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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17859 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. R.G. 73309/2022 in data 12.12.2022 e vertente tra in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti Giulio Tumbarello e Andrea Pissagroia, giusta procura in calce al ricorso
ATTRICE
e
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Arnone, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 6.12.2022 la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore, ha agito in giudizio nei confronti della Controparte_1
nelle forme del procedimento semplificato di cognizione al fine di ottenere la condanna
[...]
della predetta al pagamento in suo favore dell'importo di € 52.511,41, a titolo di canoni insoluti,
interessi di mora, capitale residuo e penale contrattuale in relazione ai contratti di locazione finanziaria n. 167983 (rif. int. n. 200820/11173) sottoscritto inter partes in data 4.11.2019 e n.
113597 (rif. Int. n. 200924/2131) sottoscritto inter partes in data 3.8.2017, entrambi risoltisi di diritto per l'inadempimento dell'utilizzatrice; si costituiva in giudizio la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che, nell'eccepire
[...]
l'insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con la società attrice e nel disconoscere le sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di locazione ed ai verbali di consegna dei beni,
contestava anche nel merito la domanda avversa, chiedendone l'integrale rigetto.
In corso di causa, disposto il passaggio al rito ordinario e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle memorie della sola parte attrice, veniva disposto l'espletamento di CTU grafologica al fine di accertare l'autografia delle sottoscrizioni disconosciute;
acquisito l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza del 27.6.2025 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito del deposito degli scritti conclusionali della sola parte attrice, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
L'azione introdotta dalla con il presente ricorso trae origine dalla vicenda Parte_1
relativa alla stipula dei contratti di locazione finanziaria n. 167983 (rif. int. n. 200820/11173)
del 4.11.2019 e n. 113597 (rif. Int. n. 200924/2131) del 3.8.2017, e, sul presupposto del mancato pagamento dei canoni mensili a far data dal giugno 2022, ha ad oggetto la declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto dei contratti in parola ai sensi del relativo art. 12 e la condanna della convenuta al pagamento dei canoni insoluti, degli interessi di mora, del capitale residuo e della penale contrattuale di cui al menzionato articolo delle condizioni generali di contratto (la domanda di restituzione dei beni mobili oggetto dei due contratti è stata rinunciata nel verbale di udienza del 10.1.2024).
L'unica contestazione che la società convenuta ha mosso alla avversa pretesa creditoria (al netto di fumose e generiche contestazioni in ordine all'ammontare del credito ex adverso vantato)
attiene al disconoscimento sia della sussistenza di alcun rapporto contrattuale inter partes che delle sottoscrizioni apposte dal suo legale rappresentante in calce ai due contratti oggetto di causa.
Gli accertamenti peritali espletati in corso di causa hanno permesso di accertare che “…l'esame
confrontuale tra le firma in verifica e quelle in comparazione ha evidenziato similarità in tutti gli aspetti grafologici sostanziali esaminati. Le analogie sono presenti anche negli aspetti peculiari
delle scritture. Coincidono, infatti, le caratteristiche generali come la forma, l'inclinazione,
l'appoggio sul rigo, la continuità e le strutture esecutive delle lettere. Le firme in verifica sono
eseguite di getto, con movimento grafo-dinamico ripetitivo e senza soluzioni di continuità, al pari
di quelle autografe presenti sui documenti comparativi;
tutte mostrano, pertanto, caratteristiche
di naturalezza e spontaneità. Anche la coincidenza nella differenziazione della pressione conduce
all'autografia delle firme in verifica. Tutti i generi e le caratteristiche grafologiche analizzati,
pregnanti per il presente caso, hanno condotto alla conclusione di appartenenza delle firme in
verifica al sig. ”: sono queste le conclusioni cui l'ausiliare perviene a seguito di Parte_2
analitica ed esaustiva disamina e che questo giudice ritiene di poter pienamente condividere e porre a base della presente decisione.
Accertata l'esistenza formale e la validità dei due contratti oggetto del presente giudizio, si osserva che nel merito la domanda proposta dalla società attrice risulta fondata e, come tale,
meritevole accoglimento.
Le circostanze fattuali su cui trova fondamento la domanda sono documentalmente comprovate,
oltre che avvalorate dal complessivo comportamento processuale della parte convenuta che,
aldilà del temerario disconoscimento delle sottoscrizioni, non ha mosso alcuna sostanziale contestazione alle domande avverse: sono in atti i contratti di locazione finanziaria del 4.11.2019
e del 3.8.2017; sono in atti i verbali di consegna dei beni;
sono in atti le lettere di risoluzione del 14.9.2022 e sono in atti gli estratti conto relativi ai due contratti oggetto di causa.
A mente dell'art. 12 dei contratti di locazione finanziaria “…il mancato pagamento da parte
dell'Utilizzatore di n. 4 (quattro) canoni mensili anche non consecutivi o di un importo
equivalente, potrà dare luogo alla risoluzione di diritto della locazione finanziaria ai sensi dell'art.
1456 c.c…”.
Risultando, quindi, in punto di fatto provato dalla documentazione in atti (e non contestato dalla parte resistente) l'inadempimento contrattuale della predetta alle obbligazioni scaturenti dai contratti di locazione per cui è causa, si rileva, in punto di diritto, che l'operatività della clausola risolutiva espressa necessita, quale presupposto sostanziale e processuale, di una dichiarazione della parte di volersene avvalere, secondo l'insegnamento della S.C. “...la risoluzione di diritto
di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle
parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva
comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in
assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale...”
(cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 7178 del 16.05.2002); ed ancora: “...in tema di contratti, la clausola
risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del
contratto per l'inadempimento di controparte senza doverne provare l'importanza, sicché la
risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunziata
d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse la clausola è stata inserita nel contratto dichiara di
volersene avvalere...” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 16993 dell'1.8.2007).
Nel caso di specie, parte ricorrente, con comunicazione del 14.9.2022 (notificata a mezzo PEC
in data 15.9.2022), espressamente contestava alla convenuta l'inadempimento nel versamento dei canoni e, nel ratificare alla stessa la risoluzione dei contratti, formulava istanza di pagamento dei canoni insoluti e della penale contrattuale, con diffida all'immediata riconsegna dei beni, così
espressamente dando atto di volersi avvalere della clausola di cui all'art. 12 dei contratti di riferimento, ed esercitando il suo diritto potestativo ad avvalersi di detta previsione, senza che possa a questo punto assumere rilevanza alcuna la valutazione dell'importanza e della gravità
dell'inadempimento del convenuto, essendo stata già pattiziamente prevista e predeterminata la tipologia dell'inadempimento idonea a determinare la risoluzione di diritto del contratto.
Risultano, pertanto, dovuti i canoni maturati fino al momento della risoluzione contrattuale;
risulta pure dovuta la penale di cui al medesimo art. 12, a mente del quale “…l'Utilizzatore dovrà
restituire il bene e pagare immediatamente i corrispettivi periodici insoluti, maturati fino alla
data della risoluzione maggiorati dei relativi interessi di mora, gli eventuali interessi di mora
maturati su canoni tardivamente pagati, nonché ogni spesa, onere o tributo che il Concedente
abbia sopportato in ragione di detta risoluzione …(omissis) … ed una penale di risoluzione pari
al 5% dell'ammontare in linea capitale dei canoni a scadere e del valore residuo indicato nelle
condizioni particolari, fermo restando che il Concedente non potrà mai pretendere attraverso la penale più di quanto avrebbe ottenuto se il contratto avesse avuto esecuzione fino alla scadenza
naturale…”.
Sul piano del quantum appaiono corretti i conteggi effettuati da parte ricorrente per il complessivo importo di € 52.511,41 in riferimento ad entrambi i contratti e per i titoli di cui al ricorso introduttivo.
L'evidente infondatezza delle difese svolte da parte convenuta;
la temeraria affermazione della insussistenza di qualsivoglia vincolo contrattuale pur a fronte della piena consapevolezza della sottoscrizione dei contratti da parte del legale rappresentante della la CP_1 CP_1
genericità delle difese svolte nel merito e la natura palesemente dilatoria e temeraria delle difese svolte (che hanno comunque imposto lo svolgimento di un'attività istruttoria di rilevante portata)
comportano una valutazione ampiamente negativa in ordine a tutto il comportamento processuale tenuto dalla convenuta e giustificano la condanna della stessa, ai sensi dell'art. 96,
comma 3, c.p.c..
Si ravvisa sicuramente, nel caso di specie, un'ipotesi di colpa grave della società convenuta e di vero e proprio abuso del processo, tale da giustificare la sua condanna, ai sensi dell'art. 96,
comma 3, c.p.c., in relazione all'esercizio di una difesa palesemente infondata e temeraria;
la liquidazione, effettuata equitativamente, risulta ragionevolmente commisurata alla metà
dell'importo delle spese processuali, tenuto conto del valore della causa.
Le spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla in Parte_1
persona legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
6.12.2022, nei confronti della , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: - in accoglimento della domanda, condanna la Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
[...]
controparte, del complessivo importo di € 52.511,41, per i titoli di cui al ricorso, oltre agli interessi legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
- condanna , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di controparte dell'importo corrispondente alla metà delle spese di giudizio, come liquidate al successivo capo 3) ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.;---
- condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi
€ 7.616,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
---
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.---
Roma, 20.12.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi