Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/04/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 2761/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 17/04/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter del 17/04/2025 nella causa n. 2761/2023 avente ad oggetto “compensi professionali avvocato in materia penale” e vertente tra AVV. AN RM (C.F./P.IVA: ), col C.F._1 ministero/assistenza di sé stesso
-ricorrente- e
(C.F./P.IVA: ) CP C.F._2
- contumace - Conclusioni All'udienza del 17/04/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatto
Con ricorso ex artt. 281decies e ss. c.p.c. ritualmente notificato, l'avv. AN RM, deducendo che […] ha prestato attività di difesa in favore di nell'ambito del procedimento incardinato dinanzi al Tribunale CP
Penale di Avellino (8188/2011/R.G. Not. Reato – 1502/2013 R. Gen. Dib.). Più segnatamente, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, con decreto del 28.06.2023 chiedeva il rinvio a giudizio di , imputato: a) CP del reato p. e p. dagli artt. 81-485-491 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere di cui al capo che segue, ed allo scopo ulteriore di procurare a sé un vantaggio, formava due scritture private false;
nella specie le variazioni della polizza vita nr. 89424419 stipulata in data 24.08.1995 con la società “Unipol Assicurazioni” Agenzia di Atripalda, datate l'una 13.03.2007, con la quale veniva variato il beneficiario caso vita a favore di e l'altra CP
14.05.2007, con la quale si cedeva la contraenza a favore di , CP apponendovi una sottoscrizione apparentemente riconducibile alla , Controparte_2 titolare effettiva della polizza – in Atripalda il 13.03.2007 e 14.05.2007; b) “del reato p. e p. dall'art. 640 c.p., perché quale contitolare dell' con Parte_1
2 Tribunale di Avellino n. 2761/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
sede in Atripalda, con artifici e raggiri consistiti nell'inviare alla società assicurativa le false variazioni sottoscritte dalla sulla polizza vita nr. 8942419, Controparte_2 di cui al capo che precede, induceva in errore la suddetta compagnia assicurativa in ordine alle reali variazioni contrattuali, procurandosi, in tal modo, l'ingiusto profitto consistito dall'incasso della predetta polizza con danno di pari ammontare per la persona offesa. In Atripalda il 24.08.2010”. All'esito dell'attività dibattimentale, il Tribunale Penale di Avellino (8188/2011/R.G. Not. Reato –
1502/2013 R. Gen. Dib.) con sentenza n. 2090/15, deposita in data 15.09.2015, così statuiva: “Visto l'art. 530 cpp assolve da reato di cui al capo a) CP dell'imputazione perché il fatto non sussiste. Visti gli artt. 533-535 C.P.P. dichiara
colpevole del reato ascritto al capo b) dell'imputazione e lo CP condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1500 di multa. Condanna altresì
l'imputato al risarcimento del danno, a favore della costituita parte civile,
, da liquidarsi in separata sede civile, fatta salva una provvisionale Controparte_2 di euro 4.000/00- immediatamente esecutiva;
condanna infine l'imputato alla spese di rappresentanza e difesa sostenute della parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500/00. Dispone la sospensione condizionale della pena, subordinandola, ex art. 165 C.P. all'avvenuto pagamento della provvisionale a favore della parte civile nel termine di giorni 90 dalla pubblicazione sella presente decisione. Così deciso in Avellino 15/09/2015”. Con ricorso depositato in data
29.09.2015, , a ministero dell'esponente difensore, ha proposto CP appello avverso la succitata sentenza. La Corte di Appello di AP con sentenza nr. 3641 pubblicata il 28.04.2017 ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino;
Successivamente, con ricorso del 12.06.2017, , a CP ministero dell'esponente professionista, ha proposto ricorso per Cassazione. La
Corte di Cassazione con sentenza n. 25222/2019 ha respinto il ricorso proposto da
. L'attività difensiva espletata dall'esponente si è concretizzata nella CP fase di studio della controversia, esame e controesame testi fase dibattimentale;
discussione; redazione atto di appello nonché ricorso per Cassazione con conseguente discussione. Premesso quanto innanzi, l'esponente ha diritto alle competenze difensive per l'attività prestata nei tre gradi di giudizio che in base ai minimi tabellari del D.M. 44/2014, ammontano a complessivi € 13.400,00 oltre accessori di legge [cfr. allegate tabelle]. Per tali ragioni, l'esponente con nota pec del 25.01.2022 ha invitato al pagamento di € 13.400,00 oltre CP accessori di legge;
L'invito è restato privo di riscontro, così come è rimasto senza riscontro l'invito alla stipula di negoziazione assistita, inoltrata a mezzo pec dell'1.07.2022. È evidente come il rifiuto del resistente di CP partecipare al procedimento di negoziazione assistita abbia, di fatto, impedito all'esponente di risolvere in via bonaria l'instauranda lite, obbligandolo ad introdurre il presente giudizio, con inevitabile aggravio di Ruolo che legittima il
3 Tribunale di Avellino n. 2761/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
ricorrente alla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 cpc. […], conveniva in giudizio , al fine di sentire accogliere le seguenti CP conclusioni […] a) accertare e dichiarare che l'Avv. Carmine Cusano ha espletato attività professionale in favore di nei giudizi celebrati innanzi: al CP
Tribunale di Avellino (R.G. Not. Reato n. 8188/2011), conclusosi con sentenza n.
2090/2015 del 15.09.2015; innanzi alla Corte d'Appello di AP ( N. 7168/2016
Reg. Gen. App.) definito con sentenza 3641/2017, pubblicata 28.04.2017; innanza alla Corte Suprema di Cassazione n. 18746/2018, definito con sentenza n.
25222/2019 pubblicata 7.07.2019; b) accertare e dichiarare, inoltre, che a fronte dell'attività difensiva espletata, l'Avv. Carmine Cusano ha maturato, ai sensi dei minimi tabellari del D.M. 44/2014, competenze professionali pari ad € 13.400,00 oltre accessori di legge;
c) Per l'effetto, condannare il sig. al CP pagamento in favore dell'Avv. Carmine Cusano della somma complessiva di €
13.400,00, oltre accessori di legge oltre ancora interessi e rivalutazione, ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
d) Accertare e dichiarare, infine, la mancata adesione della resistente all'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e, per l'effetto, condannare lo stesso ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'Avv. Carmine Cusano della somma di €
1.000,00, o a quella somma maggiore o minore da liquidarsi d'ufficio, anche in via equitativa;
e) Con vittoria di spese e competenze. […].
Instauratosi il contraddittorio, dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, , ammessa e prodotta la documentazione, la CP causa giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali ad opera del ricorrente. II. Diritto Sul merito Preliminarmente giova precisare come, secondo consolidata giurisprudenza, la controversia avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale non è soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - applicabile alle sole controversie di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, riguardante i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile - ma a quella del processo ordinario ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica (Cass. Sez. 6 - 2, 11 marzo 2021, n. 6817; Cass. Sez. 2, 27 settembre 2016, n. 19025). Nel caso in esame, dunque, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non può trovare applicazione l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che è norma sulla competenza relativa alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali, dovendo per converso
4 Tribunale di Avellino n. 2761/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
il relativo giudizio svolgersi (e introdursi) - quantomeno nel sistema anteriore all'entrata in vigore della riforma c.d. Cartabia - o nelle forme del rito ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, in quelle del procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c. innanzi al tribunale monocratico. Già nel previdente sistema, quindi, era facoltà dell'attore, interessato a conseguire il pagamento di compensi maturati in materia penale, optare, in luogo del rito ordinario, per il procedimento sommario previsto dagli artt. 702bis e segg. c.p.c. (introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica (v. in parte motiva Sez. 2, Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022). Tale facoltà, invero, non sembra essere venuta meno a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia), atteso che, ferma l'applicabilità alle sole controversie riguardanti i compensi per prestazioni giudiziali in materia civile dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 - così come modificato dal medesimo D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha previsto e disciplinato uno “speciale” rito semplificato ex art. 281decies c.p.c. - la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale potrà essere introdotta, o nelle forme del “nuovo” processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. (così come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha disciplinato il c.d. rito Cartabia) ovvero, in alternativa, nelle forme del (nuovo, ma non “speciale” ex art. 14, d.lgs. 150/2011) procedimento semplificato di cognizione di cui all'art. 281decies c.p.c., innanzi al tribunale in composizione monocratica. Ciò posto, e passando al merito, giova osservare che sotto il profilo sostanziale l'azione per il riconoscimento del compenso professionale dell'avvocato trova fondamento nell'art. 2233 c.c., che disciplina la commisurazione della retribuzione per le prestazioni d'opera intellettuale, prevedendo che essa sia determinata – in mancanza di accordo tra le parti e di tariffe professionali – dal Giudice, previo parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. Nel caso specifico dell'avvocato, la determinazione del compenso professionale è attualmente regolata dal D.M. n. 147/2022 (per le prestazioni svolte a partire dal 23 ottobre 2022) e, per le prestazioni antecedenti, dal D.M. n. 55/2014, che hanno sostituito il sistema delle tariffe professionali forensi, abrogato dal D.L. n. 1/2012, convertito in L. n. 27/2012. In tema di onere della prova, giova rammentare che, per giurisprudenza pacifica a partire da Cass., sez. U., sent. n. 13533 del 30 ottobre 2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera
5 Tribunale di Avellino n. 2761/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ferma l'ulteriore precisazione secondo cui nella controversia fra un avvocato ed il proprio cliente, avente ad oggetto il pagamento di onorari professionali, compete al professionista l'onere di provare l'avvenuta prestazione della propria attività (nella specie, partecipazione alle udienze istruttorie) attraverso la esibizione in giudizio delle copie del fascicolo di ufficio o di certificazioni della cancelleria ed ove ciò non avvenga il giudice del merito non e tenuto a supplire all'inattività probatoria dell'interessato chiedendo , a sua volta, informazioni alla cancelleria, ovvero richiamando il fascicolo del procedimento, cui si riferiscono le prestazioni professionali di cui si chiede il compenso (V 2289/74, mass n 370677; 1765/72, mass n 358723) (Sez. 2, Sentenza n. 3292 del 13/10/1975). Nel caso di specie, il legale ricorrente, allegando il mancato pagamento del dovuto, quantificato - dichiaratamente in conformità ai minimi previsti - in complessivi € 13.400,00 (v. ricorso introduttivo), ha fornito prova dell'attività svolta nell'interesse del convenuto a mezzo della produzione della documentazione, anche processuale, di cui in atti (id est: decreto di citazione a giudizio (8188/11 n. 21 R.G.N.); Tribunale Avellino sentenza 2090/2015, depositata
15.09.2015; Ricorso in appello depositato 29.09.2015; decreto di citazione N.
7168/2016 Reg. Gen. App Corte d'Appello di AP;
Sentenza n. 3641/2017 Corte
Appello AP;
Ricorso per cassazione del 12.06.2017; avviso udienza penale procedimento n. 18746/2018 Corte Cassazione;
sentenza Corte Cassazione n.
25222/2019, depositata 7.06.2019). Giova tuttavia precisare come, vista l'assenza dei corrispondenti verbali di causa e/o di ulteriori risultanze da cui desumere univoci elementi di segno contrario, la suddetta documentazione risulta attestare esclusivamente l'indicazione dell'avvocato ricorrente nel decreto di citazione a giudizio (v. decreto in atti), nonché la redazione da parte dello stesso del ricorso in appello (v. ricorso in appello in atti), e di quello per cassazione (v. ricorso per cassazione in atti), non registrandosi la relativa presenza, né all'atto della pronuncia della sentenza in tribunale (v. sentenza in atti), né all'atto della pronuncia della sentenza in appello (v. sentenza in atti, che non reca univoche indicazioni sul punto), né all'atto della pronuncia della sentenza in cassazione (v. sentenza in atti), ferma in ogni caso l'impossibilità di desumere con certezza la qualità e quantità dell'ulteriore attività, anche istruttoria, eventualmente espletata per mancanza dei corrispondenti riscontri (v. richiamata assenza di verbali e/o risultanze fascicolo d'ufficio). Alla stregua della suddetta documentazione, tenuto conto anche della liquidazione operata dallo stesso ricorrente secondo i valori minimi previsti (v. ancora ricorso introduttivo), si ritiene dunque di poter liquidare un compenso complessivo di € 2.385,00, così ripartito: Tabelle: 2014-2018 Competenza: Corte
6 Tribunale di Avellino n. 2761/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
d'Appello Fase di studio della controversia, valore minimo: € 225,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 450,00 Compenso tabellare (valori minimi) € 675,00; Tabelle: 2014-2018 Competenza: Corte di Cassazione Fase di studio della controversia, valore minimo: € 450,00 Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 1.260,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 1.710,00, non essendoci univoci riscontri circa l'attività effettivamente espletata in primo grado o nelle altre fasi non indicate. Al riguardo va evidenziato che, come imposto da recente e condivisa giurisprudenza, la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, non come modificati dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, atteso che quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022…Diversamente, si effettuerebbe un'applicazione retroattiva del decreto, non giustificabile come d'altronde già rilevato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte per la normativa precedente alla luce del logico criterio interpretativo fondato sulla globalità della prestazione e pertanto del compenso (v. infatti S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405: "In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata."; e cfr. pure Cass. sez. 3, 18 dicembre 2012 n. 23318, Cass. sez. 6-3, ord. 2 luglio 2015 n. 13628, Cass. sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n. 2748, Cass. sez. 6-2, 19 ottobre 2016 n. 21205, Cass. sez. 6-3, ord. 28 agosto 2017 n. 20481 e Cass. sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018 n. 13541). (v. in parte motiva Sez. U, Ordinanza n. 33482 del 14/11/2022). Nel caso in esame, del resto, non si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, tutte le attività difensive essendo state invece compiute anteriormente a tale data. In parziale accoglimento della domanda, quindi, dovrà condannarsi l'odierno resistente al pagamento in favore dell'avv. CP
AN RM della somma complessiva di € 2.385,00, oltre accessori come per legge, ed interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia (v. Sez. 2, Sentenza n. 2954 del 16/02/2016), in assenza di rivalutazione, non avendo il
7 Tribunale di Avellino n. 2761/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
ricorrente adempiuto al relativo onere probatorio (v. Cass. 2 agosto 2005, n. 16132; Cass. 7 giugno 2005, n. 11777; Cass. 22 giugno 2004, n. 11594; Cass. 26 febbraio 2002, n. 2823; Cass. 26 marzo 1999, n. 2891; Cass. 15 febbraio 1999, n. 1266). Assorbita o comunque respinta deve intendersi ogni altra istanza, deduzione od eccezione sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese del giudizio, le stesse, stante l'accoglimento della domanda in misura notevolmente inferiore rispetto al quantum richiesto, dovranno compensarsi per due terzi e vengono liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (fino ad
€ 5.200,00), della natura e della complessità (minima) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (minima) delle questioni trattate. Quanto, infine, alla domanda ex art. 96 c.p.c. ex adverso avanzata, giova precisare come dagli atti non appaiano emergere condotte connotate dalla mala fede e/o colpa grave legalmente previste, non potendo la mera infondatezza e/o rigetto delle iniziative intentate farsi coincidere con i predetti requisiti soggettivi, ferma l'ulteriore precisazione secondo cui la mancata adesione del convenuto all'invito alla procedura formulato dall'attore, pur costituendo certamente un comportamento censurabile, non determina automaticamente l'accoglimento della domanda di condanna del medesimo ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., presupponendo quest'ultima pur sempre un danno risarcibile a favore della parte vittoriosa, posto che non si tratta di una condanna a favore dello Stato (v. in termini Tribunale di Pavia, sezione civile, sentenza 22 settembre 2021 n. 1209).
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da RM AN nei confronti di CP
, respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
[...] accoglie in parte la domanda, così come proposta;
condanna
al pagamento in favore dell'avv. AN RM CP della somma complessiva di € 2.385,00, oltre accessori come per legge, ed interessi legali a decorrere dalla presente pronuncia;
condanna
alla rifusione in favore di parte ricorrente RM CP
AN di un terzo (1/3) delle spese del presente giudizio, liquidate in € 145,50 (3/3) per spese vive, € 1.278,00 (3/3) per compensi, oltre CNAP e IVA
8 Tribunale di Avellino n. 2761/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
dichiara compensate tra le parti le spese per i due terzi (2/3) residui;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 18/04/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
9