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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 145 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 29/05/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente in sost. Avv. Santonicola Parte_1
per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il procuratore di parte ricorrente si rimette alla decisione del giudice per quanto concerne gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 29/05/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 145 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
23/01/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_3
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale negli anni 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
1 Ha chiesto accertarsi il diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto,
previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto CP_1
che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
2 l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2. La parte ricorrente, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto incarichi CP_1
annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. fatta eccezione per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 in cui ha svolto servizio in base a supplenze brevi per sostituzione di docente assente.
3. Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio- non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi,
essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui -
in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto -
eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie -
riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo
3 indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è
ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario,
ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della
S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del
9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
4. Per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/2025, la Legge di bilancio
2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), modificando l'art. 1, commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107 introduttiva del bonus docente,
l'ha esteso anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e ha modificato l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, attribuendo altresì ad un decreto del
[...]
del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e Controparte_4
delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto.
Inoltre, per ciò che riguarda l'entità dell'importo nominale della carta,
non più pari a euro 500,00, ma tale previsione non ha valenza
4 Co retroattiva e non può ovviamente avere riguardo all' s. in corso,
essendo entrata in vigore in data 1.1.2025. Pertanto, dal momento che il diritto della ricorrente alla carta docente è insorto prima di tale data, la normativa sopravvenuta non incide sul diritto quesito. Nel caso di specie, in ogni caso, tale ultima norma non trova applicazione poiché, per l'anno scolastico 2024/2025, la situazione della ricorrente non rientra tra quelle comprese nell'alveo applicativo, essendo ella assunta con contratto fino al termine delle attività didattiche e non su posto vacante e disponibile.
5. Pertanto la Carta Docente spetta alla parte ricorrente per i soli anni scolastici con incarico annuale. La Cassazione, quanto alle modalità
concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. Non è contestato che la parte ricorrente risulta essere alla data odierna
“interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta in GPS
e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso.
5 7. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
8. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto
valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il
conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
9. Il ricorso va pertanto in parte accolto, nei limiti sopra precisati, con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio annuale elencati nelle conclusioni.
10. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la
6 soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per l'a.s. 2024/2025
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00
per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 29/05/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
7
SEZIONE LAVORO
Causa n. 145 / 2025
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 29/05/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente in sost. Avv. Santonicola Parte_1
per la parte convenuta Avv. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il procuratore di parte ricorrente si rimette alla decisione del giudice per quanto concerne gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 29/05/2025 , svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 145 / 2025 RCL promossa con ricorso depositato il
23/01/2025
da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. SANTONICOLA CIRO e dell'avv. ESPOSITO ALDO
Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2
) P.IVA_2
(C.F. Controparte_3
) P.IVA_3
Con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. Dario Lo Guarro
Motivi della decisione
La parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Controparte_1
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo
[...]
determinato e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine di durata annuale negli anni 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025
1 Ha chiesto accertarsi il diritto, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, all'assegnazione della carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto,
previa disapplicazione della normativa nazionale confliggente con il diritto comunitario e la condanna all'adempimento in forma specifica mediante erogazione della Carta Elettronica per il valore corrispondente ai periodi di servizio annuale dedotti in giudizio
Si è costituito il ed ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata il ha chiesto CP_1
che nel caso di riconoscimento del diritto vantato dalla parte ricorrente, la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della
Carta.
***
Le domande di parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
1. La Corte di Cassazione (sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto, La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015
spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza
fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi
2 l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso
diretta al . CP_1
2. La parte ricorrente, come comprovato dai contratti allegati e dallo stato matricolare allegato dal ha provato di avere svolto incarichi CP_1
annuali conformi ai parametri fissati dalla S.C. fatta eccezione per gli anni 2022/2023 e 2023/2024 in cui ha svolto servizio in base a supplenze brevi per sostituzione di docente assente.
3. Quanto alla sommatoria di contratti a termine nel corso dell'anno scolastico, seppure la Corte non si sia pronunciata espressamente, ha chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che “E' al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico. La Carta, infatti - rileva il collegio- non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi,
essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui -
in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto -
eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano. Tali considerazioni escludono che possano avere immediato e decisivo rilievo i richiami del ricorrente a fonti eurounitarie -
riepilogati nello storico di lite - riguardanti il diritto dei lavoratori alla formazione, che ovviamente non è in sé negato dall'ordinamento interno, dovendosi qui più limitatamente discutere se sia consentito riconoscere lo speciale beneficio solo ai lavoratori a tempo
3 indeterminato” (punto 5.4 della motivazione). La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell' ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è
ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario,
ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (a tali condivise conclusioni è giunto questo Tribunale nelle prime applicazioni della citata pronuncia della
S.C.; cfr. Tribunale di Verona, sentenze 580/2023 e 581/2023 del
9.11.2023, 596/2023 e 597/2023 del 13.11.2023).
4. Per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/2025, la Legge di bilancio
2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207), modificando l'art. 1, commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015, n. 107 introduttiva del bonus docente,
l'ha esteso anche al “docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” e ha modificato l'importo – non più stabilito in maniera fissa a 500 euro - ma “fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico”, attribuendo altresì ad un decreto del
[...]
del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e Controparte_4
delle finanze, il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa” sulla base del numero dei docenti che ne avranno diritto.
Inoltre, per ciò che riguarda l'entità dell'importo nominale della carta,
non più pari a euro 500,00, ma tale previsione non ha valenza
4 Co retroattiva e non può ovviamente avere riguardo all' s. in corso,
essendo entrata in vigore in data 1.1.2025. Pertanto, dal momento che il diritto della ricorrente alla carta docente è insorto prima di tale data, la normativa sopravvenuta non incide sul diritto quesito. Nel caso di specie, in ogni caso, tale ultima norma non trova applicazione poiché, per l'anno scolastico 2024/2025, la situazione della ricorrente non rientra tra quelle comprese nell'alveo applicativo, essendo ella assunta con contratto fino al termine delle attività didattiche e non su posto vacante e disponibile.
5. Pertanto la Carta Docente spetta alla parte ricorrente per i soli anni scolastici con incarico annuale. La Cassazione, quanto alle modalità
concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fissato il seguente principio di diritto: Ai
docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al
momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al
sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per
le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
6. Non è contestato che la parte ricorrente risulta essere alla data odierna
“interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto iscritta in GPS
e/o titolare di contratto a tempo determinato attualmente in corso.
5 7. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può
essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
8. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. La S.C. nella pronuncia citata ha chiarito i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente: “Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di
adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto
valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.
124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il
conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito
anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016,
procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.
9. Il ricorso va pertanto in parte accolto, nei limiti sopra precisati, con il riconoscimento della prestazione richiesta per gli anni di servizio annuale elencati nelle conclusioni.
10. Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n.
55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la
6 soccombenza e si distraggono in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per l'a.s. 2024/2025
2) Condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la CP_1
prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente
ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite CP_1
sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00
per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Verona, 29/05/2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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