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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2117/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA LE Presidente relatore
EN IC IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2117/2024 R.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
05.12.2024, congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(HAlandia) il 18.07.1974
e
(C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
12.04.1967 a TH AY HA (HAlandia), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. NA Pancani del Foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato (PO), Viale della
Repubblica n. 235, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.12.2024, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
11.05.2002 in Prato (PO), precisavano che dall'unione era nata la figlia
NA (il 03.02.2003).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 158/2025 del 07.04.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 07.04.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 03.12.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento sia a seguito della separazione che a seguito dello scioglimento del matrimonio;
gli stessi pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo al mantenimento.
3) la figlia, , seppur maggiorenne, ma ad oggi non Persona_1 economicamente autosufficiente (frequentando l'Accademia di Estetica), resterà ad abitare nell'abitazione familiare con il padre;
4) l'attuale abitazione coniugale, così come gli arredi della stessa, vengono assegnati al sig. , che ne è proprietario Parte_2
(doc. 8);
5) la sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza Parte_1 altrove entro tre mesi dall'omologazione;
6) la sig.ra , considerate le sue attuali entrate Parte_1 economiche, si impegna a corrispondere, entro il 10 di ogni mese, al
2 marito, sig. , un assegno di mantenimento per la Parte_2 figlia pari ad euro 200,00, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie relative alla educazione, al mantenimento ed alla crescita della figlia ed in particolare: spese mediche non riconosciute dal sistema sanitario nazionale, spese per vacanze estive ed invernali nonché quelle concernenti gli sport e le attività ricreative e spese per l'istruzione scolastica, ad eccezione delle spese per l'Accademia dell'Estetica che continuerà ad essere a carico del padre, sig. . Parte_2
7) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 03.12.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
11.05.2002 in Prato (PO), tra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e C.F._1
3 (C.F. ), nato il [...] a Parte_2 C.F._2
TH AY HA (HAlandia), alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 79, P. 1, anno 2002);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente relatore
FA LE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
FA LE Presidente relatore
EN IC IC
Emanuele Venzo IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 2117/2024 R.G. avente ad oggetto la
Scioglimento del matrimonio, su ricorso depositato in data
05.12.2024, congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(HAlandia) il 18.07.1974
e
(C.F. ), nato il Parte_2 C.F._2
12.04.1967 a TH AY HA (HAlandia), entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. NA Pancani del Foro di Prato ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato (PO), Viale della
Repubblica n. 235, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1 RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 05.12.2024, e Parte_1
, esponendo di aver contratto matrimonio in data Parte_2
11.05.2002 in Prato (PO), precisavano che dall'unione era nata la figlia
NA (il 03.02.2003).
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 158/2025 del 07.04.2025, pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 07.04.2025, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 03.12.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e ciascuno provvederà al proprio mantenimento sia a seguito della separazione che a seguito dello scioglimento del matrimonio;
gli stessi pertanto dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni e qualsiasi contributo al mantenimento.
3) la figlia, , seppur maggiorenne, ma ad oggi non Persona_1 economicamente autosufficiente (frequentando l'Accademia di Estetica), resterà ad abitare nell'abitazione familiare con il padre;
4) l'attuale abitazione coniugale, così come gli arredi della stessa, vengono assegnati al sig. , che ne è proprietario Parte_2
(doc. 8);
5) la sig.ra si impegna a trasferire la propria residenza Parte_1 altrove entro tre mesi dall'omologazione;
6) la sig.ra , considerate le sue attuali entrate Parte_1 economiche, si impegna a corrispondere, entro il 10 di ogni mese, al
2 marito, sig. , un assegno di mantenimento per la Parte_2 figlia pari ad euro 200,00, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie relative alla educazione, al mantenimento ed alla crescita della figlia ed in particolare: spese mediche non riconosciute dal sistema sanitario nazionale, spese per vacanze estive ed invernali nonché quelle concernenti gli sport e le attività ricreative e spese per l'istruzione scolastica, ad eccezione delle spese per l'Accademia dell'Estetica che continuerà ad essere a carico del padre, sig. . Parte_2
7) Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 03.12.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al
Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto lo scioglimento del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
11.05.2002 in Prato (PO), tra i coniugi (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...] e C.F._1
3 (C.F. ), nato il [...] a Parte_2 C.F._2
TH AY HA (HAlandia), alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 79, P. 1, anno 2002);
3) spese compensate.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente relatore
FA LE
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