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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 25/3/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2286/2022 vertente
TRA
Parte_1
(Avvocatura generale dello Stato)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv. Taverniti)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5129 del 29/7/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei Controparte_1 confronti dell (d'ora in poi, breviter, anche solo Parte_1
“ ”), si riteneva che al ricorrente spettasse, per il periodo 1/10/2018-31/12/2020, a titolo di Pt_1
“retribuzione di posizione minima unificata”, l'importo lordo di € 14.741,17, e, per il periodo 1/1/2021-
30/4/2021, a titolo di “retribuzione di posizione parte fissa”, l'importo lordo di € 3.305,44, e, per l'effetto, si condannava la resistente al pagamento del complessivo importo di € 18.046,61, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite (da distrarre).
L interponeva appello, cui resisteva il Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
In punto di fatto, è documentalmente provato che il era stato dirigente amministrativo CP_1 dell' per poco più di tre anni, e segnatamente dall'1/4/2018 al 30/4/2021, ricoprendo, in particolare, Pt_1
l'incarico di direzione dell'Ufficio “Beni e servizi e patrimonio”, mentre, in punto di diritto, si controverte in ordine alla spettanza, in capo allo stesso delle retribuzioni di cui sopra, e segnatamente della CP_1
“retribuzione di posizione minima unificata” e della “retribuzione di posizione parte fissa”, concernenti, rispettivamente, i periodi 1/10/2018-31/12/2020 e 1/1/2021-30/4/2021.
Al riguardo, il primo giudice - dopo aver riportato alcune parti dei contratti individuali di lavoro, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle delibere dell , peraltro, senza prendere posizione sulle Pt_1 questioni sollevate dagli odierni contendenti e sulla ricostruzione normativa prospettata da ciascuna (con tesi tra loro del tutto inconciliabili) - sul presupposto, per un verso, che la compensazione, eccepita dall , Pt_1 non fosse possibile perché i crediti rivendicati dalle parti “non avevano omogeneità eziologica”, e, per altro verso, che la stessa non avesse in nessun modo contestato la “natura dirigenziale del rapporto di Pt_1 lavoro”, così come “l'attribuzione degli incarichi”, ha sbrigativamente concluso nel senso che “la doglianza economica rivendicata dal ricorrente pare condivisibile e, pertanto, merita accoglimento”.
Nello specifico, il Tribunale capitolino compendia così le ragioni del suo convincimento: 1) riguardo al primo periodo (1/10/2018-31/12/2020), la retribuzione dovuta connessa all'incarico di direzione di struttura semplice doveva considerarsi acquisita come condizione di miglior favore, essendo la normativa di riferimento quella di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, nonostante l'Accordo di contrattazione integrativa, recepito con delibera n. 154/2020, che aveva disposto il trattamento correlato all'incarico dirigenziale, fosse stato caducato con successiva delibera n. 156/2020; 2) riguardo al periodo successivo (1/1/2021-30/4/2021), il oveva mantenere il diritto di percepire le indennità previste per l'incarico di direzione di struttura CP_1 semplice, in quanto l con delibera n. 70/2021, aveva recepito le disposizioni del nuovo CCNL Pt_1
Funzioni Locali, destinato a regolare il rapporto della Dirigenza PTA anche dell'Area Sanitaria, contratto che aveva espunto il requisito della pregressa anzianità quinquennale nel ruolo e nell'attività dirigenziale per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura semplice.
Il presente appello si articola in 4 motivi di gravame: risultano fondati il 1° ed il 3° che interessano, rispettivamente, i due periodi di cui sopra, perdendo di rilievo decisorio i restanti, spiegati in via subordinata,
e, in particolare, il 2° con cui si denuncia l'omessa pronuncia sul presupposto indefettibile dell'Accordo integrativo (la sussistenza, nell'apposito Fondo, delle risorse necessarie per erogare gli emolumenti), ed il 4° con cui si reitera l'eccezione di compensazione (in relazione al debito orario del . CP_1 Con il 1° motivo di gravame, l'appellante ha giustamente rimproverato al primo giudice di aver eccessivamente valorizzato il fatto che l' non aveva contestato che vi fosse stato il conferimento di Pt_1 un incarico di struttura semplice, e di non aver considerato la rilevanza del conferimento formale (nella specie, insussistente) di tale incarico, che avrebbe qualificato la posizione funzionale e giustificato il diritto ai correlati emolumenti retributivi, non potendo il suddetto conferimento evincersi all'esito dell'operazione di riqualificazione operata ex post dalla stessa . Pt_1
Innanzitutto, il fatto che non fosse stato contestato che il ra responsabile di un Ufficio non CP_1 significa affatto aver dato per ammesso che questo potesse essere qualificato come di struttura semplice, atteso che l , nella sua memoria di costituzione, aveva sottolineato più volte che nessun modello Pt_1 organizzativo, comprendente unità qualificabili come di struttura semplice, fosse stato previsto dall' Pt_1 prima del 2021, e che, conseguentemente, l'assegnazione alla Direzione di un Ufficio fosse irrilevante ai fini della qualificazione di un incarico come di direzione di struttura semplice.
Il Tribunale non ha considerato, poi, che il sistema di regolamentazione del rapporto di lavoro, compresa quella per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, fosse quello stabilito nell'Area di contrattazione di cui all'Accordo Quadro (appunto, la Dirigenza Sanità), sempre in ragione della delega contenuta nell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, nonché per espressa previsione dell'art. 4, comma 3, del Regolamento di amministrazione, che rendeva cogente la disposizione contrattuale ex art. 27 del d.lgs. n. 165/2001.
Ne conseguiva che la disciplina da applicare doveva essere quella di cui all'art. 27 del CCNL
Dirigenza SPTA dell'8/6/2000, all'epoca dei fatti vigente, che escludeva il conferimento di incarichi diversi da quelli base ai dirigenti con meno di cinque anni di “attività dirigenziale”, escludendo così l'erogazione della correlata retribuzione di posizione minima ai dirigenti con meno di cinque anni di tale attività (come, appunto, il al quale poteva essere conferito solo un incarico di “natura professionale base”). CP_1
In proposito, ossia ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianità quinquennale nell'attività dirigenziale, non poteva valere la pregressa attività svolta dallo stesso alle dipendenze del CP_1
Comparto della Pubblica Amministrazione ad integrare il requisito de quo, atteso che la disposizione di cui all'art. 10 del CCNL del 17/10/2008 è chiara nel ritenere rilevante solo l'attività dirigenziale svolta e non, invece, qualunque altra o diversa attività presso una P.A.
Pertanto, va ritenuta corretta la retribuzione di posizione minima unificata erogata al in CP_1 relazione ad un incarico “conferibile a dirigente con meno di cinque anni di anzianità” (art. 27, comma 1, lett.
d, CCNL dell'8/6/2000), in quanto nessun diverso incarico avrebbe potuto essere conferito all'odierno appellato in assenza del fondamentale requisito dei cinque anni di attività dirigenziale e nessuna diversa retribuzione di posizione poteva essergli erogata.
Né tale pretesa retributiva andava riconosciuta al sulla base dell'Accordo Integrativo del CP_1
15/6/2020, con cui, nelle more dei rinnovi contrattuali, venivano ricondotti ex post gli incarichi di direzione di
Ufficio dei dirigenti dell'Agenzia ad incarichi di direzione di struttura semplice di cui citato art. 27, prevedendosi la “riparametrazione della retribuzione di posizione minima spettante”, poiché tale Accordo non poteva avere ad oggetto materie, come quelle della disciplina del trattamento economico dei dirigenti, riservate in via esclusiva alla contrattazione nazionale ex art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, dovendo la contrattazione decentrata operare solo negli ambiti e nelle materie definite dal CCNL (peraltro, con ricadute economiche retroattive e impatti incrementali sulla consistenza dei fondi contrattuali, in deroga ai limiti di crescita previsti per gli stessi dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001). Con il 3° motivo di gravame, l'appellante ha giustamente contestato il ragionamento del primo giudice il quale - peraltro, con ragionamento opposto a quello seguito nel primo periodo di cui sopra - aveva ritenuto che il CCNL diventasse la fonte di disciplina dell'incarico dirigenziale, limitandosi a rilevare che, “per quel che concerne il periodo 1/1/2021-30/4/2021, come previsto dal CCNL dell'Area Funzioni Locali 2016-2018, recepito da con delibera n. 70/2021, il ricorrente ha diritto a percepire le indennità ivi previste”. Pt_1
In realtà, il Tribunale non ha considerato il complesso di retribuzione di posizione correlata agli incarichi, prevedendo, nella specie, che la “retribuzione di posizione parte fissa” correlata ai nuovi incarichi venisse finanziata con una corrispondente riduzione della retribuzione di posizione variabile (art. 89, comma
5, CCNL dell'Area Funzioni Locali).
In buona sostanza, si è inteso assicurare l'erogazione dei trattamenti economici rivendicati dal per il periodo successivo alla riorganizzazione effettuata dal Commissario Straordinario, che ha CP_1 attribuito all'odierno appellato l'incarico di direzione di struttura semplice, facendo riferimento al nuovo
Contratto collettivo allora entrato in vigore, che aveva ricondotto la dirigenza PTA all'Area delle Funzioni
Locali, senza considerare, tuttavia, le modalità di quantificazione ed erogazione del trattamento economico correlato previsto dal CCNL ex art. 45 del d.lgs. n. 165/2001.
Nello specifico, a decorrere dall'1/1/2021, risulta correttamente erogata al a retribuzione di CP_1 posizione parte fissa correlata all'incarico di direzione di struttura semplice, quantificata dall'art. 89 del nuovo
CCNL in € 11.500,00 annui (corrispondenti a € 884,62 mensili, come risulta dai cedolini dei mesi da gennaio a maggio 2021), e, sempre in applicazione delle nuove disposizioni contrattuali, all'incremento della parte fissa ha corrisposto la riduzione della parte variabile della retribuzione di posizione, come previsto dal citato art. 89, comma 5, del CCNL.
D'altronde, opinando diversamente, l'incremento del valore della parte fissa della retribuzione di posizione, contemplata dal CCNL per tutte le tipologie di incarichi dirigenziali, si sarebbe tradotta in una tracimazione della spesa dei Fondi contrattuali per la retribuzione accessoria, oltre i limiti fissati dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
Per converso, la prospettata ricostruzione appare coerente anche rispetto alla consistenza dei fondi contrattuali della dirigenza per l'anno 2021, determinati con deliberazione del Direttore generale n. 343 del
9/9/2021 e certificati dal Collegio dei revisori con verbale n. 7 del 13/9/2021 (entrambi i documenti prodotti in atti), il cui valore non avrebbe consentito il finanziamento dei nuovi importi della retribuzione di parte fissa, ferma restando la quantificazione della parte variabile.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento sicchè, in totale riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La complessità della materia e l'opinabilità delle questioni sottese inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, respinge la domanda proposta da nei confronti dell Controparte_1 Pt_1
b - compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 25/3/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)