TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 194
TAR
Ordinanza cautelare 6 aprile 2023
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TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutte le motivazioni a sostegno dei provvedimenti impugnati

    Il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero plurimotivati e che la ricorrente avesse contestato solo una delle ragioni (la necessità di una concessione), ma non l'altra (la procedura di edilizia libera e la necessità di una comunicazione non asseverata). Poiché una delle motivazioni a sostegno dell'irricevibilità non è stata contestata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e altra normativa

    Il Collegio, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il motivo precedente, esamina il merito e ritiene che le localizzazioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nelle zone A1, A2 e A3 siano già occupate da impianti acquisiti al patrimonio comunale. Pertanto, non vi sarebbe spazio per nuovi impianti, indipendentemente dalla procedura. La ricorrente non era titolare della concessione per la gestione degli impianti esistenti e non avrebbe potuto domandare l'installazione di impianti ulteriori.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutte le motivazioni a sostegno dei provvedimenti impugnati

    Il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero plurimotivati e che la ricorrente avesse contestato solo una delle ragioni (la necessità di una concessione), ma non l'altra (la procedura di edilizia libera e la necessità di una comunicazione non asseverata). Poiché una delle motivazioni a sostegno dell'irricevibilità non è stata contestata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e altra normativa

    Il Collegio, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il motivo precedente, esamina il merito e ritiene che le localizzazioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nelle zone A1, A2 e A3 siano già occupate da impianti acquisiti al patrimonio comunale. Pertanto, non vi sarebbe spazio per nuovi impianti, indipendentemente dalla procedura. La ricorrente non era titolare della concessione per la gestione degli impianti esistenti e non avrebbe potuto domandare l'installazione di impianti ulteriori.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per mancata contestazione di tutte le motivazioni a sostegno dei provvedimenti impugnati

    Il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti impugnati fossero plurimotivati e che la ricorrente avesse contestato solo una delle ragioni (la necessità di una concessione), ma non l'altra (la procedura di edilizia libera e la necessità di una comunicazione non asseverata). Poiché una delle motivazioni a sostegno dell'irricevibilità non è stata contestata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e altra normativa

    Il Collegio, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il motivo precedente, esamina il merito e ritiene che le localizzazioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nelle zone A1, A2 e A3 siano già occupate da impianti acquisiti al patrimonio comunale. Pertanto, non vi sarebbe spazio per nuovi impianti, indipendentemente dalla procedura. La ricorrente non era titolare della concessione per la gestione degli impianti esistenti e non avrebbe potuto domandare l'installazione di impianti ulteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 194
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
    Numero : 194
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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