TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 06/11/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2743 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO Parte_1 C.F._1
LI e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano in via Carroccio n° 6
e da
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BOSCO Parte_2 C.F._2
AN e UR EL e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA MARCONI
21 ABBIATEGRASSO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 30/09/1995, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II,
Serie A n. 86, dell'anno 1995; separati consensualmente con sentenza n. 83/2025 del 22.01.2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. la casa coniugale (di proprietà indivisa tra i coniugi) sita in Abbiategrasso (MI), Strada
Chiappana n. 1/D, è assegnata alla Signora che la continuerà ad abitare Parte_2
con il figlio fin quando quest'ultimo diverrà economicamente Persona_1 autosufficiente;
2. con riferimento al figlio , tenuto conto della maggiore età di quest'ultimo, la Per_1
frequentazione con il papà seguirà la calendarizzazione tra di RO decisa;
3. il signor erserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 Pt_2
figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Per_1 € 500 (cinquecento//00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie già note al signor sarà annualmente rivalutata in base agli indici Pt_1
Istat;
4. entrambi i genitori contribuiranno, per le spese straordinarie del figlio , nella Per_1
misura del 70% a carico del papà e del 30% a carico della mamma, così come indicate del
Protocollo del Tribunale di Pavia che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
5. dare atto che le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale
e non, fra le stesse intercorsa e di null'altro avere a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo o ragione.
6. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti sotto il profilo economico e pertanto, convengono reciprocamente di rinunciare sin d'ora a qualsiasi pretesa presente o futura in ordine alla corresponsione dell'assegno divorzile e/o assegni alimentari, riconoscendosi l'una rispetto all'altra integralmente soddisfatte sotto il profilo economico e patrimoniale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
30.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia n. 83/2025 del 22.01.2025 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che
Pag. 2 di 3 determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in Abbiategrasso il giorno 30/09/1995 (atto n.
[...] Parte_2
86, parte II, serie A, anno 1995);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2743 /2025 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI MARTINO Parte_1 C.F._1
LI e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano in via Carroccio n° 6
e da
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BOSCO Parte_2 C.F._2
AN e UR EL e con domicilio eletto presso il suo studio in PIAZZA MARCONI
21 ABBIATEGRASSO
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Abbiategrasso, in data 30/09/1995, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla Parte II,
Serie A n. 86, dell'anno 1995; separati consensualmente con sentenza n. 83/2025 del 22.01.2025
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“1. la casa coniugale (di proprietà indivisa tra i coniugi) sita in Abbiategrasso (MI), Strada
Chiappana n. 1/D, è assegnata alla Signora che la continuerà ad abitare Parte_2
con il figlio fin quando quest'ultimo diverrà economicamente Persona_1 autosufficiente;
2. con riferimento al figlio , tenuto conto della maggiore età di quest'ultimo, la Per_1
frequentazione con il papà seguirà la calendarizzazione tra di RO decisa;
3. il signor erserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 Pt_2
figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di Per_1 € 500 (cinquecento//00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate bancarie già note al signor sarà annualmente rivalutata in base agli indici Pt_1
Istat;
4. entrambi i genitori contribuiranno, per le spese straordinarie del figlio , nella Per_1
misura del 70% a carico del papà e del 30% a carico della mamma, così come indicate del
Protocollo del Tribunale di Pavia che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto;
5. dare atto che le parti dichiarano di aver definito ogni altra questione di natura patrimoniale
e non, fra le stesse intercorsa e di null'altro avere a pretendere reciprocamente, per qualsivoglia titolo o ragione.
6. le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti sotto il profilo economico e pertanto, convengono reciprocamente di rinunciare sin d'ora a qualsiasi pretesa presente o futura in ordine alla corresponsione dell'assegno divorzile e/o assegni alimentari, riconoscendosi l'una rispetto all'altra integralmente soddisfatte sotto il profilo economico e patrimoniale.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
30.07.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti, le prove documentali depositate (sentenza del Tribunale di Pavia n. 83/2025 del 22.01.2025 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che
Pag. 2 di 3 determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
da in Abbiategrasso il giorno 30/09/1995 (atto n.
[...] Parte_2
86, parte II, serie A, anno 1995);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Giudice est. Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 3 di 3