CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1500/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINO GIORGIO, Presidente e Relatore CARUSO ANTONIO, Giudice DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6324/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-REGIMI SPECIALI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRAP 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Camera Di Commercio Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074053249000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160051730648000 IVA-REGIMI SPECIALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160051730648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Camera Di Commercio Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160063182382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005564320000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005564320000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005564320000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005564320000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005564320000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038454271000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006355485000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006355485000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006355485000 IRPEF-ALTRO 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190009993005000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200063961991000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200063961991000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200063961991000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210054553311000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210054553311000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066409490000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066409490000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066409490000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066409490000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065239701000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065239701000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065239701000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065239701000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065239701000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220068437176000 IVA-ALTRO 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220075773967000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230069390211000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230069390211000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230069390211000 IRPEF-ALTRO 2019 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230069390312000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008777440000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008777440000 IRAP 2019 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240057408857000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001462 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001462 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.11.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 13.10.2025 intimazione di pagamento di € 86.877,68, relativa a diciasette cartelle ed un avviso di accertamento, riferite a diritto annuale Camera di Commercio per gli anni 2009-2013-
2014-2015-2018-2019-2020, tassa automobilistica anno 2011, Imposta Sostitutiva contribuenti minimi anno 2012, IRPEF anni 2013-2015-2016-2017-2018-2019, IVA anni 2013-2014-2016-2017-2019 e
IRAP anni 2017-2018.
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle e dell'accertamento e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva ADER opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
Non si costituiva CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
In ordine all'omessa notifica delle cartelle.
AdE ha dedotto e sul punto non è stata mossa alcuna contestazione che 1) con riferimento alla cartella n. 29320230069390211, IRPEF 2019 il ricorrente aveva già promosso ricorso ed è stato emesso il dispositivo numero 4518/2025 del 22/12/2025 favorevole all'Ufficio; 2) con riferimento alla cartella n. 29320240008777440, IVA e IRAP 2019 il ricorrente ha già promosso ricorso avverso la suddetta cartella (RG 7539/2024).
AdE ha inoltre comprovato la notifica dell'avviso di accertamento in data 26.04.2021. La notifica è stata effettuata a mezzo posta e consegnata a persona diversa dal destinatario.
Nella specie la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale (notifica disciplinata dalla L
890/82). L'articolo 14 della legge n. 890 del 1982 prevede che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può sempre essere eseguita a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. Laddove consentito dalla legge, inoltre, la notificazione postale degli atti tributari può essere eseguita in via “diretta” anche mediante raccomandata c.d. “ordinaria”, con avviso di ricevimento di colore bianco. Si tratta, tra le altre, delle ipotesi disciplinate dagli articoli:
60, commi primo, lettera e-bis), e quarto, del D.P.R. n. 600 del 1973; 3, commi 4 e 5, del decreto-legge
15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; 54, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, nei casi di notificazione eseguita
“direttamente” dall'Ufficio a mezzo del servizio postale – sia mediante raccomandata “ordinaria”, ma anche tramite raccomandata AG ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 890 del 1982 - si applicano le v. Allegato A208norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati ( alla delibera 20 giugno
2013, n. 385/13/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. (cfr. in tal senso ex multis Cass. 27 luglio 2018, n. 19970, Cass., 22 ottobre 2019, n. 26897; 30 settembre 2019, n. 24248; 1 agosto 2019, n. 20738; 22 luglio 2019, n.
19711; 11 giugno 2019, n. 15731; 29 maggio 2019, n. 14635; 19 aprile 2019, n. 11137.) In proposito è opportuno citare anche quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 175 del 2018, con cui sono state dichiarate non fondate le censure, formulate con riguardo agli articoli 3, primo comma,
24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, relative alla disciplina (identica a quella di cui si discute) sulla notificazione diretta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento (v. anche Cass., 6 febbraio 2019,
n. 3425). Nelle medesime pronunce è stato altresì chiarito che, stante l'applicazione alla notifica postale “diretta” del regime delle raccomandate “ordinarie”: • non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
• l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
• in caso di consegna del piego a persona diversa dal diretto interessato, non è previsto l'invio a quest'ultimo di alcuna raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione.
ADER ha – poi – comprovato la notifica di tutte le 17 cartelle, senza che sia stata mossa alcuna contestazione da parte del ricorrente (cfr. doc. in atti).
Ha altresì comprovato la notifica di precedenti intimazioni (cfr. doc. in atti, tra il 2019 e il 2023).
Tale circostanza non è contestata.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni
(fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass.
09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n.
27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa
(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […]
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso
- comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ha anche comprovato la notifica di un pignoramento presso terzi in data 21.5.2024. Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione (triennale e decennale) era maturata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente
Nominativo_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro Agenzia delle Entrate, ADER e
CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE e ADER, liquidate – per ciascuna parte e distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore di ADER Avv,
Difensore_2 - in complessivi € 8000.00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 13.02.2026
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MARINO GIORGIO, Presidente e Relatore CARUSO ANTONIO, Giudice DISTEFANO FRANCESCO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6324/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-REGIMI SPECIALI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRAP 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRAP 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 IRAP 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026118273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Camera Di Commercio Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120074053249000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160051730648000 IVA-REGIMI SPECIALI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160051730648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Camera Di Commercio Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160063182382000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005564320000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005564320000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005564320000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005564320000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170005564320000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170038454271000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006355485000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006355485000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190006355485000 IRPEF-ALTRO 2015 proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190009993005000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200063961991000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200063961991000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200063961991000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210054553311000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210054553311000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066409490000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066409490000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066409490000 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210066409490000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065239701000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065239701000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065239701000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065239701000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220065239701000 IRAP 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220068437176000 IVA-ALTRO 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220075773967000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230069390211000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230069390211000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230069390211000 IRPEF-ALTRO 2019 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230069390312000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008777440000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240008777440000 IRAP 2019 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240057408857000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania Email_4elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001462 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXNTXNM001462 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 11.11.2025 Ricorrente_1 adiva questa Corte espondendo di avere ricevuto in data 13.10.2025 intimazione di pagamento di € 86.877,68, relativa a diciasette cartelle ed un avviso di accertamento, riferite a diritto annuale Camera di Commercio per gli anni 2009-2013-
2014-2015-2018-2019-2020, tassa automobilistica anno 2011, Imposta Sostitutiva contribuenti minimi anno 2012, IRPEF anni 2013-2015-2016-2017-2018-2019, IVA anni 2013-2014-2016-2017-2019 e
IRAP anni 2017-2018.
Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle e dell'accertamento e la prescrizione della pretesa.
Si costituiva ADER opponendosi.
Si costituiva AdE opponendosi.
Non si costituiva CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
In ordine all'omessa notifica delle cartelle.
AdE ha dedotto e sul punto non è stata mossa alcuna contestazione che 1) con riferimento alla cartella n. 29320230069390211, IRPEF 2019 il ricorrente aveva già promosso ricorso ed è stato emesso il dispositivo numero 4518/2025 del 22/12/2025 favorevole all'Ufficio; 2) con riferimento alla cartella n. 29320240008777440, IVA e IRAP 2019 il ricorrente ha già promosso ricorso avverso la suddetta cartella (RG 7539/2024).
AdE ha inoltre comprovato la notifica dell'avviso di accertamento in data 26.04.2021. La notifica è stata effettuata a mezzo posta e consegnata a persona diversa dal destinatario.
Nella specie la notifica è avvenuta a mezzo del servizio postale (notifica disciplinata dalla L
890/82). L'articolo 14 della legge n. 890 del 1982 prevede che la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può sempre essere eseguita a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. Laddove consentito dalla legge, inoltre, la notificazione postale degli atti tributari può essere eseguita in via “diretta” anche mediante raccomandata c.d. “ordinaria”, con avviso di ricevimento di colore bianco. Si tratta, tra le altre, delle ipotesi disciplinate dagli articoli:
60, commi primo, lettera e-bis), e quarto, del D.P.R. n. 600 del 1973; 3, commi 4 e 5, del decreto-legge
15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331; 54, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972; 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato, nei casi di notificazione eseguita
“direttamente” dall'Ufficio a mezzo del servizio postale – sia mediante raccomandata “ordinaria”, ma anche tramite raccomandata AG ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 890 del 1982 - si applicano le v. Allegato A208norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati ( alla delibera 20 giugno
2013, n. 385/13/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. (cfr. in tal senso ex multis Cass. 27 luglio 2018, n. 19970, Cass., 22 ottobre 2019, n. 26897; 30 settembre 2019, n. 24248; 1 agosto 2019, n. 20738; 22 luglio 2019, n.
19711; 11 giugno 2019, n. 15731; 29 maggio 2019, n. 14635; 19 aprile 2019, n. 11137.) In proposito è opportuno citare anche quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 175 del 2018, con cui sono state dichiarate non fondate le censure, formulate con riguardo agli articoli 3, primo comma,
24, primo e secondo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, relative alla disciplina (identica a quella di cui si discute) sulla notificazione diretta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, della cartella di pagamento (v. anche Cass., 6 febbraio 2019,
n. 3425). Nelle medesime pronunce è stato altresì chiarito che, stante l'applicazione alla notifica postale “diretta” del regime delle raccomandate “ordinarie”: • non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
• l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
• in caso di consegna del piego a persona diversa dal diretto interessato, non è previsto l'invio a quest'ultimo di alcuna raccomandata informativa dell'avvenuta notificazione.
ADER ha – poi – comprovato la notifica di tutte le 17 cartelle, senza che sia stata mossa alcuna contestazione da parte del ricorrente (cfr. doc. in atti).
Ha altresì comprovato la notifica di precedenti intimazioni (cfr. doc. in atti, tra il 2019 e il 2023).
Tale circostanza non è contestata.
Sul punto il Collegio ritiene di condividere e dare seguito al recente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione 6436/2025 dell'11.3.2025. In motivazione è dato leggere “ Nella fattispecie in esame si discute, specificamente, dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992. 3.3.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell' art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. È stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni
(fattuali e giuridiche) che la sorreggono, portino, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 cit. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati (tra le più recenti, Cass.
09/12/2024, n. 31630). E' pacifico pertanto che la mera facoltatività dell'impugnazione sussiste solo per gli atti non tipici.
3.3.3. L'art. 50 comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, del quale si discute nell'odierna controversia, prevede che, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, la stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di «un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni». Detto «avviso» corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente. A tal fine basti considerare che il vecchio art. 46 – intestato «avviso di mora» – prevedeva che l'esattore prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni;
che, dopo le modifiche di cui al d.l.gs. 26 febbraio 1999 n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) analoga disposizione si trova nell'attuale art. 50 – intestato «termine per l'inizio dell'esecuzione» – il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Non vi è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del 1992. In questo senso, del resto, si sono espresse anche le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. U. 31/03/2008, n. 8279. Nello stesso senso Cass. 14/09/2022, n.
27093.) 3.3.4. Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.). Del resto, questa Corte ha già evidenziato che la questione sulla facoltatività o meno dell'impugnazione dell'atto non possa risolversi sulla scorta della mera formale dizione contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 545 del 1992, dovendosi guardare alla funzione intrinseca, analoga a quella propria di uno degli atti tipici ivi contemplati (cfr. Cass. 15/12/2021, n. 40233). Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa
(ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente […]
è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso
- comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.
3.3.5. Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n.
22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento (fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
3.3.6. Il contribuente, pertanto, ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso stesso;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella che si assume che nemmeno sia stata notificata. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di pignoramento.
3.4. Va, pertanto, formulato il seguente principi di diritto: «In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione».
Ha anche comprovato la notifica di un pignoramento presso terzi in data 21.5.2024. Ne segue che alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta nessuna prescrizione (triennale e decennale) era maturata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione IV definitivamente
Nominativo_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro Agenzia delle Entrate, ADER e
CAMERA DI COMMERCIO DEL SUD EST SICILIA disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE e ADER, liquidate – per ciascuna parte e distratte ex art. 93 cpc in favore del difensore di ADER Avv,
Difensore_2 - in complessivi € 8000.00, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della IV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 13.02.2026
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Giorgio Marino)