CASS
Sentenza 15 dicembre 2020
Sentenza 15 dicembre 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/12/2020, n. 35836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35836 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AG IU, nato a [...] il [...] 2. ER NZ, nato a [...] il [...] 3. AL LA s.r.l. in persona del legale rappresentante avverso l'ordinanza in data 11/02/2020 del G.i.p. del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1, Con ordinanza adottata in data 11 febbraio 2020, e depositata in data 14 febbraio 2020, il Giudice per !e indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione proposta da IU AG e NZ ER avverso il decreto del Pubblico Ministero che aveva respinto l'istanza di dissequestro di hl. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35836 Anno 2020 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 03/11/2020 oho 4.930 di prodotto 57-nst '.:.A.ntenute "AL LA s.r.l.", e sottoposti a vincolo per esigenze probatorie. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe IU AG e NZ ER nonché "AL LA s.r.l.", con atto sottoscritto dagli avvocati Massimo Manfreda e Francesco Vergine, articolando quattro motivi. Con il primo motivo, sì denuncia violazione dì legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. avendo riguardo alla ritenuta non ammissibilità della revoca del sequestro per essere il bene soggetto a confisca obbligatoria. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1. lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al travisamento della prova in ordine a provenienza e caratteristiche del prodotto in sequestro ed al risultato delle analisi sullo stesso effettuate. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma delraTt. 606, comma 1. lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata adozione del provvedimento di convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, essendo stato questo compiuto sulla base di un decreto di perquisizione non sufficientemente specifico. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla inutilizzabilità del sequestro in quanto atto dì ìndagìne compiuto oltre il termine dl durata massima delle indagini stabilito dalla legge. 3. In data 21 ottobre 2020, hanno presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso gli avvocati Massimo Manfreda de Francesco Vergine, sulla base di apposita procura speciale rilasciata da IU AG e NZ ER nonché dalla legale rappresentante della "Mega:e LA s.r.l.". A fondamento della rinunc .a, si è evidenziato che l'istanza di dissequestro è stata riproposta il 9 aprile 2020, ed è stata accolta con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Lecce in data 9 settembre 2020, depositato il 14 settembre 2020, che ha disposto la revoca del vincolo e la.restituzione del bene all'avente diritto. 4. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, nelle more del presente procedimento, i prodotti vinosi, alla cui restituzione tendevano le istanze il cui rigetto è stato impugnato in questa sede, sono stati dissequestrati e restituiti agli aventi diritto. v I I( 2 5. Al!a dichiare :!one =;sib , dei , ,-)rsi per ',:opravvenuta carenza di interesse non consegue alc. na ceAanna 31 pagamento delle spese o della somma a favore della cassa delle ammende. In questo senso è orientata la prevaler giurisprudenza di legittimità, la quale pone a fondamento di crLesta conclusione l'assenza di soccombenza, anche solo virtuale, della parte ricorrente (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez., U, n, 7 del 25/06/1997. Chiappetta, Rv. 208166-01, nonché di recente, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308- 01). Non può pertanto condividersi l'affermazione secondo cui in ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo, potrebbe essere comunque condannato al pagamento delle spese processuali (per questa soluzione cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Haeres Equita s.r.I., Rv. 273882-01).
P.Q.M.
AR ,inammissibili j,ricorsj, Così deciso il 03/11/2020
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1, Con ordinanza adottata in data 11 febbraio 2020, e depositata in data 14 febbraio 2020, il Giudice per !e indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione proposta da IU AG e NZ ER avverso il decreto del Pubblico Ministero che aveva respinto l'istanza di dissequestro di hl. Penale Sent. Sez. 3 Num. 35836 Anno 2020 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 03/11/2020 oho 4.930 di prodotto 57-nst '.:.A.ntenute "AL LA s.r.l.", e sottoposti a vincolo per esigenze probatorie. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe IU AG e NZ ER nonché "AL LA s.r.l.", con atto sottoscritto dagli avvocati Massimo Manfreda e Francesco Vergine, articolando quattro motivi. Con il primo motivo, sì denuncia violazione dì legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. avendo riguardo alla ritenuta non ammissibilità della revoca del sequestro per essere il bene soggetto a confisca obbligatoria. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1. lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo al travisamento della prova in ordine a provenienza e caratteristiche del prodotto in sequestro ed al risultato delle analisi sullo stesso effettuate. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma delraTt. 606, comma 1. lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata adozione del provvedimento di convalida del sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria, essendo stato questo compiuto sulla base di un decreto di perquisizione non sufficientemente specifico. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla inutilizzabilità del sequestro in quanto atto dì ìndagìne compiuto oltre il termine dl durata massima delle indagini stabilito dalla legge. 3. In data 21 ottobre 2020, hanno presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso gli avvocati Massimo Manfreda de Francesco Vergine, sulla base di apposita procura speciale rilasciata da IU AG e NZ ER nonché dalla legale rappresentante della "Mega:e LA s.r.l.". A fondamento della rinunc .a, si è evidenziato che l'istanza di dissequestro è stata riproposta il 9 aprile 2020, ed è stata accolta con provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Lecce in data 9 settembre 2020, depositato il 14 settembre 2020, che ha disposto la revoca del vincolo e la.restituzione del bene all'avente diritto. 4. I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, nelle more del presente procedimento, i prodotti vinosi, alla cui restituzione tendevano le istanze il cui rigetto è stato impugnato in questa sede, sono stati dissequestrati e restituiti agli aventi diritto. v I I( 2 5. Al!a dichiare :!one =;sib , dei , ,-)rsi per ',:opravvenuta carenza di interesse non consegue alc. na ceAanna 31 pagamento delle spese o della somma a favore della cassa delle ammende. In questo senso è orientata la prevaler giurisprudenza di legittimità, la quale pone a fondamento di crLesta conclusione l'assenza di soccombenza, anche solo virtuale, della parte ricorrente (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez., U, n, 7 del 25/06/1997. Chiappetta, Rv. 208166-01, nonché di recente, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308- 01). Non può pertanto condividersi l'affermazione secondo cui in ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente, quest'ultimo, potrebbe essere comunque condannato al pagamento delle spese processuali (per questa soluzione cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Haeres Equita s.r.I., Rv. 273882-01).
P.Q.M.
AR ,inammissibili j,ricorsj, Così deciso il 03/11/2020