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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 827/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 827/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 07/11/1990, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Rocchio presso il cui studio sito a Vasto (CH) alla via XXIV Maggio n. 17
è elettivamente domiciliata;
(C.F. , nato ad [...] Parte_2 C.F._2 il 04/05/1987, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Tana presso il cui studio sito a Vasto (CH) alla via XXIV Maggio n. 17
è elettivamente domiciliato;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito dichiarare, A) ai sensi dell'art. 3 L.898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 19 agosto 2023 a Vasto
1 (atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vasto, al n. 44 P II Serie A Anno 2023), ordinando agli Ufficiali di Stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste per legge;
B) Che la casa coniugale sita in Vasto (CH) alla via Marco Polo n. 18, di proprietà della madre della
, sig.ra e dalla stessa concessa in Parte_1 Parte_3 comodato resta assegnata alla sig.ra con tutti Parte_1 gli arredi esistenti;
C) Che entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_2 [...]
, che si sono sposati a Vasto il 19/08/2023, hanno Parte_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 19/3/2025 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale all'udienza del 27/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra
2 coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto il 19/08/2023 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto al numero 44, parte II, serie A dell'anno 2023.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Vasto il 19/08/2023 e Parte_2 Parte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto al numero 44, parte II, serie A dell'anno 2023;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23/10/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. v.g. 827/2025 promosso da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 07/11/1990, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Rocchio presso il cui studio sito a Vasto (CH) alla via XXIV Maggio n. 17
è elettivamente domiciliata;
(C.F. , nato ad [...] Parte_2 C.F._2 il 04/05/1987, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Tana presso il cui studio sito a Vasto (CH) alla via XXIV Maggio n. 17
è elettivamente domiciliato;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili
CONCLUSIONI: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito dichiarare, A) ai sensi dell'art. 3 L.898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario il 19 agosto 2023 a Vasto
1 (atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Vasto, al n. 44 P II Serie A Anno 2023), ordinando agli Ufficiali di Stato civile del Comune competente di procedere alle annotazioni e trascrizioni previste per legge;
B) Che la casa coniugale sita in Vasto (CH) alla via Marco Polo n. 18, di proprietà della madre della
, sig.ra e dalla stessa concessa in Parte_1 Parte_3 comodato resta assegnata alla sig.ra con tutti Parte_1 gli arredi esistenti;
C) Che entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento essendo economicamente autosufficienti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_2 [...]
, che si sono sposati a Vasto il 19/08/2023, hanno Parte_1 chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza del 22/10/2025 è stata sostituita ex art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 19/3/2025 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale all'udienza del 27/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. Risulta quindi trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra
2 coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Vasto il 19/08/2023 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto al numero 44, parte II, serie A dell'anno 2023.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Vasto il 19/08/2023 e Parte_2 Parte_1 trascritto nel Registro dello Stato Civile del comune di Vasto al numero 44, parte II, serie A dell'anno 2023;
prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23/10/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Anna Rosa Capuozzo dott.ssa Maria Elena Faleschini
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