Sentenza breve 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 29/04/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00779/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00246/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 246 del 2025, proposto da
PP LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ricadi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
– della determina R.G. n. 76 del 11.2.2025- R.I. N. 33 del 11.2.2025, avente ad oggetto “ Determina di conclusione del procedimento ai sensi degli artt. 2 ss della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Annullamento d’ufficio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n.2441 e s.m.i. ”, con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Ricadi ha disposto “[…] Di dare atto, pertanto, di dover provvedere all’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 del permesso di costruire n. 78/23 a nome del sig. LI PP […]”;
- nonché per l’annullamento di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale e, in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 19325 del 2024 con cui è stato dato l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ricadi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Vittorio Carchedi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
1. Il sig. LI PP è proprietario dei terreni siti a Ricadi, in località Torre Marino, identificati catastalmente al foglio di mappa n. 6, particelle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 271 e 272.
2. Con ordinanza n. 17 del 18 maggio 2023, il Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Ricadi ordinava al ricorrente la riduzione in pristino dei terreni di proprietà sopra identificati, essendo stata accertata, a seguito di sopralluogo, la realizzazione, in assenza dei titoli autorizzativi previsti, di “ lavori di scavo asportazione e riporto di terreno, quindi modifiche sostanziali all’orografia del posto, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, Zona SIC, Zona soggetta ad erosione Costiera secondo il Piano di Bacino ”.
3. Dopo aver ricevuto la notifica dell’ordinanza, il sig. LI PP presentava, in data 21 agosto 2023, istanza per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria (avente ad oggetto “ Sanatoria lavori di pulizia, regimentazione acque piovane, ripristino e sistemazione stradina poderale interna esistente in località Torre Marino ”), che veniva accolta mediante rilascio del permesso di costruire in sanatoria n. 78 del 11 dicembre 2023.
4. Tuttavia, in data 11 dicembre 2024, il Comune di Ricadi provvedeva a comunicargli l’avvio del procedimento per l’annullamento d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 - nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, di tale permesso di costruire in sanatoria, precedentemente rilasciato, rilevando, nella relazione tecnico urbanistica trasmessa in pari data, che “ la richiesta di Permesso di Costruire, presentata in data 25/07/2023, cod. SUE 1542, prot. n. 12487, viene avanzata per la “sanatoria lavori di pulizia, regimentazione acque piovane, ripristino e sistemazione stradina poderale interna esistente in località Torre Marino” i quali non rispecchiano le opere eseguite ed accertate e consistenti in: “lavori di scavo, asportazione e riporto di terreno, quindi modifiche sostanziali all’orografia del posto, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, Zona SIC, Zona soggetta ad erosione Costiera secondo il Piano di Bacino ”.
5. Il ricorrente riscontrava la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 10 - bis della legge n. 241/1990, sottoponendo al Comune le proprie le osservazioni, che, tuttavia, non venivano accolte.
6. Quindi, il Comune di Ricadi disponeva l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria n. 78 del 11 dicembre 2023, con determina n. 76 dell’11 febbraio 2025, la quale veniva impugnata innanzi a questo TAR, per i seguenti motivi di legittimità.
7. Con il primo motivo, parte ricorrente sostiene che l’annullamento d’ufficio sarebbe privo di una congrua motivazione e, comunque, sarebbe intervenuto a distanza di 14 mesi dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria: quindi, in palese violazione del termine di 12 mesi, previsto dall’art. 21 - nonies della legge n. 241/1990 per l’esercizio di tale potere. Ad avviso del ricorrente, inoltre, non sussisterebbe, nel caso di specie, alcuna falsa rappresentazione, che sola potrebbe giustificare il superamento del termine perentorio di 12 mesi.
8. Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 - bis della legge. n. 241/1990, in quanto l’amministrazione non avrebbe considerato le osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato sarebbe solo apparente, poiché da essa non emergerebbero le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a non accogliere le puntuali ed articolate osservazioni “tecniche” presentate in sede di contraddittorio endoprocedimentale.
9. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che la motivazione non consentirebbe di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione nel disporre l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria, non essendo, al riguardo, sufficiente il parere legale richiamato dal provvedimento.
10. Infine, con il quarto motivo, parte ricorrente sostiene la legittimità del permesso di costruire in sanatoria annullato in autotutela, in quanto:
- i lavori eseguiti sarebbero consistiti nella sola sistemazione dei danni arrecati, nel terreno di proprietà, dallo scarico incontrollato delle acque piovane e nel ripristino della stradina poderale già presente;
- non sarebbero state violate le norme paesaggistiche, in quanto i lavori eseguiti rientrerebbero tra gli “ interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale ” e gli “ interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimentazione delle acque e/o conservazione del suolo che prevedono l’utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili ”, previsti dal punto A.19 e dal punto A.26, dell’allegato A del DPR 13 febbraio 2017, n. 31;
- non sarebbe stata violata la procedura di valutazione di incidenza in area SIC, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 4 novembre 2009, in quanto l’art. 5, comma 6, di tale procedura ne esclude l’applicabilità alle “ attività agro-silvo - pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, sempre che si tratti di attività ed opere che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio ai sensi della legge n. 137/2002, art. 149, comma 1 lett. b) ”;
- non sarebbero state violate le norme di attuazione (NTA) del Piano di Bacino – Stralcio Erosione Costiera (PSEC), in quanto l’intervento sarebbe stato effettuato a salvaguardia dell’area e per il ripristino della stradina poderale già esistente, senza comportare la realizzazione di opere permanenti e/o edili e con l’impiego di materiali compatibili con l’ambiente.
11. Si è costituito il Comune di Ricadi, il quale ha evidenziato, innanzitutto, che il permesso di costruire in sanatoria n. 78 dell’11 dicembre 2023 è stato concesso solo per sanare i “ lavori di pulizia, regimentazione acque piovane, rispristino e sistemazione poderale interna esistente in località Torre Marino ”, eseguiti nelle particelle 1, 2, 3, 4 e 5 del foglio di mappa 6 del catasto del Comune di Ricadi, mentre, in realtà, sarebbe stato realizzato un intervento di manutenzione straordinaria pesante, con l’intento di avere un accesso privato sulla spiaggia.
Quanto ai motivi di ricorso, ne deduce l’infondatezza, sostenendo che:
- (primo motivo) non sarebbe stato superato il termine di 12 mesi previsto dall’art. 21- nonies della legge n. 241/1990, in quanto il ricorrente ha falsamente rappresentato che gli interventi non necessitavano di pareri, autorizzazioni e/o nulla-osta da parte dei rispettivi enti competenti, nonostante l’area sia sottoposta a numerosi vincoli; inoltre, dall’estratto di mappa catastale originario del 1949 non emergerebbe alcuna evidenza della presenza di una “stradina poderale”;
- (secondo motivo) la motivazione dell’atto impugnato darebbe conto delle osservazioni presentate dal ricorrente, ritenendole, però, non sufficienti;
- (terzo motivo), il provvedimento di annullamento in autotutela è sufficientemente motivato mediante l’espresso richiamo all’ordinanza di demolizione n. 17 del 18 maggio 2023, alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento del permesso di costruire n. 78 del 11 dicembre 2024 e alla relazione di verifica e compatibilità urbanistica prot. n. 19332 del 11 dicembre 2024, nonché al parere pro veritate prot. n. 2518 del 6 febbraio 2025;
- (quarto motivo), l’intervento realizzato dal ricorrente sarebbe in contrasto ai molteplici vincoli cui è sottoposta l’area, risultando, quindi, non sanabile;
12. Con memoria depositata in data 21 marzo 2025, parte ricorrente ha replicato alle argomentazioni sostenute dall’amministrazione, soffermandosi, in particolare, sulla preesistenza della strada poderale e rilevando come, anche ad ammettere la non veridicità di tale circostanza, si tratterebbe, comunque, di una motivazione postuma, non riportata nel provvedimento impugnato.
13. Alla camera di consiglio 26 marzo 2025, parte ricorrente ha richiesto la cancellazione del verbo utilizzato a pag. 3 della memoria di costituzione del Comune di Ricadi per qualificare l’intervento contestato, in quanto ritenuto particolarmente offensivo; dopo una breve discussione, il Collegio, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
14. Il Collegio ritiene, innanzitutto, di non poter accoglie la richiesta di cancellazione presentata dalla difesa di parte ricorrente, difettandone i presupposti previsti dall’articolo 89 c.p.c., in quanto il verbo censurato è stato impiegato in un senso chiaramente figurato e metaforico – peraltro largamente riscontrabile nel linguaggio comune – per indicare un intervento che deturpa in modo significativo il paesaggio.
15. Nel merito il ricorso deve essere accolto, risultando dirimente la fondatezza del primo motivo di ricorso.
16. Il Collegio ritiene, infatti, che sia pacificamente comprovato per tabulas che il permesso di costruire in sanatoria è stato rilasciato in data 11 dicembre 2023, mentre l’annullamento in autotutela è stato disposto in data 11 febbraio 2025.
Orbene, come noto, ai sensi dell’art. 21 - nonies , comma 1, della legge n. 241/1990, “[i] l provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo ”.
Ne discende, dunque, l’intempestività del provvedimento di annullamento d’ufficio impugnato, essendo stato adottato allorquando l’esercizio della relativa potestas era irrimediabilmente precluso.
Né per giustificare il mancato rispetto del termine è possibile invocare, non ricorrendone i presupposti, il successivo comma 2 - bis del medesimo art. 21 - nonies , secondo il quale “[i] provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
Infatti, non sembra che, nel caso di specie, si possa sostenere che la connotazione dei lavori contestati non fosse già nota al Comune di Ricadi al momento del rilascio del titolo in sanatoria, essendo l’intervento già stato sanzionato con la precedente ordinanza di demolizione n. 17 del 18 maggio 2023, che ne accertava la portata negli stessi termini ora contestati con il provvedimento impugnato in questa sede.
Il Comune era, quindi, in grado di rilevare, nel corso del procedimento svolto per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, la corrispondenza di quanto oggetto di sanatoria e lo stato reale degli interventi effettivamente realizzati.
Ne consegue che il ritardo nella adozione della determinazione impugnata è inescusabile, poiché i vizi posti a fondamento dell’atto di annullamento erano conosciuti nella loro oggettiva consistenza dall’amministrazione.
Per giustificare tale ritardo, il Comune sostiene, nella propria memoria di costituzione, che parte ricorrente avrebbe falsamente dichiarato la preesistenza di una strada poderale e mancherebbe, comunque, l’acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia, si tratta di circostanze che non sono state indicate nel provvedimento di annullamento in autotutela, che si fonda, invece, sulla non corrispondenza tra quanto dichiarato nella richiesta rilascio del permesso di costruire (“ sanatoria di lavori di pulizia, regimentazione acque piovane, ripristino e sistemazione stradina poderale interna esistente in località Torre Marino ”) e le opere effettivamente realizzate (ossia “ lavori di scavo, asportazione e riporto di terreno, quindi modifiche sostanziali all’orografia del posto, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, Zona SIC, Zona soggetta ad erosione Costiera secondo il Piano di Bacino ”).
Trattandosi, quindi, di integrazione postuma della motivazione è inammissibile e non può essere presa in considerazione in sede giudiziale.
17. Pertanto, il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto, essendo dirimente il superamento del termine previsto per l’esercizio dell’autotutela rispetto al permesso di costruire in sanatoria rilasciato, in mancanza di ragioni che possano giustificarne il ritardo.
18. Sono, invece, infondati gli altri motivi di ricorso.
Quanto al secondo motivo, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, nel provvedimento impugnato viene dato conto (seppur sinteticamente) delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. L’amministrazione, tuttavia, non le ha ritenute sufficienti a rivalutare le circostanze e le ragioni espresse nella comunicazione di avvio del procedimento, le quali sono state ribadite nel successivo parere pro veritate , richiamato espressamente nel provvedimento impugnato. Peraltro, dall’accoglimento di tale motivo di natura meramente procedimentale, parte ricorrente non trarrebbe alcun ulteriore beneficio rispetto alla fondatezza già accertata del primo motivo di ricorso.
È infondato anche il terzo motivo; infatti, dal provvedimento emergono chiaramente (sebbene, per relationem , mediante il richiamo della comunicazione di avvio del procedimento, della relazione di verifica e compatibilità urbanistica prot. n. 19332 del 11 dicembre 2024, nonché del parere pro veritate prot. n. 2518 del 6 febbraio 2025) le ragioni che hanno indotto l’amministrazione a disporre l’annullamento d’ufficio del permesso in sanatoria, che consistono, in sostanza, nella non corrispondenza di quanto oggetto di sanatoria e lo stato reale degli interventi effettivamente realizzati.
Orbene, fatto salvo quanto precedentemente detto esaminando il primo motivo di ricorso, non è, dunque, condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo la quale la motivazione contenuta nel provvedimento non consentirebbe di ricostruire l’iter logico seguito dall’amministrazione, tant’è che parte ricorrente ha ampiamente dedotto al riguardo.
Allo stesso modo, il provvedimento è sufficientemente motivato con riferimento all’interesse pubblico prevalente che giustifica l’annullamento d’ufficio, individuato nella necessità di tutelare l’ordinato assetto del territorio, specie “ in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, Zona SIC, Zona soggetta ad erosione Costiera secondo il Piano di Bacino ”.
È, infine, infondato il quarto motivo, con il quale parte ricorrente sostiene la compatibilità dell’intervento con i molteplici vincoli presenti sull’area, in ragione del suo impatto modesto.
In realtà, come risulta accertato nell’ordinanza di demolizione n. 17 del 18 maggio 2023 e desumibile anche dalla documentazione fotografica prodotta in atti, l’intervento ha comportato una significativa trasformazione del territorio, con “ asportazione e riporto di terreno [e] quindi modifiche sostanziali all’orografia del posto ”, che avrebbe imposto il rilascio di una apposita autorizzazione paesaggistica e delle altre autorizzazioni previste dai vincoli a cui è sottoposta l’area.
19. L’accoglimento del ricorso, seppur nei limiti del primo motivo, determina l’annullamento del provvedimento impugnato.
Tuttavia, il Comune, nel seguito della propria attività di vigilanza, potrà valutare, nell’ambito del suo potere discrezionale, eventuali possibili profili di contrasto dell’intervento realizzato con le previsioni paesaggistiche e gli altri vincoli presenti sull’area .
20. Quanto alle spese di lite, la peculiarità della fattispecie affrontata ne giustifica l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti che il Comune di Ricadi intenderà adottare.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO