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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 19/09/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1009/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/09/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Chiara Parte_1
Talamone, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'Abogado Controparte_1
Luigi Desiderio Ciaraffa, Stabilito presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, di intesa con l'avv.
Ciaraffa Giovanni del Foro di Napoli Nord, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale: pagina 1 di 3 1) modificare il punto 3) della sentenza di divorzio e prevedere che starà presso la abitazione di Per_1 ciascun genitore a settimane alterne a decorrere da ogni lunedì a fine orario scolastico;
2) modificare il punto 6) della sentenza e prevedere che nella settimana di propria spettanza ciascuno dei coniugi provvederà di rettamente o tramite persone di fiducia alla gestione di;
salvo diversi Per_1 accordi tra le parti;
3) modificare il punto 7) e prevedere che ciascun genitore provvederà al mantenimento di in via Per_1 diretta oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida della Corte di Appello di Milano
4) assegno unico 50% ciascuno
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/03/2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 della sentenza di divorzio n. 1462/2022 resa da questo Tribunale il 18/10/2022 nei seguenti termini:
“1) modificare il punto 3) della sentenza di divorzio e prevedere che il signor trascorra CP_1 secondo il principio della alternanza due fine settimana con dal Venerdì uscita di scuola sino Per_1 al Lunedì mattina quando provvederà ad accompagnare il minore a scuola;
e tutte le settimane che possa tenerlo con sé dal Mercoledì uscita di scuola sino al Giovedì mattina conducendolo presso
Istituto che frequenta;
2) modificare il punto 4) la signora chiede che la previsione che in caso di impegni Pt_1 lavorativi/famigliari che non gli consentano di gestire deve essere concessa priorità all'altro Per_1 genitore, sia data, invece, la possibilità di gestire in autonomia il minore prediligendo i nonni materni che in base agli accordi assunti tra le parti sono pressoché esclusi dalla vita del nipote.
3) modificare il punto 5) della sentenza laddove prevede che i coniugi debbano accordarsi per il periodo vacanziero entro il 31 Maggio, la signora insiste che venga anticipata tale data al 01 Pt_1
Marzo in quanto sorgono problemi logistici ogni qualvolta gli ex coniugi debbano accordarsi;
4) modificare il punto 7) della sentenza laddove prevede la misura del contributo posto a carico del
riconoscendo alla ricorrente l'intero importo a titolo di assegno unico;
CP_1
5) modificare il punto 8), per quanto riguarda il mantenimento del figlio , la signora Per_1 Pt_1 chiede di modificare la cifra da 150,00 euro a 250,00 euro con le rivalutazioni ISTAT annuali;
6) modificare il punto 9) della sentenza, definire a carico del padre la contribuzione alle spese straordinarie del figlio, nella misura del 50% a fronte del 50% per la madre, dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Si costituiva in giudizio il convenuto, concludendo per il collocamento paritetico del minore . Per_1 pagina 2 di 3 tenuto conto anche dell'età dello stesso (9 anni) e della conseguente opportunità di offrire maggiore continuità al rapporto con entrambi i genitori, per il mantenimento diretto della prole alla stregua sia della modificata collocazione, sia della maggiore capacità economica di parte ricorrente, nonché per la ripartizione a metà dell'assegno unico.
In corso di causa, su impulso del nuovo Giudice Delegato, le parti raggiungevano un accordo su una modifica parziale delle condizioni del divorzio, che può essere recepito, in quanto conforme all'interesse del minore e adeguato alle condizioni reddituali dei genitori.
Stante il raggiunto accordo deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Prende atto degli accordi sopra indicati, che qui si intendono trascritti, recepiti ed omologati;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Presidente estensore Maria Eugenia Pupa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1009/24 R.G. posta in decisione all'udienza del 17/09/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Gallarate presso lo studio dell'avv. Chiara Parte_1
Talamone, che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'Abogado Controparte_1
Luigi Desiderio Ciaraffa, Stabilito presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, di intesa con l'avv.
Ciaraffa Giovanni del Foro di Napoli Nord, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: Voglia il Tribunale: pagina 1 di 3 1) modificare il punto 3) della sentenza di divorzio e prevedere che starà presso la abitazione di Per_1 ciascun genitore a settimane alterne a decorrere da ogni lunedì a fine orario scolastico;
2) modificare il punto 6) della sentenza e prevedere che nella settimana di propria spettanza ciascuno dei coniugi provvederà di rettamente o tramite persone di fiducia alla gestione di;
salvo diversi Per_1 accordi tra le parti;
3) modificare il punto 7) e prevedere che ciascun genitore provvederà al mantenimento di in via Per_1 diretta oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida della Corte di Appello di Milano
4) assegno unico 50% ciascuno
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/03/2024 chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 della sentenza di divorzio n. 1462/2022 resa da questo Tribunale il 18/10/2022 nei seguenti termini:
“1) modificare il punto 3) della sentenza di divorzio e prevedere che il signor trascorra CP_1 secondo il principio della alternanza due fine settimana con dal Venerdì uscita di scuola sino Per_1 al Lunedì mattina quando provvederà ad accompagnare il minore a scuola;
e tutte le settimane che possa tenerlo con sé dal Mercoledì uscita di scuola sino al Giovedì mattina conducendolo presso
Istituto che frequenta;
2) modificare il punto 4) la signora chiede che la previsione che in caso di impegni Pt_1 lavorativi/famigliari che non gli consentano di gestire deve essere concessa priorità all'altro Per_1 genitore, sia data, invece, la possibilità di gestire in autonomia il minore prediligendo i nonni materni che in base agli accordi assunti tra le parti sono pressoché esclusi dalla vita del nipote.
3) modificare il punto 5) della sentenza laddove prevede che i coniugi debbano accordarsi per il periodo vacanziero entro il 31 Maggio, la signora insiste che venga anticipata tale data al 01 Pt_1
Marzo in quanto sorgono problemi logistici ogni qualvolta gli ex coniugi debbano accordarsi;
4) modificare il punto 7) della sentenza laddove prevede la misura del contributo posto a carico del
riconoscendo alla ricorrente l'intero importo a titolo di assegno unico;
CP_1
5) modificare il punto 8), per quanto riguarda il mantenimento del figlio , la signora Per_1 Pt_1 chiede di modificare la cifra da 150,00 euro a 250,00 euro con le rivalutazioni ISTAT annuali;
6) modificare il punto 9) della sentenza, definire a carico del padre la contribuzione alle spese straordinarie del figlio, nella misura del 50% a fronte del 50% per la madre, dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
Si costituiva in giudizio il convenuto, concludendo per il collocamento paritetico del minore . Per_1 pagina 2 di 3 tenuto conto anche dell'età dello stesso (9 anni) e della conseguente opportunità di offrire maggiore continuità al rapporto con entrambi i genitori, per il mantenimento diretto della prole alla stregua sia della modificata collocazione, sia della maggiore capacità economica di parte ricorrente, nonché per la ripartizione a metà dell'assegno unico.
In corso di causa, su impulso del nuovo Giudice Delegato, le parti raggiungevano un accordo su una modifica parziale delle condizioni del divorzio, che può essere recepito, in quanto conforme all'interesse del minore e adeguato alle condizioni reddituali dei genitori.
Stante il raggiunto accordo deve disporsi l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Prende atto degli accordi sopra indicati, che qui si intendono trascritti, recepiti ed omologati;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 17/09/2025
Il Presidente estensore Maria Eugenia Pupa
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