Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00194/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00153/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 153 del 2023, proposto da
NI Team S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Cristian Piu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Selargius, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Edward William Watson Cheyne, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione degli effetti,
- della nota prot. C_I580 - C_I580 - 1 - 2022-07-25 – 0034621 con la quale il Servizio SUAPE del Comune di Selargius avente ad oggetto “Irricevibilità pratica n. 03975880927-19072022-1850.510215 – Installazione di impianti per la cartellonistica pubblicitaria” ;
- della nota prot. C_I580 - C_I580 - 1 - 2022-07-28 - 0035143 avente ad oggetto “Irricevibilità pratica n. 03975880927-26072022-1023.512476 – Installazione di impianti per la cartellonistica pubblicitaria” ;
- di tutti gli atti connessi e/o presupposti ad oggi non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Selargius;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 22 gennaio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La ricorrente “NI Team S.r.l.” ha riassunto dinnanzi a questo T.A.R., a seguito dell’opposizione manifestata dal Comune di Selargius, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto per l’annullamento dei provvedimenti con i quali l’Amministrazione comunale ha dichiarato irricevibile la sua istanza per l’installazione di diversi impianti di cartellonistica pubblicitaria nel territorio comunale.
1.1. Come si evince dalla lettura di entrambi i provvedimenti impugnati, il Suape di Selargius ha ritenuto le istanze irricevibili in quanto “[…] la società richiedente non è titolare di concessione per l’istallazione di impianti per la cartellonistica pubblicitaria […] Nello specifico si evidenzia che, l’installazione di cartellonistica pubblicitaria è un procedimento che ricade nella categoria degli interventi di edilizia libera soggetta a comunicazione non asseverata e non in conferenza di servizi. Il titolo di disponibilità dell’immobile non può essere acquisito in sede di conferenza di servizi, tant’è che nel modello F2 allegato alla pratica, il quadro “Specifiche del procedimento/tipologia della richiesta: Richiesta di nuova concessione”, non risulta compilato […] allorquando la società dovesse risultare aggiudicataria della concessione per la gestione degli impianti pubblicitari potrà presentare l’istanza per l’ottenimento dell’occupazione del suolo pubblico” .
2. Degli impugnati provvedimenti la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione e/o falsa applicazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed in particolare dell’art. 37, del Regolamento per la disciplina del Canone di Occupazione, del Canone Pubblicitario e del Canone mercatale ed in particolare dell’art. 4 e dell’art. 10, dell’art. 37 della L.R. n. 24/2016 e degli articoli 11 e 12 delle Direttive SUAPE, dell'art. 23 del codice della strada, dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507/1993, l’eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, motivazione insufficiente ed istruttoria, la violazione del divieto di aggravamento del procedimento, del principio di proporzionalità e del principio del buon andamento della p.a., la violazione degli artt. 1, 2, e 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per sviamento della causa tipica, violazione dei principi del giusto procedimento, la violazione del principio di legalità e dell'art. 97 Cost. nonché del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione. In sintesi, la ricorrente ha esposto che tanto la normativa statale, quanto il Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari non richiedono lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica, essendo sufficiente la presentazione di una richiesta di autorizzazione all’installazione all’Ente proprietario della strada. In ogni caso, eventuali previsioni comunali che impediscano nuove autorizzazioni in assenza di pubbliche gare sarebbero illegittime, a giudizio della ricorrente, per violazione del principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Costituzione, in quanto si risolverebbero nell’inibizione sine die delle installazioni pubblicitarie, impedendo l'esercizio dell'attività economica nel settore della pubblicità.
3. Il Comune di Selargius si è costituito in giudizio, in data 20 marzo 2023, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare ed eccependo, tra le altre cose, l’inammissibilità del ricorso non essendo state contestate tutte le ragioni indicate dall’Amministrazione nei provvedimenti plurimotivati di irricevibilità.
4. Con ordinanza del 6 aprile 2023, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare, non ritenendo sussistenti i presupposti per la sua concessione.
4. In previsione della trattazione del merito, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026, svolta con modalità da remoto, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente.
1.1. Infatti, il Suape di Selargius ha dichiarato irricevibili le istanze della ricorrente sia in quanto la medesima non è risultata titolare di concessione per l’istallazione di impianti per la cartellonistica pubblicitaria, sia perché tale installazione ricadrebbe nella categoria degli interventi di edilizia libera soggetta a comunicazione non asseverata e non al procedimento in conferenza di servizi.
Appare evidente, pertanto, come si tratti di provvedimenti plurimotivati, rispetto ai quali la ricorrente non ha censurato il rilievo per il quale la domanda proposta non sarebbe soggetta al procedimento in conferenza di servizi, con conseguente irricevibilità della stessa.
Ciò posto, si ricorda come a fronte di atti sorretti da più motivazioni autonome, sia sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice (v. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 01/04/2025, n.2753).
Nel caso di specie, l’irricevibilità è stata contestata dalla ricorrente esclusivamente con riguardo alla ritenuta necessità del conseguimento di un titolo concessorio; nulla, invece, è stato contestato in ordine al profilo procedurale evidenziato dall’Amministrazione e, tantomeno, la difesa della ricorrente ha preso posizione sull’eccezione di inammissibilità in esame.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; infatti, anche l’eventuale fondatezza dell’unico motivo proposto, non andrebbe ad incidere sulla legittimità del provvedimento di irricevibilità adottato anche per ragioni non contestate (e quindi divenute definitive) dalla ricorrente.
2. Volendo, in ogni caso, esaminare il merito, il ricorso non è comunque fondato. L’Amministrazione comunale, infatti, ha spiegato, con le sue memorie difensive, che il PGIP comunale ha suddiviso il territorio in diverse zone (A1, A2, A3 e B) ed ha previsto una specifica localizzazione degli impianti pubblicitari solo per il centro abitato di Selargius e la frazione di Su AN (zone A1, A2 e A3), mentre per restanti aree (zona B) la «collocazione di cartelle, insegne e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e loro s.m.i.» . Nelle zone A1, A2 e A3 la fornitura e l’installazione degli impianti pubblicitari è stata in passato oggetto di concessione di servizio in favore della ditta individuale NI Segnaletica di NI NI (amministratore unico e legale rappresentante della NI Team s.r.l.) ed al termine della concessione detti impianti sono stati acquisiti al patrimonio comunale, come espressamente previsto dall’art. 6 del Capitolato d’oneri (doc. 1) e dal corrisponde articolo della convenzione (doc. 3). Da ciò consegue che le due istanze della ricorrente, che si riferivano al collocamento permanente di nuovi impianti nelle zone A1, A2 e A3 non potevano essere accolte, in quanto le localizzazioni previste dal PGIP sono già occupate da impianti pubblicitari, acquisiti al patrimonio comunale, con la conseguenza che non vi sarebbe comunque spazio per l’installazione di nuovi impianti. In questo senso, pertanto, deve essere intesa la previsione, nei provvedimenti impugnati, per la quale non essendo la ricorrente ancora titolare della concessione per la gestione degli impianti pubblicitari esistenti (che già rappresentano il numero massimo previsto dal Piano generale in quelle aree) non avrebbe potuto comunque domandare l’installazione di impianti ulteriori.
3. Per le ragioni esposte, il ricorso, oltre che infondato nel merito, deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | Marco RI |
IL SEGRETARIO