Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00611/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00086/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 86 del 2025, proposto da
Potocco S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Gabrielli e Fabio Balducci Romano, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuliano Gabrielli in Udine, via Manin n. 4 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale dd. 23.12.2024, notificato in pari data, di revoca delle agevolazioni concesse con precedente decreto dd. 18.10.2022 del Direttore Generale del medesimo Ministero (allora denominato Ministero dello Sviluppo Economico);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale, antecedente o susseguente, e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IA EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, impresa di produzione di arredamenti in legno e derivati di alta gamma, in data 14.6.2022 presentava alla Intesa San Paolo S.p.a. domanda di contributo, per accedere alle agevolazioni di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia) convertito, con modificazioni, in Legge n. 98 del 9.8.2013.
2. Con Decreto n. 78890 del 18.10.2022, l’attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy disponeva la concessione, in favore dell’impresa richiedente, di un contributo pari a euro 160.284,85, commisurato agli interessi sull’importo del finanziamento di euro 2.000.000,00, deliberato in data 17.6.2022 dal predetto Istituto bancario, a fronte di investimenti per l’acquisizione/acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove di fabbrica ad uso produttivo (investimenti in beni strumentali) e/o di investimenti in beni materiali e immateriali elencati negli allegati n. 6/A e n. 6/B alla circolare n. 14036 dd 15.2.2017 e ss.mm.ii (investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).
3. Il progetto finanziato prevedeva la realizzazione di una centrale termica, funzionale all’impianto produttivo, costituita da due caldaie a biomasse per la produzione di acqua calda, conforme alla normativa sulla prevenzione degli incendi, con efficienza superiore all’89% e con interfaccia uomo-macchina con Programmable Logic Control .
4. In data 9.5.2024 l’impresa presentava la dichiarazione con la quale attestava l’avvenuta ultimazione dell’investimento, rendicontando l’acquisto del predetto impianto e formulando richiesta di erogazione del contributo.
5. Con atto dd 3.10.2024 il Ministero comunicava all’impresa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l’avvio del procedimento di revoca totale del contributo con la motivazione che “ la spesa rendicontata di cui alle fatture riportate nella tabella seguente non rientra tra gli investimenti ammissibili di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 in quanto relativa ad un impianto di produzione di energia-cogenerazione (impianto a biomassa). In particolare, il bene rendicontato non risulta ad uso produttivo ed è privo di un’autonomia funzionale debitamente correlata con l’attività svolta dall’impresa”.
6. Nonostante l’invio il 29.10.2024 da parte della ricorrente delle ampie spiegazioni, supportate dalla perizia tecnica dell’ing. Monfreda, volte a comprovare che oggetto del contributo è un impianto finalizzato unicamente alla produzione di acqua calda impiegata per il riscaldamento dei reparti produttivi e delle presse, sino alle temperature necessarie per le tipologie dei prodotti utilizzati in quello stabilimento, il Ministero perseverava nell’ equivoco, disponendo la revoca del finanziamento per contrasto con gli artt. 5 e 12, comma 1, lettera e) del Decreto Interministeriale 25 gennaio 2016.
6.1 A fondamento del provvedimento dd 23.12.2024 è stata posta la seguente motivazione: “ Considerato che la spesa rendicontata per l’importo complessivo di 2.040.000,00 €, non rientra tra gli investimenti ammissibili di cui all’articolo 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 in quanto relativa ad un impianto di produzione di energia-cogenerazione (impianto a biomassa), che non risulta ad uso produttivo ed è privo di un’autonomia funzionale debitamente correlata con l’attività svolta dall’impresa (Fabbricazione di mobili per arredo domestico – Codice Ateco 31.09.10); Considerato che, fatta eccezione per le imprese che svolgono attività di produzione di energia classificata con codice Ateco 35.11, per le quali è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia, per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette l’acquisto di un impianto di produzione di energia deve far parte di un più ampio programma di investimento in beni strumentali che deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l’attività svolta dall’impresa e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore; Considerato che tale circostanza non si ravvisa nella fattispecie in questione che pertanto, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 rappresenta motivo di revoca totale dell’agevolazione; (…) Considerato l’interesse pubblico, concreto ed attuale, al ritiro totale del decreto di concessione, consistente, in particolare, mediante il ripristino della corretta applicazione delle specifiche disposizioni, nel recupero erariale di importi illegittimamente concessi, nonché nell’evitare disparità di trattamento tra i diversi fruitori della misura agevolativa in questione (…)”.
7. Avverso tale provvedimento è insorta la società ricorrente, formulando i seguenti motivi di impugnazione, così testualmente rubricati:
“I) Violazione dell’art. 2, n. 30) della Dir. 2012/27/UE e dell’art. 2, co. 1, lett. a) del D. lgs. N. 20/2007; eccesso di potere per carente istruttoria e travisamento dei fatti ”, deducendo che, diversamente da quanto erroneamente asserito dal Ministero, la centrale termica di cui trattasi non è un impianto di cogenerazione (idoneo a produrre contestualmente più tipi di energia, nella specie termica ed elettrica o meccanica, come da definizione contenuta nella normativa eurounitaria e nazionale), rivestendo l’unico scopo di produrre calore, necessario per le lavorazioni svolte in azienda, con conseguente carattere strumentale della stessa, così come attestato dalla relazione tecnica dell’ing. Monfreda.
“ II) Violazione dell’art. 5 del DM 25.5.2016 e degli artt. 25, co. 2, e 12 co. 1, del DM 22.4.2022; eccesso di potere per contrasto con precedenti atti di portata generale e violazione del principio della certezza del diritto”, lamentando l’applicazione da parte del Ministero in sede di revoca del contributo di una disposizione sopravvenuta rispetto alla data di presentazione della domanda, rappresentata dalla circolare direttoriale del 6.12.2022 n. 410823, in violazione della regola transitoria di cui all’art. 25 comma 2 del DM 22.4.2022, in base alla quale al caso di specie troverebbe applicazione, circa le spese ammissibili, la disciplina di cui all’art. 5 DM 25.1.2016 e della circolare n. 14036 del 15.2.2017 (richiamata nel decreto di concessione).
“ III) Violazione dell’art. 21-quinquies L. 241/1990; eccesso di potere per carente istruttoria e motivazione nonché travisamento dei fatti”, deducendo sotto ulteriore profilo la illegittimità della revoca, non essendo state indicate nel gravato provvedimento le ragioni giustificative richieste da tale norma.
8. Il Ministero intimato si è costituito in resistenza, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, nella prospettazione di parte, verrebbe in rilievo un inadempimento della ricorrente alle condizioni stabilite in sede di concessione del contributo, consistente in particolare nella mancata ottemperanza dei requisiti di ammissibilità dei beni oggetto di agevolazione di cui agli artt. 5 e 12 comma 1 lett. e) del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.
Nel merito, ha ribadito il carattere non strumentale e non strettamente funzionale all’attività dell’impresa dell’impianto oggetto di finanziamento , concludendo per il rigetto del ricorso.
9. In prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente ha prodotto memoria ex art. 73 c.p.a. con cui ha controdedotto in merito all’infondatezza dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero resistente ed ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
10. All’udienza pubblica del 19.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione.
11.1 Ritiene il Collegio che essa non sia fondata.
Va rilevato infatti che, al di là della qualificazione formale dell’atto di ritiro del contributo, nel caso di specie, per quanto sopra osservato, non viene in rilievo un’ipotesi di revoca per inadempimento da parte della ricorrente ad un obbligo assunto in sede di erogazione del contributo, quale fatto sopravvenuto alla concessione, bensì di annullamento in autotutela per asserita carenza originaria del requisito per l’ammissione a contributo, carenza che sarebbe emersa solo in sede di presentazione del rendiconto.
Pertanto, ai fini della determinazione della spettanza della giurisdizione, rileva il fatto che la società ricorrente, nella prospettazione del Ministero, non avrebbe neppure potuto presentare la domanda di contributo in considerazione della tipologia di bene (asseritamente privo di natura strumentale rispetto al ciclo produttivo) oggetto del richiesto finanziamento.
Assume pertanto rilievo il consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata.
Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa l' an , il quid e il quomodo dell'erogazione, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2023, n. 17757).
In altri termini, la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo (ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario) tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi o di oneri al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità e revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico.
E anche più di recente la Suprema Corte ha ribadito che “Sono devolute al Giudice amministrativo le controversie riguardanti la mancata erogazione o la revoca o il ritiro del beneficio disposti nell'esercizio di poteri di autotutela della Pubblica Amministrazione” (Cass 4639/2024).
Con specifico riferimento ad una fattispecie concernente, come nel presente giudizio, un contributo ai sensi della disciplina normativa concernente la c.d. Nuova Sabatini, il Consiglio di Stato ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa in caso di “ revoca disposta sulla base di una circostanza che avrebbe impedito ab origine l’ammissione dell’impresa al finanziamento” (Cons St sez VI 5.7.2024 n. 5974).
12. Nel merito, il primo motivo è fondato sotto il profilo del travisamento dei fatti, alla luce di quanto verrà di seguito esposto.
12.1 Ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, del citato Decreto Interministeriale, “ 1. Il finanziamento di cui all’art. 4 deve essere interamente utilizzato per l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, nonché di software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale. 2. Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un’autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l’impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti ”.
L’art. 12 del Decreto Interministeriale 25.1.2016, rubricato “ Revoche ”, prevede che “ Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte ”, tra l’altro, “ nel caso in cui: (…) e) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all’art. 5 ”.
12.2 Con la circolare MISE n. 14036 del 15.2.2017, successivamente modificata ed integrata dalla circolare n. 17677 del 24.2.2017 e dalla circolare n. 22504 del 9.3.2017, sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al predetto decreto.
12.3 La perizia dell’ing. Monfreda, trasmessa dalla ricorrente al Ministero intimato in allegato alle proprie controdeduzioni rispetto alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ed agli atti del giudizio, fornisce in modo esaustivo tutti gli elementi tecnici che consentono di comprendere che il bene oggetto del finanziamento è perfettamente riconducibile alla prescrizione normativa di cui all’art. 5 comma 2 del DM 25.1.2016, sopra riportata.
In riferimento al ciclo produttivo in cui è inserito l’impianto in questione, si precisa infatti che “ Nello stabilimento Potocco s.p.a. vengono realizzati arredamenti in materiale ligneo a partire dai semi lavorati. Nella sostanza si parte dal legno massello e dagli impiallacciati mediante lavorazioni di asportazione di truciolo alle macchine utensili (a controllo numerico), incollaggio, e verniciatura si giunge alla forma definita del prodotto finito. Considerati gli ampi spazi del settore produttivo e di magazzino, e gli alti volumi degli stessi, al fine di mantenere gli impianti e i materiali primari delle lavorazioni (legnami) e secondari (colle e vernici) a temperature idonee, è necessario che tale reparto sia mantenuto, soprattutto durante i mesi freddi, a temperature idonee (…). Il bene in valutazione è una caldaia a Polverino che ha lo scopo di generare calore, direttamente dalla polvere di legno vergine oggetto di scarto e prelevato dall’impianto di aspirazione ed immagazzinato in un silos che funge da serbatoio per la caldaia. La caldaia (…) è collegata alla rete di distribuzione di acqua calda (per usi tecnologici). Il fluido riscaldato viene inviato sia ai terminali di scambio termico (Aerotermi e Nastri radianti già esistenti nello stabilimento) sia ad impianti che richiedono acqua calda primaria come ad esempio la pressa. L’aria (riscaldata dai terminali) poi lambisce le aree produttive che richiedono condizioni microclimatiche richieste dalle tecnologie installate”. Circa le condizioni climatiche richieste dai collanti, “ le condizioni minime di lavorazione della colla partono dai 20° fino ai 70°, temperature queste che vengono garantite solamente con un impianto di riscaldamento aria ambiente” e “in mesi freddi ove la temperatura esterna di progetto è imposta dalle norme a – 5° C, il raggiungimento delle temperature minime di esercizio è possibile solo ed esclusivamente con un impianto termico inserito direttamente nel ciclo produttivo”. Analoghe considerazioni circa la necessità di condizioni ambientali minime con temperature che nei mesi invernali si raggiungono con un impianto di riscaldamento sono formulate in riferimento alle vernici utilizzate ed alla pressa, “ collegata all’impianto da cui proviene l’acqua calda generata dalla caldaia”.
12.4 Risulta pertanto evidente che, come sottolineato nella perizia, l’impianto di produzione di energia termica oggetto di finanziamento “ ha lo scopo primario di generare acqua calda ad uso produttivo” ed il fatto che lo stesso “funzioni solo ed esclusivamente con il polverino derivante dagli scarti di produzione, dimostra la piena autonomia funzionale correlata con l’attività svolta dall’impresa nella fase di lavorazione”.
12.5 Il provvedimento gravato, in cui non è nemmeno presa in considerazione la predetta perizia né sono esplicitate le ragioni per cui le spiegazioni ed i dati tecnici ivi contenuti non sarebbero esaustivi, si fonda sugli assunti per cui l’impianto termico non costituisce un bene strumentale rispetto all’attività tipica dell’impresa, non è strettamente funzionale al processo produttivo della stessa e non risulta realizzato nel complesso di un più ampio programma di investimento in beni strumentali né al servizio dell’investimento stesso.
12.6 Viceversa il Collegio osserva che l’impianto, finalizzato alla produzione solo di acqua calda e non di più tipi di energia (come peraltro ammesso dalla stessa difesa erariale a pag. 9 della memoria difensiva dd 27.3.2025), con conseguente erroneità della qualificazione dello stesso come di cogenerazione , è strettamente correlato con l’attività tipica della ricorrente di costruzione di sistemi di arredamento in legno e suoi derivati di alta gamma, sicché deve essere considerato bene strumentale inerente all’esercizio dell’impresa.
12.7 Del resto, lo stesso Ministero dello sviluppo economico ha precisato che per “ investimenti ad uso produttivo ” si intendono gli investimenti funzionali allo svolgimento dell’attività d’impresa e correlati all’attività stessa (cfr. paragrafo 7.2 della circolare n. 14036 del 15.2.2017). Non vi è dubbio che nel caso di specie l’impianto termico, con autonomia funzionale, che si inserisce direttamente nel ciclo produttivo, costituisca un investimento correlato allo svolgimento dell’attività di impresa.
13. Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso risulta pertanto fondato quanto al primo motivo, mentre gli altri due motivi possono essere assorbiti, e va dunque accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di revoca gravato.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
15. Il Ministero resistente sarà altresì tenuto a rimborsare all’impresa ricorrente, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero delle Imprese e del Made in Italy al pagamento delle spese di lite a favore della società ricorrente Potocco s.p.a., che liquida nell’importo di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Dà atto che il predetto Ministero sarà inoltre tenuto a rimborsare alla ricorrente, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
IA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA EL | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO