Versione
20 maggio 2023
20 maggio 2023
Art. 10. Osservatorio nazionale sull'equo compenso 1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso e' istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio e' composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 , ed e' presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
3. E' compito dell'Osservatorio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;
b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);
c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
4. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attivita' di vigilanza.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell' art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 , si veda nelle note all'art. 1.
2. L'Osservatorio e' composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 , ed e' presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
3. E' compito dell'Osservatorio:
a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;
b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);
c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
4. L'Osservatorio e' nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attivita' di vigilanza.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell' art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 , si veda nelle note all'art. 1.
Commentario • 1
- 1. La nuova disciplina dell’equo compenso: una buona notizia per i professionisti italiani con particolare riferimento alle importanti ricadute per l’avvocatura.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 24 maggio 2023 · 0.9734744
Il 20 maggio è entrata in vigore la LEGGE 21 aprile 2023, n. 49[1], recante le “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” con la quale viene disciplinato nel nostro ordinamento, per la prima volta in maniera organica, l'istituto dell'equo compenso nei confronti di tutti i professionisti, al fine di garantire una maggiore qualità delle prestazioni professionali, tutelandone la dignità ed il decoro. Durante la scorsa legislatura si era già arrivati ad un passo dall'approvazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare, ma soltanto all'inizio di quella attuale è stato portato a compimento il disegno complessivo di riforma, in linea con la disciplina …
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Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/09/2024, n. 23991Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11196/2015 R.G. proposto da OR SA RG s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati CO NA e SA MI, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Po n. 9, come da procura speciale a margine del ricorso; – ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2475/17/2014, depositata il 16.12.2014. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak all'udienza pubblica dell'11.06.2024; Oggetto: Tributi – IVA Civile Sent. …Leggi di più...
- condizioni·
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- conseguenze·
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- prestazione di servizi·
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- tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972)·
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