CA
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2440/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2440 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
l' erio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Ciaffi Controparte_1
e SE TT come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3357/2024, pubblicata in data 18/03/2024 2
___________________
Con il ricorso depositato in data 08.09.2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5224/2022 - non provvisoriamente esecutivo, emesso il 28.07.2022 dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e notificato il successivo 3 agosto - dell'importo di € 2.983,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive in favore di Controparte_1
L'opponente deduceva che il giudizio monitorio era stato azionato sulla scorta della sentenza n. 3401/2021 della Corte d'Appello di Roma con cui era stata accertata l'illegittimità dell'appalto tra la PI TA SP e
[...]
e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato tra e , con condanna di Controparte_1 Parte_1 quest'ultima alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento delle retribuzioni arretrate in misura di € 1.681,45 mensili dalla data di estromissione (29.08.2016).
L'importo di € 2.983,33 veniva richiesto in via monitoria perché la società aveva provveduto a riammettere in servizio la lavoratrice il 7.12.2021, con inquadramento nel livello D del CCNL di ma in regime di Parte_1 part-time al 75%, con retribuzione mensile di € 1.278,55 e la lavoratrice assumeva il proprio diritto al lavoro full time, con conseguenti differenze retributive per il periodo da dicembre 2021 a giugno 2022, di € 426,19 mensili, corrispondenti alla differenza tra la retribuzione a tempo pieno di € 1.704,74 e la retribuzione corrisposta di € 1.278,55.
La società opponente assumeva che la condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate aveva natura risarcitoria e non poteva costituire il parametro su cui commisurare le differenze retributive ingiunte. Deduceva di aver dato corretta e puntuale esecuzione alla sentenza presupposta in quanto aveva ricostituito il rapporto con la medesima percentuale di lavoro risultante dalle buste paga prodotte nel relativo giudizio, atteso che la era parte CP_1 di un contratto a tempo parziale con PI TA nella misura del 75% e non risultando alcun riferimento nella sentenza in ordine ad un obbligo di 3
riassunzione con contratto full-time. Deduceva la legittimità della riammissione in servizio con l'orario part-time di 27 ore settimanali rispetto all'orario ordinario di 36 ore settimanali e che la lavoratrice non aveva affatto assolto all'onere di dimostrare lo svolgimento di un orario superiore.
Concludeva chiedendo: “Nel merito: previa dichiarazione di infondatezza/nullità/inefficacia/improcedibilità/del decreto ingiuntivo, indicato in premessa, notificato a esclusa ogni responsabilità della Società Parte_1 opponente, ritenere legittimo l'operato di e ritenere infondata in fatto e diritto Parte_1 la liquidazione delle differenze retributive così come richieste di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, nonché infondata la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva e monitoria richiesti” vinte le spese di lite.
Si costituiva resistendo al ricorso in opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Evidenziava che la sentenza della Corte di Appello, sebbene non si fosse espressamente pronunciata sulla natura a tempo pieno o a tempo parziale del rapporto, aveva comunque condannato al Parte_1 pagamento di una retribuzione mensile corrispondente ad un rapporto full- time, ciò che confermava che la riammissione in servizio doveva avvenire in tali termini.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava al Parte_1 pagamento delle spese processuali.
Nella parte motiva della sentenza si legge: “Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente (…) si osserva che la prova scritta del credito è costituita dalla sentenza della
Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro n.3401/2021 che ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'opposta e la società
[...] con condanna di quest'ultima alla riammissione in servizio della lavoratrice Parte_1
e la condanna alle retribuzioni arretrate dal momento della messa in mora. (…) Tale sentenza ha, altresì, accertato contrariamente a quanto sostenuto da Parte_1 la sussistenza di un rapporto lavorativo a tempo pieno. Infatti, in tale pronuncia le retribuzioni arretrate erogate a titolo risarcitorio sono state determinate sulla base di una retribuzione full time e non part- time. La circostanza che nel presente giudizio la parte opposta, riammessa in servizio solo con contratto di lavoro part-time, abbia rivendicato l'intera retribuzione mensile a titolo retributivo non cambia i termini della questione, dal momento che sia il pagamento a titolo risarcitorio fino alla sentenza che a titolo retributivo 4
per il periodo successivo debbono fondarsi sullo stesso presupposto costituito evidentemente, per quanto stabilito dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 3401/2021, da un rapporto di lavoro a tempo pieno, sulla cui base la Corte ha determinato il risarcimento mensile spettante. In tale situazione, risulta evidente che in ossequio alla predetta sentenza
(…) la riassunzione in servizio doveva avvenire in regime full time e che, sussistendo la messa in mora nei confronti del datore di lavoro, le corrispondenti retribuzioni spettino alla lavoratrice sulla base di una quantificazione effettuata per un rapporto di lavoro a tempo pieno. Del resto, non vi è alcun elemento o motivo per differenziare il tipo di rapporto intercorso e il trattamento economico spettante alla lavoratrice tra il periodo anteriore alla sentenza n. 3401/2021 della Corte di Appello e quello successivo in cui è avvenuta la riassunzione. Né pur essendone onerata, ha dedotto o provato Parte_1
'alcunché in tal senso”.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “ritenere legittimo l'operato di accogliere l'opposizione e Parte_1 ritenere infondata in fatto e diritto la liquidazione delle differenze retributive così come richieste di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, nonché infondata la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva e monitoria richiesti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con un unico e articolato motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata e l'assenza dei presupposti logici in ordine alla riassunzione della lavoratrice con un regime orario full-time nonché la non spettanza delle differenze retributive, avendo la lavoratrice prestato attività lavorativa per un numero inferiore di ore. Secondo l'appellante, le somme spettanti si dovrebbero parametrare sulla base dell'effettività della prestazione della lavoratrice, che all'epoca era part-time.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto, con vittoria delle spese da distrarsi in favore dei difensori.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
In continuità con le recenti decisioni di questa stessa Corte di appello
(sentenza n. 550/2025 e sentenza n. 1710/2025), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'appello è infondato e deve trovare rigetto. 5
Come evidenziato dalla stessa appellante, con il ricorso introduttivo del giudizio definito in grado di appello dalla sentenza n. 3401/2021, le parti ricorrenti (tra le quali la avevano chiesto di “ordinare a CP_1 Parte_1 la riammissione in servizio dei ricorrenti nel posto di lavoro in precedenza occupato”
[...] con condanna al pagamento “a titolo di adempimento e/o risarcimento del danno delle mensilità di retribuzione”. Dunque, i ricorrenti avevano avanzato la domanda di pagamento delle retribuzioni ad essi dovute nel periodo di interposizione illecita di manodopera.
Questa Corte, con la sentenza n. 3401/2021, ha liquidato in favore dei ricorrenti “le retribuzioni lorde effettivamente percepite dagli appellanti e risultanti dalle buste paga depositate in atti, sotto la voce stipendio lordo o similari” e ha condannato le a pagare alla “dalla messa in mora” (ossia dal 29 agosto 2016) la Pt_1 CP_1 retribuzione ordinaria di € 1.681,45.
Ne consegue che detta sentenza ha considerato il rapporto tra le parti come a tempo pieno e ha liquidato (a titolo retributivo e non risarcitorio) le somme dovute, parametrate su tale monte orario, ritenuto comprovato dalle retribuzioni effettivamente percepite e risultanti dalla documentazione agli atti.
Ciò chiarito, si osserva che non spetta a questo Collegio stabilire se la decisione resa sul punto dalla sentenza in questione sia errata o meno. Ciò che rileva è che tale sentenza fa stato nel presente giudizio (sempre che non venga travolta da successiva pronuncia della S.C., in accoglimento del ricorso per cassazione, che afferma aver proposto avverso la stessa). Parte_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori della parte appellata, dichiaratisi anticipatari, tenuto conto della serialità della questione.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
6
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL EN
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2440/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2440 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1
l' erio che la rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dagli avv.ti Annalisa Ciaffi Controparte_1
e SE TT come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3357/2024, pubblicata in data 18/03/2024 2
___________________
Con il ricorso depositato in data 08.09.2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5224/2022 - non provvisoriamente esecutivo, emesso il 28.07.2022 dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, e notificato il successivo 3 agosto - dell'importo di € 2.983,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive in favore di Controparte_1
L'opponente deduceva che il giudizio monitorio era stato azionato sulla scorta della sentenza n. 3401/2021 della Corte d'Appello di Roma con cui era stata accertata l'illegittimità dell'appalto tra la PI TA SP e
[...]
e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 indeterminato tra e , con condanna di Controparte_1 Parte_1 quest'ultima alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento delle retribuzioni arretrate in misura di € 1.681,45 mensili dalla data di estromissione (29.08.2016).
L'importo di € 2.983,33 veniva richiesto in via monitoria perché la società aveva provveduto a riammettere in servizio la lavoratrice il 7.12.2021, con inquadramento nel livello D del CCNL di ma in regime di Parte_1 part-time al 75%, con retribuzione mensile di € 1.278,55 e la lavoratrice assumeva il proprio diritto al lavoro full time, con conseguenti differenze retributive per il periodo da dicembre 2021 a giugno 2022, di € 426,19 mensili, corrispondenti alla differenza tra la retribuzione a tempo pieno di € 1.704,74 e la retribuzione corrisposta di € 1.278,55.
La società opponente assumeva che la condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate aveva natura risarcitoria e non poteva costituire il parametro su cui commisurare le differenze retributive ingiunte. Deduceva di aver dato corretta e puntuale esecuzione alla sentenza presupposta in quanto aveva ricostituito il rapporto con la medesima percentuale di lavoro risultante dalle buste paga prodotte nel relativo giudizio, atteso che la era parte CP_1 di un contratto a tempo parziale con PI TA nella misura del 75% e non risultando alcun riferimento nella sentenza in ordine ad un obbligo di 3
riassunzione con contratto full-time. Deduceva la legittimità della riammissione in servizio con l'orario part-time di 27 ore settimanali rispetto all'orario ordinario di 36 ore settimanali e che la lavoratrice non aveva affatto assolto all'onere di dimostrare lo svolgimento di un orario superiore.
Concludeva chiedendo: “Nel merito: previa dichiarazione di infondatezza/nullità/inefficacia/improcedibilità/del decreto ingiuntivo, indicato in premessa, notificato a esclusa ogni responsabilità della Società Parte_1 opponente, ritenere legittimo l'operato di e ritenere infondata in fatto e diritto Parte_1 la liquidazione delle differenze retributive così come richieste di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, nonché infondata la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva e monitoria richiesti” vinte le spese di lite.
Si costituiva resistendo al ricorso in opposizione e Controparte_1 chiedendone il rigetto. Evidenziava che la sentenza della Corte di Appello, sebbene non si fosse espressamente pronunciata sulla natura a tempo pieno o a tempo parziale del rapporto, aveva comunque condannato al Parte_1 pagamento di una retribuzione mensile corrispondente ad un rapporto full- time, ciò che confermava che la riammissione in servizio doveva avvenire in tali termini.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava al Parte_1 pagamento delle spese processuali.
Nella parte motiva della sentenza si legge: “Contrariamente a quanto dedotto dall'opponente (…) si osserva che la prova scritta del credito è costituita dalla sentenza della
Corte di Appello di Roma Sezione Lavoro n.3401/2021 che ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra l'opposta e la società
[...] con condanna di quest'ultima alla riammissione in servizio della lavoratrice Parte_1
e la condanna alle retribuzioni arretrate dal momento della messa in mora. (…) Tale sentenza ha, altresì, accertato contrariamente a quanto sostenuto da Parte_1 la sussistenza di un rapporto lavorativo a tempo pieno. Infatti, in tale pronuncia le retribuzioni arretrate erogate a titolo risarcitorio sono state determinate sulla base di una retribuzione full time e non part- time. La circostanza che nel presente giudizio la parte opposta, riammessa in servizio solo con contratto di lavoro part-time, abbia rivendicato l'intera retribuzione mensile a titolo retributivo non cambia i termini della questione, dal momento che sia il pagamento a titolo risarcitorio fino alla sentenza che a titolo retributivo 4
per il periodo successivo debbono fondarsi sullo stesso presupposto costituito evidentemente, per quanto stabilito dalla Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 3401/2021, da un rapporto di lavoro a tempo pieno, sulla cui base la Corte ha determinato il risarcimento mensile spettante. In tale situazione, risulta evidente che in ossequio alla predetta sentenza
(…) la riassunzione in servizio doveva avvenire in regime full time e che, sussistendo la messa in mora nei confronti del datore di lavoro, le corrispondenti retribuzioni spettino alla lavoratrice sulla base di una quantificazione effettuata per un rapporto di lavoro a tempo pieno. Del resto, non vi è alcun elemento o motivo per differenziare il tipo di rapporto intercorso e il trattamento economico spettante alla lavoratrice tra il periodo anteriore alla sentenza n. 3401/2021 della Corte di Appello e quello successivo in cui è avvenuta la riassunzione. Né pur essendone onerata, ha dedotto o provato Parte_1
'alcunché in tal senso”.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello Parte_1
chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “ritenere legittimo l'operato di accogliere l'opposizione e Parte_1 ritenere infondata in fatto e diritto la liquidazione delle differenze retributive così come richieste di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, nonché infondata la richiesta di spese, diritti e onorari relativi alla procedura ingiuntiva e monitoria richiesti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Con un unico e articolato motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata e l'assenza dei presupposti logici in ordine alla riassunzione della lavoratrice con un regime orario full-time nonché la non spettanza delle differenze retributive, avendo la lavoratrice prestato attività lavorativa per un numero inferiore di ore. Secondo l'appellante, le somme spettanti si dovrebbero parametrare sulla base dell'effettività della prestazione della lavoratrice, che all'epoca era part-time.
Si è costituita resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto, con vittoria delle spese da distrarsi in favore dei difensori.
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
In continuità con le recenti decisioni di questa stessa Corte di appello
(sentenza n. 550/2025 e sentenza n. 1710/2025), che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'appello è infondato e deve trovare rigetto. 5
Come evidenziato dalla stessa appellante, con il ricorso introduttivo del giudizio definito in grado di appello dalla sentenza n. 3401/2021, le parti ricorrenti (tra le quali la avevano chiesto di “ordinare a CP_1 Parte_1 la riammissione in servizio dei ricorrenti nel posto di lavoro in precedenza occupato”
[...] con condanna al pagamento “a titolo di adempimento e/o risarcimento del danno delle mensilità di retribuzione”. Dunque, i ricorrenti avevano avanzato la domanda di pagamento delle retribuzioni ad essi dovute nel periodo di interposizione illecita di manodopera.
Questa Corte, con la sentenza n. 3401/2021, ha liquidato in favore dei ricorrenti “le retribuzioni lorde effettivamente percepite dagli appellanti e risultanti dalle buste paga depositate in atti, sotto la voce stipendio lordo o similari” e ha condannato le a pagare alla “dalla messa in mora” (ossia dal 29 agosto 2016) la Pt_1 CP_1 retribuzione ordinaria di € 1.681,45.
Ne consegue che detta sentenza ha considerato il rapporto tra le parti come a tempo pieno e ha liquidato (a titolo retributivo e non risarcitorio) le somme dovute, parametrate su tale monte orario, ritenuto comprovato dalle retribuzioni effettivamente percepite e risultanti dalla documentazione agli atti.
Ciò chiarito, si osserva che non spetta a questo Collegio stabilire se la decisione resa sul punto dalla sentenza in questione sia errata o meno. Ciò che rileva è che tale sentenza fa stato nel presente giudizio (sempre che non venga travolta da successiva pronuncia della S.C., in accoglimento del ricorso per cassazione, che afferma aver proposto avverso la stessa). Parte_1
L'appello va, pertanto, rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori della parte appellata, dichiaratisi anticipatari, tenuto conto della serialità della questione.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
6
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA AL EN
( F.to dig.te)