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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 20506/2022 R.G. promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Torino, via Monfalcone n. 109, presso lo studio dell'avv. Maria Braggion che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace
- APPELLANTE -
-
contro
- in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste, Via Controparte_1
Machiavelli 4, codice fiscale P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Alberto Nota 7 presso lo studio e la persona dell'avvocato
Maurizio Roberto Faccenda, il quale la rappresenta e difende per procura speciale rilasciata in data 10-
11.01.2023 in calce all'atto di costituzione e contro
, in persona del Sindaco pro tempore, P.IVA: con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, elettivamente domiciliato in Torino, Via Susa n. 42, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Peyretti che lo rappresenta e difende per procura ad litem in calce all'atto di costituzione
APPELLATO
e contro Contr Controparte_4
Controparte_5
APPELLATI CONTUMACI
pagina 1 di 11 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1258/2022 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 26.4.2022 nel proc. n. 2323/2020 R.G.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte appellante:
In totale riforma della sentenza n. 1258 / 2022 resa fra le parti dal Giudice di Pace di Torino in data 26 aprile 2022;
Quanto ai danni materiali, dedotti in giudizio, dichiarare tenute e condannare le parti convenute in solido, ciascuna secondo il grado di responsabilità che sarà accertata in sede istruttoria, a pagare all'attrice i danni materiali patiti in esito al sinistro per cui è causa nella misura di € 5.815,41 sotto deduzione dell'acconto di € 2.501,00 ricevuto da - ovvero quella maggiore o minore CP_1 somma che sarà accertato spettarle – oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge dal maturato al saldo;
In subordine, in caso di ritenuta applicabilità della norma di cui all'art. 2054 c. c. dichiarare tenuta e condannare la convenuta a corrispondere all'attrice la differenza fra il danno accertato Controparte_6 ed il risarcimento posto a carico delle assicurazioni convenute;
Con la rivalutazione e gli interessi dal maturato al saldo;
Con il favore delle spese del doppio grado.
Per parte appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.mo tribunale
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Principalmente
- Respingere integralmente l'avversario gravame e confermare in toto, quanto meno nella parte dispositiva – e dunque anche se con diversa motivazione -, l'impugnata sentenza.
In via subordinata
• Contenere l'accoglimento della domanda svolta da parte appellante nei rigorosi limiti del giusto e del provato, dato comunque atto e scomputato quanto a lei già pagato stragiudizialmente da CP_1
In ogni caso
• Con vittoria delle spese – anche forfetarie - del giudizio, oltre alle eventuali spese di C.T.U. e C.T.P., oltre a C.P.A. ed I.V.A. come per legge. Ovvero con compensazione, integrale o parziale, delle spese di lite
Per parte appellata : Controparte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale,
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, pagina 2 di 11 NEL MERITO:
- respingere integralmente l'appello proposto avverso la sentenza n. 1258/2022, resa dal Giudice di
Pace di Torino, per integrale mancanza di pregio dei motivi posti a base dell'impugnazione e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la decisione del Giudice di primo grado, con condanna dell'appellante alla refusione di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora conveniva in giudizio Parte_1 Cont avanti il Giudice di Pace di Torino, la la la Controparte_4 Controparte_5 CP_1
e il , al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
[...] Controparte_2 patiti a seguito del sinistro occorso in Torino in data 7.7.2018 verso le 15.15, allorquando, alla guida del veicolo Fiat Panda tg. FL289AD, assicurato presso la società percorrendo Strada del Controparte_1
Cascinotto in direzione San Mauro, immettendosi nella strettoia presente all'altezza del numero 77, Cont veniva a collidere frontalmente con il furgone Renault Master tg. FG107KB, di proprietà della
[...] ed assicurato con la Controparte_4 Controparte_5
L'attrice dava atto che il sinistro era avvenuto in un tratto di strada conosciuto, nel quale le era noto che il traffico fosse regolato da segnaletica verticale posta sul margine della carreggiata opposta, segnaletica che indicava l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che percorrevano la sua direzione di marcia.
Aggiungeva che la propria assicurazione, aveva provveduto dapprima a risarcire il 50% Controparte_1 del danno patito al veicolo e, successivamente, ritenendo il sinistro interamente imputabile all'attrice per aver omesso di dare precedenza al veicolo proveniente in senso contrario, come risultante dalla segnaletica verticale presente, aveva richiesto la restituzione della somma di € 2.750,00 corrisposta.
Contestava le deduzioni dell'assicurazione dando atto che – come accertato dagli agenti della Polizia
Municipale intervenuti sul luogo del sinistro – la segnaletica verticale posta a margine della semicarreggiata percorsa dall'attrice risultava oscurata dalla presenza di fogliame.
Ribadita la responsabilità esclusiva del veicolo Renault Master, l'attrice instava per la condanna dei convenuti, in solido tra loro e secondo il grado di responsabilità accertata, al risarcimento integrale del danno patrimoniale e non patrimoniale patito quantificato in complessivi € 11.350,00.
In via subordinata, per il caso di ritenuta operatività della previsione di cui all'art. 2054 c.c., parte attrice instava affinché le compagnie assicuratrici convenute venissero condannate a corrispondere il
50% delle somme sopra indicate, in applicazione della presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro, ovvero altra percentuale accertata, instando però, in tal caso, per la condanna del convenuto al pagamento della quota di risarcimento non liquidata a carico delle Controparte_2 controparti. pagina 3 di 11 Riteneva, infatti, l'attrice che dovesse ravvisarsi una responsabilità del per aver violato gli CP_2 obblighi di manutenzione dell'assetto stradale e non ver provveduto alla cura della segnaletica verticale che, posta in un sito pericoloso, era risultata non efficiente e inidonea ad evitare danni alle cose e persone.
Ritualmente costituita, la compagnia assicuratrice ribadiva l'esclusiva responsabilità di Controparte_1 parte attrice nella causazione del sinistro per aver omesso di dare precedenza al veicolo Renault Master, instando per il rigetto della domanda.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda attorea e, richiamando i Controparte_6 principi generali in tema di responsabilità del custode, ex art. 2051 c.c., eccepiva l'insussistenza della prova in ordine al nesso di causalità. In ogni caso, contestava la sussistenza di un onere risarcitorio in capo al alla luce dell'art. 29 del Codice della strada e dell'art. 17 del Regolamento di Polizia CP_2
Urbana della città di Torino, secondo cui grava sui proprietari dei fondi con vegetazione prospiciente la sede stradale provvedere alla costante manutenzione e regolarizzazione delle siepi, rami e fronde ai fine di evitare situazioni che possano rendere pericolosa la circolazione. Cont Pur ritualmente citati, nessuno si costituiva in giudizio per la e per la Controparte_5
[...]
Controparte_4
Con sentenza n. 1258/2022, depositata in data 26.4.2022 il Giudice di Pace di Torino, dato atto della rinuncia da parte attrice alla domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale, respingeva le domande proposte ritenendo sussistente una responsabilità esclusiva della nella Parte_1 verificazione del sinistro e ritenendo, altresì, insussistente l'allegata responsabilità del CP_2
alla luce dell'art. 29 Codice della Strada trattandosi di vegetazione non di proprietà dell'ente
[...] comunale.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello censurando la sentenza impugnata per non Parte_1 aver ritenuto provato, all'esito dell'istruttoria, il nesso di causa tra il sinistro e i danni patiti dalla propria autovettura.
Richiamata la fattura prodotta in atti in ordine alla quantificazione del danno patrimoniale patito,
l'appellante ha ribadito l'erronea valutazione da parte del giudice di pace degli elementi documentali e istruttori acquisiti in corso di giudizio, emergendo dagli stessi l'assenza di responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro.
In particolare, l'appellante ha ribadito come la segnaletica verticale presente sulla careggiata percorsa dalla fosse completamente coperta da fogliame, impedendo all'attrice di avvedersi Parte_1 dell'obbligo di dare precedenza al veicolo proveniente in senso contrario.
L'appellante ha quindi eccepito l'erronea applicazione della previsione di cui all'art. 2051 c.c. avendo il giudice escluso la responsabilità del per omessa manutenzione della segnaletica stradale e, CP_2 quindi, ha contestato l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto non provato l'ammontare del danno patito. pagina 4 di 11 Concludendo come in epigrafe riportato, l'appellante ha chiesto la riforma della pronuncia con conseguente condanna dei convenuti in solido al pagamento del danno patrimoniale patito e, in via subordinata, per l'ipotesi di operatività della previsione di cui all'art. 2054 c.c., la condanna del al ristoro della quota di danno esclusa dal rimborso da parte delle compagnie Controparte_2 convenute.
La si è costituita nel giudizio di appello contestando la sussistenza dei presupposti per Controparte_1
l'accoglimento dei motivi di impugnazione.
Nel merito, parte appellata ribadiva la correttezza della pronuncia impugnata a fronte del mancato rispetto dell'obbligo di dare precedenza ritenendo esclusa la responsabilità in capo ai soggetti coinvolti in giudizio per la presenza di fogliame a copertura della segnaletica verticale.
Ritualmente costituita la instava per la conferma della pronuncia di primo grado Controparte_6 ribadendo la responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro per mancato rispetto Parte_1 del segnale di concedere precedenza e per non aver tenuto la destra della carreggiata di marcia che avrebbe consentito il passaggio di entrambi i veicoli. In ogni caso ribadiva l'insussistenza di una propria responsabilità ex art. 2051 c.c. non essendo la vegetazione che copriva la segnaletica di proprietà dell'ente appellato.
Stante la natura documentale della controversia, all'udienza figurata del 23.1.2025, la causa è stata trattenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
II
Con il primo motivo di appello l'appellante ha contestato la decisione del giudice di primo grado per Cont aver ritenuto non provata la dinamica del sinistro e, quindi, la responsabilità esclusiva della
[...]
a fronte degli elementi probatori offerti in corso di giudizio. Controparte_4
In particolare, l'odierna attrice ha contestato la decisione assunta evidenziando come, certa l'entità dei danni riportati dal veicolo attoreo e la loro compatibilità con la dinamica del sinistro riferita in atto di citazione, il giudice abbia ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva dell'attrice per non aver rispettato la segnaletica verticale, senza peraltro attribuire alcuna rilevanza alla circostanza che il segnale stradale fosse interamente coperto da vegetazione.
****
Preliminarmente, pare opportuno ribadire che, in termini generali, l'attore che chiede il risarcimento del danno è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., gli elementi costitutivi della propria domanda: ne consegue che il danneggiato che proponga una domanda risarcitoria nei confronti dei responsabili civili e dell'assicuratore ha l'onere di provare le modalità dell'incidente, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo antagonista, nonché la riconducibilità dei danni allegati al sinistro stesso.
Nel caso di specie, parte attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro verificatosi il 7.7.2018 – dando atto del parziale ristoro ricevuto da parte della propria assicurazione pagina 5 di 11 – instando per la condanna, in via solidale, del responsabile civile e dell'assicurazione Controparte_1 del veicolo danneggiante, della propria assicurazione e, anche, per l'ipotesi di ritenuta operatività della previsione di cui all'art. 2054 c.c., del . Controparte_2
Così articolata la pretesa, deve ritenersi che l'attrice abbia inteso cumulare nel medesimo giudizio l'azione ex art. 2054 c.c. – nei confronti del proprietario del veicolo antagonista – l'azione diretta ex art. 149 CdA nei confronti della propria assicurazione., invocando la responsabilità del CP_2
quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
[...]
Per maggiore chiarezza, pare pertanto opportuno esaminare separatamente i rapporti esistenti, diversi essendo i presupposti per l'invocato risarcimento.
In particolare, quanto alla ritenuta responsabilità nella causazione del sinistro, parte attrice lamenta che il Giudice di prime cure abbia rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del proprietario del veicolo antagonista e della compagnia assicuratrice sul presupposto che gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio fossero tali da escludere non soltanto la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al conducente del veicolo ma anche l'operatività della presunzione di CP_7 pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.: in particolare, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto che la prova della propria condotta colposa – consistita nel procedere nel proprio senso di marcia percorrendo la strettoia senza dare la precedenza al veicolo che proveniva in senso contrario – emergesse dalla “conoscenza della strada”, dalle dichiarazioni rese agli agenti della
Polizia Municipale e dalla disegno riprodotto nel rapporto redatto dalla Polizia Locale, senza considerare che le dichiarazioni rese nel suddetto verbale non hanno alcuna efficacia probatoria in ordine alla dinamica del sinistro ed omettendo di valutare le risultanze delle prove testimoniali espletate e degli stessi accertamenti effettuati dal personale intervenuto sullo stato della segnaletica verticale.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella previsione di cui all'art. 2054 c.c., secondo comma c.c., il quale stabilisce che in caso di scontro fra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
E' pacifico che alla presunzione relativa di pari responsabilità stabilita da tale disposizione di legge in caso di collisione fra veicoli vada riconosciuta una funzione sussidiaria, nel senso che alla stessa occorre fare ricorso soltanto nel caso in cui non sia possibile ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro ed il positivo apporto dei soggetti coinvolti.
Secondo la Cassazione, infatti, “la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha una funzione sussidiaria, operando nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (v. Cass. 31.3.2025,
n. 8458).
pagina 6 di 11 Peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che nel caso di scontro fra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta di regola il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario verificare che l'altro conducente abbia rispettato le norme sulla circolazione e le norme di comune prudenza ed abbia fatto il possibile per evitare l'incidente, con la conseguenza che l'infrazione, anche grave, commessa da uno dei conducenti, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente alla luce delle circostanze concrete del fatto dannoso (v. Cass.
19.12.2024, n. 33483).
Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto che la prova liberatoria può essere fornita in modo diretto, con la dimostrazione della conformità della condotta di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ovvero in modo indiretto, con la prova della riconducibilità dello scontro fra veicoli in via esclusiva al comportamento del veicolo antagonista (v. Cass. 11.3.2021,
n. 6941).
Al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., pertanto, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare che lo scontro fra i veicoli è riconducibile sul piano causale esclusivamente al comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista e che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso.
Nel caso di specie, si ritiene che il Giudice di pace non abbia fatto corretta applicazione dei suesposti principi, in quanto ha escluso l'operatività del criterio sussidiario rappresentato dalla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. sull'erroneo presupposto che alla luce della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie acquisite in corso di giudizio fosse possibile ricostruire la dinamica dell'incidente per cui è causa, attribuendone la responsabilità esclusiva all'attrice in ragione del mancato rispetto del segnale di precedenza e della guida imprudente al centro della carreggiata.
Il percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure non appare corretto nella parte in cui lo stesso ha ritenuto la configurabilità in capo all'attrice della responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro sulla sola base della infrazione commessa, senza valutare l'effettivo comportamento del conducente del veicolo antagonista, non risultando provato il rispetto da parte di quest'ultimo delle norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, né avendo il giudice valutato che lo stesso non abbia potuto far nulla per evitare il sinistro. Cont Nulla infatti è stato provato da parte convenuta che, nonostante la ritualità della Controparte_4 notifica, non si è costituito nel giudizio di primo e, neppure, nella presente fase impugnativa.
Peraltro, le stesse dichiarazioni rese dall'attrice agli agenti in ordine alla conoscenza della strada e alla
“convinzione” di aver diritto di precedenza, se confermano l'effettiva infrazione commessa, non offrono elementi oggettivi e inequivoci dell'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro.
pagina 7 di 11 Neppure le prove testimoniali espletate hanno fornito alcun elemento utile ai fini della prova della dinamica del sinistro, atteso che nessuno dei testi escussi ha assistito all'evento dannoso.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve escludersi che nel corso del giudizio di primo grado sia stata raggiunta la prova della dinamica del sinistro e della sua riconducibilità alla responsabilità esclusiva dell'attrice e, in parziale riforma della pronuncia impugnata, deve essere riconosciuta l'operatività della presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. secondo comma c.c. e la responsabilità concorrente della Be. nella causazione del sinistro per cui è causa. Controparte_4
III
In ordine al quantum del danno risarcibile, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per l'importo complessivo di € 5.815,41.
Al fine di dimostrare l'entità del danno lamentato e l'ammontare della spesa necessaria per la riparazione del veicolo, l'appellante ha prodotto nel giudizio di primo grado la fattura relativa alla riparazione dell'auto, nonché la fattura di acquisto degli occhiali, scontrini relativi ai farmaci acquistati e la fattura relativa alla relazione medico-legale di parte.
Considerato che la stessa attrice ha rinunciato alla domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno non patrimoniale, l'importo di danno valutabile in tale sede deve essere ridotto alle sole spese di riparazione dell'auto, per complessivi € 5.002,00, come risultante dalla fattura prodotta in giudizio quale doc. n. 2 di parte attrice.
Parte appellante ha eccepito l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto non provato il quantum del danno patito in ragione della mera produzione in giudizio della fattura che, quale atto di parte, non costituisce prova certa dell'ammontare del danno.
La doglianza sollevata da parte attrice appare fondata.
Se è certo che la documentazione fiscale sia un documento di formazione unilaterale che, come tale, non potrebbe assurgere da sola al rango di piena prova dell'entità del danno patito, è altrettanto certo che la stessa possa rappresentare prova presuntiva liberamente apprezzabile dal giudice, specie se confermata da altri e concorrenti elementi di riscontro (v. Cass. 17.7.2015, n 15037) che paiono sussistenti nel caso di specie.
In particolare, non può non darsi rilievo alla circostanza che la quantificazione del danno operata da parte attrice non è stata oggetto di puntuale contestazione da parte della convenuta che, Controparte_1 in fase stragiudiziale, ha provveduto a liquidare la somma di € 2.750,00 a titolo di danno patrimoniale sul presupposto della congruità dell'importo indicato nella fattura prodotta.
Considerato poi che la richiesta di restituzione della somma versata si fonda – quanto alle allegazioni della convenuta – sulla ritenuta responsabilità esclusiva dell'attrice e non già sull'erronea quantificazione del danno, deve ritenersi che parte attrice abbia offerto la prova dei danni e la congruità dell'importo inserito nella fattura.
pagina 8 di 11 Ne consegue che parte attrice ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di danno patrimoniale conseguente il sinistro in oggetto, la somma di € 2.501,00, oltre rivalutazione e interessi.
Considerato peraltro che la stessa attrice ha dato atto che la in fase stragiudiziale, ha Controparte_1 corrisposto in data 21.8.2018 l'importo di € 2.750,00, operando i calcoli con gli strumenti a disposizione dell'ufficio, deve darsi atto che nulla deve essere ulteriormente corrisposto dalla convenuta Controparte_1
IV
La sentenza impugnata è stata, poi, censurata per non aver riconosciuto la responsabilità del CP_2
nella causazione del sinistro, avendo ritenuto insussistente un onere di manutenzione in capo
[...] all'ente trattandosi di vegetazione di proprietà di terzi.
Pur dovendo ribadirsi che la responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati dalla cosa in custodia è di natura oggettiva e richiede solo la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, prescindendo da qualsiasi profilo soggettivo e comportamentale del custode deve in, ogni caso, darsi atto che perché si configuri la responsabilità dell'amministrazione è necessario che la cosa in custodia sia inserita nella sequenza causale che ha portato all'evento dannoso.
Più precisamente, perché un ente pubblico sia chiamato, in qualità di custode, a rispondere di situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, è necessario pur sempre che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dal bene custodito: è dunque necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti una mera circostanza neutra, quale elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori.
La stessa Cassazione ha ritenuto che, “nel caso di scontro tra veicoli ad un incrocio non assistito da segnaletica non può a quest'ultimo attribuirsi un siffatto ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato. In tal caso, infatti, la cosa in custodia costituisce mero teatro o luogo dell'incidente, mentre la serie causale determinativa dell'evento origina dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Resta in tale ipotesi configurabile una eventuale responsabilità dell'ente per colpa, secondo la generale clausola aquiliana, ove il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di una situazione di pericolo determinata dal contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti non percepibile dall'utente della strada con
l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada”
(v. Cass. 29.5.2023, n. 14930).
Ne discende che non può configurarsi il nesso causale rilevante ai fini della responsabilità del CP_2 nel comportamento omissivo della pubblica amministrazione, la quale non ha provveduto ad effettuare la manutenzione della segnaletica verticale, eventualmente sollecitando l'intervento della proprietà della vegetazione, piuttosto che nel rapporto tra la cosa e l'evento dannoso.
pagina 9 di 11 Pur dovendo ritenersi l'irrilevanza dell'altruità della vegetazione a fronte dell'onere di custodia dell'ente, deve osservarsi che qualora si ritenesse che l'evento avrebbe potuto non verificarsi qualora la segnaletica fosse stata pienamente visibile, si finirebbe con l'attribuire la responsabilità dello stesso alla mera condotta omissiva del custode.
Nel caso di specie, invece, difetta la prova del ruolo causale della segnaletica coperta, ovvero la connessione eziologica tra la res soggetta alla custodia della pubblica amministrazione, costituita dalla segnaletica verticale, e il sinistro.
Alla luce degli elementi emersi in corso di giudizio, deve ritenersi che la causa del sinistro non sia stata la scarsa visibilità della segnaletica, quanto la condotta di guida di uno o di entrambi i conducenti, che su di essa si è innestata, e nei rapporti tra i quali l'asserita ridotta visibilità del segnale di precedenza per la presenza di vegetazione invadente la carreggiata avrebbe potuto essere, al più, valutata – laddove sufficientemente provata – ai sensi dell'art. 2054 c.c.
Né può, inoltre, dirsi emersa all'esito del giudizio una situazione di pericolo “occulto” nella transitabilità della strettoia non percepibile dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole del codice della strada e di comune prudenza.
La stessa attrice, peraltro, ha riferito agli agenti della polizia Municipale intervenuti “conosco molto bene e crea una strettoia, il cui transito dei veicoli è regolato dalla segnaletica verticale. Nello specifico sulla direzione di marcia opposta alla mia, ovvero quella del veicolo di controparte, è presente un cartello con doppia freccia che indica l'obbligo di dare precedenza ai veicoli aventi opposto senso di marcia. Pertanto, io ero consapevole di avere precedenza e che la controparte avrebbe dovuto concedermela.” (v. verbale P.M.).
Deve pertanto ritenersi che la scarsa visibilità del segnale sia risultata, nel caso concreto, irrilevante, tenuto altresì conto che la circolazione stradale in presenza di una strettoia può comunque avvenire, senza inconvenienti, anche in assenza di segnaletica, ricorrendo alle regole generali imposte dal codice della strada che impongono a carico dei conducenti, un onere di massima prudenza, dovendo gli stessi rallentare o fermarsi se necessario, in caso di incrocio tra veicoli, tenuto altresì conto che, in assenza di una regolamentazione semaforica, si applica di solito la cd. precedenza di fatto, ovvero il veicolo che si trova in una posizione più favorevole, o avanzata, ha diritto di precedenza.
Poiché la scarsa visibilità della segnaletica verticale non ha assunto un ruolo efficace e diretto nel processo causale, configurando un segmento dello stesso, ma ha rappresentato semplicemente un parte del luogo in cui si è verificato il sinistro, l'ente comunale non può essere chiamato a risponderne ex art. 2051 c.c., essendo insussistente il nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso.
****
pagina 10 di 11 In definitiva, per le considerazioni svolte, la sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata, in relazione ai motivi di appello sopra esaminati, pur non dovendo pronunciarsi alcuna condanna della convenuta in ragione dell'intervenuto pagamento in fase stragiudiziale. Controparte_1
V
All'esito del presente grado di giudizio, vista la parziale riforma della pronuncia impugnata, si rende necessario provvedere ex novo sulle spese per entrambi i gradi del giudizio.
Esse seguono la soccombenza e sono pertanto, nei rapporti tra parte attrice e la convenuta CP_1
poste a carico della compagnia assicuratrice.
[...]
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo tenuto conto, oltre che delle note spese in atti e degli esborsi documentati, del valore della causa, della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta: vengono così applicati i valori medi dello scaglione di riferimento per il giudizio di primo grado;
per il presente grado i valori medi, con esclusione della fase istruttoria e riduzione per la fase decisionale.
Quanto ai rapporti tra l'attrice e la convenuta , stante il rigetto dell'appello, le spese del Controparte_6 presente grado di giudizio devono essere poste a carico di parte appellante, nella misura indicata in dispositivo secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria e riduzione per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 1258/2022 del Giudice di Pace di Torino depositata il 26.4.2022 nel proc. n. 2323/202 R.G., che per il resto conferma: dichiara tenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 2.501,00 oltre Controparte_1 rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data del sinistro;
dato atto del pagamento, in data 21.8.2018, della somma di € 2.750,00 dichiara che nulla è dovuto a parte attrice;
condanna a rifondere all'attrice le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che Controparte_1 liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 1.981,00, di cui € 1.717,00 per compensi, oltre 15%
Spese Generali, IVA e CPA come per legge e quanto al presente grado in complessivi € 1,631,50, di cui
€ 1.276,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
condanna parte attrice a rifondere al convenuto le spese di lite del presente grado di Controparte_6 giudizio liquidate in complessivi € 1.276,00 oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 16.5.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu pagina 11 di 11