in ordine al proprio diritto di ottenere la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative-previdenziali”.
Costituitasi la convenuta, con sentenza n. 2415/2023, pubblicata in data 11.4.2023, il Tribunale rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data 9.10.2023,
. Parte_1
Censurata la pronuncia, per aver il Tribunale errato sia nella individuazione della normativa contrattuale di riferimento (dovendosi invece applicare al caso in esame, relativo al periodo
16.1.2012-31.12.2014, l'art. 71 del CCNL 2008) che nella valutazione delle deduzioni e dei documenti allegati dalle parti, e ribadita la sussistenza del diritto al giusto accantonamento annuale del Tfr, derivante dal compenso per il lavoro notturno e per il lavoro festivo da includere nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua del Tfr, ne invocava la riforma, con vittoria di spese del doppio grado.
Ricostituito il contraddittorio, all'udienza del 3.12.2024, all'esito della camera di consiglio, la
Corte decideva la causa come da dispositivo in atti. *****
2. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata.
Essa è infondata e va rigettata, atteso che il gravame contiene motivi di impugnazione formulati in modo specifico, tali da permettere di determinare esattamente i capi della sentenza di primo grado censurati e da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa della controparte.
3. Nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, pur dovendosi in parte correggere le motivazioni espresse nella sentenza qui impugnata.
Con il ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 12.4.2022 , assunto in data Parte_1
16.1.2012, ha rivendicato il diritto al giusto accontonamento del TFR per il periodo dall'assunzione fino al 31.12.2014.
Trova, pertanto, applicazione il CCNL Federambiente del 30.06.2008 e, in particolare, l'art 71,
“Trattamento fine rapporto di lavoro”, che così recita:
1. - Al lavoratore il cui rapporto di lavoro si estingua per motivi previsti dal presente contratto sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto di lavoro previsto dalla legge n. 297 del 29 maggio 1982.
2. - Per il personale assunto dal 1° maggio 2008 la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto comprende le seguenti voci:
1. Retribuzione base parametrale;
2. aumenti periodici di anzianità, con esclusione dell'importo maturato fino a concorrenza del valore dei primi 3,5 aumenti periodici di anzianità, per ogni livello
d'inquadramento;
3. eventuale aumento di merito o superminimo, a carattere individuale;
4. eventuale assegno ad personam;
5. 14a mensilità;
6. indennità di funzione per i quadri;
7. compenso per il lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
8. Indennità sgombero neve.
3. – Per il personale in servizio al 30 aprile 2008 la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto comprende le seguenti voci: 1) retribuzione base parametrale;
2) aumenti periodici di anzianità, 3) 14ª mensilità; 4) eventuale assegno “ad personam”; 5)eventuale aumento di merito o superminimo a carattere individuale;
6) indennità mezzo di trasporto;
7) compenso per il lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese;
8) indennità sgombero neve;
9) E.D.R. individuale produttività; 10) compenso relativo alla giornata di
Pasqua; 11) indennità di reperibilità; 12) differenza sui minimi tabellari per mutamento temporaneo di mansioni;
13) compenso giornaliero per festività coincidenti con la domenica o con giornate di riposo;
14) indennità sostitutiva del preavviso;
15) indennità di funzione corrisposta ai lavoratori cui è stata attribuita la qualifica di quadro;
16) indennità speciale aziendale;
17) aumenti di anzianità convenzionale;
18) compenso giornaliero per ex festività non godute;
19) indennità turni continui avvicendati;
20) compenso per lavoro festivo;
21) indennità lavoro normale domenicale;
22) compenso per lavoro compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni festivi infrasettimanali.
4.- L'elencazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico-retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa.
Eventuali modifiche all'elencazione possono intervenire solo se concordate in sede nazionale.
5.- In caso di morte del lavoratore, il TFR è corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art.
2122 del Codice Civile.”.
Ciò posto, per quanto concerne la voce “compenso per lavoro festivo” la domanda è priva di fondamento normativo.
Ed invero, il chiaro tenore letterale della disposizione contrattuale non prevede che il suddetto compenso sia computato nella base di calcolo del TFR posto che “l'elencazione ... è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico- retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa”.
L'inclusione delle voci “compenso per lavoro festivo” e “indennità lavoro normale domenicale” nella retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto è prevista dalla normativa contrattuale per il solo personale in servizio al 30 aprile
2008 (cfr. art. 71, comma 3), tra cui non rientra l'odierno appellante, assunto in data 16.1.2012, al quale si applica, invece, la previsione di cui all'art. 71, comma 2, che tali voci non include.
Quanto al lavoro notturno, va osservato che la norma contrattuale, sia per il personale assunto dal 1° maggio 2008 (cfr. comma 2), sia per quello che era già in servizio al 30 aprile 2008 (cfr. comma 3), prevede che debba essere computato nella base imponibile del trattamento di fine rapporto il compenso per il lavoro notturno “qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la prova - cui era onerato il lavoratore - di aver diritto ad un accantonamento maggiore di quello riconosciuto dall'azienda e riprodotto nelle buste paga non sia stata fornita.
Ed invero, il criterio giuridico di calcolo offerto dal lavoratore non è conforme alla clausola contrattuale. Dividere per due le ore che l'azienda aveva denunciato all' e poi confrontarlo con le ore di CP_4
lavoro notturno non è affatto corretto, perché il requisito fissato dalla disposizione contrattuale, per ottenere l'accantonamento per ciascun mese, è che il lavoro notturno sia stato reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
Il non ha né dedotto, né provato, di aver svolto lavoro notturno nella misura prevista Parte_1
dalla contrattazione collettiva, tale da suffragare la pretesa avanzata.
La società, peraltro, già nel corso del giudizio di primo grado ha dedotto e provato di aver proceduto, in ottemperanza all'accordo sindacale del 19 febbraio 2015, al ricalcolo dell'accantonamento con la busta paga di marzo 2015, sotto la voce 7925.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 31.3.2023, il ricorrente ha affermato di contestare il cedolino paga di marzo 2015 “in quanto le somme ivi indicate, oltre a non costituire prova dell'effettivo accantonamento, sono, altresì, inferiori al quantum oggetto del presente giudizio” (cfr. note di trattazione scritta).
Osserva la Corte che, in assenza di una contestazione specifica circa la falsità del cedolino del marzo 2015 contenente il ricalcolo dell'accantonamento a seguito dell'accordo sindacale, il giudice non può ritenere non effettuato detto accantonamento di cui si dà atto in busta paga.
In ordine, poi, all'entità del ricalcolo, non appare dirimente la generica doglianza secondo la quale le somme indicate nel cedolino “sarebbero inferiori al quantum oggetto del presente giudizio”.
Va, invero, ribadito che i conteggi, così come formulati in ricorso, non appaiono corretti.
Difatti, i conteggi del ricorrente - oltre a non tenere conto del ricalcolo di accantonamento di cui alla busta paga di marzo 2015 - considerano, ai fini della retribuzione da prendere a base per il calcolo del tfr, anche la voce “compenso per lavoro festivo” che, invece, non spetta per le ragioni sopra illustrate e, quanto alla voce “compenso per il lavoro notturno”, ne rivendicano il riconoscimento (in misura superiore rispetto a quanto già accantonato dall'azienda) sulla scorta di presupposti diversi da quelli previsti dalla normativa contrattuale.
Nessuna ctu può essere affidata, non essendo stata offerta la prova, e prima ancora la specifica deduzione, dello svolgimento di lavoro notturno nella misura richiesta dal ccnl e comunque tale da fondare la pretesa ad un accantonamento maggiore di quello già disposto dalla datrice di lavoro.
4. Per le ragioni sopra svolte l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento, in favore della appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.100,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 3.12.2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone