Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2599/2024 r.g. v.g.
TRIBUNALE DI TARANTO Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di conIGlio, nelle persone dei magistrati:
Dott. Marcello Maggi Presidente Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice Dott.ssa Enrica Di Tursi Giudice Rel.
Esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 08/11/2024; rilevato che la IG.ra proponeva reclamo avverso il decreto del 09 Parte_1 agosto 2024 a firma del Giudice Tutelare dott. Donnaloia Francesco con il quale veniva disposta, per incompetenza territoriale, la trasmissione del fascicolo relativo al procedimento di tutela legale iscritto al n. 634/24 rgvg nell'interesse del IG. Parte_2 al Tribunale di Bari- Ufficio GT;
rilevato che l'applicazione della tutela legale in favore del IGnor Parte_3 avveniva a seguito del ricorso presentato dalla di lui SO IGnora Parte_1 in data 28 febbraio 2024 atteso che quest'ultimo risultava detenuto con sentenza definitiva dal 2015 e con un fine pena previsto nel 2029 presso la Casa Circondariale
“Magli” di Taranto;
rilevato che, parte reclamante deduceva che il decreto del 09 agosto 2024 era ingiusto e gravemente pregiudizievole nell'interesse del tutelato e che nel 2015, periodo precedente all'ingresso in carcere il IGnor non aveva una dimora fissa, Pt_3 spostandosi di continuo in diversi Paesi e che solo a decorrere dal 2015, data di ingresso definitivo in carcere, il beneficiario, essendo affetto da gravi problemi di salute, veniva trasferito più volte in diversi istituti penitenziari dello Stato e individuando solo nella Casa Circondariale di Taranto le strutture adeguate per ottenere assistenza medica qualificata per le proprie patologie, dando equilibrio e continuità alla prognosi rilasciata dal personale medico sanitario ed esprimendo il
D'Elia la volontà di sottoposi alla competenza del Tribunale di Taranto. Alla luce di tali considerazioni parte reclamante instava il Tribunale di Taranto al fine di revocare il decreto del Giudice Tutelare del 09 agosto 2024, emesso nell'ambito del procedimento iscritto al n. 634/24 rgvg con il quale veniva disposta, per incompetenza
Invero, evidenzia questo Tribunale, che il IG. risultava detenuto presso la Parte_3
Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e con provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di MO ex art 663 cpp , in data 24 03 2022,a seguito di diversi provvedimenti di condanna meglio elencati nell'allegato nota proveniente dall'Ufficio esecuzioni penali- Procura della
Repubblica presso il Tribunale Ordinario di MO , con sentenza definitiva del 2015
e con un fine pena previsto nel 2029, veniva trasferito presso la Casa Circondariale
“Magli” di Taranto dall'agosto 2023 ,venendo cosi' aperta la tutela legale nell'interesse del predetto iscritta al n. 634/2023 RGVG e nominato quale tutore legale,dal GT assegnatario del procedimento , la di lui SO IG.ra . Parte_1
La ricorrente deduce, senza fornire alcuna prova documentale al riguardo, che l'interdetto, nel periodo antecedente l'ingresso in carcere, non aveva dimora fissa.
Tale assunto oltre ad essere non provato risulta in contrasto con la documentazione in atti: nello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Casamassima Bari in data 13 10
2016 si da atto che “ La presente situazione di famiglia si riferisce al periodo di tempo che parte dal 22 07 2010, il IG. , che rientra nello stato di famiglia della Parte_3 IG.ra ,risulta essere emigrato a Toritto (BA) in data 26 03 2015, ed Persona_1 ancora, nel Provvedimento di esecuzione pene emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di MO (in atti) il predetto risulta risiedere in Toritto(BA) alla via delle Matine,n.6”.
A tale proposito occorre richiamare il consolidato principio della giurisprudenza di legittimita' che dispone che la competenza del Giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d'interdizione legale – da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 c.p.c. – si determina sulla base dell'ultima residenza anagrafica anteriore all'instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei sui affare ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta, risulta infatti in tal caso inapplicabile il criterio del domicilio, che presuppone l'elemento soggettivo del volontario stabilimento, non configurabile per il caso di reclusione in carcere (Cass. 1631/2016; Cass. 12453/2017; Cass. 324/2020; Cass. 7241/2020; Cass.
14114/2024).
Sicche' deve confermarsi il decreto emesso dal giudice reclamato ,confermandosi la competenza del Tribunale di Bari nel cui circondario l'interdetto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo ed espiazione della pena, tenuto conto che la tutela si apre presso il Tribunale del circondario dove è la “sede principale degli affari e interessi” del soggetto tutelato – e cioè nel circondario in cui è compreso il suo domicilio (art. 43 c.c.).
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto rigetta il reclamo proposto da avverso il Parte_1 decreto del 09 agosto 2024 a firma del Giudice Tutelare dott. Donnaloia Francesco nell'ambito del procedimento iscritto al n. 634/24 rgvg che conferma. Nulla per le spese.
Così deciso in Taranto, nella Camera di ConIGlio dell' 08 11 202. Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giulia Rondinelli tirocinante ex art- 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..