Sentenza breve 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 18/04/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00418/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01003/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2025, proposto da AR EC, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Frosinone, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento della Prefettura di Frosinone del 02.09.2025, riferimento pratica P-FR/L/Q/2023/103353, avente ad oggetto la revoca del nulla osta rilasciato in data 01.02.2024 con il contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da EC AR in favore del Sig. EL KOURAICHI Yassine, diretto ad entrambe le parti e notificato dalla P.A. in data 02.09.2025, mediante deposito telematico nell'area riservata sul portale ministeriale, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto allo stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa TE LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare, come da apposito avviso a verbale;
CONSIDERATO che il ricorrente:
-chiede l’annullamento del provvedimento meglio emarginato in epigrafe, con cui la Prefettura di Frosinone ha revocato il nulla osta rilasciato in data 01.02.2024 ed ha contestualmente rigettato la domanda di autorizzazione all'ingresso presentata dal ricorrente in favore del Sig. EL KOURAICHI Yassine, per avere ritenuto l’insussistenza dei presupposti normativi come di seguito specificato: “LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE RISULTA INCOMPLETA/ASSENTE: CESSIONE DI FABBRICATO/DICHIARAZIONE OSPITALITA' RISULTA MANCANTE (E' PRESENTE SOLO IL DOCUMENTO DI IDENTITA' DELL'OSPITANTE”;
- ha dedotto, con due ordini di censura, l’eccesso di potere per omessa ponderazione dei fatti; omessa valutazione degli elementi positivi e conseguente nullità e/o illegittimità del provvedimento impugnato; il difetto di motivazione, in quanto, a seguito dell’avviso di avvio del procedimento per la revoca del nulla osta per le seguenti motivazioni: “CESSIONE DI FABBRICATO / OSPITALITA' RISULTA MANCANTE (E' PRESENTE SOLO LA DICHIARAZIONE D'IMPEGNO) RICHIESTA DEL CENTRO DELL'IMPIEGO MANCA UNITAMENTE ALLE RICEVUTE DI INVIO ED AVVENUTA CONSEGNA”, il medesimo aveva provveduto già il 26 giugno 2025 provveduto ad inoltrare, a mezzo pec, all'indirizzo di posta elettronica riportato su detto avviso (spi.preffr@pec.interno.it), la documentazione mancante e nello specifico: cessione di fabbricato; documento ospitante; documenti cpi e pec inoltro, come da documentazione versata in atti, e, il giorno successivo (27 giugno u.s.) ha provveduto ad integrare la documentazione già inoltrata, in quanto un file inoltrato in precedenza era stato salvato erroneamente;
CONSIDERATO che nel giudizio così interposto si è costituita l’Avvocatura Generale dello Stato in difesa dell’intimata Amministrazione con atto di mero stile e documenti, tra cui, la relazione in data 6 novembre 2025 dell’Ufficio competente contenente la dichiarazione espressa che “… la pratica in questione a seguito di opportuna rivalutazione viene riaperta con conseguente rilascio del nulla osta all’ingresso del lavoratore in oggetto. Ciò si comunica al fine di considerare cessato il contenzioso in oggetto ”;
CONSIDERATO che a seguito di tale dichiarazione e del successivo deposito del 10 febbraio 2026 di altra documentata relazione del medesimo Ufficio, con cui è stato dettagliato lo stato del procedimento di rivalutazione dell’istanza del ricorrente, l’esame dell’istanza cautelare, incidentalmente proposta, e originariamente fissato alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, è stato rinviato ad altre date, al fine di consentire all'Amministrazione la conclusione del procedimento di cui la stessa ha dato atto;
CONSIDERATO che con deposito in data 13 aprile 2026 la prefata Amministrazione ha depositato nota con cui ha rappresentato che “… è stato rilasciato il suddetto nulla osta all’ingresso per il lavoratore in oggetto (all. 1). Ciò si comunica al fine di considerare cessato il contenzioso in oggetto .”, senza tuttavia depositare il provvedimento conclusivo del procedimento di riesame dell’istanza del ricorrente;
CONSIDERATO che alla odierna camera di consiglio il ricorso è stato infine trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., previa indicazione di una causa di improcedibilità, come da avviso reso a verbale;
RITENUTO che il ricorso è senz’altro divenuto improcedibile, come anche affermato dallo stesso difensore di parte ricorrente, essendo venuto meno il provvedimento originariamente impugnato ma che, in mancanza del deposito in atti del nuovo titolo di soggiorno, il Collegio non è stato messo nelle condizioni di delibare la soddisfazione integrale della pretesa fatta valere;
CONSIDERATO che, attesa la tempestiva riattivazione del procedimento da parte dell’Amministrazione e la natura di mero rito della presente decisione, si ritiene la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE LA, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE LA |
IL SEGRETARIO