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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720170002989448000 QUOTA CONSORTIL 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 11/10/2022 e depositato in data 08/02/2023 Ricorrente_1, Data_nascita_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo
- mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, avverso la cartella di pagamento n. 29720170002989448000 notificata il 20/07/2022, recante la somma di € 478,56
a titolo di quota consortile anno 2013.
Parte ricorrente eccepisce:
● il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/90, poiché
l'opponente non è messo in grado di comprendere come sia stato liquidato l'ammontare del contributo preteso, non solo in relazione ai presupposti legali ma anche, e soprattutto, in relazione al concreto sviluppo del calcolo;
● la mancata prova del beneficio addotto, in quanto non risultano approvati i perimetri di contribuenza da parte del Consorzio n. 8 di Ragusa, quindi incombe all'ente l'onere di provare per ogni immobile il concreto beneficio procurato all'immobile dall'attività del Consorzio;
peraltro il Consorzio versa in uno stato di inattività da diversi anni, e non vengono effettuate le dovute manutenzioni;
inoltre l'imposizione consortile è cresciuta negli anni, senza che vi sia un corrispondente e proporzionato beneficio per i terreni;
● la carenza del potere impositivo per assenza insanabile del beneficio, in quanto tutte le opere eseguite e/
o manutenute nel sito ove ricadono gli immobili del ricorrente sono state finanziate totalmente con contributi dello Stato, dell'U.E. e della Regione, mentre la normativa prevede la sussistenza del beneficio solo per la quota parte di spesa concorrente a carico della proprietà consorziata, qui pari a zero;
● l'abrogazione dell'art. 21 RD 215/1933, con ulteriore difetto del potere impositivo del Consorzio;
● un precedente specifico relativo all'anno 2014;
● l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Conclude perché la Corte voglia in via principale, previa verifica del mancato perfezionamento della motivazione e dell'analitica determinazione a cura del Consorzio di Bonifica della contribuzione addebitata, dichiarare nulla la cartella di pagamento oggetto di impugnazione e l'addebito del contributo di bonifica per carenza e difetto di motivazione ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000 e dei criteri generali che soprassiedono alla motivazione ed all'accertamento in materia tributaria;
in via gradata, senza pregiudizio per la domanda principale, dichiarare la carenza del potere impositivo del consorzio di bonifica e per l'effetto annullare con qualsiasi statuizione il contributo di bonifica addebitato con la cartella impugnata, per violazione degli artt. 10, 11, 17 e 59 del R.D. 215/33, coordinato disposto con gli artt. 8 e 9 del D.P.R.
947/62, e, comunque, dichiararne l'illegittimità per i motivi di cui in ricorso;
dichiarare l'intervenuta decadenza del ruolo e prescrizione del diritto alla riscossione;
con vittoria di spese e compensi di difesa. Chiede altresì che venga disposta la sospensione dell'efficacia giuridica della cartella di pagamento.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di bonifica, di cui va dichiarata al contumacia.
All'udienza del 20/03/2023 la Corte, non sussistendone i presupposti di legge, rigetta la sospensiva, con spese al definitivo.
In data 12/10/2025 parte ricorrente deposita istanza di sospensione a seguito della notifica di pignoramento presso terzi.
All'udienza del 3/11/2025 la Corte, considerato che sussistono i presupposti di legge, accoglie l'istanza cautelare, con spese al definitivo. In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA MARCO, Presidente
VENTURA EZIO, Relatore
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 216/2023 depositato il 08/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720170002989448000 QUOTA CONSORTIL 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 11/10/2022 e depositato in data 08/02/2023 Ricorrente_1, Data_nascita_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso con istanza di reclamo
- mediazione ex art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 nei confronti del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, avverso la cartella di pagamento n. 29720170002989448000 notificata il 20/07/2022, recante la somma di € 478,56
a titolo di quota consortile anno 2013.
Parte ricorrente eccepisce:
● il difetto di motivazione, in violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 e dell'art. 3 della L. 241/90, poiché
l'opponente non è messo in grado di comprendere come sia stato liquidato l'ammontare del contributo preteso, non solo in relazione ai presupposti legali ma anche, e soprattutto, in relazione al concreto sviluppo del calcolo;
● la mancata prova del beneficio addotto, in quanto non risultano approvati i perimetri di contribuenza da parte del Consorzio n. 8 di Ragusa, quindi incombe all'ente l'onere di provare per ogni immobile il concreto beneficio procurato all'immobile dall'attività del Consorzio;
peraltro il Consorzio versa in uno stato di inattività da diversi anni, e non vengono effettuate le dovute manutenzioni;
inoltre l'imposizione consortile è cresciuta negli anni, senza che vi sia un corrispondente e proporzionato beneficio per i terreni;
● la carenza del potere impositivo per assenza insanabile del beneficio, in quanto tutte le opere eseguite e/
o manutenute nel sito ove ricadono gli immobili del ricorrente sono state finanziate totalmente con contributi dello Stato, dell'U.E. e della Regione, mentre la normativa prevede la sussistenza del beneficio solo per la quota parte di spesa concorrente a carico della proprietà consorziata, qui pari a zero;
● l'abrogazione dell'art. 21 RD 215/1933, con ulteriore difetto del potere impositivo del Consorzio;
● un precedente specifico relativo all'anno 2014;
● l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Conclude perché la Corte voglia in via principale, previa verifica del mancato perfezionamento della motivazione e dell'analitica determinazione a cura del Consorzio di Bonifica della contribuzione addebitata, dichiarare nulla la cartella di pagamento oggetto di impugnazione e l'addebito del contributo di bonifica per carenza e difetto di motivazione ai sensi della legge 241/90 e dell'art. 7 della legge 212/2000 e dei criteri generali che soprassiedono alla motivazione ed all'accertamento in materia tributaria;
in via gradata, senza pregiudizio per la domanda principale, dichiarare la carenza del potere impositivo del consorzio di bonifica e per l'effetto annullare con qualsiasi statuizione il contributo di bonifica addebitato con la cartella impugnata, per violazione degli artt. 10, 11, 17 e 59 del R.D. 215/33, coordinato disposto con gli artt. 8 e 9 del D.P.R.
947/62, e, comunque, dichiararne l'illegittimità per i motivi di cui in ricorso;
dichiarare l'intervenuta decadenza del ruolo e prescrizione del diritto alla riscossione;
con vittoria di spese e compensi di difesa. Chiede altresì che venga disposta la sospensione dell'efficacia giuridica della cartella di pagamento.
Non si costituisce, pur se regolarmente citato in giudizio, il Consorzio di bonifica, di cui va dichiarata al contumacia.
All'udienza del 20/03/2023 la Corte, non sussistendone i presupposti di legge, rigetta la sospensiva, con spese al definitivo.
In data 12/10/2025 parte ricorrente deposita istanza di sospensione a seguito della notifica di pignoramento presso terzi.
All'udienza del 3/11/2025 la Corte, considerato che sussistono i presupposti di legge, accoglie l'istanza cautelare, con spese al definitivo. In data 12/01/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, osserva.
Va accolta la doglianza – da esaminarsi prioritariamente per ragioni di economia processuale – relativa al difetto di motivazione della cartella impugnata.
Invero le informazioni sulla pretesa creditoria di cui all'atto impositivo mirano ad assicurare al contribuente il consapevole esercizio del diritto di difesa, garantendogli la possibilità di conoscere il credito richiesto nei suoi elementi essenziali per potere efficacemente contestarne l'an ed il quantum.
Nel caso di specie, tenuto conto che la cartella impugnata non è stata preceduta da un formale ed autonomo avviso di liquidazione, l'iscrizione a ruolo racchiude anche la fase conclusiva della liquidazione. Mancando un autonomo atto di liquidazione, l'importo richiesto è portato a conoscenza del contribuente o consorziato, per la prima volta, con la notificazione della cartella di pagamento, la quale deve contenere la specifica motivazione della pretesa ex art. 7 legge 212/2000, nonché art. 3 della Legge 241/1990. Quando, dunque, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma rappresenta il primo ed unico atto con cui l'Ente impositore esercita la pretesa tributaria, questa deve essere motivata alla stregua di un atto impositivo e contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza della imposizione.
La cartella impugnata riporta, nel “Dettaglio degli addebiti” e nella “Comunicazione per il contribuente”, l'anno di riferimento della quota consortile, gli estremi catastali dei terreni, la tipologia di tributo, la base di calcolo
(superficie del terreno), l'aliquota applicata ed il conseguente importo dovuto.
Tanto tuttavia non costituisce compiuta esplicitazione dei presupposti di fatto e di diritto (ex art. 7 L. 212/2000) che devono fondare la pretesa dell'ente.
In particolare, pur essendo presenti i dati catastali relativi agli immobili di proprietà di parte ricorrente oggetto della pretesa tributaria, è totalmente assente il metodo di calcolo adottato per pervenire alla determinazione dell'importo preteso sulla base di precisi criteri di carattere oggettivo, dal momento che difetta qualsivoglia indicazione sulle modalità di determinazione delle aliquote applicate ai singoli immobili ai fini della quantificazione del tributo, anche attraverso il necessario richiamo al Piano di classifica ed al Perimetro di contribuenza.
Difatti, se è pur vero che la motivazione potrebbe essere adottata dall'Ente impositore riportandosi per relationem ad un diverso atto (conosciuto o conoscibile dal contribuente) che compiutamente chiarisca i presupposti ed i criteri posti a base della determinazione del contributo, occorre tuttavia che tale atto ed i relativi estremi siano comunque indicati nell'atto che a quello rinvia, mentre nella cartella impugnata nulla viene riportato in proposito (così Cass. SS.UU. 14.5.2010 n. 11722), risultando del tutto insufficiente al tal fine l'eventuale pubblicazione del Piano di classifica sul sito dell'ente.
Ha precisato al riguardo la Suprema Corte che “Gli atti tributari […] non possono essere generici e devono, in ogni caso consentire al contribuente di comprendere come sia stato determinato l'importo e mettere lo stesso in grado di conoscere come sia stato determinato l'importo richiesto in pagamento. […] .
7. Tale motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge”
(Cass. n. 3917/2025).
Pertanto “La mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile, sulla base dei quali il Consorzio avanzava la propria pretesa, costituisce, tuttavia, di per sé un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta. Non potrebbe assumere rilievo neppure la circostanza che sia la delibera commissariale che la delibera di approvazione del perimetro di contribuenza siano stati prodotti nel giudizio di merito ovvero che il contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa” (Cass. n.
15570/2025).
Difetta in conclusione, in assenza di ogni riferimento al piano di classifica ed al perimetro di contribuenza
(con relative delibere di approvazione), la specifica, obbligatoria, indicazione dei presupposti che devono fondare la richiesta di contribuzione da parte del Consorzio, la cui pretesa risulta in tal modo del tutto arbitraria, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, assorbimento delle ulteriori doglianze ed accoglimento del ricorso.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'Ente impositore che ha emesso il ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 233,00, oltre contributo unificato (€ 30,00) ed accessori di legge, in favore di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 12 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente