Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00263/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC marcellogiuseppefeola@puntopec.it;
contro
Comune di Buccino, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza,
al decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- reso dal Tribunale di Vallo della Lucania il -OMISSIS- (procedimento n. -OMISSIS-.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. ER RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che con l’odierno ricorso (notificato il 10 settembre 2025 e in pari data depositato) il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza dell’Amministrazione intimata al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Vallo della Lucania ha ingiunto “al Comune di Buccino (…) di pagare, entro il termine di giorni quaranta dalla notificazione del presente decreto, al ricorrente, domiciliato come in ricorso, la somma di € 9.024,00 (oltre IVA e cpa), dovuta per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come da domanda, nonché le spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 145,50 per spese ed in euro 567,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
1.2. Al riguardo, il ricorrente ha evidenziato l’avvenuta notifica della sentenza all’Ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della stessa, l’avvenuto passaggio in giudicato e la mancata ottemperanza da parte dell’Amministrazione.
L’esponente ha quindi concluso chiedendo l’ottemperanza del Comune intimato alla predetta decisione, nonché la nomina di un Commissario ad acta nell’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione.
2. L’Ente non si è costituito.
3. Alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, va rilevato che dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che il decreto de quo:
- è stato notificato all’Amministrazione in data 25 ottobre 2022, ai fini dell’intimazione ad adempiere;
- è stato dichiarato definitivamente esecutivo in data 18 luglio 2023;
- è stato così notificato all’Ente in data 2 aprile 2025;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Ciò posto, le statuizioni contenute nel dispositivo della citata decisone risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione in ragione della mancata prova da parte dell’amministrazione dell’avvenuto adempimento alle statuizioni del Giudice civile.
5.1. Alla luce del rispetto delle formalità procedurali e della fondatezza della pretesa nei limiti sopra illustrati, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionata sentenza, deve ordinarsi all’Amministrazione di provvedere alla piena esecuzione dell’azionata sentenza, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo Funzionario, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione intimata e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
B) condanna il Comune di Buccino al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.
C) manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER RU, Presidente, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.