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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16996 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4223/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 28.11.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Valletta n. 8, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Fabrizio Cavalieri che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del CP_1
Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Rita Di Meo,
- convenuto -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso la determinazione Parte_1 dirigenziale n. 36015/2021/8/1/1 del 3.11.2021 dell'importo di euro 25.999,99, oltre le spese, emessa per violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 12/99 per occupazione di alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà di . CP_2
La ricorrente eccepiva lo stato di necessità ex art. 54 c.p. e il difetto di motivazione, ovvero l'applicazione della sanzione minima.
Si costituiva evidenziando l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 28.11.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della impugnata determinazione dirigenziale, ovvero per la riduzione della sanzione, parte opposta per il rigetto del ricorso e il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
In punto di “an” l'opposizione non può trovare accoglimento.
Sotto un primo profilo, l'ordinanza impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata attraverso il richiamo al verbale di constatazione, dove sono elencati tutti i motivi della contestazione ed è indicata la normativa violata.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V Ord., 19/11/2019,
n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189;
Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989, n. 2323.
Più precisamente, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato
“per relationem”, non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, neanche tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (Cass. civ., Sez. VI - 2, 01/09/2014, n. 18469; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2009, n. 17104).
Né può ritenersi sussistente uno stato di necessità, alla luce dei principi generali espressi dalla giurisprudenza penale in materia di occupazione abusiva di immobile, in base ai quali “L'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un allogio e risolvere i propri problemi abitativi. Ne deriva che l'abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, e quindi la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative” (Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020, n. 35024 Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020, n.
35024. Così anche Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 30/10/2019, n. 10694).
Ciò è tanto più da dirsi atteso che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen., Sez. II, Sentenza,
16/01/2015, n. 9655) e che è necessaria una attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa, vale a dire necessità e inevitabilità, non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate (Cass. pen., Sez. II, 27/06/2007,
n. 35580).
Nella fattispecie la ricorrente allega di non essere nelle condizioni economiche di trovare altro alloggio, circostanza non sufficiente.
Non è, dunque, ravvisabile alcun stato di necessità come sopra precisato idoneo a superare il superiore interesse pubblicistico a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate, ovvero diritti di terzi, i quali, sussistendone i requisiti, hanno diritto all'utilizzo di quel medesimo alloggio.
Nel merito, l'art. 15, 3° comma, della l.r. n. 12/99 sanziona “chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo” e non è contestata l'assenza del titolo.
Nessuna valenza può avere una eventuale tolleranza dell'amministrazione in ordine all'occupazione dell'immobile, ovvero situazione soggettive personali e familiari della ricorrente, poiché, come già evidenziato, si tratta di immobili da assegnare a vari richiedenti secondo una graduatoria e che ben possono versare in condizioni anche più gravose dell'attuale ricorrente, condizioni che comunque devono essere sottoposte al controllo preventivo dell'amministrazione.
Peraltro, trattandosi comunque di questione relativa ad esigenza abitativa, dimostrato lo stato di disagio economico della ricorrente e avendo la stessa presentato scritti difensivi, allegati alle note del
17.11.2022, trova applicazione l'art. 18), secondo comma, lett. a) del “Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689”, in base al quale se il trasgressore “si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate”, si applica “una sanzione di importo pari al minimo edittale”, mentre l'amministrazione convenuta, richiamando il secondo comma della lettera b) del Regolamento, ha invece applicato un aumento del
20%, il quale, dunque deve essere eliminato.
In definitiva è disposta la riduzione della sanzione ad euro 20.800,0 (20% di 25.999,99 = 5.199,99;
25.999,99 - 5.199,99 = 20.800,00).
Nulla sulle spese, considerando che l'amministrazione è stata rappresentata da un proprio funzionario, dunque non ha diritto a compensi ed a spese, se non documentate: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato - come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (Cass. civ. Sez. II, 27/04/2016, n. 8413. Nello stesso senso Cass. civ. Sez.
II, 24/05/2011, n. 11389).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) riduce la sanzione ad euro 20.800,00; b) rigetta per il resto l'opposizione; c) nulla sulle spese.
Roma, 28.11.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4223 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 28.11.2025,
e vertente tra
elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Valletta n. 8, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Fabrizio Cavalieri che la rappresenta e difende per procura in atti,
- ricorrente -
e
in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via del CP_1
Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Rita Di Meo,
- convenuto -
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso la determinazione Parte_1 dirigenziale n. 36015/2021/8/1/1 del 3.11.2021 dell'importo di euro 25.999,99, oltre le spese, emessa per violazione dell'art. 15 della legge regionale n. 12/99 per occupazione di alloggio di Edilizia
Residenziale Pubblica di proprietà di . CP_2
La ricorrente eccepiva lo stato di necessità ex art. 54 c.p. e il difetto di motivazione, ovvero l'applicazione della sanzione minima.
Si costituiva evidenziando l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
All'udienza del 28.11.2025 si svolge la discussione, l'opponente conclude per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della impugnata determinazione dirigenziale, ovvero per la riduzione della sanzione, parte opposta per il rigetto del ricorso e il giudice procede alla lettura del dispositivo ed al contestuale deposito della motivazione.
DIRITTO
In punto di “an” l'opposizione non può trovare accoglimento.
Sotto un primo profilo, l'ordinanza impugnata deve ritenersi sufficientemente motivata attraverso il richiamo al verbale di constatazione, dove sono elencati tutti i motivi della contestazione ed è indicata la normativa violata.
Sull'ammissibilità della motivazione “per relationem” si vedano Cass. civ. Sez. V Ord., 19/11/2019,
n. 29984, Cass. civ., Sez. II, 20/07/2009, n. 16838; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2008, n. 20189;
Cass. civ., Sez. I, 12/01/2005, n. 407; Corte d'Appello Bologna Sez. I Sent., 07/05/2019; Cass. civ., sez. lav., 20 agosto 1997, n. 7779; Cass. civ., sez. lav., 13 settembre 1993, n. 9485; Cass. civ., 15 maggio 1989, n. 2323.
Più precisamente, il provvedimento che applica una sanzione amministrativa può essere motivato
“per relationem”, non essendo in tal caso l'amministrazione, salvo disposizione contraria, neanche tenuta ad allegare o comunicare gli atti richiamati (Cass. civ., Sez. VI - 2, 01/09/2014, n. 18469; Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2009, n. 17104).
Né può ritenersi sussistente uno stato di necessità, alla luce dei principi generali espressi dalla giurisprudenza penale in materia di occupazione abusiva di immobile, in base ai quali “L'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari può essere scriminata ex art. 54 c.p. solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la predetta causa di giustificazione dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un allogio e risolvere i propri problemi abitativi. Ne deriva che l'abusiva occupazione di un bene immobile può risultare scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo, e quindi la causa di giustificazione de qua può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le proprie esigenze abitative” (Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020, n. 35024 Cass. pen., Sez. II, 09/10/2020, n.
35024. Così anche Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 30/10/2019, n. 10694).
Ciò è tanto più da dirsi atteso che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (Cass. pen., Sez. II, Sentenza,
16/01/2015, n. 9655) e che è necessaria una attenta e penetrante indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa, vale a dire necessità e inevitabilità, non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate (Cass. pen., Sez. II, 27/06/2007,
n. 35580).
Nella fattispecie la ricorrente allega di non essere nelle condizioni economiche di trovare altro alloggio, circostanza non sufficiente.
Non è, dunque, ravvisabile alcun stato di necessità come sopra precisato idoneo a superare il superiore interesse pubblicistico a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti attraverso procedure pubbliche e regolamentate, ovvero diritti di terzi, i quali, sussistendone i requisiti, hanno diritto all'utilizzo di quel medesimo alloggio.
Nel merito, l'art. 15, 3° comma, della l.r. n. 12/99 sanziona “chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo” e non è contestata l'assenza del titolo.
Nessuna valenza può avere una eventuale tolleranza dell'amministrazione in ordine all'occupazione dell'immobile, ovvero situazione soggettive personali e familiari della ricorrente, poiché, come già evidenziato, si tratta di immobili da assegnare a vari richiedenti secondo una graduatoria e che ben possono versare in condizioni anche più gravose dell'attuale ricorrente, condizioni che comunque devono essere sottoposte al controllo preventivo dell'amministrazione.
Peraltro, trattandosi comunque di questione relativa ad esigenza abitativa, dimostrato lo stato di disagio economico della ricorrente e avendo la stessa presentato scritti difensivi, allegati alle note del
17.11.2022, trova applicazione l'art. 18), secondo comma, lett. a) del “Regolamento per l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689”, in base al quale se il trasgressore “si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate”, si applica “una sanzione di importo pari al minimo edittale”, mentre l'amministrazione convenuta, richiamando il secondo comma della lettera b) del Regolamento, ha invece applicato un aumento del
20%, il quale, dunque deve essere eliminato.
In definitiva è disposta la riduzione della sanzione ad euro 20.800,0 (20% di 25.999,99 = 5.199,99;
25.999,99 - 5.199,99 = 20.800,00).
Nulla sulle spese, considerando che l'amministrazione è stata rappresentata da un proprio funzionario, dunque non ha diritto a compensi ed a spese, se non documentate: “L'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato - come è consentito dall'art. 23, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (Cass. civ. Sez. II, 27/04/2016, n. 8413. Nello stesso senso Cass. civ. Sez.
II, 24/05/2011, n. 11389).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) riduce la sanzione ad euro 20.800,00; b) rigetta per il resto l'opposizione; c) nulla sulle spese.
Roma, 28.11.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni